(ANNO 2026) RESPONSABILITÀ DELLA CURATELA FALLIMENTARE PER I RIFIUTI ABBANDONATI DALL’IMPRENDITORE SUCCESSIVAMENTE FALLITO, SU AREE APPARTENENTI A SOGGETTI TERZI
LA RESPONSABILITÀ DELLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI - VOLTA PRIMARIAMENTE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE - SI FONDA SOTTO IL PROFILO CIVILISTICO SU UNA NOZIONE DI DETENZIONE DEI RIFIUTI STESSI RIFERITA ALLA LORO INERENZA AL CICLO PRODUTTIVO DELL’IMPRENDITORE, TALE PER CUI IL SUO ABBANDONO IN VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO ENUNCIATO DALL’ART. 192 DEL ‘CODICE DELL’AMBIENTE’ SI TRADUCE IN UN’ESTERNALITÀ NEGATIVA DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA DI CUI IL MEDESIMO IMPRENDITORE DEVE FARSI CARICO, PROPRIO PER RISTABILIRE UN SISTEMA DI CORRETTA GESTIONE E DI TUTELA DELL’AMBIENTE CONFORME ALLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA.
NEL CASO DI RIFIUTI ABBANDONATI DALL’IMPRENDITORE FALLITO, O DA QUESTI LECITAMENTE COLLOCATI SU UN FONDO ALTRUI, CON LA SUCCESSIVA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO CONTRATTUALE DI RIMUOVERLI, SUSSISTE LA RESPONSABILITÀ DEL FALLIMENTO, QUALE DETENTORE DEI RIFIUTI MEDESIMI, CORRELATA ALL’OBBLIGO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI STESSI, IN QUANTO NON E’ NECESSARIO CHE L’ABBANDONO AVVENGA SU AREE APPARTENUTE ALL’IMPRENDITORE FALLITO E CHE TALI AREE SIANO STATE ACQUISITE ALLA MASSA ATTIVA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE.
SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO, QUEST’ULTIMA IPOTESI (ABBANDONO DEI RIFIUTI SU AREE NELLA DIRETTA DISPONIBILITA’ DELL’IMPRENDITORE), ESAMINATA SPECIFICAMENTE DALLA SENTENZA DELL’ADUNANZA PLENARIA N. 3 DEL 2021, PUR ESSENDO L’IPOTESI ORDINARIA, NON È L’UNICA (Adunanza Plenaria n. 1 del 2026)
La sentenza dell’Adunanza plenaria n. 3 del 26 gennaio 2021 - nell’affermare che il curatore fallimentare è responsabile ai sensi dell’art. 192 del ‘codice dell’ambiente’ per la rimozione dei rifiuti abbandonati dall’imprenditore fallito su aree appartenute a quest’ultimo e poi incluse nella massa attiva del fallimento – non ha implicitamente negato la sua responsabilità quando il medesimo imprenditore abbia collocato i rifiuti su un’area di proprietà di un terzo.
In particolare, il concetto di detenzione del rifiuto assume rilievo centrale a garanzia del principio “chi inquina paga” e prescinde dalle nozioni nazionali sulla distinzione tra il possesso e la detenzione, dovendo considerarsi preminente in materia l’esigenza della «sopportazione del peso economico della messa in sicurezza e dello smaltimento da parte dell’attivo fallimentare dell’impresa che li ha prodotti».
Invero, in base alla direttiva n. 2004/35/CE (‘sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale’) la responsabilità ambientale è concepita in termini di «responsabilità (non di posizione), ma, comunque, oggettiva; il che rappresenta un criterio interpretativo per tutte le disposizioni legislative nazionali».
D’altra parte, la disciplina nazionale sul fallimento, la cui funzione è di tutela dei creditori dell’imprenditore fallito nel rispetto del principio della par condicio, deve essere coordinata con la disciplina pubblicistica sulla tutela dell’ambiente e sull’obbligo di rimozione dei rifiuti, informata invece alla salvaguardia dei primari valori tutelati dalla Costituzione e dal diritto europeo, di modo che la curatela fallimentare deve ritenersi obbligata alla rimozione dei rifiuti abbandonati dall’imprenditore fallito, anteriormente alla dichiarazione del fallimento, anche quando l’illecito abbandono dei rifiuti sia stato compiuto su aree di proprietà di terzi, in forza di un titolo contrattuale che abbia attribuito all’imprenditore la detenzione dell’area, autorizzando il deposito temporaneo dei rifiuti e prevedendo il successivo obbligo contrattuale di rimozione