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RAPPORTO TRA GIUDICATO CIVILE E GIUDIZIO AMMINISTRATIVO IN CASO DI DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA

giu 28, 2021

LA QUESTIONE PRINCIPALE CHE L’ADUNANZA PLENARIA HA DOVUTO RISOLVERE E’ SE E IN PRESENZA DI QUALI PRESUPPOSTI IL GIUDICATO CIVILE DI RIGETTO, PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO FATTO VALERE IN GIUDIZIO, DI UNA DOMANDA DI RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE DEI DANNI DA PERDITA DELLA PROPRIETA’ DEL SUOLO PER EFFETTO DELL’OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA E DELLA TRASFORMAZIONE IRREVERSIBILE DEL BENE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN APPLICAZIONE DELL’ORMAI SUPERATO ISTITUTO DELLA OCCUPAZIONE ACQUISITIVA, PRECLUDA L’ESERCIZIO DI UN’AZIONE DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO, DIRETTA ALLA RESTITUZIONE DELL’EADEM RES, PREVIA RIMESSIONE IN PRISTINO.

SECONDO L’ADUNANZA, ALLE PARTI E AI LORO EREDI O AVENTI CAUSA E’ PRECLUSO IL SUCCESSIVO ESERCIZIO, IN RELAZIONE AL MEDESIMO BENE, DELL’AZIONE (DI NATURA PERSONALE E OBBLIGATORIA) DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA ATTRAVERSO LA RESTITUZIONE DEL BENE PREVIA RIMESSIONE IN PRISTINO, ESSENDO SUFFICIENTE, AI FINI DELLA PRODUZIONE DI TALE EFFETTO PRECLUSIVO, CHE LA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO CONTENGA UN ACCERTAMENTO, ANCHE IMPLICITO, DEL PERFEZIONAMENTO DELLA FATTISPECIE DELLA OCCUPAZIONE ACQUISITIVA E DEI RELATIVI EFFETTI SUL REGIME PROPRIETARIO DEL BENE, PURCHE’ SI TRATTI DI DI ACCERTAMENTO EFFETTIVO E COSTITUENTE UN NECESSARIO ANTECEDENTE LOGICO DELLA STATUIZIONE FINALE DI RIGETTO.

IN PARTICOLARE, L’AZIONE DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA E L’AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI PER EQUIVALENTE SONO RIMEDI IN RAPPORTI DI CONCORSO ALTERNATIVO, DIRETTI ALL’ATTUAZIONE DELL’UNICO DIRITTO ALLA REINTEGRAZIONE DELLA SFERA GIURIDICA LESA, CHE TROVA LA SUA FONTE NELLA MEDESIMA FATTISPECIE DI ILLECITO, CON LA PARTICOLARITA’ CHE L’EFFETTO PROGRAMMATO DALLA NORMA AL VERIFICARSI DELLA FATTISPECIE SI DETERMINA, NEL SUO SPECIFICO CONTENUTO, CON RIGUARDO ALLA SCELTA COMPIUTA DAL TITOLARE CIRCA L’UNA O L’ALTRA FORMA DI TUTELA.

CON SPECIFICO RIFERIMENTO A FATTISPECIE DI OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DEL BENE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, I DUE RIMEDI COSTITUISCONO MEZZI CONCORRENTI E ALTERNATIVI A TUTELA DELL’UNICO DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI, CON SCELTA POSSIBILE QUALE EMENDATIO LIBELLI IN CORSO DI GIUDIZIO, CON LA CONSEGUENZA CHE, RIMANENDO UNICO IL DIRITTO, IL GIUDICATO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE PRECLUDE UNA NUOVA AZIONE DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA (Adunanza Plenaria n. 6 del 2020)



Secondo l’Adunanza plenaria, è irrilevante, ai fini della configurabilità del giudicato implicito sul regime proprietario scaturito dalla cd. occupazione acquisitiva, la mancata adozione, nella sentenza e nel relativo dispositivo, di una formale ed espressa statuizione sul trasferimento del bene in favore dell’amministrazione. Infatti, i relativi effetti scaturiscono ipso iure dal perfezionamento della citata fattispecie, complessa, di creazione giurisprudenziale – integrante un’ipotesi di estinzione della proprietà in capo al privato (effetto illecito) e di acquisto a titolo originario in capo all’amministrazione (effetto lecito) –, rispetto ai quali la pronuncia giudiziale assume natura di sentenza di accertamento (alla stregua, ad es., di una sentenza che accerti l’intervenuta usucapione). Ai fini della produzione di tali effetti non è, invece, richiesta l’adozione di una sentenza costitutiva che, nell’ordinamento processualcivilistico, a norma dell’art. 2908 cod. civ., è relegata ad ipotesi tassativamente predeterminate dal legislatore.

Se, dunque, il giudicato civile deve ritenersi formato - sulla base di un’interpretazione logico-sistematica della parte motiva, in combinazione con la parte dispositiva della sentenza -, sia sull’inesistenza del diritto al risarcimento dei danni per equivalente, perché estinto per prescrizione, sia sul regime proprietario del bene conseguente all’accertato perfezionamento della cd. occupazione acquisitiva, si genera conseguentemente un effetto preclusivo rispetto a successive statuizioni giudiziali che riguardino, alternativamente:

- una domanda di risarcimento del danno in forma specifica con riguardo allo stesso bene e sulla base degli stessi presupposti già fatti valere, essendo unico il diritto sostanziale azionato;

- un’azione reale di rivendicazione ex artt. 948 ss. cod. civ., per il principio logico di non contraddizione, che non consente la coesistenza di due diritti dello stesso contenuto relativi ad un identico bene di cui siano titolari attivi esclusivi due soggetti diversi, e per l’impossibilità di far valere in un secondo processo tra le stesse parti (e/o relativi eredi e/o aventi causa) un diritto direttamente incompatibile con il diritto accertato da un primo giudicato;

- l’azione ex artt. 31 e 117 Cod. proc. amm., magari sull’istanza di provvedere ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, per l’incompatibilità sussistente tra la situazione giuridica soggettiva azionata, presupponente la persistente titolarità della proprietà del bene in capo alla parte ricorrente, e l’accertamento, con efficacia di giudicato, dell’effetto acquisitivo in favore dell’amministrazione, senza considerare che l’istituto dell’acquisizione “sanante” trova il suo limite nei rapporti esauriti, quali quelli definiti con autorità di cosa giudicata.



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