Guida al diritto (8/2026)

Carmine Spadavecchia • 28 marzo 2026

in tema di credito ai consumatori:

DLg 31.12.2025 n. 212 [GU 9.1.26 n. 6, in vigore dal 10 gennaio 2026], Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE.

- guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 8/2026, 17-22)


in tema di elettorato passivo (Valle d’Aosta):

- Corte cost. 19.2.26 n. 16, pres. Amoroso, red. Luciani (Guida al diritto 8/2026, 27-28 solo massima): Ribadito che la vigente normativa statale in materia di elettorato passivo, ineleggibilità e incompatibilità è attuativa dell’art. 51 Cost., nel suo intimo collegamento con l’art. 3 Cost., va rimarcata l’esigenza generale di uniformità della disciplina concernente il diritto politico di elettorato, che può bensì trovare distinte declinazioni nelle diverse discipline regionali, ma pur sempre nel rispetto dei principi della legislazione dello Stato, dei quali possono fare parte anche norme più puntuali e specifiche, purché siano espressione di esigenze generali. Va escluso che una diversità di disciplina possa trovare giustificazione nella peculiare dimensione geografica e territoriale valdostana, caratterizzata dall’esclusiva presenza di comuni di consistenza inferiore ai cinquemila abitanti (a eccezione del capoluogo) e, conseguentemente, da comunità legate da legami parentali diffusi e da una dimensione relazionale ristretta, dal momento che è l’intero territorio nazionale a essere caratterizzato dalla dominante presenza di comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti. [Le questioni erano state promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al mancato rispetto di alcune previsioni contenute nel TUEL. Le norme impugnate prevedevano per i comuni valdostani: a) la non immediata ricandidabilità alla carica di sindaco e vicesindaco nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti per coloro che abbiano ricoperto la medesima carica per quattro mandati consecutivi (salvo che uno dei mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie); b) il divieto di scelta degli assessori comunali al di fuori dell’insieme dei consiglieri comunali; c) il divieto che della giunta facciano parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco. La Corte ha dichiarato incostituzionali le norme impugnate in quanto divergenti dalle corrispondenti previsioni degli artt. 51, 47, commi 3 e 4, e 64, comma 4, TUEL. Ha però evidenziato che la disciplina statale della materia è mutata nel tempo, e ha riconosciuto che spetta al legislatore statale di identificare meccanismi di nomopoiesi che consentano di coniugare, nel rispetto degli artt. 3 e 51 Cost., l’esigenza di uniformità e quella di adattamento nelle specifiche realtà locali, non potendo intendersi l’esigenza di uniformità come sinonimo di identità] 


in tema di concorsi (procedure automatizzate):

- TAR Lazio 3^-bis, 2.2.26 n. 1895, pres. rel. Caputi (Guida al diritto 8/2026, 88 T): 1. Nelle procedure automatizzate non può essere pretermessa la “riserva di umanità”. L'indicazione di un requisito in una parte “erronea” del modulo (nella specie, per la partecipazione a una selezione concorsuale) non preclude di per sé la valutazione dello stesso ai fini concorsuali, poiché identico principio deve valere anche nelle procedure automatizzate, nelle quali l’impiego degli algoritmi non può sacrificare la corretta valutazione dei requisiti dei candidati. 2. Il regolamento (UE) 13.6.2024 n. 1689 (1689/2024) del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sull’intelligenza artificiale) prevede un'applicazione differita per gli obblighi relativi ai sistemi di intelligenza artificiale (IA) ad alto rischio, tra cui quelli concernenti la supervisione umana, a decorrere dal 2 agosto 2026. Tuttavia, anche prima di tale data, il regolamento assume rilevanza quale fonte di indirizzo interpretativo, nella parte in cui qualifica come “ad alto rischio” i sistemi di IA utilizzati nei procedimenti di selezione, valutazione e accesso a impieghi pubblici e impone, quale requisito strutturale, l’esistenza di una supervisione umana effettiva, per il controllo, l’intervento e la correzione del funzionamento del sistema.

- (commento di) Davide Ponte, “Ad alto rischio” l’IA nelle selezioni, necessaria la supervisione dell’uomo (Guida al diritto 8/2026, 91-94) 


in tema di sanità e bioetica:

- Cedu 5^, 5.2.26, ric. 55026/22 (Guida al diritto 8/2026, 96 solo massima): Non sussiste una violazione degli obblighi positivi derivanti dall'art. 2 (diritto alla vita) della Cedu (Convenzione) qualora la normativa interna consenta al medico di non dare seguito a direttive anticipate che richiedano il mantenimento in vita artificiale, a condizione che tale decisione sia assunta nell'ambito di un quadro legislativo chiaro, all'esito di una procedura collegiale che verifichi l'inappropriatezza clinica del trattamento rispetto a una situazione di ostinazione irragionevole (accanimento terapeutico) e che sia garantito al paziente o ai suoi familiari un ricorso giurisdizionale effettivo. [fattispecie relativa a paziente in stato vegetativo per il quale i medici avevano deciso di interrompere le cure nonostante l'esistenza di direttive anticipate in cui l'uomo esprimeva il desiderio di essere mantenuto in vita artificialmente]. 

- (commento di) Valeria Cianciolo, Diritto alla vita e autodeterminazione: legittima la norma che consente al medico di non seguire le Dat (Guida al diritto 8/2026, 96-98). Nel blog "Liberté, libertés chéries" Veille juridique sur les droits de l'homme et les libertés publiques di Roseline Letteron (giurista e politica), la sentenza è lodata come una validazione europea della legge Claeys-Léonetti, sottolineandosi il quadro procedurale chiaro (collegialità medica e controllo giudiziario) che bilancia autonomia del paziente e deontologia medica.


in tema di minori (affidamento condiviso):


- Cass. pen. 6^, 17.11.25 n. 37354 (Guida al diritto 8/2026, 75 T): In tema di affidamento condiviso ed esclusivo, dopo la separazione o il divorzio, il genitore che convive con il figlio minore ha un diritto iure proprio sulle somme versate dall’ex coniuge per il mantenimento del figlio. Non è quindi possibile che si configuri il reato di malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore, se anche il denaro non venisse usato per intero per i bisogni del figlio. (Nel caso in questione è stato accolto il reclamo di una madre in affidamento condiviso che la Corte di Appello aveva condannato per malversazione dell’assegno di mantenimento del figlio avendolo utilizzato per fini a lui estranei, negando vincoli di destinazione). 

- (commento di) Marino Maglietta, Serve un percorso esegetico che rimetta al centro il minore (Guida al diritto 8/2026, 77-80)



in materia di famiglia (casa familiare - successione - diritto di abitazione del coniuge e dei figli):


- Cass. 2^, 23.1.26 n. 1551 (Guida al diritto 8/2026, 25): La permanenza del coniuge superstite nella casa familiare non è espressione di possesso uti heres, ma legittimo esercizio di un diritto reale già acquisito ex lege. Non si tratta di una relazione materiale con un bene ereditario; non si applica l’art. 485 c.c.; il decorso del termine trimestrale non comporta acquisto tacito dell’eredità. Questa conclusione è giustificata anche sul piano teleologico, valorizzando la funzione di tutela del coniuge superstite perseguita dall’art. 540 c.c. Quanto alla posizione dei figli conviventi, la loro permanenza nella casa familiare non ha un titolo autonomo; essa è giuridicamente assorbita dal diritto di abitazione del coniuge superstite; i figli non hanno alcun diritto di godimento proprio sull’immobile, che spetta in via esclusiva al coniuge. Ne consegue che: non è configurabile, neppure in capo ai figli, un possesso rilevante ex art. 485 c.c.; la loro relazione materiale con l’immobile non è espressione di poteri esercitati uti heredes. Ammettere l’irrilevanza del possesso per il coniuge, ma la rilevanza per i figli conviventi, condurrebbe a una soluzione incoerente sul piano sistematico e ingiusta sul piano sostanziale, poiché la medesima situazione fattuale sarebbe valutata in modo opposto senza un reale fondamento giuridico. (Il ragionamento della Cassazione si chiude con l’affermazione del principio secondo cui: la convivenza nella casa familiare, quando sia sorretta dal diritto ex art. 540, comma 2, c.c., non integra possesso rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c., né per il coniuge superstite né per i figli conviventi). 




in tema di condominio:


- Corte app. Firenze 3^, 8.9.25 n. 1532 (Guida al diritto 8/2026, 46 T): In mancanza di un atto negoziale formale o di una chiara manifestazione di volontà contraria risultante da titolo valido e opponibile, l’utilizzo esclusivo, per quanto protratto nel tempo, non determina l’acquisto del bene per usucapione né comporta il venir meno della natura condominiale dello stesso la quale continua a sussistere in funzione della sua oggettiva destinazione all’uso comune. [nella fattispecie la Corte ha statuito che l’uso esclusivo del ripostiglio sulle scale non modifica la natura condominiale]



- (commento di) Fulvio Pironti, Decisione di appello che ribadisce l’importanza del titolo formale (Guida al diritto 8/2026, 53-56) 


 


sul danno causato da animali (randagi):


- Cass. 3^, 7.2.26 n. 2724 (Guida al diritto 8/2026, 30 T): In tema di danni da randagismo, si applica esclusivamente l’art. 2043 c.cc, con onere per il danneggiato di provare la colpa dell’ente, non presumibile dalla sola presenza dell’animale sulla pubblica via. Qualora l’Amministrazione dimostri l’organizzazione formale del servizio (anagrafe, mappatura, convenzioni), il danneggiato deve fornire la prova a valle di una specifica inefficienza, documentando, anche per presunzioni, segnalazioni pregresse rimaste inevase che rendessero l’evento evitabile con uno sforzo proporzionato. Accertata la colpa omissiva, il nesso causale resta provato in via presuntiva tramite la concretizzazione del rischio, salva la prova del caso fortuito a carico della PA.


- (commento di) Mario Piselli, Non basta la presenza dell’animale per far scattare la responsabilità (Guida al diritto 8/2026, 35-36)



sulla responsabilità degli enti (illecito amministrativo):


- Cass. pen. 6^, 5.1.26 n. 143 (Guida al diritto 8/2026, 66 T): 1. In tema di responsabilità amministrativa degli enti, la scelta di procedere o meno nei confronti dell'ente, sempre che se ne ravvisino i presupposti, non è discrezionale, posto che la disciplina introdotta dal DLg 231/2001, pur contemplando una responsabilità non dichiaratamente penale e, quindi, sottratta al principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale ex art. 112 Cost., è pur sempre contemplata in un provvedimento legislativo che, per sua natura, non è suscettibile di applicazione discrezionale. Pertanto, il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti e disponga di elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell'ente, è obbligato a procedere al relativo accertamento. 2. Nel caso di commissione di reati che costituiscono anche il presupposto della responsabilità da reato degli enti, il giudizio di proporzionalità e adeguatezza delle misure deve essere svolto secondo una valutazione complessiva, sulla cui base stabilire se e quale misura sia idonea a contenere il rischio di reiterazione, al fine di evitare che si addivenga alla non necessaria compressione dei diritti della persona fisica lì dove ciò non è strettamente necessario, essendo maggiormente adeguate le misure cautelari adottabili nei confronti dell'ente.



- (commento di) Giuseppe Amato, Iscrizione dell’illecito è atto dovuto, ma la questione resta ancora aperta (Guida al diritto 8/2026, 70-74) 


in tema di privacy (sentenze – anonimizzazione - trasparenza vs privacy):

- Cass. 3^, 5.2.26 n. 2400 (Guida al diritto 8/2026, 26): Il diritto all’anonimato, pur rilevante, non assume carattere automatico né generalizzato e non può tradursi in una limitazione preventiva della conoscibilità delle decisioni giudiziarie. L’oscuramento costituisce una misura eccezionale, attivabile solo in presenza di un rischio effettivo di lesione della dignità o della riservatezza, che non possa essere evitato attraverso le ordinarie modalità di redazione del provvedimento. In mancanza di tali presupposti, prevale l’interesse pubblico alla trasparenza e alla intelligibilità della giurisprudenza, quale elemento essenziale per la comprensione del diritto e per la funzione stessa della giurisdizione. 


in tema di mediazione civile:


- Marco Marinaro*, Mediazione civile, piano organico per superare la logica dell’emergenza (Guida al diritto 8/2026, 12-15): editoriale a margine della Relazione annuale sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2025 presentata dal ministro Carlo Nordio [*docente di Giustizia sostenibile e Adr presso l'Università «Luiss Guido Carli» di Roma]


sulle spese processuali (oneri fiscali - contributo unificato):


- Cass. trib. 16.11.25 n. 30202 (Guida al diritto 8/2026, 37 T): 1. Il raddoppio del contributo unificato contemplato dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 trova applicazione anche nel caso di cassazione senza rinvio ex art. 382 c.p.c., comma 3, in esito a ricorso della parte privata, perché la causa non poteva essere proposta, dal momento che la sentenza impugnata viene meno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppiamente torto e l'intero giudizio si è rivelato del tutto superfluo. 2. In caso di sequestro preventivo di una parte o della totalità delle partecipazioni di una società a responsabilità limitata, è esclusa la legittimazione diretta del socio ad impugnare davanti al giudice tributario l'avviso di accertamento notificato alla società in persona del custode giudiziario, nominato ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 104 disp. att. c.p.p., che sia stato nominato dall'assemblea della società amministratore unico. 



- (commento di) Eugenio Sacchettini, Solo l’esito integralmente negativo giustifica il maggior costo del tributo (Guida al diritto 8/2026, 42-45) 


 


c.s.


 


Non è giusta una cosa perché l'ha fatta un uomo giusto. È giusto un uomo che fa la cosa giusta. (Aristotele)