Guida al diritto (9/2026)
in
materia penitenziaria (sovraffollamento carceri):
- Fabio Fiorentin*, Carceri affollate: tre mosse semplici per convivere con il sovraffollamento (Guida al diritto 9/2026, 5-9, editoriale): il quadro della popolazione carceraria e la posizione giuridica dei detenuti [*magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Venezia ed ex componente della Commissione "Giostra" di riforma dell'ordinamento penitenziario]
sul recente
“pacchetto sicurezza”:
DL 24.2.2026 n. 23 [GU 24.2.26 n. 45, avv. rett. GU 25.2.26 n. 46, in vigore dal febbraio 2026], Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.
- testo del decreto-legge (Guida al diritto 9/2026, 10-44)
- modifiche al codice penale (Guida al diritto 9/2026, 45-47)
- modifiche al codice di procedura penale (Guida al diritto 9/2026, 48-51)
- guida alla lettura e mappa, a cura di Laura Biarella(Guida al diritto 9/2026, 52-59)
- commenti:
- Alberto Cisterna, Ripensare i confini della sicurezza per non soccombere all’emergenza (Guida al diritto 9/2026, 60-63) [le novità]
- Alberto Cisterna, Su “destrezza” e “gruppo organizzato” interventi mirati con punizioni severe (Guida al diritto 9/2026, 64-68) [reati predatori e criminalità]
- Aldo Natalini, “Zone rosse” per allontanare i soggetti violenti e minacciosi (Guida al diritto 9/2026, 69-72) [modifiche al “Daspo urbano”, espressione impropria sostitutiva dell’acronimo corretto D.Ac.Ur. = divieto di accesso alle aree urbane]
- Giuseppe Amato, Droga: per la confisca basta anche l’uso saltuario del veicolo (Guida al diritto 9/2026, 73-77) [stupefacenti e misure cautelari]
- Giuseppe Amato, Fermo di prevenzione: sì al ritocco all’attività di verbalizzazione (Guida al diritto 9/2026, 78-82) [il contrasto nelle manifestazioni]
- Giuseppe Amato, Scuola: manca il personale ausiliario serve una precisazione della novella (Guida al diritto 9/2026, 83-84) [scuole e tutela infrastrutture]
- Giuseppe Amato, Scudo penale per le forze di Polizia: restano incertezze applicative e dubbi (Guida al diritto 9/2026, 85-92) [forze dell’ordine e tutela legale]
- Alberto Cisterna, Undercover, estesa la non punibilità alle azioni della polizia penitenziaria (Guida al diritto 9/2026, 93-94)
- Alberto Cisterna, In regime di 41-bis hanno valore le “cautele” indicate dal Pnaa (Guida al diritto 9/2026, 95-96) [permessi carcerari] [Pnaa = procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo]
- Fabio Fiorentin, Limitazioni e presupposti specifici valgono anche per i collaboratori (Guida al diritto 9/2026, 97-99) [le disposizioni sui permessi]
sulla
perdita di chance (chance e aspettativa di fatto):
- Cons. Stato VII 9.2.26 n. 1009, pres. Chieppa, est. Castorina (Guida al diritto 9/2026, 105): La chance risarcibile non è una speranza, bensì una possibilità qualificata, la cui perdita deve essere dimostrata attraverso elementi oggettivi, seri e coerenti. In assenza di tale prova, il danno non può dirsi effettivo e il diritto al risarcimento non sorge. [La decisione pone un tassello nel processo di delimitazione dell’area della risarcibilità dei danni, rafforzando l’esigenza di rigore probatorio e contribuendo a un più equilibrato bilanciamento tra tutela del cittadino e sostenibilità della responsabilità pubblica. Un monito chiaro: la perdita di chance non è un automatismo risarcitorio, ma una categoria giuridica che esige prova, misura e concretezza. La portata della decisione va letta anche alla luce delle ricadute operative per i futuri giudizi risarcitori. La sentenza impone alle parti ricorrenti un rafforzamento significativo dell’impianto probatorio, chiamandole a dimostrare non solo l’esistenza di un comportamento amministrativo illegittimo, ma anche il nesso concreto tra tale comportamento e la perdita di un risultato utile, non meramente eventuale. In questo quadro, assumono rilievo centrale gli elementi documentali, le evidenze fattuali e, ove necessario, le valutazioni tecniche idonee a dimostrare che l’esito favorevole non si colloca sul piano della mera possibilità astratta, bensì su quello della concreta probabilità. La sentenza contribuisce inoltre a delimitare con maggiore precisione il confine tra chance giuridicamente apprezzabile e aspettativa di fatto, confermando che solo la prima può assurgere a bene della vita autonomamente tutelabile].
in
materia disciplinare (pubblico impiego - contestazione addebiti):
- Cass. lav. 20.32.26 n. 3857 (Guida al diritto 9/2026, 102): La contestazione costituisce un momento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, portando a conoscenza del pubblico dipendente l’addebito e mettendolo in condizione di difendersi. Deve pertanto escludersi che l’omessa contestazione possa essere sanata da atti successivi, pur facenti esplicito o implicito richiamo ai contenuti della contestazione. La conoscenza degli addebiti è funzionale alla difesa dell’incolpato in tutte le fasi del procedimento disciplinare, anche al fine di evitare che esso progredisca; pertanto, ogni avanzamento che avvenga in assenza di contestazione determina di per sé una menomazione irrimediabile delle garanzie difensive. Ammettere forme di conoscenza degli addebiti diverse dalla comunicazione della contestazione, finirebbe con lo stravolgere l’intero impianto del procedimento disciplinare. [Nella specie, Il fatto (pacifico) che il dipendente avesse avuto notizia degli addebiti (in termini peraltro sintetici) solo all’atto della sospensione del procedimento disciplinare, quando erano trascorsi oltre tre mesi dalla data in cui la Asl aveva operato la contestazione, mai però pervenuta al lavoratore, ha impedito a quest’ultimo di fornire le proprie giustificazioni in sede di audizione e in tal modo (di tentare) di ottenere un’archiviazione immediata del procedimento. La causa è stata rinviata alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, dovrà nuovamente giudicare sul caso, partendo dai principi affermati dalla SC).
in tema di
ambiente (protezione uccelli - progetto stradale):
- Corte giust. Ue 1^, 26.2.26, causa C-131/24 (Guida al diritto 9/2026, 106): La direttiva «uccelli» (2009/147/Ce) mira a proteggere tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri. Il progetto di costruzione di una strada può, in linea di principio, rientrare nel divieto, previsto dalla direttiva, di disturbare deliberatamente le specie di uccelli in modo significativo. Tuttavia, tale divieto riguarda solo gli atti di disturbo che abbiano conseguenze significative sul livello ritenuto sufficiente delle popolazioni delle specie di uccelli selvatici, e non su esemplari di tali specie. Diverso è il caso in cui la popolazione di una data specie sia talmente ridotta numericamente che il disturbo di esemplari isolati sia tale da compromettere la conservazione di tale specie. Non vi è disturbo deliberato se misure di accompagnamento consentano di prevenire qualsiasi conseguenza significativa contraria agli obiettivi di mantenere o di ripristinare a un livello sufficiente la popolazione delle specie interessate. Le misure di accompagnamento previste nell’ambito del progetto devono pertanto essere prese in considerazione per valutare se il divieto in questione vi osti. [Nella specie, Associazioni ambientaliste hanno contestato dinanzi al Tribunale amministrativo federale austriaco l’autorizzazione alla costruzione di una strada a quattro corsie e di una lunghezza di 1,69 chilometri, ritenendo tale progetto contrario alla direttiva «uccelli». Da un lato, all’interno del perimetro dei lavori si troverebbero territori di cova dell’allodola, della starna e della quaglia. D’altro lato, il rumore causato dal futuro traffico potrebbe perturbare anche numerose altre specie di uccelli forestali in prossimità, in particolare il picchio rosso mezzano. Il Tribunale amministrativo federale ha chiesto alla Corte di giustizia di chiarire la portata del divieto in questione, rilevando che il progetto di strada prevede diverse misure al fine di limitare l’impatto sulle popolazioni di uccelli selvatici presenti nel sito o nelle vicinanze. La Corte ricorda che il divieto in questione si applica non solo alle attività umane dirette ad arrecare pregiudizio agli uccelli, ma anche alle attività che, pur non avendo manifestamente un siffatto oggetto, comportano l’accettazione di tale pregiudizio].
c.s.
(Due massime sul "potere")
I giudici sono nati per difendere il cittadino dagli arbitri del potere; ma quando si fanno essi stessi potere, il cittadino è spacciato.
Il Legislatore, prima di fare le leggi, dovrebbe pensare ad essere chiaro per chi le applica e per coloro ai quali devono essere applicate. Ma la chiarezza implica competenza e onestà intellettuale, e troppo spesso non abita nei Palazzi del Potere.