Giurisprudenza italiana (12/2025)

Carmine Spadavecchia • 20 marzo 2026

in tema di annullamento d’ufficio (termine di decadenza):

- Corte cost. 29.6.25 n. 88, pres. Amoroso, red. Patroni Griffi (Giurispr. it. 12/2025, 2597 solo massima): 1. É inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-nonies, 1° comma, L 7.8.1990 n. 241, nella parte in cui stabilisce il termine finale di dodici mesi per l’esercizio del potere di annullamento di ufficio anche con riguardo alle autorizzazioni che incidono su interessi di rango sensibile e di rango costituzionale, come la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, in riferimento all’art. 117, 1° comma, Cost., in relazione agli artt. 1, lett. b) e d), e 5, lett. a) e c), della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva con la L 1.10.2020 n. 133. 2. Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21-nonies, 1° comma, L 7.8.1990 n. 241, nella parte in cui stabilisce il termine finale di dodici mesi per l’esercizio del potere di annullamento di ufficio anche con riguardo alle autorizzazioni che incidono su interessi di rango sensibile e di rango costituzionale, come la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, in riferimento agli artt. 3, 1° comma, 9, 1° e 2° comma, e 97, 2° comma, Cost. 

- (commento di) Gabriele Serra, Legittimità costituzionale del termine decadenziale fisso per l’annullamento d’ufficio (Giurispr. it. 12/2025, 2597-2606) 


in tema di procura alle liti (sanabilità della procura nulla):

- Ad. plen. 2.10.25 n. 11, pres. Maruotti, est. Lamberti, Min. Giustizia e governo degli Stati Uniti d’America (Giurispr. it. 12/2025, 2486-8): La procura difensiva sottoscritta all’estero e autenticata solo successivamente da un avvocato in Italia è affetta da radicale e insanabile nullità. Sono inapplicabili al processo amministrativo le previsioni in tema di sanabilità della procura nulla di cui all’art. 182, cpv. c.p.c. in quanto non espressive di un generale principio del diritto processuale (e quindi, inestensibili al processo amministrativo anche alla luce dell’art. 39 c.p.a.). Non disponendo di tutti gli elementi per la definizione della controversia, va demandato alla Terza Sezione il compito di valutare se possa essere riconosciuta nel caso in esame la scusabilità dell’errore.


in tema di equo indennizzo (nesso causale):

- Ad. plen. 7.10.25 n. 12, pres. Maruotti, est. Franconiero (Giurispr. it. 12/2025, 2483-5): Laddove un militare sia stato esposto ad agenti potenzialmente patogeni a causa o in occasione del servizio e abbia contratto patologie compatibili con tale esposizione, opera una presunzione semplice circa il nesso eziologico fra l’avvenuta esposizione e la contrazione della malattia, con sostanziale inversione del relativo onere della prova a carico dell’Amministrazione (e conseguente esonero del soggetto leso dell’onere di fornire prove ulteriori in ordine all’eziopatogenesi).


in materia di servizio idrico (regolazione tarifaria):

- Ad. plen. 7.11.25 n. 16, pres. Maruotti, est. Simeoli (Giurispr. it. 12/2025, 2481-3): In merito alla regolazione tariffaria ARERA in materia di servizio idrico integrato, va chiarito che il sistema regolatorio demandato all’Autorità di settore deve, sì, garantire il complessivo equilibrio economico-finanziario della gestione attraverso il recupero integrale dei costi, ma ciò non significa che la regolazione tariffaria debba comportare la sterilizzazione di qualunque rischio in capo al gestore e il riconoscimento tariffario di qualunque costo sostenuto. Al contrario, tale sistema deve soltanto limitarsi a garantire generali condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. 


in tema di giochi (proroga concessioni sale Bingo):

- Cons. Stato VII 6.1025 n. 7807, pres. Chieppa, est. Di Carlo (Giurispr. it. 12/2025, 2485-6): Premesso che la disciplina nazionale in tema di proroga tecnica per i gestori della cc.dd. ‘sale Bingo’ è riconducibile alle previsioni di cui alla Direttiva concessioni n. 2014/23/UE, contrasta con il diritto UE la disciplina nazionale la quale – a fronte dell’obbligo di versamento di canoni maggiorati – ha riconosciuto longe et ultra ai concessionari una proroga legale della durata delle concessioni. Questa previsione legale si pone in contrasto con le disposizioni UE in tema di durata delle concessioni e deve conseguentemente essere disapplicata dalle Autorità nazionali (legislatore e Amministrazione finanziaria), le quali devono procedere all’indizione delle nuove gare e alla rideterminazione degli oneri economici a carico dei concessionari sulla base di elementi economici concreti connessi all’equilibro della singola concessione (e non in modo astratto e indistinto).


in tema di PMA eterologa (e maternità d’intenzione):

- Cedu 1^, 9.10.25, ric. 42247/23, X contro Italia (Giurispr. it. 12/2025, -2494, annotata da Martina di Lollo): La scelta del legislatore italiano di non ammettere la trascrizione del riconoscimento della madre d’intenzione nei casi di PMA eterologa praticata all’estero rientra nel margine di apprezzamento statale. [La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla denunciata violazione, da parte dello Stato italiano, del diritto alla vita privata e familiare di X, minore nato nel 2018 da PMA eterologa praticata all’estero da una coppia omosessuale femminile residente in Italia, ha concluso, a maggioranza (6 voti contro 1) che non vi è stata alcuna violazione dell’obbligo di garantire al ricorrente l’effettivo rispetto della sua vita privata (par. 80). Il ricorrente contestava l’annullamento della trascrizione dell’atto di nascita, nella parte relativa al riconoscimento della madre di intenzione, che aveva determinato, a distanza di cinque anni dalla nascita, la recisione del rapporto di filiazione con quest’ultima. Secondo la Corte, lo svolgimento quotidiano della vita familiare di X non è stato in alcun modo ostacolato dall’annullamento della trascrizione, stanti la continuità della convivenza con le genitrici e del legame di parentela con C.D.O. Pertanto, le difficoltà pratiche incontrate dal ricorrente nello svolgimento della vita familiare, conseguenti all’annullamento della trascrizione, non erano tali da oltrepassare il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati membri, escludendo così una violazione dell’art.8 Cedu da parte dell’Italia (par. 83)]


in tema di imposte (accertamenti fiscali e sanzioni tributarie):

- Cedu 4^, IV, 16.10.25, ric. 16395/2018, Chanturia, Italmoda M.P. e aa. / Paesi Bassi (Giurispr. it. 12/2025, 2490-2492, annotata da Marcella Martis): La procedura di accertamento fiscale non rientra nella materia penale ai sensi dell’art. 6 Cedu (Convenzione) e gli avvisi di accertamento non costituiscono una “pena” ai sensi dell’art. 7. Le misure in questione infatti (misure di recupero dell’IVA in caso di operazioni fraudolente) non integrano una sanzione, ma mirano a ripristinare una situazione conforme alla legge, mediante il pagamento delle imposte dovute o di somme non legittimamente percepite. (La Corte riafferma la distinzione concettuale e funzionale tra recupero dell’imposta non versata, che ha natura restitutoria e mira a ripristinare la legalità fiscale, e sanzione tributaria, finalizzata invece a punire un comportamento illecito e a prevenire violazioni).


in tema di privacy (controlli a distanza e Statuto dei lavoratori):

- Giuseppe Craca (a cura di), Disciplina dei controlli a distanza: spunti su giurisprudenza e privacy (Giurispr. it. 12/2025, 2649-2656): rassegna di giurisprudenza.


in tema di contratti ad esecuzione continuata (Covid-19):

- Cass. 3^, 16.6.25 n. 16113 (Giurispr. it. 12/2025, 2495 T): In tema di contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, l’art. 91, 1° comma, DL 18/2020 – L 27/2020, (cd. decreto “Cura Italia”) assume rilievo ai fini del giudizio di imputabilità dell’inadempimento nelle fattispecie di responsabilità contrattuale - qualificando l’impedimento derivante dal rispetto delle misure anti Covid come non prevedibile né superabile con la diligenza richiesta al debitore (che viene liberato dall’obbligo di risarcimento del danno) ed escludendo la legittimazione della controparte all’azione di risoluzione per inadempimento -, ma non fonda un diritto potestativo giudiziale di ottenere la riduzione della prestazione dovuta per effetto dell’incidenza su tali rapporti contrattuali delle suddette misure restrittive, in quanto, stante il principio di tipicità dei rimedi giudiziali potestativi diretti a suscitare sentenze di carattere costitutivo, un potere conservativo di riduzione ad equità della prestazione va riconosciuto alla parte eccessivamente onerata soltanto nell’ipotesi di contratto a titolo gratuito, mentre, al di fuori di tale ipotesi, la parte resta legittimata all’azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, a fronte del cui esercizio, peraltro, alla controparte che intenda evitare lo scioglimento del rapporto contrattuale spetta un di- ritto potestativo di rettifica avente ad oggetto la riconduzione ad equità non già della singola prestazione ma, più in generale, del contenuto del contratto. 

- (commento di) Gianluca Sicchiero, Il Covid ha ucciso anche la solidarietà costituzionale? (Giurispr. it. 12/2025, 2498-2501)

- (commento di) Elisa Colletti, Gli echi lontani del Covid-19 (Giurispr. it. 12/2025, 2501-9)


in tema di società:

- Il recesso nel diritto societario, a cura di Paolo Montalenti, Mia Callegari ed Eva R. Desana* (Giurispr. it. 12/2025, 2657-2706) 

--- Il recesso nel diritto societario: profili introduttivi, Paolo Montalenti (2657)

--- Il recesso “per giusta causa” tra società di persone e società di capitali, Barbara Petrazzini (2659)

--- Il recesso ad nutum e i confini dell’autonomia statutaria, Mia Callegari e Francesco Mosetto (2664)

--- Il “recesso consensuale”, Francesca Prenestini (2671)

--- Il recesso in presenza di voto plurimo e maggiorato, Irene Pollastro (2678)

--- Gli effetti della dichiarazione di recesso, Francesco Mosetto (2682)

--- Il procedimento di liquidazione di azioni e quote in caso di recesso, Elena Fregonara (2688)

--- La valutazione della quota nelle società di persone: tra silenzi e incertezze, Giulia Garesio (2696)

--- La determinazione dell’esperto del valore delle partecipazioni nel recesso, Oreste Cagnasso (2702)


sul c.d. caso DIciotti (atto politico, soccorso in mare, ecc.):

- Cass. SSUU 6 marzo 2025, n. 5992 (Giurispr. it. 12/2025, 2538 s.m.): 1. In tema di responsabilità civile della PA, il rifiuto di autorizzazione allo sbarco delle persone migranti soccorse in mare in zona Search and Rescue (c.d. zona SAR) non configura un atto politico perché non è libero nel fine, ma esprime una funzione amministrativa da svolgere nei limiti che la Costituzione e la legge impongono per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e degli stranieri; ne consegue che non sussiste difetto assoluto, ne ́ relativo, di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, sussistendo invece la giurisdizione del giudice ordinario. 2. L’obbligo di soccorso in mare rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, da considerarsi prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare, in forza delle quali ciascuno Stato membro è tenuto a garantire che sia prestata assistenza ad ogni persona in pericolo in mare, fornendole le prime cure e trasferendola in un luogo sicuro; ne consegue che lo Stato responsabile del soccorso (che non necessariamente è lo Stato di bandiera) deve organizzare lo sbarco “nel più breve tempo ragionevolmente possibile”, provvedendo ad indicare un luogo sicuro per lo sbarco, con un atto amministrativo endoprocedimentale vincolato nell’an e discrezionale solo nel quomodo. (Nella specie, la SC ha accolto il ricorso proposto da un cittadino eritreo avverso la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniale patiti in occasione dell’illegittima restrizione della libertà personale avvenuta a bordo della nave della Guardia Costiera U. Diciotti, aveva ritenuto non sussistente un obbligo giuridico, in capo allo Stato italiano, di indicare un luogo sicuro per lo sbarco delle persone migranti presenti sulla nave). 3. Il trattenimento a bordo di una nave della Guardia costiera di persone migranti non ancora compiutamente identificate, e potenzialmente titolari del diritto di asilo, ex art. 10 Cost., integra una violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza, di cui all’art. 5 Cedu, non potendosi configurare l’eccezione prevista dal par. 1, lett. f) della stessa norma in ragione dell’insussistenza di un provvedimento giudiziario o di una successiva convalida delle scelte governative, che rivela l’arbitrarietà delle misure restrittive per violazione della riserva assoluta di legge e della riserva di giurisdizione, prescritte dall’art. 13 Cost. 

- (commento di) Francesco de Santis di Nicola e Giulia Ciliberto, Le Sez. un. sul “caso Diciotti”: atto politico, soccorso in mare e libertà personale (Giurispr. it. 12/2025, 2538-2552) 


sul rinvio pregiudiziale alla Cassazione:

- TAR Liguria 2^, 3.3.25 n. 234, pres. est. Morbelli (Giurispr. it. 12/2025, 2606 s.m.): Nel processo amministrativo è ammissibile l’impiego del rimedio del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione previsto dall’art. 363-bis c.p.c. qualora il quesito interpretativo attenga a questioni di giurisdizione. 

- (commento di) Andrea Gandino, Sull’applicabilità nel processo amministrativo del rinvio pregiudiziale alla Cassazione (Giurispr. it. 12/2025, 2606-2611)


in procedura civile (domande giudiziali frazionate - abuso del processo):

- Cass. SSUU 19.3.25 n. 7299 (Giurispr. it. 12/2025, 2528 s.m.): In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria. Qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, 1° comma, c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale. 

- (commento di) Monica Pilloni, Domande giudiziali frazionate, abuso del processo e “giuste” conseguenze processuali (Giurispr. it. 12/2025, 2528-2537)


 

c.s.


 

Ogni uomo deve porsi dei limiti (Albert Camus)

Ogni uomo dovrebbe conoscere i propri limiti (dal film: "Una 44 Magnum per l'Ispettore Callaghan" )