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Modifica delle condizioni di divorzio e sopravvenienza della maggiore età del figlio da mantenere

di Paolo Nasini • giu 28, 2021

Tribunale di Treviso, sez. I, 29 gennaio 2021


IL CASO

La questione sottoposta all’attenzione del Tribunale di Treviso concerne la domanda di revisione delle condizioni di divorzio relativamente all’obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento da parte del padre in favore della figlia, divenuta, a seguito del divorzio, maggiorenne.

Originariamente, l’assegno era stato previsto in Euro 2.500,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie, ma tale previsione era stata già oggetto di modifica con decreto del Tribunale del maggio 2020, che aveva disposto la riduzione dell’assegno mensile a Euro 1.500,00, nonché l’esonero del padre dalla corresponsione delle spese universitarie della figlia e la rimodulazione degli obblighi relativi alle spese straordinarie diverse da quelle scolastiche, in forza di quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.

Il padre, peraltro, ha chiesto adesso la revoca integrale dell’assegno di mantenimento e degli obblighi nei confronti della figlia, valorizzando il fatto che quest’ultima, pur dopo essere tornata a Treviso da Milano a marzo 2020, anziché abitare con la madre, aveva stipulato un contratto di locazione per un appartamento e, in seguito alla vendita della propria autovettura, disponeva di altro veicolo per il quale era tenuta a corrispondere un canone mensile pari ad Euro 150,00; inoltre, la figlia, sebbene avesse concluso il proprio percorso di formazione presso un Ente di Milano, non avrebbe mai cercato di reperire un’occupazione compatibile agli studi svolti e, da agosto 2020, non aveva più avuto voluto né vedere, né contattare, il padre.

La resistente si è difesa eccependo che le circostanze valorizzate dal padre erano già state oggetto del precedente decreto di modifica emesso nel 2020 dal Tribunale e sopra ricordato; ha sottolineato di non aver ancora raggiunto l’autosufficienza economica, dal momento che non aveva potuto iniziare lo stage formativo a cui avrebbe dovuto partecipare a causa della sospensione dello stesso avvenuta nel marzo 2020; di risiedere dal ottobre 2020 presso un appartamento a Treviso per il quale era tenuta a corrispondere un canone mensile pari ad Euro 650,00; di aver concluso, in data 2 novembre 2020, con un soggetto privato, un progetto formativo della durata di sei mesi, con stage iniziato il 5 novembre 2020, e per il quale era prevista un’indennità di partecipazione pari a Euro 450,00 mensili; infine, che il corrispettivo per l’acquisto della nuova autovettura era complessivamente pari a circa Euro 18.000,00, da corrispondersi in rate mensili di circa Euro 244,00. 


LA DECISIONE

Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, in quanto la modifica del precedente decreto del 12 maggio 2020 si era limitata alla riduzione dell’importo del contributo al mantenimento a carico del padre in euro 850,00 mensili, oltre al 50% delle spese necessarie ed urgenti, escluse quelle di trasporto e di istruzione.

A fondamento di tale statuizione il Tribunale:

a) ha ricordato i presupposti giuridici per la modifica delle condizioni di divorzio e per la corretta determinazione o rimodulazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli (per un'analisi compiuta di tali presupposti: https://www.primogrado.com/il-figlio-maggiorenne-tra-autoresponsabilita-e-mantenimento);

b) ha valorizzato, come fatti nuovi e successivi allegati dalle parti rispetto a quelli già verificatisi nel maggio 2020 [1], l’acquisto, da parte della figlia, a giugno 2020, dopo aver venduto la propria autovettura, di una macchina nuova per la quale la stessa corrisponde una rata mensile pari a Euro 244,00; la corresponsione da parte della resistente di un canone mensile di Euro 650,00 per la locazione di un appartamento a Treviso, nel quale risiede da aprile 2020, con contratto stipulato, però, ad ottobre 2020; l’inizio, da parte della figlia, nel novembre 2020, di un tirocinio formativo presso un soggetto privato della durata complessiva di sei mesi, con percezione di un’indennità di partecipazione pari a Euro 450,00 mensili;

c) ha escluso sussistessero i presupposti per la revoca dell’assegno di mantenimento, non avendo la figlia ancora raggiunto una piena indipendenza economica, ma ciò non per sua colpevole inerzia; la stessa aveva infatti dimostrato all'attualità di avere completato il semestre di didattica previsto dal corso organizzato dall’Ente di Milano (corso al quale, peraltro, aveva partecipato in accordo con il padre), e di svolgere un tirocinio formativo presso un soggetto privato, così dando prova di essersi impegnata nella ricerca di un’occupazione compatibile con il percorso formativo precedentemente svolto a Milano;

d) ha ritenuto sussistenti i presupposti per la riduzione dell’assegno di mantenimento, nella misura sopra ricordata, tenuto conto del fatto che la figlia, per la partecipazione al tirocinio formativo, riceve un’indennità di partecipazione pari a Euro 450,00 e del fatto che vi sono <<buone possibilità che a maggio>> le venga <<offerto un contratto a tempo determinato di 1 anno>>, con ciò dimostrando di essere in grado di poter trovare un’occupazione lavorativa compatibile con gli studi svolti;

e) ha evidenziato il fatto che la figlia aveva volontariamente ed autonomamente deciso di concludere un contratto di locazione relativamente a un appartamento a Treviso, nonostante le fosse possibile, comunque, continuare a risiedere presso la madre, come faceva in passato quando tornava da Milano, o presso il padre, sicché, con riguardo ai 650,00 Euro di canone locatizio mensile, se ne giustificava l’imposizione a carico della figlia stessa.

 

QUESTIONI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO PROCESSUALE

I provvedimenti, di natura economica (come nel caso dell’assegno divorzile, dell’assegno di mantenimento per i figli e dell’assegno di mantenimento per il coniuge separato, nonché per le c.d. spese straordinarie dei figli [2]) e di natura personale (come, con riguardo ai figli minori, nel caso delle condizioni di affidamento e collocazione presso i genitori) adottati tanto in sede di giudizio di separazione (ex artt. 155 ss. c.c. e 706 ss. c.p.c.), quanto in sede di divorzio (ai sensi della l. n. 898 del 1970), quanto ancora in relazione ai c.d. figli nati fuori dal matrimonio, possono essere modificati in modo da essere adeguati alla mutevolezza delle condizioni di fatto e di diritto che si vengono a determinare nel corso del tempo.

Le statuizioni consequenziali sopra citate, infatti, sono governate dal principio “rebus sic stantibus”, il che giustifica anche la proposizione di domande nuove in corso di causa, ove siano giustificate da sopravvenienze fattuali [3], purché non si alteri l'applicazione del principio del contraddittorio [4].

Quanto sopra si giustifica sul presupposto che le statuizioni consequenziali del diritto processuale di famiglia, di natura economica o personale, hanno un effetto tipicamente e specificamente conformativo delle situazioni giuridiche “future” dei soggetti destinatari dei relativi effetti, il che consente (alle parti di richiedere) e impone (al giudice di provvedere a) una eventuale modifica per adeguare le precedenti statuizioni (anche provvisorie, se relative ai provvedimenti emessi in corso di causa) alla situazione di fatto e di diritto sopravvenuta (al momento della decisione finale nel giudizio di separazione e divorzio, ovvero successivamente alla stessa).

Con specifico riferimento al giudizio “divorzile” (disciplinato dalla l. n. 898 del 1970), la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio può essere oggetto di successiva modifica ai sensi dell’art. 9, l. n. 898/1970, (così come modificato dalla L. n. 436 del 1978, art. 2 e della L. n. 74 del 1987, art. 13) [5].

In forza del comma primo di tale disposizione, tuttavia, è necessario che in seguito alla sentenza di divorzio (ovvero alla modifica della stessa) siano sopraggiunti giustificati motivi, ossia fatti obbiettivamente nuovi, aventi il carattere della novità, sorti in un momento successivo rispetto al provvedimento di cui si domanda la revisione [6], precludendosi la possibilità, in sede di modifica, di compiere una nuova valutazione e verifica delle circostanze addotte nel giudizio di divorzio o nel successivo procedimento di modifica [7].

Le sentenze di divorzio, come detto, infatti, passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica, quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti passati e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile [8].

Il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile o di quello di mantenimento dei figli, previsto dalla citata norma, postula, quindi, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo di uno dei predetti assegni, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti [9].

Pertanto, in ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, proposta in base alla menzionata norma, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale [10].

Ciò, in quanto i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo [11].


[1] Data di emissione del precedente decreto di modifica da parte del Tribunale.

[2] In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (Cass., civ., sez. VI, 23 gennaio 2020, n.1562; Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2021, n. 9372). La prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Ne consegue che non esiste duplicazione del contributo nel caso sia stabilito un assegno di mantenimento omnicomprensivo con chiaro riferimento a tutti i bisogni e, contemporaneamente, si predisponga la misura della partecipazione del genitore alle spese straordinarie, in quanto non tutte le esigenze sportive, educative e di svago rientrano tra le spese straordinarie (Cass., civ., sez. VI, 18 settembre 2013, n. 21273).

[3] Ex multis, Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2012, n. 3925.

[4] Cass. civ., sez. I, 14 settembre 2020, n. 19020.

[5] Così come del resto sono suscettibili di ulteriore modifica i provvedimenti modificativi della sentenza di divorzio.

[6] Cass. civ., 30 ottobre 2013, n. 24515; Cass. civ., 18 settembre 2013, n. 21331; Cass. civ., 13 giugno 2014, n. 13424.

[7] Cass. civ., 20 giugno 2014, n. 14143; Cass. civ., 21 gennaio 2014, n. 1165.

[8]Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2020, n.7555;  Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2017, n. 2953.

[9] Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1761.

[10] Cass. civ., sez. I, 14 dicembre 2018, n. 32529; Cass. civ., 11 gennaio 2016, n. 214; id., 20 giugno 2014, n. 14143.

[11] Cass. civ., 28 novembre 2017, n. 28436. ricevuto i mezzi per farvi fronte; Cass., sez. III, 21 giugno 2016, n. 12727, in fattispecie in cui è stata negata la responsabilità della Provincia di Reggio Emilia per danni causati da caprioli, ritenendosi legittimata passiva all'azione risarcitoria la locale azienda venatoria; Cass., sez. III, 6 dicembre 2011, n. 26197, che ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato una domanda proposta contro la Regione Calabria per i danni causati da istrici ad una piantagione.



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