Il prezzo del successo – Divulgazione, gossip e dignità personale
Ordinanza del Tribunale ordinario di Milano del 26 gennaio 2026, Prima Sezione Civile (R.G. n. 1544/2026)
IL CASO E LA DECISIONE
Un importante e famoso conduttore televisivo propone istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. avverso la condotta, da lui ritenuta pregiudizievole della propria dignità e reputazione, tenuta da altro noto opinionista.
Tale condotta si sarebbe sostanziata nell'accusa nei confronti del ricorrente di essersi reso responsabile di un sistema basato su ricatti sessuali per favorire l’ingresso di giovani nel mondo dello spettacolo.
Tuttavia, avere "esposto" l'immagine del conduttore al pubblico ludibrio - tramite alcune puntate di un podcast pubblicato sul canale youtube del resistente -, al di là dei limiti consentiti dalla privacy, e con la diffusione di foto intime e conversazione private accompagnate da allusioni volgari, avrebbe determinato un pregiudizio da risarcire, cui si sarebbe correlata strumentalmente la tutela urgente in sede cautelare, onde prevenire e comunque sterilizzare ulteriori conseguenze dannose
Secondo la difesa del ricorrente, si era al cospetto di una vera e propria campagna diffamatoria, perpetrata tramite pubblicazione di materiale privato e intimo (tra cui la foto del ricorrente nudo e di spalle) ottenuto senza il consenso del ricorrente stesso, al solo fine di creare scandalo e massimizzare il proprio profitto economico, tramite il numero di visualizzazioni ottenibili sul canale del divulgatore delle notizie (visualizzazione arrivate in effetti a a15 milioni solo su YouTube, oltre all'ulteriore propagazione incontrollata delle notizie su altre piattaforme informatiche).
Peraltro, nelle more della condotta contestata, da un lato, il conduttore televisivo aveva denunciato il noto opinionista per il reato di cui all'art. 612-ter del codice penale, dall'altro, si era preso atto dell’esistenza di una querela nei confronti del ricorrente da parte di terzo soggetto, che sarebbe stato coinvolto in prima persona nell'acquisizione e diffusione di immagini intime dell'interessato.
Detto ciò, la tesi della difesa dell'importante conduttore televisivo era nel senso che la diffusione di fotografie private e sensibili, in un contesto denigratorio della persona, non avrebbe potuto essere giustificato dalla notorietà della persona stessa, nel momento in cui tale diffusione arrechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro dell'individuo ritratto.
Non si sarebbe trattato, per altro verso, di informazione su fatti di una qualche utilità sociale, come tale suscettibile di escludere il consenso dell'interessato.
Non era inoltre da considerarsi vera la notizia fornita dal resistente, trattandosi, secondo la tesi del ricorrente, di ricostruzioni prive di riscontro oggettivo, con estrapolazione di elementi decontestualizzati e omissione sistematica di circostanze rilevanti, in modo tale da alterare il quadro complessivo dei fatti.
Parimenti, non era possibile individuare, secondo il ricorrente, nei fatti portati in risalto dall’opinionista, quell'interesse pubblico necessario per la pubblicazione di immagini e notizie senza consenso, non potendosi tale interesse identificare con la morbosa curiosità che parte della collettività ha per le vicende piccanti o scandalose della persona assurta a notorietà.
Alle allegazioni difensive del soggetto che ha introdotto il ricorso cautelare ante causam, il resistente ha replicato, tra l’altro, con le seguenti affermazioni:
- il conduttore televisivo avrebbe dovuto imputare a se stesso il fatto d’essere stato così incauto da mandare messaggi compromettenti e immagini scabrose ai suoi interlocutori, circostanza che gli avrebbe impedito adesso di invocare la privacy per pretendere un’inibitoria della pubblicazione, privacy che a dire del resistente non sussisterebbe più una volta che il messaggio era uscito dalla personale sfera di riservatezza;
- gli elementi addotti nelle puntate “incriminate” del podcast costituirebbero fatti oggettivi (quali testimonianze e chat) di supporto alla divulgazione operata dall’opinionista; in particolare, sarebbe sufficiente, ai fini di testimoniare la verità dei fatti diffusi, l’esistenza della denuncia-querela da parte del giovane che avrebbe avuto rapporti intimi con il conduttore, in relazione alla sua partecipazione ad una trasmissione televisiva molto seguita.
Il Giudice ha peraltro integralmente accolto il ricorso, ordinando al resistente di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video) precisati nel ricorso e comunque aventi a oggetto il ricorrente.
Ha altresì inibito al resistente di pubblicare, di diffondere o di condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi
hosting provider, qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque avesse danneggiato, direttamente o indirettamente, il diritto del ricorrente alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza.
DIRITTO DI CRONACA, GIORNALISMO E LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO
Primo profilo di interesse della pronuncia in commento sta nella valutazione di ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c., sotto il profilo del rispetto dei suoi caratteri di residualità.
Il Tribunale ha respinto la relativa eccezione del resistente, sostenendo che dei materiali contenenti le affermazioni allusive e offensive contestate non era stato chiesto soltanto il sequestro in quanto prove di illeciti, ma in primo luogo l’inibizione della loro diffusione in ragione della natura diffamatoria e lesiva di diritti (alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza).
Nel merito, il Giudice adito ha innanzitutto negato che l’attività svolta dall’opinionista fosse tutelata costituzionalmente nella misura da lui indicata.
Invero, non avrebbe potuto essere invocato a sostegno della tesi del resistente l’art. 21 della Costituzione, secondo cui “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”, in quanto era risultato che lo stesso resistente non fosse iscritto all’albo professionale dei giornalisti né fosse soggetto a controlli editoriali, deontologici o di responsabilità interna.
Di conseguenza, i contenuti controversi non avrebbero potuto essere assimilati a quelli di una testata giornalistica, posto che secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, a seguito della pronuncia della Cassazione Civile, Sez. Unite, sentenza n. 23469 del 18/11/2016, la tutela costituzionale assicurata dall’art. 21, comma 3 della Costituzione alla stampa si applica effettivamente anche ai giornali e ai periodici pubblicati con mezzo telematico, purché però tali giornali o periodici possiedano i medesimi tratti che caratterizzano i giornali e i periodici tradizionali su supporto cartaceo.
La sussistenza di tali requisiti non era tuttavia rinvenibile nel mezzo divulgativo “editoriale” utilizzato dal resistente.
Quanto poi alla sussistenza dei tre requisiti tradizionalmente richiesti per ritenere scriminanti rispetto a condotte diffamatorie l’esercizio del diritto di cronaca e di critica, secondo il Giudice della tutela cautelare non ne sarebbe sussistito, prima facie, nessuno.
Non la verità, in quanto le “notizie” diffuse attraverso i canali dell’opinionista sarebbero state connotate da incertezza, e lo stesso ricorrente risulterebbe potenziale vittima del delitto di “revenge porn” perpetrato dalla medesima persona che aveva consegnato all’opinionista la corrispondenza intercorsa con il ricorrente.
Inoltre, ha precisato il Tribunale, con riferimento al requisito della verità della notizia, non sarebbero accettabili valori sostitutivi della verità, di modo che per soddisfare tale requisito non potrebbe essere possibile invocare la verosimiglianza, “atteso che il sacrificio della presunzione di innocenza esige che non si esorbiti da ciò che appare strettamente necessario ai fini informativi”.
Non la pertinenza, in quanto non era ravvisabile, nonostante l’estrema notorietà del conduttore televisivo, nessun interesse pubblico a conoscere le preferenze e le abitudini sessuali del ricorrente.
Tali preferenze e abitudini, di fatto, a parere del Tribunale, avrebbero costituito l’unico oggetto delle informazioni diffuse dal resistente, mentre nei vari messaggi telematici istantanei da lui prodotti non sarebbe stato rintracciabile nessun indizio del “sistema basato su ricatti sessuali per favorire l’ingresso di giovani nel mondo dello spettacolo” del quale sarebbe stato responsabile il ricorrente.
In altri termini, l’eventuale interesse pubblico a conoscere le condotte narrate dal resistente nei controversi video potrebbe sussistere soltanto se dalle conversazioni diffuse dal resistente fosse emerso univocamente una gestione impropria e illecita delle prerogative del ricorrente in collegamento alla sua funzione di selezione dei candidati a partecipare a trasmissioni televisive.
Non la continenza, infine, in quanto la forma non solo lessicale con cui il resistente si era espresso nei controversi materiali video aveva travalicato sia la correttezza dell’esposizione sia il rispetto dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse.
Da ultimo, il Tribunale si è interrogato sulla sussistenza nel caso di specie di una condotta costituente espressione del legittimo diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ricordando, al riguardo, che “secondo il costante orientamento del giudice penale anche in questo caso per potersi invocare l’esimente del diritto di critica è necessaria la ricorrenza dei medesimi requisiti richiesti per la stampa, sicché il legittimo esercizio della libertà di opinione postula la necessità di una forma espositiva corretta, che sia strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi comunque nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione, e l’utilizzo di termini oggettivamente offensivi è ammessa solo quando essi non siano sostituibili con adeguati equivalenti”.
Di contro non sono ammessi attacchi personali che abbiano la finalità di aggredire la sfera morale altrui, come può essere considerato, nel caso di specie, l’aver attribuito al ricorrente, fra gli altri, l’epiteto di “porco lurido”.
In altri termini, e in conclusione – con affermazione che non può che essere astrattamente condivisibile –, il Giudice adito ha ritenuto che l’asserita manifestazione del pensiero del ricorrente perda ogni legittimità quando si traduce, come nel caso di specie, nella deliberata alimentazione del pruriginoso interesse del pubblico, con accuse al ricorrente di aver “perpetrato condotte immorali, deplorevoli e penalmente rilevanti” senza neppure il conforto di prove univoche e al solo scopo di offendere la dignità dell'interessato per poter da ciò ricavare profitto economico.
Va detto in ogni caso che con successiva ordinanza, in parziale riforma di quella in commento, il Tribunale di Milano, in sede di reclamo, ha circoscritto la disposta misura cautelare ai soli messaggi/post/podcast sufficientemente individuati nella domanda, vale a dire quelli contenenti espressioni non rispettosi del requisito della continenza verbale, e a quelli in cui il resistente dà per assodato che il ricorrente sia responsabile di avere estorto prestazioni sessuali in cambio della promessa di una sua intercessione diretta a ottenere la partecipazione delle vittime a trasmissioni televisive.
Inoltre, è stata confermato l'ordine rivolto al resistente di rimuovere dagli
hosting provider e dai
social media la fotografia (pacificamente) ritraente il conduttore nudo, di spalle, per la cui pubblicazione non era stato dedotto né dimostrato l'ottenimento del consenso dell’interessato.