Guida al diritto (16/2026)

Carmine Spadavecchia • 11 maggio 2026

sulla anonimizzazione delle sentenze:

- Caterina Malavenda*, Sentenze: l’oscuramento “selvaggio” può produrre effetti paradossali (Guida al diritto 16/2026, 12-14, editoriale). La deriva, sempre più diffusa, di un ricorso indiscriminato al "bianchetto" sulle sentenze, invocato in via cautelativa e talvolta assecondando richieste pretestuose delle parti. [*avvocato del Foro di Lodi ed esperto di diritto dell'informazione]


sulle PMI (piccole e medie imprese - legge annuale]:

L 11.3.2026 n. 34 [GU 23.3.26 n. 68, in vigore dal 7 aprile 2026], Legge annuale sulle piccole e medie imprese. 

- testo della legge (Guida al diritto 16/2026, 15-22)


- commenti:


- Anna Marcantonio, Appalti: per i consorzi stabili il lato oscuro dell’aggregazione (Guida al diritto 16/2026, 23-25) [le novità]


- Oberdan Forlenza, Turismo e pratiche scorrette, pregi e virtù delle “linee guida” (Guida al diritto 16/2026, 26-28) [concorrenza: le false recensioni]


sulla legge di delegazione europea:


L 17.3.2026 n. 36 [GU 25.3.26 n. 70, in vigore dal marzo 2026], Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025. 

- guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 16/2026, 29-40) 


in tema di occupazione illegittima:


- Cons. Stato IV 11 marzo 2026 n. 1989, pres. Neri, rel. Furno (Guida al diritto 16/2026, 86 T): Integra la fattispecie di occupazione abusiva l'ipotesi di occupazione di un terreno per dare corso alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità e non acquisito alla proprietà pubblica mediante emanazione del decreto di esproprio. Il mantenimento della situazione di illegittima occupazione comporta il riconoscimento dell'esistenza di un illecito permanente e la conseguente possibilità di condannare l'A. alla restituzione del bene e al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. In alternativa, l'A. potrà adottare il provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis DPR 327/2001, con la conseguenza, in tal caso, di attrarre anche le conseguenze risarcitorie dell'occupazione abusiva nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'acquisizione sanante, con conseguente obbligo dell'A. di corrispondere in favore del privato, per un verso, le indennità e le collegate somme dovute per i periodi di legittima occupazione col criterio indicato dalla legge e, per altro verso, le somme dovute per il periodo di occupazione illegittima. Si esclude, in conclusione, che la domanda risarcitoria sia connessa e subordinata all'esercizio del potere di acquisizione ex art. 42-bis DPR 327/2001.


- (commento di) Giulia Pernice, A tutela del privato è sempre previsto il diritto al risarcimento del danno (Guida al diritto 16/2026, 91-94)


in tema di silenzio-assenso (in materia edilizia):


- Cons. Stato IV 16.3.26 n. 2179, pres. Carbone, est. Santise (Guida al diritto 16/2026, 45-46): 1. Il meccanismo del silenzio-assenso si basa su una contrarietà di fondo del legislatore nei confronti dell’inerzia amministrativa, che viene stigmatizzata al punto tale da ricollegare al silenzio dell’Amministrazione interpellata la più grave delle “sanzioni” o il più efficace dei “rimedi”, che si traduce, attraverso l’equiparazione del silenzio all’assenso, nella perdita del potere di dissentire e di impedire la conclusione del procedimento. 2. Il silenzio assenso si può configurare anche in presenza di un’istanza presentata per un intervento non conforme a legge (nel caso specifico, l’istanza riguardava una zona di espansione, secondo il Programma di Fabbricazione, non lottizzata e non urbanizzata): ciò non impedisce la formazione del silenzio assenso, essendo “configurabile”, e quindi idonea alla formazione del medesimo, la domanda che - pur contenendo tutti i requisiti essenziali sopra indicati - presenti una difformità urbanistica, o in generale sia una domanda non conforme a legge. 3. L’inconfigurabilità giuridica riguarda i casi in cui l’istanza non è conforme al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore, come per esempio quando è stato avviato un intervento presentando un S.c.i.a., invece del permesso di costruire. Non ricorre invece quando si contesta che l’intervento richiesto non possa essere realizzato perché non conforme a legge, in quanto, ad esempio, la zona interessata non consenta l’edificabilità. Se l’intervento riguarda una zona soggetta a preventiva adozione di un piano di lottizzazione, ciò ma non implica un’istanza non conforme al modello normativo astratto che, comunque, prevede il permesso di costruire come titolo abilitativo e, quindi, contempla la possibilità che si attivi il meccanismo del silenzio assenso. [Nella specie un privato aveva chiesto al comune un permesso di costruire su un terreno in zona di espansione. Nel silenzio del comune, aveva chiesto accertarsi la formazione del silenzio assenso. Il comune si era opposto, diffidando dall’iniziare i lavori sul rilievo che mancava il piano di lottizzazione (secondo il Comune, la previsione, nello strumento urbanistico, della necessaria prodromica adozione di un piano attuativo comportava l’assoluta inammissibilità di una richiesta di edificabilità diretta. II TAR ha dato ragione al privato; il CdS ha respinto l’appello].


in tema di condominio:


- Cass. 2^, 26.3.26 n. 7247 (Guida al diritto 16/2026, 48 T): L'amministratore di condominio, alla cessazione dell'incarico per la scadenza del termine di durata, o per la revoca o le dimissioni, ai sensi dell'art. 1129, comma 8, c.c, non può continuare a esercitare tutti i poteri previsti dall'art. 1130 c.c., né ha più diritto ad alcun compenso per l'attività ulteriormente svolta, essendo tenuto ad eseguire, al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, le sole attività urgenti che non possono essere differite, senza danno o pericolo, in attesa della nomina assembleare o giudiziale del nuovo amministratore. 


- (commento di) Fulvio Pironti, Gratuità con la proroga dell’incarico, la tesi della Cassazione non convince (Guida al diritto 16/2026, 53-56) 


sul controllo di legittimità degli atti EPPO (Procura europea) (competenza e giurisdizione):


- Corte giust. Ue 5^, 16.4.26, causa C-328/24 (Guida al diritto 16/2026, 96 solo massima): L’art. 42, par. 1, del regolamento 2017/1939 è pienamente coerente con il sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti volto a garantire il controllo della legittimità degli atti dell’Unione, istituito dal Trattato TFUE, dato che, in particolare, esso attribuisce, in forza delle caratteristiche dell’EPPO, la competenza agli organi giurisdizionali nazionali e in base ai paragrafi 2 e 3 agli organi giurisdizionali Ue se si tratta di una questione relativa all’interpretazione o alla validità del diritto dell’Unione. L’attribuzione a valutare la legittimità degli atti della Procura affidata ai giudici nazionali e non agli organi giurisdizionali dell’Unione è conforme al diritto Ue. 

- (commento di) Marina Castellaneta, Controllo legittimità atti Eppo, chiarimenti sulla competenza tra autorità nazionali e Corte Ue (Guida al diritto 16/2026, 96-98). La Procura europea è un organo indipendente, con compiti di indagine nell’ambito della lotta agli illeciti finanziari che colpiscono l’Ue.



in materia tributaria (imposta su assegno divorzile):


- Cass. trib. 14 aprile 2026 n. 9452 (Guida al diritto 16/2026, 42): Le tasse pagate sull’assegno divorzile dall’ex coniuge sono deducibili. [La vicenda origina dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2013. L’Agenzia contestava la deduzione, nella dichiarazione dei redditi, delle somme versate all’ex moglie per coprire le imposte dovute sull’assegno divorzile. Secondo l’Amministrazione finanziaria, tali importi non potevano essere considerati oneri deducibili, trattandosi di una pattuizione privata distinta dall’assegno stesso. La SC ha dato ragione al contribuente anche sulla scorta di precedenti favorevoli al cittadino per annualità precedenti: era già stata riconosciuta, infatti, la deducibilità di quelle stesse somme, e dunque la questione era già stata definitivamente risolta in precedenti giudizi tra le stesse parti, con la conseguenza che ogni ulteriore riesame risultava precluso].


in tema di corruzione:


- Cass. pen. 6^, 5 marzo 2026 n. 8675 (Guida al diritto 16/2026, 70 T): Per la sussistenza della fattispecie di corruzione propria, occorre dimostrare che l'atto contrario ai doveri di ufficio ha rappresentato lo scopo e la causa della dazione del danaro o dell'utilità da parte del privato in favore del pubblico agente, occorre cioè la dimostrazione della "corrispettività", intesa quale nesso di causa ed effetto, tra dazione del privato e atto del pubblico agente: e ciò indipendentemente dal modico valore del danaro o dell'utilità erogata dal privato (e, dunque, anche se le prestazioni siano sproporzionate e se il pubblico agente abbia venduto la funzione “per poco”). Al riguardo, del resto, la dazione di regali che sia correlata alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non potrebbe essere definita quale "regalia d'uso" idonea a legittimarne, ove anche sia di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16.4.2013 n. 62, giacché tale disciplina, all'art. 4, consente i regali di piccolo valore, ma solo a condizione che non costituiscano il corrispettivo di attività del pubblico dipendente; i pagamenti per l'esercizio della funzione o per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, infatti, non sono consentiti, anche se modici. [Da queste premesse, la Corte, accogliendo il ricorso del PG, ha annullato con rinvio la sentenza che aveva mandato assolto l'imputato cui era stato addebitato di avere remunerato due ispettori del lavoro, recatisi presso la sua azienda per eseguire un controllo, mediante consegna di una cassa di pesce ciascuno, per aver archiviato la pratica nonostante avessero rilevato ben tre violazioni alla disciplina antinfortunistica: la Corte ha ritenuto erroneo, una volta dimostrata la corrispettività tra atto e dazione, la valorizzazione del modesto valore - circa 65 euro ciascuna- delle casse, considerate impropriamente meri donativi di modesta entità, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici]. 

- (commento di) Giuseppe Amato, Chiariti i tratti distintivi del reato e il rapporto tra atto e dazione illecita (Guida al diritto 16/2026, 74-77) 


 


c.s.


 


L'espressione è più importante del risultato [in esergo al testo “Diritto urbanistico” di Federico Spantigati (Cedam, 1990)]