Blog Layout

Guida al diritto (9/2023)

Carmine Spadavecchia • mar 17, 2023

sulla riforma del processo civile (Cartabia civile) (VII parte):

DLg. 10.10.2022 n. 149, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

- mappa del decreto (guida alla lettura) a cura di Laura Biarella e Giuseppe Buffone (Guida al diritto 9/2023, 38-50) sotto il titolo «Diritto di famiglia: rebus del “transitorio” su audizione del minore e assunzione dei testimoni» 

- commenti:

- Giuseppe Buffone, Per l’ascolto degli adulti incapaci più tutele con la video conferenza (Guida al diritto 9/2023, 51-58) [la protezione dei soggetti deboli]

- Aldo Natalini, Violenza di genere e domestica: scambio di informazioni tra i giudici (Guida al diritto 9/2023, 59-61) [le modifiche al c.p.p.]

- Paolo Bruno, Nella scelta della legge applicabile ampi spazi agli accordi tra le parti (Guida al diritto 9/2023, 62-65) [le controversie transfrontaliere]

- Paolo Bruno, Negoziazione assistita: spetta al Pm l’attivazione dell’ascolto del minore (Guida al diritto 9/2023, 66-69) [la mediazione familiare]

- Paolo Bruno, Interventi sulla codificazione: cosa cambia nelle regole del Cc (Guida al diritto 9/2023, 70-72) [i diritti dei minori]

- Paolo Bruno, Liti genitoriali sulla scuola: “ago della bilancia” è il giudice (Guida al diritto 9/2023, 73-75) [i diritti dei minori]

- Paolo Bruno, Ritocchi alle norme processuali per avere regole coordinate (Guida al diritto 9/2023, 76-78) [le modifiche al rito minorile]

- Aldo Natalini, Falso al difensore anche nei casi di negoziazione assistita (Guida al diritto 9/2023, 79-83) [le sanzioni penali]


sulla riforma della giustizia:

- Alberto Cisterna*, Le tre riforme della giustizia che agitano il sonno degli operatori (Guida al diritto 9/2023, 8-10, editoriale). La riforma, pressoché contestuale, del processo civile, del processo penale, del processo tributario, con le spinte alla digitalizzazione e all’informatizzazione dei fascicoli, è finalizzata all’accelerazione delle procedure giudiziarie in linea con l’obiettivo del Pnrr; ma la scarsità delle risorse e la realtà organizzativa degli uffici giudiziari inficiano l’impatto della riforma sul metronomo del processo e alimentano lo scetticismo. Sullo sfondo, un punto nitido: la deflazione del contenzioso, favorita dalla massima espansione delle procedure Adr e Asr. Riflessioni sul principio di sinteticità (pag. 9) e sulla buona prova che hanno dato le disposizioni vigenti nel settore della giustizia amministrativa, anche in materia di motivazione delle sentenze elettorali. Il pericolo di trasformare i tribunali in sentenzifici con una rovinosa dequalificazione della magistratura e del ceto forense. [*presidente di sezione presso il Tribunale di Roma]


sul c.d. decreto mille proroghe:

DL 29.12.2022 n. 198 - L 24.2.2023 n. 14, Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

- mappa del decreto convertito in legge (guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 9/2023, 12-21) sotto il titolo “Esami d’avvocato senza ausilio dei codici: differita di un anno la nuova abilitazione” 

- commento:

- Giuseppe Buffone, Giudizio cartolare in cassazione: vecchie modalità fino al 30 giugno (Guida al diritto 9/2023, 22-25) [le novità]


sul c.d. decreto PNRR 3:

DL 24.2.2023 n. 13, Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

- testo (stralcio) del decreto (Guida al diritto 9/2023, 27-30) sotto il titolo “Processo civile telematico, volontaria giurisdizione e crisi d’impresa: in pole nuove correzioni”

- Giuseppe Buffone, Parola d’ordine, deposito telematico anche per i verbali d’udienza (Guida al diritto 9/2023, 31-36) [le novità]


in tema di  istruzione:

- TAR Milano 3^, 13.1.23 n. 148, pres. Bignami, est. Plantamura (Guida al diritto 9/2023, 88-89): La differenza tra istruzione parentale e istruzione familiare è meramente nominativa, trattandosi di un unico istituto assoggettato a una rigida disciplina, alla luce della quale, considerati gli scopi perseguiti, deve ritenersi irricevibile l’ambizione di applicare un regime formativo inesistente, rimesso alla totale autonomia genitoriale. Al riguardo va ribadita non solo l’obbligatorietà dell’istruzione di grado inferiore, ma anche la necessità che venga esercitato un effettivo controllo sull’assolvimento del dovere di istruzione, non solo da parte dei minori, ma soprattutto da parte dei genitori (o degli esercenti la responsabilità genitoriale), sui quali grava quel compito educativo fondamentale, strettamente legato alla piena realizzazione della personalità e finalizzato - come precisa l’art. 26, comma 2, della dichiarazione universale dei diritti umani - a promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia. (Il TAR ha respinto il ricorso di una coppia volto a ottenere l’annullamento dell’atto con cui il Dirigente scolastico aveva dato riscontro negativo alla loro richiesta di ritiro dell’iscrizione dei figli minori dall’istituto, per avvalersi del regime dell’istruzione familiare, e di revoca dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali, con conseguente cancellazione dall’anagrafica scolastica. Il riscontro negativo dell’Istituto alle richieste della coppia non è riferito alla scelta formativa in sé considerata, ma alla pretesa di eludere qualsivoglia controllo sul corretto assolvimento dell’obbligo scolastico, omettendo di trasmettere le comunicazioni annuali alle autorità competenti, evitando ai figli di sostenere l’esame di idoneità per passare alla classe successiva e chiedendo la cancellazione di tutti i dati personali dalle anagrafi scolastiche).


in tema di obbligo vaccinale:

- Corte cost. 20.2.23 n. 25, pres. Sciarra, red. Zanon (Guida al diritto 9/2023, 88): L'art. 206-bis, comma 1, DLg 15.3.2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), DLg 26.4.2016 n. 91 (Disposizioni integrative e correttive ai DLg 28.1.2014 n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'art. 1, comma 5, L 31.12.2012 n. 244), è incostituzionale nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare, da impiegare in particolari condizioni operative in Italia e all’estero, la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa. Rimettere siffatte previsioni a fonti secondarie o ad atti amministrativi non adempie all’esigenza prescritta dall’art. 32, comma 3, Cost. che il trattamento sanitario obbligatorio sia “determinato” per legge.


in materia condominiale:

- Cass. 2^, 14.2.23 n. 4561 (Guida al diritto 9/2023, 87): L’amministratore di condominio gestisce i beni comuni, ma non ne ha alcuna disponibilità in senso materiale. Pertanto, può ritenersi solidalmente responsabile di una violazione accertata solo ove sia dimostrato che ha concorso, con condotte commissive o omissive, alla commissione dell’infrazione. (Nella specie, la SC ha ritenuto improprio il richiamo, operato dal Tribunale, alla norma del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Roma che fa obbligo agli utenti e all’amministratore di custodire e utilizzare correttamente i contenitori assegnati al condominio, dal momento che la norma colpisce e punisce solo fatti propri, senza presupporre, neanche indirettamente, alcun collegamento, in termini di solidarietà, tra amministratore e autore della condotta illecita.


in materia condominiale:

- Cass. 2^, 16.2.23 n. 4865 (Guida al diritto 9/2023, 87): Il cavedio è un cortile, di limitate dimensioni, interno all’edificio, circondato da muri. Salvo titolo contrario, è un bene comune, sebbene non menzionato dall’art. 1137 c.c. (la cui elencazione è esemplificativa, non tassativa): ed è tale, similmente al cortile, anche quando acceda soltanto alla proprietà esclusiva di un condomino, in quanto la sia destinazione è quella di dare aria e luce agli alloggi compresi nel condominio. Che al cavedio si acceda solo tramite proprietà individuale è ininfluente, perché al fine di escluderlo dalla proprietà comune occorre la prova che esso, per caratteristiche strutturali, risulti destinato al servizio esclusivo di uno o più immobili.


in materia contrattuale:

- Cass. 3^, 22.2.23 n. 5479 (Guida al diritto 9/2023, 87): Il contratto (nella specie, di garanzia) cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società apparentemente firmataria, è privo di effetti nei confronti della società stessa, ma può essere recepito nella sua sfera giuridica in applicazione analogica dell’art. 1399 c.c., qualora questa, a mezzo di atti o comportamenti concludenti, provenienti dal legale rappresentante avente allo scopo adeguati poteri rappresentativi, manifesti univocamente la volontà i avvalersene.


in tema di arricchimento senza causa:

- Cass. 3^, 20.2.23 n. 5222 (Guida al diritto 9/2023, 86): L’azione di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) ha natura sussidiaria, cioè non può essere esperita quando al danneggiato competa, per legge o per contratto, altro rimedio risarcitorio. La sussidiarietà dell’azione (clausola di “chiusura” volta a tutelare chi non abbia altro rimedio a disposizione) si basa sul rilievo che, se essa fosse esperibile senza limitazioni, da un lato le azioni tipiche perderebbero di significato, dall’altro il danneggiato potrebbe beneficiare di un doppio indennizzo, uno derivante dall’azione risarcitoria tipica, l’altro dall’azione di arricchimento ingiustificato. Va peraltro rimesso alle Sezioni unite di chiarire se questo carattere di sussidiarietà sia ravvisabile - cioè osti all’azione di ingiustificato arricchimento - anche quando il diritto al risarcimento sia stato preteso adducendo una responsabilità precontrattuale o extracontrattuale del convenuto che il giudice abbia disconosciuto.


in materia tributaria (credito inesistente):

- Cass. trib. 20.2.23 n. 5243 (Guida al diritto 9/2023, 86): Come statuito da Cass. 3444/21, per credito inesistente deve intendersi il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli previsti dagli art. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e all’art. 54-bis DPR 633/1972. Deve trattarsi cioè di un credito non reale ma creato artificiosamente. Solo per tali recuperi (e non anche per quelli non spettanti) l’atto può essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello a quello del relativo utilizzo. Il termine di decadenza di otto anni decorre dal momento di utilizzo del credito, e non dalla presentazione della dichiarazione.


sui titoli esecutivi europei:

- Corte giust. Ue 16.2.23, causa C-393-/21 (Guida al diritto 9/2023, 89): Se una decisione certificata come titolo esecutivo europeo è sospesa nello Stato membro d’origine, il giudice dell’esecuzione è tenuto a fermare il procedimento esecutivo avviato nel suo Stato. (La Corte chiarisce la portata di alcune norme del Regolamento Ue 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, occupandosi in particolare dell’art. 23, il quale prevede la possibilità di sospendere l’attuazione di una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato d’origine in presenza di circostanze eccezionali: per esempio quando il debitore chiede una rettifica o una revoca del certificato).


 

c.s.


 

Civiltà

- Le civiltà muoiono per suicidio, non per assassinio (Arnold J. Toynbee)

- La nostra religione, quella occidentale, cade a pezzi. Ma se il cristianesimo è condannato, l'Occidente è condannato. Ha reso possibile la civiltà cristiana, l'ha generata, ma non produrrà altro. (Michael Houellebecq - Miclel Onfray)

 


Share by: