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Giornale di diritto amministrativo (1/2023)

Carmine Spadavecchia • mar 21, 2023

sullo spoils system:

- Benedetto Cimino, Lo spoils system e l’alibi dell’efficienza (Giornale dir. amm. 1/2023, 5-7, editoriale)


sull’alta burocrazia in Francia:

- Andrea Magliari, La riforma della haute fonction publique in Francia (Giornale dir. amm. 1/2023, 26-39) 

La riforma dell’alta burocrazia francese in base all’Ordonance 2 giugno 2021 n. 2021/70. Punti salienti: la soppressione dell’ENA (École nationale d’administration), istituzione simbolo dell’élite amministrativa francese, sostituita con un nuovo istituto di formazione e reclutamento, l’Institut national du service public (INSP); la revisione del sistema dei grands corps in cui tradizionalmente si struttura l’alta funzione pubblica; la modifica dei percorsi di reclutamento e di carriera della magistratura amministrativa e contabile. Come si evolve - in Francia e in Italia - il ruolo dell’alta burocrazia nei suoi rapporti con il vertice politico, d’un lato, e con la magistratura amministrativa, dall’altro. su


in tema di università (ricerca):

- Luca Belviso, La nuova disciplina sui ricercatori universitari e i raggruppamenti scientifico disciplinari (Giornale dir. amm. 1/2023, 40-49) 

Commento all’art. 14 del DL 30.4.2022 n. 36 - L 29.6.2022 n. 79 [GU 29.6.22 n. 150 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), che in attuazione del PNRR ha riformato il preruolo universitario, introducendo i contratti di ricerca e i nuovi contratti da ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT), e le forme di raggruppamento scientifico disciplinari, creando i gruppi scientifico-disciplinari (GSD) e modificando i già noti settori scientifico- disciplinari (SSD). La riforma, al di là delle buone intenzioni, appare connotata, in ragione dei vincoli finanziari, da effetti potenzialmente negativi sull’intera tenuta del sistema della ricerca. Inoltre, introducendo figure del tutto nuove nel personale in regime di diritto pubblico, e allo stesso tempo prevedendo numerose regole di diritto transitorio che mantengono in vita anche le precedenti figure, ha l’effetto di non razionalizzare e semplificare, bensì di complicare ulteriormente, il sistema del personale universitario. lla


sulle associazioni sindacali (in ambito militare):

- Riccardo Ursi, La regolamentazione del sindacalismo militare (Giornale dir. amm. 1/2023, 51-59) 

Dando seguito alla sentenza n. 120/2018 della Corte costituzionale e all’esplicita richiesta, da parte della Corte, di un intervento legislativo, la L 28.4.2022 n. 46 (Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo) ha disciplinato i diritti sindacali dei militari.


in materia bancaria (meccanismo di risoluzione unico):

- Trib. Ue 3^ ampliata, 1.6.22, cause T-481/17, T-510/17, T-523/17, T-570/17, T-.628/17 (Giornale dir. amm. 1/2023, 60 solo massima) 

Il Tribunale dell’Unione riconosce che il meccanismo di risoluzione unico è compatibile con il diritto dell’Unione europea e respinge nella loro interezza i cinque ricorsi diretti all'annullamento del provvedimento di risoluzione nei confronti di Banco Popular e/o la decisione di approvazione della Commissione che approva tale regime. Il Tribunale in particolare afferma che:

- il procedimento è compatibile con i principi relativi alla delega dei poteri. La produzione degli effetti giuridici discende dall’approvazione del programma di risoluzione da parte della Commissione o del Consiglio. Il potere giuridico e la responsabilità politica di determinare la politica di risoluzione dell'Unione europea restano in capo a un’istituzione europea, evitando ogni indebito "trasferimento di responsabilità”. Inoltre, l’esame del programma di risoluzione da parte della Commissione si ritiene soddisfatto anche dalla presenza di un rappresentante della Commissione autorizzato a partecipare alle riunioni delle sessioni esecutive e delle sessioni plenarie del Comitato di risoluzione unico in qualità di osservatore permanente, con diritto di partecipare ai dibattiti e di avere accesso a tutti i documenti. 

- Il programma di risoluzione adottato dal Comitato di risoluzione unico può essere impugnato autonomamente, senza che sia necessario proporre ricorso anche contro la decisione di approvazione della Commissione. Una volta approvato dalla Commissione, il programma di risoluzione produce effetti giuridici e costituisce atto impugnabile con autonomo ricorso di annullamento. 

- Il diritto di essere ascoltati di azionisti e creditori può essere soggetto a limitazioni di esercizio, giustificate per conseguire un obiettivo di interesse generale nel rispetto del principio di proporzionalità. 

- Il diritto di accesso al fascicolo su cui si basa il programma di risoluzione è escluso per determinate informazioni, detenute dal Comitato di risoluzione unico e contenute nel programma di risoluzione, coperte da segreto professionale. 

- L’obbligo di motivazione della decisione della Commissione si considera correttamente adempiuto attraverso l’indicazione da parte della Commissione di concordare con il contenuto del programma di risoluzione e le ragioni addotte dal Comitato di risoluzione unico. 

- (commento di) Marta Simoncini, Il meccanismo di risoluzione unico: il caso del Banco Popular (Giornale dir. amm. 1/2023, 60-70)

Il meccanismo di risoluzione unico prevede norme e procedure uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento; esso consente la gestione controllata delle banche in crisi, riducendo l’esposizione dei contribuenti alle perdite; si tratta di un procedimento complesso che assorbe e redistribuisce a livello sovranazionale poteri tipici delle amministrazioni nazionali. Il Banco Popular - fino al 2017 sesto gruppo bancario spagnolo - è stata la prima banca sottoposta, dopo una forte crisi di liquidità, alla procedura di risoluzione istituita nell’ambito dell’Unione bancaria europea. Il Tribunale dell’Unione - chiamato a pronunciarsi su cinque ricorsi proposti da azionisti e creditori su quasi cento inizialmente presentati contro la decisione di risoluzione - legittima il meccanismo di risoluzione unico, ma solleva diverse questioni di natura sia sostanziale sia procedimentale. L’Autrice analizza il funzionamento del meccanismo di risoluzione unico evidenziandone le potenziali implicazioni nello sviluppo del diritto amministrativo europeo. L’analisi si concentra su tre profili: la compatibilità del meccanismo di risoluzione unico con la dottrina Meroni, la portata dell’obbligo di motivazione e i caratteri delle garanzie procedurali. 


in materia bancaria (removal):

- Cons. Stato VI 19.7.22 n. 6254, pres. Montedoro, est. Lamberti (Giornale dir. amm. 1/2023, 82 s.m.): La misura del removal ha natura di strumento di intervento precoce - in senso lato cautelare e non sanzionatorio -, essendo un provvedimento adottabile dalla Banca d’Italia nello stadio embrionale della crisi, al fine di scongiurare il definitivo deterioramento della situazione aziendale. Il sindacato del giudice amministrativo deve essere condotto secondo un canone di giudizio ex ante, perché deve rapportarsi con concetti tecnici utilizzati in maniera prospettica, tenuto conto della finalità dell’intervento, in ultima analisi volto a salvaguardare, secondo una logica di adeguata cautela, non solo l’integrità del singolo istituto di credito, ma il sistema entro il quale lo stesso si colloca in termini di affidabilità e fiducia. 

- (commento di) Leonardo Lippolis, Il removal della Banca d’Italia e il sindacato del giudice amministrativo (Giornale dir. amm. 1/2023, 82-91) 

Il Consiglio di Stato si esprime per la prima volta sulla natura del potere di rimozione forzosa degli esponenti della banca (“removal”) e sul sindacato esercitabile dal giudice amministrativo, chiarendo che il potere di removal ha natura regolatoria, e non sanzionatoria, ed è finalizzato a ricondurre la banca ad una sana e prudente gestione, con l’estromissione degli organi responsabili del declino.


in tema di leggi-provvedimento:

- Corte cost. 25.7.22 n. 186, pres. Amato, red. Modugno (Giornale dir. amm. 1/2023, 71 s.m.) 

Per quanto le leggi-provvedimento non siano di per sé incompatibili con l’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, dato il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di questo tipo esse devono soggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta legislativa, sindacato tanto più rigoroso quanto più marcata sia la natura provvedimentale della disposizione. or

La disposizione che attribuisce un contributo extra-Fus di otto milioni di euro in due anni al Teatro Eliseo di Roma è incostituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto incongrua e sproporzionata: incongrua, perché non vi è garanzia circa la coerenza tra finalità del contributo e impiego dello stesso, che non è legato alla realizzazione di programmi o eventi, né accompagnato da indicazioni o vincoli sull’utilizzo dei fondi; sproporzionata, perché l’ammontare del contributo è fuori scala rispetto alle modalità di sostegno allo spettacolo riconosciute dall’ordinamento, superando altresì quelle riconosciute al ricorrere di occasioni specifiche o per la realizzazione di progetti particolari. 

L’irragionevolezza del contributo si traduce, inoltre, nella violazione dell’art. 41 Cost.: venendo a mancare la giustificazione della differenziazione che il legislatore ha operato rispetto agli altri soggetti che operano nel mercato di prosa si realizza infatti un’alterazione della concorrenza del mercato. 

- (commento di) Antonella Sau, L’irragionevolezza delle leggi provvedimento: la riserva di amministrazione c’è ma non si vede (Giornale dir. amm. 1/2023, 71-81) 

Il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa viene sempre più individuato come argine alle continue invasioni di campo del legislatore sul versante amministrativo, ponendosi, per tale via, le basi per il riconoscimento di una riserva di amministrazione che riporti al centro del dibattito il ruolo della discrezionalità amministrativa, e del suo luogo di elezione (il procedimento), nella mediazione e nella cura in concreto degli interessi pubblici. 


sui contratti pubblici in materia di trasporto pubblico:

- TAR Milano 1^, 1.8.22 n. 1828, pres. est. Vinciguerra (Giornale dir. amm. 1/2023, 92 s.m.) 

I servizi oggetto dell’appalto “progetto MaaS” nell’area metropolitana milanese, relativi a servizi digitali per la scelta del mezzo di trasporto e dell’accesso al sistema on line di vendita dei biglietti di viaggio (gestita dalle aziende pubbliche di trasporto o dai loro appaltatori), per gli spostamenti urbani (car e bike sharing, selezione dei parcheggi) e per la scelta dei generi di conforto e relax (prenotazione cinema, teatri, ristoranti), essendo inquadrabili come servizi di supporto al viaggiatore e non alle reti di trasporto, non sono includibili, nemmeno in termini di strumentalità, nel concetto di “attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo” e, dunque, non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina sugli appalti pubblici nei “settori speciali”. 

- (commento di) Giuseppe Urbano, Gli appalti nei settori speciali e il trasporto pubblico locale (Giornale dir. amm. 1/2023, 92-103).

La sentenza - riguardante l’ambito di applicazione della normativa sugli appalti pubblici nei “settori speciali”, in particolare rispetto al settore dei “servizi di trasporto” - offre l’occasione per un’analisi dell’evoluzione giurisprudenziale nel settore. La divergenza tra approccio riduttivo del giudice nazionale e orientamento estensivo (non sempre condivisibile) del giudice europeo sulla definizione del perimetro dei settori speciali genera incertezze, costi e inefficienze per le stazioni appaltanti e, in ultima analisi, per gli operatori di mercato e meriterebbe un chiarimento definitivo. 


sulla digitalizzazione nella PA:

- Valentina Falco, La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e la conferenza di servizi (Giornale dir. amm. 1/2023, 9-25) 

L’articolo analizza i risvolti della digitalizzazione sull’organizzazione e sui rapporti interni tra amministrazioni, con particolare riguardo ai principi dell’interconnessione e dell’interoperabilità quali nuovi strumenti per garantire il coordinamento amministrativo. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati - infrastruttura per l’interoperabilità che il Piano nazionale di ripresa e resilienza si è impegnato a realizzare - si rivela un ottimo alleato per le pubbliche amministrazioni nel garantire il loro coordinamento, al punto da potersi annoverare tra gli strumenti per il coordinamento amministrativo accanto a quelli tradizionali previsti dalla legge sul procedimento.

 

in tema di intelligenza artificiale (Banca d’Italia: la gestione degli esposti):

Provvedimento 22.3.2022 (GU 30.3.22 n. 75), Regolamento concernente il trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d’Italia nell’ambito della gestione degli esposti riguardanti la trasparenza delle condizioni contrattuali, la correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti e i diritti e gli obblighi delle parti nella prestazione dei servizi di pagamento 

- (commento di) Maria Bianca Armiento, Prove di regolazione dell’intelligenza artificiale: il Regolamento della Banca d’Italia sulla gestione degli esposti (Giornale dir. amm. 1/2023, 105-115) 

Con questo Regolamento - il primo in Italia - la Banca d’Italia disciplina l’uso dell’intelligenza artificiale, da parte dell’autorità, nella gestione degli esposti, muovendo dalle tutele previste dal GDPR. La non esclusività della decisione algoritmica: l’amministrazione algoritmica richiede “nuove” garanzie?


in tema di trasformazione digitale (piattaforme digitali): 

- Gianluca Buttarelli La regolazione delle piattaforme digitali: il ruolo delle istituzioni pubbliche (Giornale dir. amm. 1/2023, 116-127) 

La regolazione delle piattaforme digitali: presupposti giuridici ed economici alla base dell’intervento pubblico. Struttura e qualificazione economica delle piattaforme. Tutela della concorrenza rispetto alla formazione di oligopoli digitali. Ascesa del regime di autoregolamentazione privata e recente “ritorno” alla regolazione pubblica. Confronto tra i differenti modelli di intervento pubblico nel contesto globale. Le recenti normative europee: garanzie degli utenti, obblighi di trasparenza informativa delle piattaforme, pretesa sussistenza di un carattere ‘sovrano’ o ‘costituzionale’ delle regolazioni, nuove forme di coordinamento amministrativo tra autorità nazionali in ambito europeo.


 

c.s.


 

Leggere e scrivere

- Leggere è un’azione che, come lo scrivere, richiede non solo sagacia, ma anche coraggio. È difficile, difficile guardare quel che c’è davanti ai nostri occhi. Questo fa lo scrittore: prendere pezzi della sua vita e guardarli, sfidando il lettore a fare la stessa cosa con la propria. Leggere è questa cosa. (Luca Doninelli, su Jamaica Kincaid, scrittrice caraibica con cittadinanza americana)


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