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Guida al diritto (7/2024)

Carmine Spadavecchia • mar 02, 2024

sulla c.d. legge eco-vandali:

L 22.1.2024 n. 6 (GU 24.1.24 n. 19, in vigore dall’8 febbraio 2024), Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.

- testo della legge (Guida al diritto 7/2024, 33-34) sotto il titolo Norma anti-attivisti: nuovo reato per chi imbratta le teche nei musei

- commenti:

- Aldo Natalini, Il doppio binario sanzionatorio rafforza il contrasto agli illeciti (Guida al diritto 7/2024, 35-39). La depenalizzazione privilegia la sanzione amministrativa, irrogabile tramite le prefetture

- Aldo Natalini, Spazio a una fattispecie delittuosa tagliata su casi di cronaca giudiziaria (Guida al diritto 7/2024, 40-44)


in materia di professione forense (tariffe minime):

- Corte giust. Ue 2^, 25.1.24 n. C-438/22 (Guida al diritto 7/2024, 13 T e 49, su questione pregiudiziale sollevata dalla Bulgaria): La determinazione degli importi degli onorari minimi per gli avvocati, decisa da un’organizzazione di categoria di professionisti, è contraria alle regole Ue di libera concorrenza e non vi sono obiettivi che possano giustificarla perché la predeterminazione obbligatoria determina una grave violazione della libera concorrenza che produce danni ed effetti negativi sui consumatori. Il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le norme interne contrarie al diritto Ue in tutti i casi in cui non può procedere all’interpretazione conforme. [Secondo la Corte, l’art. 101 Tfue è applicabile nei casi in cui un’associazione di categoria determina le tariffe senza un intervento statale. L’art. 101 vieta accordi di associazioni di imprese, pure tramite pratiche concordate, che in via generale hanno l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno. Sono incompatibili gli accordi che fissano direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita. Ai fini dell’applicazione della norma, è inutile sia richiedere ulteriori prove circa gli effetti concreti sul mercato (perché detti accordi determinano in via generale una riduzione della produzione e aumenti dei prezzi, dando luogo a una cattiva allocazione delle risorse a detrimento dei consumatori), sia invocare il perseguimento di uno o più obiettivi legittimi (perché le indicate misure rivelano un grado sufficiente di dannosità della libera concorrenza a prescindere dal livello a cui è fissato il prezzo minimo)]

- (commento di) Marina Castellaneta, Se le cifre riflettono il mercato vanno comunque disapplicate (Guida al diritto 7/2024, 22-24) 

- (commento di) Eugenio Sacchettini, La decisione dei giudici europei apre la partita sull’equo indennizzo (Guida al diritto 7/2024, 25-32)


in tema di concessioni (“balneari”):

- Cons. Stato VI 27.12.23 n. 11200, pres. Simonetti, est. Cordì (Guida al diritto 7/2024, 96 T): I principi enunciati dall’Adunanza plenaria con sentenza 9.11.21 n. 17 sono tutt’ora validi dato che, a differenza della sentenza n. 18/2021, annullata per diniego di giurisdizione da SSUU 23.11.23 n. 32559, quest’ultima non risulta essere stata impugnata. Ne consegue che, alla luce di tali principi, le proroghe delle concessioni disposte dai comuni risultano tamquam non essent. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 Tfue e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/Ce; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla PA. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla PA deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari; non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della PA in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata; la non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non essent, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla PA o l’esistenza di un giudicato.

- (commento di) Davide Ponte, Concessioni, le regole sono chiare ma la situazione resta ancora incerta (Guida al diritto 7/2024, 101-105). Incertezza cronica e dialogo tra sordi. La peculiarità reiteratamente invocata contro i principi giuridici europei “non ha mai fatto breccia nei gelidi cuori europei”. “Il corto circuito avviato a tutela dei concessionari è inestricabile, con buona pace delle effettive possibilità di investimento per qualsiasi operatore interessato al settore turistico”.


in tema di concessioni (canone):

- Cons. Stato VII 5.1.24 n. 204 e n. 215, pres. Contessa, est. Castorina (Guida al diritto 7/2024, 49): Il canone concessorio è una prestazione imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. che non ha tuttavia natura tributaria né può essere considerato come mero canone locatizio, poiché alla sua struttura e quantificazione concorre la specifica destinazione all’interesse pubblico impressa al bene demaniale. Tale destinazione impone che la determinazione del canone sia la più idonea al perseguimento dei fini di interesse pubblico che si ritengono meritevoli di soddisfazione.


in tema di immigrazione (asilo):

- Cass. SSUU (Guida al diritto 7/2024, 49-50): Va rimesso alla Corte di Giustizia Ue il seguente quesito: se gli artt. 8 e 9 della direttiva 26.6.2013 n. 33 (2013/33/Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20, ostino a una normativa di diritto interno che contempli, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell’importo in unica soluzione determinato per l’anno 2023 in € 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell’importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo l’adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in rapporto alla situazione del richiedente.


in tema di aiuti di Stato (caso KLM):

- Trib. Ue 7^, 7.2.24, causa T-146/22, promossa da Ryanair (Guida al diritto 7/2024, 49) L’aiuto di Stato olandese alla KLM, approvato dalla Commissione, costituito dalla prestazione di una garanzia su prestito bancario, al fine di garantire temporaneamente sufficienti liquidità alla compagnia aerea, è illegittimo, in quanto KLM e le sue filiali non sono beneficiarie esclusive degli aiuti: la Commissione infatti ha erroneamente omesso di individuare i reali beneficiari del sostegno finanziario, che sono in effetti anche altre società del gruppo Air France-Klm (la holding Air Franc-Klm ed Air France), anch’esse in condizioni di usufruire della garanzia prestata e dei vantaggi che ne derivano.


in tema di adozione:

- Corte cost. 18.1.24 n. 5, pres. Barbera, rel. San Giorgio (Guida al diritto 7/2024, 52 T): L’art. 291, comma 1, c.c. è incostituzionale nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni tra adottante e adottando. 

- (commento di) Mario Finocchiaro, Una decisione della Consulta sulla scia dei giudici ordinati (Guida al diritto 7/2024, 58-65)


in tema di donazione:

- Cass. 2^, 6.2.24 n. 3352 (Guida al diritto 7/2024, 47): La disposizione del donante secondo la quale la donazione è eseguita in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione, seppure contenuta nella donazione, costituisce negozio di ultima volontà, come tale revocabile dal suo autore. La successiva revoca della dispensa da imputazione, così come la dispensa dall’imputazione ex art. 564 comma 2 c.c., deve essere espressa e l’attribuzione per testamento della disponibile ad altro erede non comporta annullamento della precedente dispensa dall’imputazione della donazione ai sensi dell’art. 682 c.c. nel caso in cui le disposizioni siano di fatto compatibili in quanto il valore della donazione con dispensa dall’imputazione sia inferiore a quello della disponibile.


in tema di contratto (fattura):

- Cass. 2^, 8.2.24 n. 3581 (Guida al diritto 7/2024, 47): La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulta accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l’annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire prova scritta tra imprenditori dell’esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex art. 2720 c.c.)


in tema di locazione (affitti turistici):

- Antonio Scarpa*, Riforma affitti turistici, poca tutela per la convivenza condominiale (Guida al diritto 7/2024, 10-12, editoriale). L’art. 13-terDL 18.10.2023 n. 145 - L 15.12.2023 n. 191 ha introdotto la disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico ricettive e del codice identificativo nazionale, con finalità prevalentemente di contrasto all’evasione fiscale, ma senza alcun cambiamento sotto il profilo civilistico, con il rischio di compromettere, per il moltiplicarsi degli immobili adibiti a tali destinazioni, l’ordinata convivenza condominiale [*consigliere di cassazione]


in tema di impugnazioni

- Cass. 3^, 9.1.24 n. 817 (Guida al diritto 7/2024, 46): Ove la copia della sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia priva della data di pubblicazione, e non risulti altra copia depositata dal controricorrente o alcuna certificazione circa la data di pubblicazione, non resta che fare riferimento, ai fini della verifica di tempestività dell’impugnazione, alla data di deliberazione della sentenza. (In base a questo principio la SC ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato il 3 dicembre contro una sentenza deliberata il 14 aprile 2021)


in materia penitenziaria:

- Corte cost. 26.1.24 n. 10, pres. Barbera, red. Petitti (Guida al diritto 7/2024, 76 T): L’art. 18 L 26.7.1975 n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) è incostituzionale nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie.

- (commento di) Fabio Fiorentin, L’effettiva applicazione del diritto fa a pugni con le carenze strutturali (Guida al diritto 7/2024, 83-90)


 

c.s.


 

Leggi inutili

- Ogni legge che non derivi dall’assoluta necessità è tirannica (Aldo Canovari, parafrasando Montesquieu)

- Ogni provvedimento normativo, non solo quando detta regole, divieti, sanzioni, ma anche quando introduce benefici, provvidenze, esenzioni, condoni, amnistie … si risolve sempre nella restrizione di spazi di libertà di molti, e nell’aggressione al loro patrimonio: quindi in una pena. (Aldo Canovari)


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