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Guida al diritto (8/2024)

Carmine Spadavecchia • mar 02, 2024

in tema di accesso agli atti:

- TAR Emilia-Romagna 2^, 31.1.24 n. 70, pres. Di Benedetto, est. Tagliasacchi (Guida al diritto 8/2024, 90 T): È legittimo il diniego di accesso agli atti volto a conoscere il nominativo del terzo che, con un atto di segnalazione o denuncia comunque denominato, ha sollecitato l’attivazione dei poteri di controllo e di verifica da parte della PA, il cui esito ha condotto all’adozione di un atto sfavorevole al destinatario. La segnalazione, infatti, rimane estranea al procedimento e l’eventuale conoscenza della stessa e del suo autore non risponde a un rapporto di strumentalità con l’atto finale adottato. In tale ipotesi, infatti, la pretesa di conoscere il nominativo del segnalante assume un carattere emulativo che l’ordinamento non tutela.

- (commento di) Giulia Pernice, A presidio della corretta trasparenza il vaglio del nesso di strumentalità (Guida al diritto 8/2024, 92-94) 


sull’amministrazione di sostegno:

- Cass. 1^, 12.2.24 n. 3751 (Guida al diritto 8/2024, 48): L’art. 410 c.c., nella parte in cui impone all’amministratore di sostegno di informare il beneficiario circa gli atti da compiere e, in caso di dissenso, anche il giudice tutelare, dimostra come, in ogni caso, l’opinione del beneficiario debba essere tenuta in considerazione, pur se ne venga limitata la capacità. Limitare la capacità nella minor misura possibile significa pertanto non solo selezionare specificamente gli atti che il beneficiario non può compiere, ma altresì preservare, anche con riferimento a questi atti, il diritto del beneficiario di esprimere la propria opinione e di partecipare, nella misura in cui la sua condizione lo consente, alla formazione delle decisioni che lo riguardano.


in tema di filiazione:

cfr. Cass. lav. 23.1.24 n. 2259 (Guida al diritto 8/2024, 49): Riguardo al contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne, compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombono sul figlio; b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio di proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata dell’obbligo di mantenimento. L’età è un parametro importante di riferimento e la valutazione va condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all’età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato col raggiungimento della maggiore età. In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, e verte sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro; di conseguenza, se il figlio è neo maggiorenne e prosegua nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il ‘figlio adulto’, in ragione del principio di autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che giustifichino il mancato conseguimento di un’autonoma collocazione lavorativa (Cass. 26875/2023).


in tema di donazione:

- Cass. 2^, 10.1.24 n. 982 (Guida al diritto 8/2024, 54 T): Il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario, realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica a esecuzione diretta, soggetta alla forma dell’atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzata non tramite un’operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un’intermediazione gestoria dell’ente creditizio.

- (commento di) Mario Piselli, Una decisione della Suprema corte che fa il punto sugli atti di liberalità (Guida al diritto 8/2024, 59-62) 

- Cass. 2^, 12.2.24 n .3811 (Guida al diritto 8/2024, 49): AI fini della revocazione o meno della donazione, l’“ingiuria grave” è una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, che trovino riconoscimento nel succedersi della legislazione; giocoforza, per l’interprete, prendere in considerazione il complesso dei valori giuridici attuali dell’ordinamento, non potendosi semplicemente adeguare a un clima culturale diffuso. Talvolta la SC invoca la lesione dell’“immagine sociale del donante”, laddove l’ingiuria grave e continuata nei suoi confronti venga ravvisata nella divulgazione, nell’ambiente lavorativo, della relazione adulterina intrattenuta dalla moglie (donataria), e fatta oggetto di pettegolezzo divertito, e di scherno per il marito, deriso e compatito per il tradimento. Evidente il richiamo al diritto inviolabile all’identità personale, che, assieme al diritto all’onore e alla reputazione e al diritto alla riservatezza, tratteggiano il poliedrico diritto alla dignità umana, nel sistema delineato dall’art. 2 Cost. e dall’art. 8 Cedu, a salvaguardia della vita privata. Solo in questa prospettiva, la revocazione della donazione diviene un mezzo di tutela di un’obbligazione di riconoscenza gravante sul donatario, a presidio di un diritto assoluto della personalità del donante.


in tema di danni da amianto:

- Cedu 13.2.24, ric. 4976/20 (Guida al diritto 8/2024, 96 s.m.): Il termine di prescrizione per l’azione di risarcimento dei danni subiti dall’esposizione all’amianto non inizia a decorrere dal momento in cui cessa l’esposizione, perché è necessario considerare il momento in cui il danneggiato ha conoscenza della violazione. Lo scopo della prescrizione persegue un fine legittimo quale la certezza del diritto, ma a condizione che venga seguito il principio di proporzionalità, consentendo l’azione giudiziaria a coloro che subiscono gli effetti dell’esposizione dopo molti anni, a partire dal momento in cui hanno consapevolezza della malattia.

- (commento di) Azione di risarcimento danni da amianto, la prescrizione non decorre da quando cessa l’esposizione (Guida al diritto 8/2024, 96-98) 


sul danno non patrimoniale (Tun =Tabella Unica Nazionale pero il risarcimento del danno non patrimoniale):

- Giovanni Comandé*, Tun, l’adozione definitiva è un traguardo nonostante i dubbi sulla scala dei valori (Guida al diritto 8/2024, 12-14) [*ordinario di diritto privato comparato presso l’Università Sant’Anna di Pisa]

- Roberto Parziale, Tabella nazionale sulle “macrolesioni”: così gli importi sacrificano i casi gravi (Guida al diritto 8/2024, 15-20) [lo schema di DPR sulle liquidazioni: scelte orientate in prevalenza a contenere i costi]

- Roberto Parziale, Sui valori del danno morale i coefficienti vanno in tilt (Guida al diritto 8/2024, 21-24)

- Roberto Parziale, Un’operazione sulle nuove cifre che è a rischio incostituzionalità (Guida al diritto 8/2024, 25-27) [senza i criteri medico-legali, ritenuti necessari anche dalla Cassazione, c’è il rischio che i nuovi parametri restino sulla carta]


su Eurojust (Agenzia europea):

DLg 23.11.2023 n. 182 [GU 9.12.23 n. 287, in vigore dal 24 dicembre 2023), Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio 

- testo del decreto (Guida al diritto 8/2024, 35-39)

- commento di Giuseppe Buffone, Iter per designare i membri nazionali, ora solo incarichi a magistrati in ruolo (Guida al diritto 8/2024, 40-46) [nascita e finalità di Eurojust; la normativa; la struttura italiana; i poteri del membro nazionale]


in tema di sequestro (penale) informatico:

- Cass. pen. 4.10-15.12.23 n. 50009 (Guida al diritto 8/2024,76 T): In tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, l’estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede. (La SC precisa che il PM è tenuto a predisporre un’adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel più breve tempo possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all’esito, alla restituzione della copia integrale agli aventi diritto).

- (commento di) Alberto Cisterna, Dettato un decalogo che chiarisce tutte le modalità di copia dei device (Guida al diritto 8/2024, 79-83) [la “copia forense integrale”: cos’è, a cosa serve, quali ne sono i limiti di utilizzo]


in tema di giustizia riparativa (mediatori):

DM 15.12.2023 Ministero della giustizia [GU 15.1.24 n. 11], Modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell'elenco nonché delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed altresì del termine di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, di cui al decreto 9 giugno 2023, recante: «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività». 

- testo del decreto (Guida al diritto 8/2024, 29-30) sotto il titolo “Riforma Cartabia: meno incompatibilità per iscriversi all’elenco dei mediatori penali”

- commento di Aldo Natalini, Sì alla presentazione delle domande dopo il varo del modello rettificato (Guida al diritto 8/2024, 31-33)


 

c.s.


 

In Italia la regola che funziona meglio è la deroga. Le eccezioni sono sempre meglio delle norme. L'anarchia vince sull'ordine. (Luigi Mascheroni)


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