Blog Layout

Guida al diritto (6/2024)

Carmine Spadavecchia • feb 24, 2024

sulla giustizia amministrativa:

- Marcello Clarich*, La giustizia amministrativa non sfigura, ma esistono spazi di miglioramento (Guida al diritto 6/2024, 10-13, editoriale). Commento a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario presso il Consiglio di Stato [*ordinario di Diritto amministrativo all’Università di Roma La Sapienza]


sul processo tributario:

DLg 7.12.2023 n. 220 (GU 3.1.24 n. 2, in vigore dal 4 gennaio 2024), Disposizioni in materia di contenzioso tributario

- testo del decreto (Guida al diritto 6/2024, 14-18) sotto il titolo “Processo tributario: con il potenziamento della conciliazione si punta alla deflazione”

- appendice con il testo aggiornato (modifiche in neretto) del DLg 31.12.1992 n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) (Guida al diritto 6/2024, 19-38)

- commenti:

- Nicola Graziano, Spinta sulla semplificazione del rito per superare le attuali criticità (Guida al diritto 6/2024, 39-40)

- Nicola Graziano, Non passa la soccombenza se le prove sono sopravvenute (Guida al diritto 6/2024, 41-43). Compensazione delle spese se la parte è vittoriosa in base a documenti decisivi prodotti solo in corso di giudizio. La Regione convenuta può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari nonché mediante i funzionari

- Nicola Graziano, Udienza con il «doppio binario», remoto o in presenza a scelta (Guida al diritto 6/2024, 43-47). Se la scelta delle parti al riguardo è diversa, si privilegia l’udienza in presenza, ferma la possibilità di discutere da remoto per chi lo ha chiesto. Motivazione semplificata in caso di manifesta fondatezza, infondatezza, inammissibilità, improcedibilità.

- Nicola Graziano, Definita l’autotutela obbligatoria, sempre impugnabile il diniego (Guida al diritto 6/2024, 48-51). L’art. 10-quater di nuovo conio, sul potere di autotutela obbligatoria, va coordinato con lo Statuto del contribuente.


sullo Statuto del contribuente:

DLg 7.12.2023 n. 219 (GU 3.1.24 n. 2), Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente

- testo del decreto (Guida al diritto 6/2024, 52-61) sotto il titolo: Modificato lo statuto del contribuente, tra le novità l’obbligo del contraddittorio

- commenti:

- Nicola Graziano, Applicazione generale della novella, enti locali alla sfida della trasparenza (Guida al diritto 6/2024, 62-63). Lo Statuto si applica a tutti i soggetti del rapporto tributario, e dunque anche all’Amministrazione finanziaria, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente.

- Nicola Graziano, Sì alla prevenzione di giudizi inutili con una piena collaborazione (Guida al diritto 6/2024, 64-67). Il principio della leale collaborazione e del giusto procedimento. La motivazione dell’atto adottato in esito al contraddittorio deve dar conto delle osservazioni del contribuente. Regole temporali certe sull’obbligo di conservazione degli atti.

- Nicola Graziano, Annullamento degli atti: binari certi anche senza una istanza di parte (Guida al diritto 6/2024, 68-69). Il potere di autotutela 

- Nicola Graziano, Niente “patologie” per l’accertamento con regole organiche sull’invalidità (Guida al diritto 6/2024, 70-72). Le ipotesi di invalidità.

- Nicola Graziano, Il “restyling” profondo dell’interpello aiuta nell’interpretazione dei casi (Guida al diritto 6/2024, 73-75). Il dialogo con il contribuente: la risposta scritta e motivata vincola ogni organo dell’Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza.

- Nicola Graziano, Nasce il Garante nazionale, vanno “in soffitta” 21 authority (Guida al diritto 6/2024, 76). Le garanzie per il contribuente: il garante, organo monocratico, nominato dal Ministro dell’economia tra i soggetti tratti dalle categorie professionali, avrà sede in Roma.


in tema di porto d’armi:

- Cons. Stato III 22.1.24 n. 651 (Guida al diritto 6/2024, 81): L’Autorità di P.S. ha l’onere di valutare i casi in cui è possibile accordare l’uso delle armi per difesa personale, ancorando tale valutazione alla sussistenza di un effettivo ‘bisogno’ dell’interessato di proteggersi da una situazione di pericolo. A tal fine essa è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo per l’incolumità personale dell’istante che giustifica il dimostrato bisogno dell’arma e che deve essere ricavato da circostanze di fatto specifiche e attuali, non potendo essere desunto tout court né dalla tipologia di attività svolta dal richiedente, né tantomeno dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente 


in tema di immigrazione (ricongiungimento):

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 30.1.24, causa 560/20 (Guida al diritto 6/2024, 82): Un rifugiato minore non accompagnato, diventato maggiorenne durante la procedura relativa alla domanda di ricongiungimento familiare coi suoi genitori, ha comunque diritto al ricongiungimento, trattandosi di un diritto che non può essere subordinato alla maggiore o minore celerità nel trattamento della domanda. (Secondo la Corte, né dal rifugiato minorenne, né dai suoi genitori si può esigere che dispongano per se stessi, e per la sorella gravemente malata, di un alloggio sufficientemente grande, di risorse sufficienti, e di un’assicurazione contro le malattie: è infatti impossibile, a un rifugiato minore non accompagnato, soddisfare tali condizioni; parimenti è difficile per i genitori del minore soddisfare tali condizioni prima di avere raggiunto il figlio. Pertanto, subordinare a tali condizioni la possibilità di ricongiungimento familiare per i rifugiati minori non accompagnati equivarrebbe a privarli del diritto al ricongiungimento)


in tema di privacy:

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 30.1.24, causa 118/22 (Guida al diritto 6/2024, 82): I dati personali conservati nel registro di polizia in Bulgaria sono le impronte digitali, una fotografia, un prelievo a fini di profilazione del DNA; il registro contiene anche informazioni sui reati commessi dall’interessato e le condanne relative. Queste “notizie” sono indispensabili per verificare se l’interessato è coinvolto in reati diversi da quello per cui è stato condannato con decisione definitiva; tuttavia, non tutti i condannati presentano lo stesso grado di rischio di essere coinvolti in altri delitti, che giustifichi un periodo uniforme di conservazione dei dati che li riguardano. Fattori quali la natura e la gravità del reato commesso o l’assenza di recidiva possono infatti denotare che il pericolo rappresentato dal condannato non necessariamente giustifica la conservazione nel registro id polizia, fino al suo decesso, dei dati che la riguardano. Un termine di tal genere è adeguato solo in circostanze particolari, per cui il diritto Ue esige che la normativa nazionale preveda l’obbligo, per il titolare del trattamento, di verificare periodicamente se tale conservazione sia ancora necessaria e riconosce all’interessato il diritto alla cancellazione di tali dati ove tale necessità venga meno.


in materia penale (abuso d’ufficio):

- Cass. pen. 6^, 3.10.23-18.1.24 n. 2314 (Guida al diritto 6/2024, 94-95 s.m.): In tema di abuso d’ufficio, in seguito alla riforma dell’art. 323 c.p. realizzata con DL 16.7.2020 n. 76 – L 11.9.2020 n. 120, è stata esclusa la rilevanza della violazione di norme contenute in “regolamenti”, giacché il reato può essere integrato solo dalla violazione di “specifiche” regole di condotta “previste dalla legge o da atti aventi forza di legge”, cioè da fonti primarie. Poiché deve quindi trattarsi di norme primarie “specifiche”, cioè formulate in termini completi e puntuali, potrebbe ammettersi la rilevanza anche della violazione di norme regolamentari, attraverso il fenomeno della eterointegrazione o violazione mediata di norme di legge, ma solo laddove questa eterointegrazione della fonte secondaria si risolva solo in una specificazione tecnica di un precetto comportamentale già compiutamente definito nella norma primaria. (Su tali premesse, in una fattispecie in cui erano contestate le modalità di svolgimento di un concorso pubblico per l’assunzione di dirigenti sanitari, la SC ha annullato senza rinvio la condanna per il reato di abuso d’ufficio basata sulla violazione del DPR 10.12.1997 n. 483, contenente il regolamento sulla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, che disciplina compiutamente la materia e, in particolare, le modalità di espletamento della prova scritta, sul rilievo che la normativa primaria di riferimento era costituita invece dal DLg 30.12.1992 n. 502, relativo al riordino della disciplina sanitaria, il cui art. 15, comma 7, prevedeva una disposizione di legge sostanzialmente in bianco, siccome contenente un rinvio integrale alla normativa regolamentare: per l’effetto, secondo la Corte, era da escludere la rilevanza, neppure come norma interposta “integrativa”, della violazione della norma regolamentare posta a base della condanna). 


 


c.s.


 

Chi mente all'avvocato è un cretino che dirà la verità al giudice [Alberto Camon, penalista, a proposito del film "I bassifondi di San Francisco" (1949)]


Share by: