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Guida al diritto (46/2022)

Carmine Spadavecchia • dic 09, 2022

sull’ufficio per il processo:

DLg 10.10.2022 n. 151 [GU 17.10.22 n. 243, s.o. 38, in vigore dal 1 novembre 2022], Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134

Ministero della giustizia [GU 19.10.22 n. 245, s.s. 5], Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151: «Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134»

- testo del decreto (Guida al diritto 46/2022, 14-27) sotto il titolo: Ufficio per il processo civile e penale, con l’ultimo restyling si approda al Testo unico

- commenti:

--- Nicola Graziano, Norme subito operative, slitta al 2025 l’Upp presso il tribunale della famiglia (Guida al diritto 46/2022, 28-34)

--- Nicola Graziano, Interventi d’urgenza e circolari Csm: ricostruzione normativa dell’istituto (Guida al diritto 46/2022,35-37) [analisi dell’istituto]

--- Nicola Graziano, Nel “mirino” dell’Ufficio spoglio la selezione dei procedimenti (Guida al diritto 46/2022, 38-41) [la delega per il civile]

--- Nicola Graziano, Nell’interpretazione del Consiglio una bussola per capire l’evoluzione (Guida al diritto 46/2022,42-45) [la delega per il penale]


sul c.d. decreto aiuti-ter:

DL 23.9.2022 n. 144 - L 17.11.2022 n. 175, Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

- mappa del provvedimento, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 46/2022, 47-52) sotto il titolo: Conversione Dl “Aiuti-ter”, misure per le imprese contro il caro energia e sostegno ai lavoratori [contiene fra l’altro la nuova disciplina per l’accesso alla magistratura]


in tema di procedimento amministrativo (algoritmo):

- TAR Napoli 3^, 14.11.22 n. 7003, pres. rel. Pappalardo (Guida al diritto 46/2022, 90 T): Il ricorso all’algoritmo all’interno del procedimento amministrativo non può mai comportare un abbassamento del livello delle tutele procedimentali e in particolare dell’obbligo di motivazione del provvedimento ex art. 3 legge 241/1990, il quale, al contrario, in questi casi appare rafforzato. Il principio di trasparenza impone che nelle decisioni amministrative algoritmiche il processo automatizzato sia reso non solo conoscibile nei suoi aspetti tecnici, ma anche comprensibile, mediante una spiegazione che lo traduca nella “regola giuridica” a esso sottesa, così rendendolo intellegibile ai suoi destinatari. Ciò al fine di consentire, da un lato, il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto inciso dal provvedimento, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost., dall’altro, il pieno sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo.

- (commento di) Davide Ponte, Serve conoscenza e comprensione della decisione “automatizzata” (Guida al diritto 46/2022, 94-98) 


in tema di successioni:

- Diego Apostolo*, Il concetto di morte ed eredità alla luce dell’evoluzione digitale (Guida al diritto 46/2022, ) 

(Guida al diritto 46/2022, 10-12, editoriale). La quarta rivoluzione: l’homo numericus [*notaio e componente della Commissione informatica del Consiglio nazionale del notariato]


in tema di servitù:

- Cass. 2^, 9.11.22 n. 33043 (Guida al diritto 46/2022, 66 solo massima, annotata da Mario Piselli): La servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all’avente causa dell’originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta (o, quanto meno, menzionata espressamente nell’atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo e dallo stesso anche implicitamente accettata), rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti originariamente contraenti, e, in quest’ultimo caso, valendo la relativa scrittura quale atto costitutivo di un mero rapporto obbligatorio tra le stesse; il conseguente debito grava solo sull’erede del contraente che si è obbligato, vincolato dal contratto, anche se non trascritto, concluso dal de cuius e dalle obbligazioni dallo stesso nascenti, non anche sull’avente causa a titolo particolare (mortis causa o per atto tra vivi), che è terzo e, come tale, non è tenuto, senza il suo consenso, a subire il debito assunto dal suo dante causa.


in tema di obbligazioni:

- Cass. 1^, 17.10.22 n. 30435 (Guida al diritto 46/2022, 56): La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se e in quanto concorrano l’elemento obiettivo dell’impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell’evento che ha reso impossibile la prestazione. Pertanto, ove il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con riferimento a un ordine o a un divieto sopravvenuto dell’autorità amministrativa (factum principis) che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all’atto dell’assunzione dell’obbligazione.


in tema di vendita:

- Cass. 2^, 10.10.22 n. 29363 (Guida al diritto 46/2022, 60 T): Qualora le parti concludano un contratto di compravendita “a corpo” indicando, nell’ambito di esso, la misura del bene compravenduto, si applica il rimedio di cui all’art. 1538, comma 1, c.c., in presenza di una divergenza quantitativa della misura del bene maggiore di un ventesimo di quella indicata nel contratto. Resta salva la facoltà delle parti di escludere l’efficacia della norma richiamata mediante specifica clausola negoziale, pur in presenza dei requisiti previsti per la sua applicabilità.

- (commento di) Mario Piselli, Prevale la tesi del rimedio limitato, più spazio alla certezza del diritto (Guida al diritto 46/2022, 64-65)


in tema di simulazione:

- Cass. 2^, 11.11.22 n. 33367 (Guida al diritto 46/2022, 66-67 solo massima, annotata da Mario Piselli): Una volta accertata la simulazione della vendita immobiliare per interposizione fittizia della persona dell’acquirente, gli effetti del negozio (trasferimento della proprietà) si producono a favore dell’interponente, conseguenza, quest’ultima, che scaturisce in via automatica e immediata dalla dichiarazione di simulazione relativa soggettiva ex art. 1414, comma 2, c.c. e non esige un’apposita domanda di rivendica a cura dell’interponente ovvero una domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferimento.


sulla responsabilità degli enti:

- Cass. pen. 2^, 22.11.22 n. 44372 (Guida al diritto 46/2022, 57): L’azienda è responsabile dei reati ambientali commessi nel suo interesse dall’amministratore. La responsabilità è deducibile, ai fini del DLg 231/2001, dall’asservimento della persona giuridica o del plesso aziendale alla realizzazione del reato. È irrilevante che la responsabilità dell’ente non sia stata accertata quando la condotta contestata al legale rappresentante e amministratore possa porsi a fondamento dell’illecito della società. Quanto all’interesse o vantaggio - condizione per la responsabilità amministrativa - è evidente in un reato finalizzato a risparmi di spesa o a conseguire indebiti ricavi con attività in tutto o in parte abusiva laddove in questi disegni siano coinvolti, a quanto risulta dalle indagini, gli amministratori e il compendio aziendale, strumentale alla realizzazione dell’illecito. (Nella specie, la SC ha confermato il sequestro preventivo del compendio aziendale e delle quote sociali di una s.r.l., quote in parte della persona indagata per il reato) 


in tema di privacy:

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 22.11.22, cause riunite C-37/20 e C-601/20 (Guida al diritto 46/2022, 58): Le disposizioni che permettono agli Stati membri di rendere accessibili in ogni caso al pubblico le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite sul loro territorio, contenute nella direttiva antiriciclaggio (direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843), sono invalide alla luce della Carta (artt. 7 e 8), trattandosi di grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Le informazioni divulgate consentono infatti a un numero potenzialmente illimitato di persone di informarsi sulla situazione materiale e finanziaria del titolare effettivo, e consentono pure un eventuale uso abusivo dei dati personali che possono essere non solo liberamente consultati, ma anche conservati e diffusi.


sul diritto all’oblio:

- Cass. 1^, 24.11.22 n. 34658 (Guida al diritto 46/2022, 56): Per attuare il diritto all’oblio, le Autorità italiane (Garante della privacy e giudici) possono ordinare al gestore di un motore di ricerca, in conformità al diritto Ue, di effettuare una deindicizzazione globale (il c.d. global delisting o global removal): un repulisti esteso dunque anche ai Paesi extra Ue, che va a incidere sulle versioni del motore di ricerca al di fuori della Ue. La decisione va presa in esito a un bilanciamento tra il diritto della persona alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà d’informazione. Tuttavia tale valutazione va fatta secondo gli standard di protezione dell’ordinamento italiano, senza badare alle regole vigenti nei Paesi esteri, fermo restando che le altre nazioni (extra Ue) potranno anche non tenere conto di tale ordine (ma ciò concerne la diversa questione di mero fatto relativa alla concreta attuazione dell’ordine impartito dall’Italia).


sul divieto di rimpatrio (per ragioni sanitarie):

- Corte giust. Ue, 22.11.22, causa C-69/21 (Guida al diritto 46/2022, 58): Il diritto Ue osta a che uno Stato membro adotti una decisione di rimpatrio o proceda all’allontanamento del cittadino di un Paese terzo, il cui soggiorno sia irregolare e che sia affetto da grave malattia, se sussistono gravi e comprovati motivi per ritenere che il rimpatrio possa esporre tale cittadino, per l’indisponibilità di cure adeguate nel Paese di destinazione, al rischio reale di un aumento rapido, significativo e irrimediabile del dolore causato dalla malattia. (Nella specie, un cittadino russo affetto da cancro del sangue era in cura nei Paesi Bassi, ove a fini analgesici gli veniva somministrata cannabis, il cui uso terapeutico non è autorizzato in Russia)


in materia tributaria:

- Cass. 6^, 21.11.22 n. 34151 (Guida al diritto 46/2022, 55): L’omessa comunicazione preventiva all’Enea osta alla concessione delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica: le spese non sono infatti detraibili se il contribuente non assolve detto onere, che costituisce adempimento inderogabile a suo carico. (La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate verso un contribuente che aveva installato pannelli solari comunicando in ritardo la documentazione prevista all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile)


in tema di depistaggio:

- Cass. pen. 6^, 27.4-15.9.22 n. 34271 (Guida al diritto 46/2022, 74 T): L’art. 375 c.p. si configura come reato proprio dell’attività del pubblico ufficiale, o dell’incaricato di pubblico servizio, la cui qualifica preesista alle indagini e sia in rapporto di connessione funzionale con l’accertamento che si assume inquinato, cosicché la condotta illecita deve risultare finalizzata proprio all’alterazione dei dati che compongono l’indagine o il processo penale, che gli è stato demandato di acquisire o dei quali sia venuto a conoscenza nell’esercizio della sua funzione o servizio, sicché egli risulti posto in condizione di spiegare il proprio intervento inquinante.

- (commento di) Giuseppe Amato, Il “legame” con il ruolo pubblicistico rende il reato una figura autonoma (Guida al diritto 46/2022, 81-84)


 

c.s. 


 

Viaggi

- Perché ti stupisci se i lunghi viaggi non ti servono, dal momento che porti in giro te stesso? (Socrate: non è il mondo esterno che deve cambiare, ma quello interiore)

- Caro Lucilio, devi cambiare d'animo, non di cielo (Seneca, a Lucilio che si stupiva perché nessun viaggio gli fosse utile ad allontanare la tristezza)

- Come staremmo bene qui, se noi fossimo altrove (Giorgio Manganelli)

 


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