Guida al diritto (45/2025)
in tema di
appalti:
- Marcello Clarich*, Project financing viola la concorrenza, due mesi per evitare lo scontro con l’Ue (Guida al diritto 45/2025, 12-14). Editoriale sulla lettera 8/10/2025 con cui la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro lo Stato italiano censurando la tecnica del project financing, che violerebbe i principi di proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione. [*professore ordinario di diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma]
in tema di
servizio idrico (metodo tariffario):
- Ad. plen. 7.11.25 n. 16, pres. Maruotti, rel. Simeoli (Guida al diritto 45/2025, 82 T): 1. Il principio normativo del recupero integrale dei costi impone che il metodo tariffario: a) garantisca la correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione; b) escluda, tendenzialmente, il recupero dei costi derivanti da scelte non efficienti, in particolare quelli finanziari; c) tenga conto dei costi ambientali e della risorsa, nonché delle ripercussioni sociali derivanti dal recupero.
2. L’equilibrio economico e finanziario della gestione, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, implica una valutazione ampia e sostenibile della remunerazione garantita all’operatore e non il riconoscimento tariffario di ogni singolo costo sostenuto. Una volta assicurato il suddetto equilibrio, la regolazione tariffaria non comporta la sterilizzazione di qualsivoglia rischio in capo al gestore, ovvero non garantisce sempre e comunque il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione.
- (commento di) Davide Ponte, Sì al sistema di calcolo dei conguagli che riconosce solamente l’inflazione (Guida al diritto 45/2025, 89-93)
in tema di
concorsi (esclusione del candidato per uso o possesso di cellulare):
- Cons. Stato VII 16.9.25 n. 7341, pres. Contessa, est. Tecchia (Guida al diritto 45/2025, 34): La legalità amministrativa non tollera eccezioni emotive o soggettive quando si tratta di garantire parità tra candidati e affidabilità dell’esame pubblico. Pertanto, l’esclusione del candidato sorpreso con un secondo telefono è legittima, anche se il dispositivo non è stato usato per copiare o comunicare. Ciò che rileva è la violazione del patto di fiducia che sorregge ogni prova pubblica: il rispetto delle regole è di per sé condizione del merito. L’uso o il solo possesso occulto di un dispositivo elettronico durante la prova mina la credibilità dell’intero sistema valutativo, e l’espulsione immediata diventa quindi non solo lecita, ma doverosa.
sulla
responsabilità disciplinare (in tema di social media policy):
- Cons. Stato IV 6.11.25 n. 8642, pres. Gambato Spisani, est. Rotondo (Guida al diritto 45/2025, 34-35): Il codice di comportamento nazionale non ha carattere programmatico, bensì natura di regolamento precettivo che incide direttamente sul rapporto di lavoro, individuando doveri la cui violazione comporta sanzioni disciplinari. Le nuove disposizioni sui mezzi informatici e sui social media si sottraggono a censure di genericità, giacché i riferimenti al “decoro”, alla “reputazione” e alla “cautela nelle comunicazioni” sono concetti giuridici sufficientemente determinati, interpretabili secondo i canoni della giurisprudenza e dell’evoluzione dei costumi. Pur adattandosi alla fluidità dei comportamenti digitali, il linguaggio giuridico conserva un grado di certezza idoneo a fondare responsabilità, senza violare il principio di legalità né comprimere la libertà di espressione, in quanto le regole richiamano doveri di lealtà e correttezza già propri dell’etica pubblica.
in tema di
immigrazione (divieto di espulsione a tutela della vita privata e familiare):
- Cass. 1^, 10.11.25 n. 29593 (Guida al diritto 45/2025, 32): Il c.d. DL Cutro non impedisce di accordare allo straniero irregolare la cd. “protezione complementare” in caso di un effettivo radicamento sul territorio tale da far ritenere che un uso allontanamento possa integrare una violazione del suo diritto alla vita familiare o privata. La rivisitazione, a opera del DL 20/2023, dell’istituto della protezione complementare non fa venir meno la tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo, poi, assume il fatto che il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. Mentre la tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Cedu (Corte) e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9/9/21 n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Detti elementi vanno messi in comparazione con l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d’origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro.
in tema di
permesso di soggiorno (nozione di “risorse”):
- Corte giust. Ue 5^, 13.11.25, causa C-525/23 (Guida al diritto 45/2025, 34): Il cittadino di un Paese terzo che abbia presentato domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro ha diritto a un permesso di soggiorno se soddisfa le condizioni generali e specifiche della direttiva sull’ingresso e il soggiorno nell’Unione europea dei cittadini di Paesi terzi, per motivi, tra l’altro, di volontariato. Non è pertanto consentito agli Stati membri introdurre condizioni supplementari, che si aggiungano a quelle previste dalla direttiva. La nozione di «risorse» va intesa come nozione autonoma del diritto dell’Unione, interpretata in modo uniforme, e di portata ampia. La valutazione del carattere sufficiente delle risorse si basa su un esame specifico del caso, che deve limitarsi alla verifica che la persona interessata sia in grado di disporne. Altri criteri specifici, in particolare riguardanti la natura e la provenienza di tali risorse o le modalità secondo le quali tale persona ne dispone, costituirebbero condizioni supplementari vietate. La constatazione di incongruenze nelle dichiarazioni relative alle risorse di cui disporrà il cittadino di un Paese terzo interessato non basta a giustificare il diniego del titolo di soggiorno quando dall’esame specifico del caso risulta che egli disporrà effettivamente di risorse sufficienti.
sul
risarcimento del danno non patrimoniale (per morte del feto):
- Cass. 3^, 6.10.25 n. 26826 (Guida al diritto 45/2025, 20 T): In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto imputabile a omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale, che rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nella sua attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento del danno. In tema di responsabilità sanitaria, la perdita del frutto del concepimento prima della sua venuta in vita, imputabile a omissioni e ritardi dei medici, determina la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, che si manifesta prevalentemente in termini di intensa sofferenza interiore tanto del padre, quanto (e soprattutto) della madre. In tema da risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice di merito è tenuto ad applicare le tabelle milanesi, uti- lizzandone i singoli parametri alla luce dei principi in tema di morfologia del danno da perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto portate al suo esame, procedendo altresì, tutte le volte in cui sia possibile, all'interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c.
- (commento di) Filippo Martini, Applicazione della Tun nazionale, dopo il 5 marzo c’è ancora incertezza (Guida al diritto 45/2025, 16-19)
- (commento di) Filippo Martini, Alla ricerca di soluzioni equilibrate per trovare uniformità nei ristori (Guida al diritto 45/2025, 28-30)
in tema di
servizi legali:
- Corte giust. Ue 4^, 13.11.25, causa C-197/24 (Guida al diritto 45/2025, 96 solo massima): 1. L’art. 1, par. 2, della direttiva 2011/7/Ue relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l’art. 2, punti 1 e 3, di tale direttiva va interpretato nel senso che il fatto che una persona fisica si sia avvalsa dei servizi di un avvocato in vista della costituzione di una società commerciale, di cui doveva diventare cofondatore, socio e amministratore, non può essere sufficiente, di per sé, per qualificare tale persona come “impresa” e, pertanto, la transazione conclusa con tale avvocato come “commerciale”, ai sensi di tali disposizioni. 2. L’art. 2, lett. b), della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori va interpretato nel senso che una persona fisica che abbia concluso un contratto di prestazione di servizi legali in vista della costituzione di una società commerciale di cui doveva diventare cofondatore, socio e amministratore rientra nella nozione di «consumatore», ai sensi di tale disposizione, a condizione che, al momento della conclusione del contratto, non abbia esercitato un’attività economica o professionale indipendente nell’ambito della quale tale contratto avrebbe potuto inserirsi.
- (commento di Marina Castellaneta, Contratto servizi legali tra cliente e avvocato, la nascita di una società non trasforma il privato in un’impresa (Guida al diritto 45/2025, 96-98)
in tema di
patrocinio forense (autodifesa):
- Cass. 2^, 30.9.25 n. 26431 (Guida al diritto 45/2025, 38 T): Nelle ipotesi di difesa personale, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., che riconosce all'avvocato il potere di stare in giudizio senza il ministero di altro difensore, il tentativo di negoziazione assistita rimane condizione di procedibilità, poiché l'esenzione del comma 7 dell'art. 3 DLg 132/2014, ovvero la possibilità di stare in giudizio personalmente, riguarda esclusivamente le controversie disciplinate dagli articoli 82, comma 1, c.p.c. e dell'art. 14 DLg 150/2011.
- (commento di) Mario Piselli, Sulla natura del termine di 15 giorni la Suprema corte risolve la questione (Guida al diritto 45/2025, 43-45). [Si tratta del termine di 15 gg. assegnato dal giudice per instaurare il procedimento di negoziazione assistita]
c.s.
La mente è come l'ombrello: per funzionare dev'essere aperta (Albert Einstein)