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Guida al diritto (45/2023)

Carmine Spadavecchia • dic 04, 2023

sul c.d. DL Caivano:

DL 15.9.2023 n. 123 - L 13.11.2023 n. 159 [GU 14.11.23 n. 266], Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

- testo del decreto (Guida al diritto 45/2023, 14-37)

- mappa del provvedimento (guida alla lettura) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 45/2023, 38-45) sotto il titolo “Il restyling parlamentare porta in dote altre norme”: dai 16 articoli del decreto legge ai 25 della conversione

- commenti:

- Alberto Cisterna, Un nuovo assetto del contrasto che potrebbe incrinare il sistema (Guida al diritto 45/2023, 44-47) [le novità: partecipazione del procuratore dei minorenni nei protocolli di prevenzione; le norme di sostegno al settore scuola]

- Giuseppe Amato, Stupefacenti: fino a cinque anni anche per i fatti di lieve entità (Guida al diritto 45/2023, 48-52) [pene per droga e porto d’armi]

- Alberto Cisterna, Tribunale minori: sì alla competenza nell’applicazione dell’avviso orale (Guida al diritto 45/2023, 53-54) [modifiche al codice antimafia]

- Aldo Natalini, Messa alla prova “anticipata”, ora è diventata facoltativa (Guida al diritto 45/2023, 55-60) [modifiche al c.p.p. minorile]

- Aldo Natalini, Ventunenni con “caratura” criminale trasferibili in un carcere per adulti (Guida al diritto 45/2023, 61-62) [gli istituti penali]

- Aldo Natalini, Serve l’ammonimento del sindaco prima che scatti il nuovo reato (Guida al diritto 45/2023, 63-67) [le norme penali: l’inosservanza dell’obbligo scolastico]

- Riccardo Sciaudone, Per accedere ai siti pornografici va verificata la maggiore età (Guida al diritto 45/2023, 68-69) [il parental control]


in tema di appalti pubblici:

- Cons. Stato V 9.11.23 n. 9628, pres. Caringella, est. Rotondano (Guida al diritto 45/2023, 73-74): Il sistema di accreditamento gestito dagli organismi firmatari dell’accordo EA MLA (European cooperation Multilateral Agreement), che abbiano positivamente superato la valutazione inter partes (ex art. 10 Regolamento 765/2008), è accettato dagli altri firmatari come equivalente del proprio sistema di accreditamento. Non occorre sottoporre la questione alla Corte Ue, considerato che, dall’esame complessivo della normativa eurounitaria e interna, si può ritenere in maniera adeguatamente chiara che la sottoscrizione degli accordi EA MLA, per lo specifico settore del certificato richiesto ai fini della partecipazione alla gara d’appalto, abiliti l’Ente unico nazionale di un Paese europeo a fornire il servizio di accreditamento degli enti di certificazione in modi equivalente agli organismi nazionali degli Stati membri (la c.d. teoria dell’atto chiaro, di cui alla sentenza 6.10.21, C-561/19, della Corte di giustizia Ue, Grande Sezione, esime dal rinvio pregiudiziale quando la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi). Pertanto, le certificazioni di qualità rilasciate da organismi stranieri accreditati dall’Ente unico nazionale di accreditamento di un altro Stato europeo, firmatario dell’accordo EA MLA, qual è l’ente britannico UKAS, sono equivalenti alle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati degli enti nazionali degli Stati membri. L’opposta conclusione potrebbe contrastare con l’art. 87 del codice, col Regolamento CE 765/2008 e con i principi di concorrenza, non discriminazione e mutuo riconoscimento.


in tema di privacy:

- Corte giust Ue 5^, 16.11.23, causa C-333/22 (Guida al diritto 45/2023, 76): Il diritto Ue impone agli Stati di prevedere che la persona interessata dal trattamento dei suoi dati possa impugnare la decisione dell’autorità di controllo qualora quest’ultima eserciti i diritti di detta persona con riguardo al trattamento di cui trattasi. Informando l’interessato dell’esito delle verifiche, l’autorità di controllo competente adotta una decisione giuridicamente vincolante che deve poter essere oggetto di ricorso. Solo in questo modo l’interessato può infatti contestare la valutazione compiuta dall’autorità di controllo sulla legittimità del trattamento dei dati e sulla decisione di esercitare o meno i poteri correttivi. (Nella specie, invocando il diritto di accesso ai propri dati, un cittadino belga si era rivolto all’Organo di controllo delle informazioni di polizia, il quale lo aveva informato che egli disponeva soltanto di un accesso indiretto e che l’organo stesso avrebbe verificato la legittimità del trattamento dei suoi dati. Al termine della verifica, come consentito dalla legge belga, l’organo si era limitato a rispondergli di avere eseguito le verifiche necessarie. A questo punto l’interessato proponeva ricorso giurisdizionale al giudice di primo grado, il quale si dichiarava incompetente per materia. Adita dal cittadino e dalla Ligue des droits humaines, la Corte d’appello di Bruxelles aveva chiesto alla Corte di giustizia di esprimersi al riguardo)


sulle azioni di nunciazione (giurisdizione):

- Cass. 2^, 26.9.23 n. 27387 (Guida al diritto 45/2023, 76 solo massima, annotata da Mario Piselli): In tema di azioni di nunciazione nei confronti della PA, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora l’attore denunci attività materiali dell’A. che possano recare pregiudizio a beni di cui egli si assume proprietario o possessore e, in relazione al petitum sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo e non si lamenti l’emissione di atti o provvedimenti ricollegabili all’esercizio di poteri discrezionali spettanti alla PA.


in tema di locazioni (atto giuridico e interpretazione):

- Cass. 3^, 11.7.23 n. 19626 (Guida al diritto 45/2023, 71): A norma dell’art. 1577, comma 2, c.c., quando la cosa locata ha bisogno di riparazioni che non sono a carico del conduttore e queste sono urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente purché ne dia avviso contemporaneamente al locatore. L’avviso, lungi dall’avere natura negoziale, è piuttosto un atto giuridico in senso stretto. Poiché il tratto caratteristico di tali atti consiste nel fatto che i loro effetti si producono indipendentemente dalla volontà del soggetto, essendo stabiliti direttamente dalla legge, si deve concludere che nell’ermeneusi del loro contenuto ciò che rileva non è tanto l’intento dell’autore, quanto la riconoscibilità del medesimo, donde la conseguente inutilizzabilità dei criteri dettati per l’interpretazione dei contratti ex art. 1362 c.c., calibrati essenzialmente sulla volontà dell’agente, e la pertinenza, invece, degli elementi obiettivi di riconoscibilità dell’atto.


sulla professione notarile (trasferimento di impresa):

- Corte giust. Ue 4^, 16.11.23, cause riunite C-583/21 e C-586/21 (Guida al diritto 45/2023, 74): Il cambiamento del titolare di uno studio notarile va equiparato a un cambiamento di imprenditore, ipotesi in cui la direttiva protegge i lavoratori tramite il mantenimento dei loro diritti; e ciò indipendentemente dal fatto che i notai spagnoli divengano titolari dui uno studio notarile a causa della loro nomina da parte dello Stato. Inoltre, il cambiamento del titolare non comporta necessariamente cambiamento di identità dello studio notarile, e la conservazione di tale identità costituisce appunto il criterio decisivo. L’attività di uno studio notarile si fonda essenzialmente sulla sua mano d’opera, sicché esso può conservare la propria identità al termine del suo trasferimento se una parte essenziale del personale sia rilevata dal nuovo titolare. (il che è quanto alla Corte sembra ravvisabile nel caso di specie, in cui il nuovo notaio esercita la stessa attività del predecessore, ha rilevato una parte essenziale del personale impiegato da quest’ultimo nonché i mezzi materiali e i locali dello studio, diventando depositario dei documenti ivi archiviati; fermo restando che spetta al giudice madrileno stabilire se ciò si è effettivamente verificato)


sul processo penale:

- Giorgio Spangher*, Processo penale: tentativi di riforma che rischiano di alterare gli equilibri (Guida al diritto 45/2023, 10-12, editoriale) [*professore emerito di diritto e procedura penale presso La Sapienza Università di Roma]


in tema di procedura penale:

- Cass. pen. 6^, 27-4-10.11.23 n. 45506 (Guida al diritto 45/2023, 88-89 annotata): La regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio (c.d. regola hard: art. 533, comma 1, c.p.p.) impone al giudice di condannare l’imputato alla sola condizione che le prove acquisite nel contraddittorio fra le parti lascino fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili, ma la cui realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze probatorie, ponendosi in ultima analisi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. In questa ottica, è precluso fondare la condanna dell’imputato esclusivamente sulla “consistente verosimiglianza” o sulla “forte possibilità” della ricostruzione adottata, in quanto queste evenienze non confinano nell’ambito dell’irragionevolezza le ipotesi ricostruttive alternative emerse nella dialettica processuale; dall’altro, sempre ai fini della condanna, il giudice è obbligato a sottoporre, nella valutazione delle prove, l’ipotesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ipotesi ricostruttive antagoniste prospettate dalla difesa, accertando l’eventuale esistenza di spiegazioni alternative di un determinato fatto compatibili con le prove assunte ed esplicitando razionalmente i motivi per i quali tali ipotesi ricostruttive del fatto non siano ritenute ragionevoli.

- Corte giust. Ue 4^, 9.11.23, causa C-175/22 (Guida al diritto 45/2023, 96 s.m.): L’art. 6, par. 6, della direttiva 2012/13/Ue sul diritto all’informazione nei procedimenti penali va interpretato nel senso che un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale può adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella adottata dal pubblico ministero a condizione che l’imputato sia informato tempestivamente della nuova qualificazione prospettata in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa. Priva di rilievo è la circostanza che la nuova qualificazione non determini l’applicazione di una pena più severa rispetto al reato per il quale la persona era inizialmente perseguita. Gli artt. 3 e 7 della direttive 2016/342 non ostano a una normativa nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare, di propria iniziativa o su proposta dell’imputato, una qualificazione giuridica de i fatti contestati diversa da quella adottata inizialmente dal PM, purché tale giudice abbia tempestivamente informato l’imputato della nuova qualificazione prospettata, in un momento e a condizioni che gli hanno consentito di predisporre efficacemente la propria difesa, e abbia quindi offerto a tale persona la possibilità di esercitare i diritto della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione alla nuova qualificazione adottata.

- (commento di) Marina Castellaneta, Il giudice può riqualificare i fatti del reato solo se informa presto l’interessato (Guida al diritto 45/2023, 96-98) 


 


c.s.


 

I guasti peggiori alla nostra esistenza sono prodotti dalla disinformazione, se non dalla mistificazione della realtà. C'è sempre una massa di gente che tarda troppo ad accorgersi di essere stata volutamente, scientemente, scientificamente manipolata. Ieri, come oggi, come domani.


 


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