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Guida al diritto (44/2023)

Carmine Spadavecchia • dic 04, 2023

sul danno biologico:

- Giovanni Comandé*, Quando è l’inflazione a “legiferare sui modelli di responsabilità civile (Guida al diritto 44/2023, 10-12 editoriale) [*professore di diritto pubblico comparato presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa]


in tema di mediazione civile (regolamento):

DM 24.10.2023 n. 150 Ministero della giustizia [GU 31.10.23 n. 255, in vigore dal 15 novembre 2023], Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

- testo del decreto (Guida al diritto 44/2023, 13-42)

- commenti:

- Marco Marinaro, Requisiti rafforzati e più formazione: “operazione qualità” per gli organismi (Guida al diritto 44/2023, 43-44) [le novità]

- Marco Marinaro, Sospensione da sei a dodici mesi se si usano nomi ed emblemi pubblici (Guida al diritto 44/2023, 45-49) [requisiti ed obblighi]

- Marco Marinaro, Laurea magistrale e formazione: i nuovi requisiti per i mediatori (Guida al diritto 44/2023, 50-51) [la preparazione degli operatori]

- Marco Marinaro, Sezione speciale per gli organismi deputati alle liti dei consumatori (Guida al diritto 44/2023, 52-53) [organismi ed enti]

- Marco Marinaro, Se il primo incontro va a buon fine spese ridotte per i contendenti (Guida al diritto 44/2023, 54-56) [costi della procedura]

- Marco Marinaro, Scatta con il regime transitorio la corsa alla regolarizzazione (Guida al diritto 44/2023, 57-59) [iscrizioni e diritto intertemporale]


in tema di mediazione familiare:

DM 27.10.2023 n. 151 Ministero della giustizia [GU 31.10.23 n. 255, in vigore dal 15 novembre 2023], Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare.

- testo del decreto (Guida al diritto 44/2023, 60-69)

- commento di Alberto Barbazza, Più formazione e costi determinati: la nuova figura in cerca di soluzioni (Guida al diritto 44/2023, 70-75) [le novità]


in tema di appalti e concessioni (impugnazione immediata del bando):

- Cons. Stato III 6.10.23 n. 8718, pres. Greco, est. Carpentieri (Guida al diritto 44/2023, 81): È ammissibile l’impugnazione immediata del bando volta a contestare l’errata configurazione economico-giuridica del rapporto (concessione di servizi anziché appalto di servizi, nella forma del leasing operativo) e l’assoluta insostenibilità economica della base d’asta proposta (laddove le condizioni di non sostenibilità economica siano oggettivamente impeditive della partecipazione, e tali dunque da integrare “clausole escludenti”), poiché incidenti direttamente, con assoluta e soggettiva certezza, sull’interesse delle imprese di settore, in quanto preclusive, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, di un’utile partecipazione alla gara.


in tema di immigrazione (silenzio inadempimento della PA):

- TAR Milano 3^, 6.10.23 n. 2224, pres. Bignami, est. Corrado (Guida al diritto 44/2023, 81): La Prefettura deve provvedere sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione/notificazione della sentenza; in caso di inottemperanza viene nominato un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, salva l’applicazione dell’art. 2, comma 8, legge 241/90, a mente del quale «le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse in via telematica alla Corte dei conti», ai fini del procedimento di responsabilità erariale.


sulla clausola penale (trattamento tributario):

- Cass. trib. 7.11.23 n. 30983 (Guida al diritto 44/2023, 79): La clausola penale, da un lato, ha lo scopo di sostenere l’esatto adempimento delle obbligazioni originate dal contratto nel quale è contenuta, e pertanto non ha una causa “propria” e distinta, ma ha una funzione servente e rafforzativa intrinseca al contratto in cui è inserita; d’altro canto, non può evidentemente sopravvivere in autonomia rispetto al contratto cui accede. In altre parole, per sua inscindibile funzione e intrinseca natura, la penale è da considerare unitariamente rispetto al contratto che la contempla, in quanto prestabilisce e specifica, per il caso di eventuale inadempimento, l’obbligo risarcitorio che è altrimenti regolato dalla legge. La prestazione prefigurata nella caparra e tutte le altre prestazioni originate dal contratto sono riconducibili a un’unica causa, dato che il legislatore ha concesso alle parti di un contratto di inserire la predeterminazione del danno risarcibile direttamente nel contenuto del contratto. In sostanza, non potendosi affermare che la penale e le altre clausole inserite nel contratto siano rette da cause diverse e separabili, ne consegue che devono considerarsi tutte derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, e quindi tassabili solo limitatamente a quella che dà luogo all’imposizione più onerosa.


sui servizi dell’informazione:

- Corte giust. Ue 2^, 9.11.23, causa C-376/22 (Guida al diritto 44/2023, 82): Obiettivo della direttiva 8.6.2000 n. 31 2000/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sul commercio elettronico) è quello di creare un quadro normativo per garantire la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli Stati membri, eliminando gli ostacoli rappresentati dai diversi regimi nazionali applicabili a tali servizi grazie al principio del controllo dello Stato membro d’origine; a meno che esigenze di ordine pubblico, tutela della sanità pubblica, pubblica sicurezza o tutela dei consumatori impongano agli Stati membri diversi dallo Stato membro d’origine del servizio in questione di adottare provvedimento restrittivi. Tuttavia gli Stati membri diversi dallo Stato membro d’origine del servizio in questione non possono adottare provvedimenti di carattere generale e astratto applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di una categoria di servizi della società dell’informazione. Con “indistintamente” si intendono i prestatori stabiliti in tale Stato membro e i prestatori stabiliti in altri Stati membri. Infatti, la possibilità per questi Stati membri di adottare obblighi generali ed astratti metterebbe in discussione il principio del controllo dello Stato membro d’origine del servizio interessato sul quale si basa la direttiva. Nel caso specifico, se lo Stato membro di destinazione (Austria) fosse autorizzato ad adottare tali regole, sconfinerebbe nella competenza normativa dello Stato membro d’origine (Irlanda), minando la fiducia reciproca tra Stati membri e contravvenendo la principio del riconoscimento reciproco. Inoltre, le piattaforme interessate sarebbero soggette a normative diverse, il che violerebbe anche la libera prestazione dei servizi e quindi il buon funzionamento del mercato interno. (Di conseguenza, Google non deve predisporre meccanismi di verifica sui contenuti illeciti imposti da un altro Paese).


in procedura civile (consulenza tecnica preventiva):

- Corte cost. 10.11.23 n. 202, pres. Barbera, red. Amoroso (Guida al diritto 44/2023, 79): Contro il rigetto del ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo per la composizione della lite (come previsto, ad esempio, in via preliminare in ambito sanitario o per i sinistri stradali) è utilizzabile lo strumento del reclamo. (Ricordando l’impulso dato dalla riforma Cartabia ai sistemi di Adr e comunque alle esigenze di sfoltimento del processo, la Corte ha dichiarato incostituzionali gli artt. 669-quatuordecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del CTP ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis dello stesso codice)


in procedura civile (compensazione spese):

- Cass. 3^, 8.11.23 n. 31130 (Guida al diritto 44/2023, 79): In nessun caso è consentito eccepire la compensazione, né propria, né c.d. impropria, in sede di opposizione all’esecuzione, quando le reciproche pretese delle parti derivano dal medesimo titolo esecutivo giudiziale, che le ha tenute distinte emettendo separate condanne reciproche, perché esse sono state ritenute comunque non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione. In tal caso, è possibile e necessario impugnare la sentenza costituente titolo esecutivo per ottenere, in sede di cognizione, il riconoscimento della compensazione c.d. tecnica ovvero (ove manchino i presupposti di questa) l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, con definitiva condanna, quindi, di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta a favore dell’altra.


 

c.s. 




- Navigare necesse est, vivere non necesse (Plutarco, "Vita di Pompeo": Pompeo parla ai soldati che rifiutano di affrontare il mare in tempesta per portare a Roma il grano delle province)

- Necessario è navigare / Non necessario è vivere (D’Annunzio, da "Maia. Laus Vitae", a proposito di Ulisse)


 


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