Guida al diritto (44/2025)

Carmine Spadavecchia • 5 dicembre 2025

in tema di giustizia (arretrato):

- Marco Fabri*, Dati sulla giustizia relativi al Pnrr: bene il penale, civile resta “arretrato” (Guida al diritto 44/2025,12-, editoriale). Analisi delreport semestrale di monitoraggio dei dati relativi al Pnrr reso noto dal Ministero della giustizia. [*dirigente di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Bologna]


sul DL sicurezza lavoro:

DL 31.10.2025 n. 159 [GU 31.10.25 n. 254, in vigore dal 31 ottobre 2025], Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

- testo del decreto (Guida al diritto 44/2025, 20-31) 

- guida alla lettura e mappa delle novità principali, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 44/2025, 32-37) 


in tema di professione forense (onorari e IVA):

- Corte giust. Ue 1^, 23.10.2025, causa C- 744/23 (Guida al diritto 44/2025, 42): Sull’onorario dell’avvocato va sempre calcolata l’Iva. Ai fini del pagamento dell’Iva non è rilevante che gli onorari siano riconosciuti all’avvocato malgrado abbia fornito gratuitamente l’assistenza in giudizio al consumatore, vincendo la causa. Pure in questa ipotesi, infatti, l’attività del legale va qualificata come prestazione di servizi perché ciò che conta è l’esistenza di un nesso diretto tra la prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal legale. L’elemento qualificante è che sussista un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e la remunerazione ricevuta dal prestatore sia il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario. In presenza di un contratto, come quello tra il consumatore e il suo legale che prevede un servizio di assistenza gratuita in giudizio e la circostanza che all’avvocato spetti un importo a titolo di onorario fissato dalla legge, permettono di classificare l’attività come prestazione di servizi. Poco importa che gli onorari siano ottenuti dal legale dalla controparte e non dal suo cliente perché in ogni caso la prestazione è effettuata a titolo oneroso. È poi irrilevante, per la determinazione della prestazione imponibile, che il pagamento dell’onorario dell’avvocato sia incerto in quanto legato al risultato del processo perché gli onorari, in queste situazioni, costituiscono comunque il corrispettivo effettivo della prestazione consistente nella rappresentanza in giudizio del cliente. Così, sul piano nazionale, la prestazione del legale deve essere inquadrata tra le prestazioni di servizi a titolo oneroso e va applicata la direttiva Iva.


in tema di divorzio:

- Cass. 2^, 27.10.25 n. 28443 (Guida al diritto 44/2025, 39): Non spetta rimborso per le migliorie apportate alla casa dell’ex coniuge. (La SC respinge il ricorso di un marito che, ritenendosi «possessore» del bene, aveva chiesto che gli venisse riconosciuta l’indennità per l’aumento di valore del bene o il rimborso delle spese sostenute per le migliorie, in base all’art. 1150 c.c. Questi contributi economici non sono assistiti dal diritto all’indennità o al rimborso, in quanto il coniuge che, durante il matrimonio, esegue a sue spese migliorie o ampliamenti dell’immobile di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, adibito a casa familiare o comunque utilizzato dal nucleo familiare, non è titolare di un diritto di possesso o compossesso sull’immobile, ma soltanto di un diritto personale di godimento, come componente del nucleo familiare, di natura atipica e fondato sull’esistenza dell’unione familiare, configurato, nell’ambito della convivenza more uxorio, in termini di detenzione autonoma di carattere qualificato. La SC ha esteso al matrimonio i principi elaborati per la convivenza more uxorio, ricostruendo la posizione del coniuge non proprietario del bene, che esegua migliorie su di esso, in termini di detenzione qualificata, avente titolo in un negozio giuridico di natura familiare).



in tema di responsabilità scolastica:

- Cass. 3^, 20.10.25 n. 27923 (Guida al diritto 44/2025, 40): La scuola è “esonerata” dall’evento dannoso per fatti in cui l’insegnante non è tenuto a vigilare. Secondo l’orientamento della giurisprudenza l’età degli alunni è essenziale per definire in che grado sussista l’obbligo di vigilanza degli insegnanti, nel senso che con l’aumentare dell’età degli alunni diminuisce la responsabilità degli insegnanti. Il rapporto tra livello di crescita degli alunni e libertà responsabile può far propendere infatti per una vigilanza più leggera in capo agli insegnanti verso gli studenti più grandi. Ciò in quanto col crescere dell’età matura sussiste una maggiore autonomia e consapevolezza dei ragazzi e, di conseguenza, viene gradualmente meno l’obbligo di vigilanza degli insegnanti. Gli obblighi di sorveglianza e controllo gravanti sull’istituto scolastico devono essere commisurati a un livello di diligenza proporzionato alla natura del bene tutelato e alle specificità del caso concreto. Il corretto adempimento della prestazione, infatti, è il risultato di molteplici elementi, tra cui la predisposizione di risorse e di strumenti idonei a conseguire gli obiettivi previsti in condizioni ordinarie, secondo una valutazione relazionale e contestualizzata, fondata sulle circostanze effettive. 


in tema di lavoro (whistleblowing):

- Cons. Stato VI 17.10.25 n. 8079, pres. Simonetti, rel. Gallone (Guida al diritto 44/2025, 88 T): La normativa sul cosiddetto “whistleblowing” traduce la riconosciuta importanza di garantire una protezione equilibrata ed efficace dei lavoratori pubblici che scelgano di segnalare condotte illecite e di cui si è sempre più consapevoli a livello sia unionale che internazionale, nonché a livello nazionale, in quanto è soltanto attraverso la protezione degli informatori che si tutela l'interesse pubblico. Sussiste una tutela rafforzata per il lavoratore del settore pubblico che segnali condotte illecite rispetto ad atti discriminatori o ritorsivi posti in essere dall'amministrazione di appartenenza. La normativa vigente di cui al DLg 24/2023, oltre a fornire una tipizzazione non assoluta di tali atti, prevede un regime probatorio agevolato del carattere ritorsivo dell'atto posto in essere dall'amministrazione che si fonda, per un verso, su una presunzione legale relativa o iuris tantum, e, per l'altro, su una comminatoria espressa e testuale di nullità dell'atto ex art. 21-septies legge 241/1990. 

- (commento di) Giulia Pernice, L’esistenza di comportamenti ritorsivi rafforza l’esigenza di maggiori garanzie (Guida al diritto 44/2025, 96-102) 


in materia di trasporto (NCC = noleggio con conducente):

- Corte cost. 4.11.25 n. 163, pres. Amoroso, red. Navarretta (Guida al diritto 44/2025, 42): In tema di noleggio con conducente (NCC) non spetta allo Stato imporre vincoli per assicurare una leale concorrenza con i taxi, e dunque adottare atti che impongono agli esercenti il servizio di NCC obblighi e divieti tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata. Valicando i limiti della competenza statale nella materia «tutela della concorrenza» e regolando l’esercizio del servizio NCC, lo Stato ha invaso la materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale». [La Corte ha accolto i conflitti di attribuzione tra enti promossi dalla Regione Calabria annullando gli atti impugnati, ossia il decreto interministeriale n. 226/2024 e le relative circolari attuative. La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare, con i richiamati atti, previsioni che: «i) introducono il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC, per i casi in cui questo non inizi dalla rimessa o dalle aree di cui all’art. 11, comma 6, L 21/1992; ii) impediscono la stipula di contratti di durata con operatori NCC a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione; iii) impongono all’esercente NCC l’utilizzo esclusivo dell’applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico»] 


in tema di trasporto aereo (ritardo del volo):

- Corte giust. Ue 8^, 30.10.25, causa C-558/24 (Guida al diritto 44/2025, 104 solo massima): L’art. 5, par. 1, lett. c), e l’art. 7, par. 1, del regolamento n. 261/2004 vanno interpretati nel senso che, in caso di posticipazione degli orari di partenza e di arrivo di un volo, previamente annunciata da un vettore aereo e accompagnata dall’emissione di una nuova conferma di prenotazione ai passeggeri interessati, la durata del ritardo subito da questi ultimi al loro arrivo deve essere determinata prendendo in considerazione l’orario di arrivo inizialmente previsto. 

- (commento di) Marina Castellaneta, Posticipazione volo e nuovo biglietto, il ritardo va calcolato considerando l’orario iniziale stabilito (Guida al diritto 44/2025, 104-106) 


in tema di società:

- Cass. 3^, 13.10.25 n. 27367 (Guida al diritto 44/2025, 44 T, sotto il titolo: “Responsabilità primaria dei soci di una Snc se manca opposizione a titolo monitorio in solido): In caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro a una società in nome collettivo e ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, ma diretta e incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti, essendo la fonte dell'obbligazione dei soci non il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale definitivo come concretamente formatosi. Ne consegue che, per effetto della mancata opposizione, la posizione debitoria dei soci rimane indipendente da quella della società e insensibile pure a un eventuale accoglimento dell'opposizione di quest'ultima. 

- (commento di) Fabio Valenza, La forza del titolo monitorio è legata al suo dato letterale (Guida al diritto 44/2025, 48-53)


in procedura penale:

- Cass. pen. SSUU 2.10.25 n. 32584 (Guida al diritto 44/2025, 64 T, sotto il titolo: “Se la gravità indiziaria decade in sede cautelare la competenza resta del Gip distrettuale”): L'esclusione, nell'ambito di una procedura cautelare, della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti compresi nel catalogo di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies c.p.p. non determina l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex art. 328, commi 1-bis, 1-quater, stesso codice. 

- (commento di) Carmelo Minnella, Decisione corretta che tende a evitare la perenne instabilità del processo (Guida al diritto 44/2025, 72-78). Dopo la riforma Cartabia, l’iscrizione della notitia criminis potrà avvenire solo quando risultino a carico dell’indagato indizi a suo carico e non meri sospetti.

N.B. La sentenza n. 32584 è pressocché identica alla n. 32585 depositata in pari data: con le due sentenze “gemelle” le SSUU affermano che la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale sussiste fino a quando permane l’iscrizione ex art. 335 c.p.p. per il reato o la circostanza “qualificante”.


 

c.s.


 

La giustizia non è tale se non è nello stesso tempo prudente, forte e temperante (Sant'Agostino, De civitate Dei, XIX, 21,1) (dal Discorso di Papa Leone XIV ai partecipanti al Giubileo degli Operatori di giustizia, p.za San Pietro, 20/9/2025)