Bagaglio o persona? La responsabilità del vettore aereo per perdita dell'animale da compagnia
Corte di Giustizia dell'Unione europea (Settima Sezione), sentenza del 16 ottobre 2025 nella causa C-218/24
IL CASO E LA DECISIONE
Due donne, madre e figlia, in partenza dall'Argentina e dirette a Barcellona con volo Iberia, imbarcavano il loro animale di compagnia, un cane femmina, in stiva, per via delle sue dimensioni e peso.
Tuttavia, al momento dell'imbarco, il cane usciva dal trasportino in cui avrebbe dovuto viaggiare e non veniva recuperato prima della partenza dell'aereo.
Conseguentemente, non veniva "recapitato" a destinazione.
A fronte dell'accaduto, la proprietaria dell'animale chiedeva il ristoro del danno morale subito, ma la compagnia aerea le opponeva il limite risarcitorio di cui all'art. 22, paragrafo 2, della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999.
Ne scaturiva un contenzioso presso il Tribunale di commercio di Madrid, in merito al quale il Giudice sollevava dei dubbi sul fatto che la nozione di «bagagli», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, ricomprendesse anche gli animali da compagnia che viaggiano con i passeggeri.
In particolare, secondo il Tribunale di Madrid, sarebbe stato lecito chiedersi se il limite di risarcimento previsto all’articolo 22, paragrafo 2, di tale convenzione si applichi a detti animali, dal momento che la perdita degli stessi, in quanto esseri senzienti, ai sensi dell’articolo 13 TFUE, o esseri viventi dotati di sensibilità, conformemente al diritto spagnolo, legati ai loro proprietari da legami affettivi, comporterebbe un danno psicologico non paragonabile, in generale, a quello causato dalla perdita di un semplice insieme di cose corrispondente alla nozione di «bagagli».
La convenzione di Montreal, suggeriva il Giudice del rinvio, avrebbe dovuto essere interpretata nel senso di escludere, dalla sua applicazione, l'assimilazione tra bagagli e animali domestici e/o da compagnia.
L'impostazione del Tribunale di Madrid viene tuttavia "respinta" dalla Corte di Giustizia, sostanzialmente per due ragioni tra di loro concorrenti.
La prima, afferisce alla circostanza secondo cui l’articolo 1 della Convenzione di Montreal si riferisce distintamente alle persone e ai bagagli, di modo che la nozione di «persone» comprenderebbe soltanto quella dei «passeggeri», e un animale da compagnia non potrebbe essere assimilato a un «passeggero», nonostante il significato comune del termine «bagagli» rinvii a oggetti.
Tale interpretazione sarebbe confermata sia dai lavori preparatori che hanno portato all’adozione della Convenzione di Montreal, da cui non risulta che gli Stati contraenti abbiano inteso equiparare un animale da compagnia a un passeggero o assoggettare un tale animale al regime di responsabilità applicabile ai passeggeri, sia dagli obiettivi che hanno condotto all’adozione della suddetta Convenzione di Montreal, ovvero la previsione di un regime di responsabilità oggettiva dei vettori aerei, a cui avrebbe dovuto affiancarsi, al fine di preservare un «giusto equilibrio degli interessi» dei vettori aerei stessi e dei passeggeri, una limitazione di risarcimento applicata «per passeggero», di modo da consentire da un lato un ristoro agevole e rapido, dall'altro una minore gravosità complessiva dell'onere di riparazione, che, laddove non calcolabile preventivamente, potrebbe arrivare a paralizzare l'attività economica degli operatori coinvolti.
In secondo luogo, nel caso esaminato, la proprietaria del cane non aveva effettuato la dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare, e dunque non poteva giovarsi dell'innalzamento dell'ordinario limite di responsabilità del vettore aereo per il danno derivante dalla perdita di bagagli.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha risposto dunque, rispetto alla questione interpretativa sollevata, che l’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di «bagagli» ai sensi di tali disposizioni.
BENESSERE DEGLI ANIMALI TRASPORTATI, DANNO MORALE E LIMITE RISARCITORIO
In forza dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2027/97, la responsabilità di un vettore aereo dell’Unione in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli è disciplinata da tutte le pertinenti disposizioni della Convenzione di Montreal.
Tuttavia, la nozione di «bagagli» di cui a tale disposizione non è definita né nella Convenzione di Montreal né nel regolamento n. 2027/97, il cui articolo 2, paragrafo 1, lettera d), rinvia a tale convenzione enunciando che tale nozione corrisponde, in mancanza di altra definizione, a qualsiasi bagaglio consegnato o meno, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, della convenzione stessa.
Passaggio importante, sotto un profilo giuridico, è peraltro quello secondo cui la nozione di bagaglio deve ricevere un’interpretazione uniforme e autonoma per l’Unione e i suoi Stati membri, tenuto conto, in particolare, dell’oggetto della Convenzione di Montreal, che è quello di unificare alcune norme relative al trasporto aereo internazionale.
Ciò esclude a priori che si debbano considerare, a tali fini, i diversi significati che possono essere attribuiti alla stesso nozione nel diritto interno degli Stati membri, e non invece le regole di interpretazione del diritto internazionale generale che sono vincolanti per l’Unione
Ne consegue che si applicano in questo caso l’articolo 31 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati, che riflette il diritto internazionale consuetudinario e le cui disposizioni fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, che precisa che un trattato deve essere interpretato in buona fede, secondo il senso comune da attribuire ai suoi termini nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo, e l'art. 32 dello stesso testo, che prevede che si possa ricorrere a mezzi complementari d’interpretazione, in particolare ai lavori preparatori del trattato in questione e alle circostanze in cui esso è stato concluso.
Utilizzando tali coordinate ermeneutiche, la Corte di Giustizia, nel cercare il contesto in cui è menzionato il termine «bagagli» di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, si sofferma in particolare sull’articolo 1 di tale convenzione, che determina l’ambito di applicazione della medesima, evidenziando che tale disposizione elenca, in modo tassativo, tre categorie di trasporto internazionale effettuato a titolo oneroso mediante aeromobile, vale a dire il trasporto internazionale di persone, di bagagli e di merci.
Il riferimento distinto alle persone e ai bagagli, contenuto in tale disposizione, esclude, secondo il Giudice adito, che un animale da compagnia possa essere assimilato a un «passeggero».
Sul piano interpretativo, dunque, il passaggio operato dalla Corte di Giustizia sembra lineare e corrispondente all'intenzione dei sottoscrittori della Convenzione di Montreal.
Più problematica, tuttavia, è la contemperazione tra la tutela del benessere degli animali (trasportati), e la limitazione risarcitoria del danno morale da perdita eventualmente spettante al beneficiario della compagnia di tali animali, ovvero il proprietario degli stessi.
Al riguardo, secondo il Giudice adito, non inficia il suo approdo interpretativo l’articolo 13 TFUE, ai sensi del quale, nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.
Pur essendo infatti la tutela del benessere degli animali un riconosciuto obiettivo - anche in chiave di orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia - di interesse generale dell’Unione, la Corte di Giustizia ha ritenuto che l’articolo 13 TFUE non vieta che gli animali stessi siano trasportati come «bagagli», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, e che siano considerati tali nell’ambito del sistema di responsabilità istituito da tale convenzione, "a condizione che le esigenze in materia di benessere degli animali siano pienamente prese in considerazione al momento del loro trasporto".
Resta il dubbio sul fatto che tali esigenze possano congruamente confluire in un documento asettico e comunque parametrato al valore di beni materiali come è quello rappresentato dalla speciale dichiarazione di interesse di cui all'art. 22, comma 2 della Convenzione, in un contesto dichiaratamente volto alla regolamentazione del risarcimento dovuto - quale limite assoluto che comprende tanto il danno morale quanto il danno patrimoniale -per la perdita o distruzione di un insieme di cose, posto che, tra l'altro, per ciò che concerne gli animali da compagnia, il termine "distruzione" dovrebbe ormai lasciare il passo a quello più umanamente accettabile di morte.