Guida al diritto (5/2026)
in tema di
giustizia:
- Marcello Clarich*, Giustizia, quel convitato di pietra che condiziona l’anno giudiziario (Guida al diritto 5/2026, 10-12, editoriale) [*professore ordinario presso La Sapienza Università di Roma]
- Giuseppe Urbano*, Nel civile e penale continua il recupero, le riforme fanno sentire i primi effetti (Guida al diritto 5/2026, 13-22) [*avvocato del Foro di Roma]
in tema di
giurisdizione (cause Covid contro Governo e Regioni):
- Cass. SSUU 29.1.26 n. 1952 (Guida al diritto 5/2026, 28-29): Nelle cause relative al Covid instaurate contro lo Stato e le Regioni, in cui la denuncia riguardi la “diretta lesione dei diritti soggettivi”, ma le “allegazioni di supporto” diano conto, invece, di una causa petendi incentrata “sull’inefficienza dello svolgimento dei compiti di amministrazione attiva” nell’ambito dell’organizzazione del SSN, prima e durante la crisi pandemica, trova rilievo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, comma 1, lett. c), DLg 104/2010), in relazione alle controversie afferenti a un servizio di pubblica utilità, qual è, per l’appunto, il Servizio sanitario nazionale. La giurisdizione amministrativa scatta allorché la condotta della PA, asseritamente dannosa, risulti connessa all’esercizio del potere autoritativo nelle materie a giurisdizione esclusiva (art.133 c.p.a.). [Nell’ambito del giudizio davanti al Tribunale di Roma, circa 400 ricorrenti avevano proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che venisse confermata la giurisdizione ordinaria, così da cristallizzare la competenza del giudice civile. Per i parenti-ricorrenti gli “effetti/conseguenze delle azioni o omissioni” degli organi istituzionali avevano “leso i diritti soggettivi”. La gestione della pandemia, infatti, sarebbe stata caratterizzata da decisioni contraddittorie, ritardi, carenze significative nelle strutture sanitarie, soprattutto nelle fasi iniziali. Inoltre, il Piano pandemico era fermo al 2006, con la conseguenza che l’assenza di un piano di preparazione adeguato e l’incapacità di gestire l’emergenza avevano provocato un collasso del sistema sanitario, con un numero elevato di morti, sia negli ospedali che nelle case. La SC ha statuito diversamente].
in tema di
pubblico servizio (Poste):
- Cass. SSUU 16.10.25 n. 34036 (Guida al diritto 5/2026, 63 solo massima): L'attività di raccolta del risparmio postale, ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste italiane s.p.a. per conto della Cassa depositi e prestiti, costituisce prestazione di un pubblico servizio. Ne consegue che l'operatore di Poste italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale, e segnatamente da libretti di risparmio postale e da buoni postali fruttiferi, nello svolgimento di tale attività, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio.
- (commento di) Carmelo Minnella, Il dipendente di Poste che si appropria dei risparmi di altri commette peculato (Guida al diritto 5/2026, 63-69)
in tema di
edilizia e urbanistica (accordi perequativi e compensativi):
- Cons. Stato IV, 1.12.25 n. 9436 Guida al diritto 5/2026, 76 T): 1.La programmazione urbanistica cosiddetta “contrattata” attribuisce rilievo sempre maggiore a strumenti negoziali in materia di gestione del territorio in grado di attribuire diritti edificatori ai privati contraenti: tra questi rientrano gli accordi perequativi e gli accordi compensativi. Gli istituti in questione, tuttavia, richiedono di essere correttamente inquadrati al fine di evitare il rischio non solo di confusione con istituti affini, come gli accordi c.d. incentivo o la cessione di cubatura tra privati, ma anche al fine di evitare che si realizzi un ingiustificato cumulo tra indennità di espropriazione e diritti edificatori. 2. In tema di diritti edificatori vengono in rilievo gli istituti di perequazione urbanistica e di compensazione urbanistica o perequazione compensativa. ln caso di urbanistica perequativa, tra i proprietari di un determinato ambito territoriale vi è una distribuzione paritetica e proporzionale del vantaggio costituito dall'edificabilità, quanto dell'onere di contribuzione ai costi di riqualificazione, urbanizzazione e realizzazione di aree a servizi di pubblica utilità o verde, con la conseguenza che viene riconosciuto un valore edificatorio costante, indipendentemente dalla effettiva e specifica collocazione, all'interno di esso, dei fabbricati assentiti; collocazione che, stante appunto l'effetto distributivo-perequativo, risulta indifferente per i singoli proprietari, i cui terreni saranno comunque destinatari di una quota uguale di edificabilità. Nell'ipotesi della compensazione urbanistica, anche definita perequazione compensativa, l'Amministrazione, a fronte della cessione gratuita dell'area oggetto di trasformazione pubblica, ovvero di imposizione su di essa di un vincolo assoluto di inedificabilità o preordinato all'esproprio, attribuisce al proprietario un indice di capacità edificatoria fruibile su altra area di proprietà pubblica o privata, non necessariamente contigua e suscettibile di successiva individuazione. La compensazione urbanistica - che può realizzarsi in diverse forme attuative - può fungere da strumento della pianificazione generale tradizionale (compensazione infrastrutturale), ovvero dipendere dall'esigenza di tenere indenne un proprietario al quale venga imposto un vincolo di facere o non facere per ragioni ambientali-paesaggistiche (compensazione ambientale).
- (commento di) Giulia Pernice, La duplicazione è in contrasto con la logica compensativa (Guida al diritto 5/2026, 82-85)
in tema di
adozione:
- Corte cost. 30.12.25 n. 215, pres. Amoroso, red. San Giorgio (Guida al diritto 5/2026, 32 T): In tema di adozione del maggiorenne, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, c.c., sollevata nella parte in cui non consente al giudice di derogare al divieto di adozione in presenza di figli minori dell'adottante quando, nel caso concreto, non emerga alcun pregiudizio per costoro, poiché l'eliminazione dell'automatismo del divieto, mediante introduzione di un potere valutativo giudiziale fondato sul parametro del pregiudizio, comporterebbe una complessiva rimodulazione dell'istituto dell'adozione dei maggiorenni, anche sul piano procedimentale, riservata alla discrezionalità del legislatore.
- (commento di) Valeria Cianciolo, Il passaggio a un giudizio specifico implica una riscrittura dell’istituto (Guida al diritto 5/2026, 37-40)
in tema di
lavoro (rapporti di lavoro a termine - abusi):
- Corte giust Ue 10^, 29.1.26, causa C-668/24 (Guida al diritto 5/2026, 88 s.m.): La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, contenuto nell’allegato della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, va interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, in forza della quale le norme di diritto comune che disciplinano i rapporti di lavoro e mirano a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato mediante la conversione automatica di tali contratti in un contratto di lavoro a tempo indeterminato non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche.
La previsione di misure sanzionatorie del ricorso a una reiterazione abusiva di contratti di lavoro a tempo determinato in tale settore, che prevede da un lato, la possibilità di concedere un importo minimo a titolo di risarcimento del danno subito, la cui prova può essere fornita mediante presunzioni, salvo l’ottenimento del risarcimento del maggior danno, e, dall’altro, la responsabilità dei dirigenti di tali fondazioni in caso di colpa grave o dolo nella violazione da parte di questi ultimi della normativa nazionale relativa a tali contratti, è da ritenere conforme alla direttiva. A condizione, però, che le misure consentano di sanzionare in modo effettivo l’abuso accertato, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare. Qualora detto giudice ritenga che tali misure non consentano di sanzionare in tal modo il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, esso è tenuto a interpretare, quanto più possibile, il suo diritto nazionale in modo conforme a tale clausola al fine di garantire la piena efficacia della direttiva 1999/70 e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima.
- (commento di) Marina Castellaneta, Fondazioni liriche e abusi contrattuali, escluso il passaggio al tempo indeterminato ma vanno sanzionati (Guida al diritto 5/2026, 88-90)
in tema di
gratuito patrocinio (compensi):
- Corte cost. 2.12.25 n. 179, pres. Amoroso, est. Cassinelli (Guida al diritto 5/2026, 41 T): L'art. 130 DPR 30.5.2002 n. 115 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia») è incostituzionale nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso DPR 115/2002.
- (commento di) Eugenio Sacchettini, Vacilla il sistema delle “vacazioni” ai tempi dei bassi compensi dei Ctu (Guida al diritto 5/2026, 44-47)
in tema di
gratuito patrocinio (legittimato passivo nel processo tributario):
- Cass. 2^, 23.1.26 n. 1557 (Guida al diritto 5/2026, 25): Nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti concernenti l’accesso di una parte al patrocinio a spese dello Stato, con la relativa liquidazione, il legittimato passivo va individuato nel titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento nel cui ambito è stato emesso il provvedimento impugnato e, pertanto, nell’Amministrazione sulla quale grava, in concreto, l’onere finanziario derivante dall’ammissione della parte al patrocinio. Al riguardo, il referente normativo è costituito dall’art. 185 DPR 115/2002, nel quale sono individuate le amministrazioni competenti alle aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti e che, per l’ipotesi in cui l’attività di patrocinio sia stata prestata in un processo tributario, individua l’amministrazione competente nel Ministero dell’Economia e delle Finanze.
sulle
spese della consulenza tecnica di parte (processo in assenza - caso Regeni):
- Corte cost. 30.1.26 n. 12, pres. Amoroso, red. San Giorgio (Guida al diritto 5/2026, 28): L’art. 225, comma 2, c.p.p. è incostituzionale nella parte in cui – per l’ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con L 3.11.1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo –, non prevede che l’onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d’ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell’imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)». [Stante la rilevanza costituzionale dell’ausilio delle conoscenze tecnico-scientifiche nel processo penale, quando l’accertamento della responsabilità richieda specifiche competenze il consulente tecnico è «parte integrante dell’ufficio di difesa», sicché ogni limitazione imposta alla possibilità, per lo stesso imputato, di valersi del suo contributo si risolve in una menomazione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. Tale esigenza di tutela non è ravvisabile nel processo in assenza, nel quale la rinuncia dell’imputato a presenziare al giudizio coinvolge tutti i suoi diritti partecipativi, ivi compreso quello di farsi assistere da un esperto. Diverso, però, è il caso in cui si procede in assenza in quanto la chiamata in giudizio è stata resa impossibile dalla mancata cooperazione dello Stato di appartenenza dell’imputato. In tale eccezionale ipotesi, mancando una rinuncia dell’accusato a esercitare i diritti partecipativi nel processo a suo carico, il principio di effettività della difesa rende necessario compensare la restrizione di tutela che inevitabilmente si correla alla sua assenza, sollevando il difensore d’ufficio che necessiti di un ausilio tecnico dall’onere economico derivante dalla nomina di un consulente. Il rilevato vulnus costituzionale deve essere sanato con la introduzione di una ipotesi eccezionale di anticipazione erariale degli onorari e delle spese del CT, salva la possibilità per lo stato di recuperare i relativi importi nei confronti degli imputati nel caso in cui divengano reperibili. Il dato normativo idoneo a colmare la rilevata lacuna è stato individuato nell’anticipazione erariale, salvo recupero, prevista in favore del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile dall’art. 117 TU spese di giustizia. Le questioni erano state sollevate dalla Corte d’assise di Roma nell’ambito del dibattimento apertosi per effetto della sentenza n. 192/2023, nel quale, nella perdurante assenza degli imputati, si procede contro gli ufficiali del servizio di sicurezza interno egiziano ai quali è contestato il sequestro, e quanto a uno di essi, le lesioni personali e l’omicidio pluriaggravati del ricercatore italiano Giulio Regeni. Il Collegio aveva disposto una perizia avente a oggetto la traduzione di un documento in lingua araba ritenuto rilevante ai fini del giudizio. I difensori d’ufficio degli imputati avevano chiesto di essere ammessi a nominare un consulente di parte a spese dello Stato, eccependo, nel contempo, l’illegittimità costituzionale della disciplina della consulenza tecnica nella parte in cui, nella speciale ipotesi di processo in assenza di cui si tratta, non prevede che le relative spese siano anticipate dallo Stato]
in materia
penale (aggressione al medico):
- Cass. pen. 5^, 5.12.25 n. 39438 (Guida al diritto 5/2026, 56 T): L'ipotesi di cui all'art. 583-quater del Cp, laddove punisce le lesioni personali commesse in danno del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e di chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, costituisce una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante a effetto speciale rispetto al reato di lesioni di cui all'art. 582 c.p.
- (commento di) Giuseppe Amato, L’intento è rafforzare la tutela penale verso chi svolge un servizio pubblico (Guida al diritto 5/2026, 60-62)
c.s.
Realismo
Non costringerai a esistere ciò che non esiste (Parmenide, 515-450 a.C.)
Ama il senno (il partito della realtà) (Biante di Priene, avvocato, 600-530 a.C.)