Guida al diritto (38/2025)
in tema di
intelligenza artificiale:
- Giovanni Comandé*, Legge italiana sull’AI tra aspettative e aspirazioni forse ancora velleitarie (Guida al diritto 38/2025, 12-14, editoriale) [*professore ordinario di Diritto comparato presso l'Università Sant'Anna di Pisa]
in
materia penitenziaria:
DM 24.7.2025 n. 128 [GU 15.9.25 n. 214, in vigore dal 30 settembre 2025] Ministero della giustizia, Regolamento recante le disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti.
- testo del decreto (Guida al diritto 38/2025, 15-19)
- commenti:
- Fabio Fiorentin, Presso il Ministero l’elenco speciale degli alloggi idonei all’accoglienza (Guida al diritto 38/2025, 20-25) [le novità]
- Fabio Fiorentin, Dall’assistenza ai nuovi impieghi, i servizi che devono essere erogati (Guida al diritto 38/2025, 26-30) [requisiti e fondi]
in
materia fiscale (agevolazioni prima casa):
- Cass. trib. 22.9.25 n. 25761 (Guida al diritto 38/2025, 32): Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della c.d. “prima casa” spettano anche all’acquirente di immobile in corso di costruzione, da destinare ad abitazione non di lusso. Tali benefici, tuttavia, possono essere conservati soltanto qualora la finalità dichiarata dal contribuente nell’atto di acquisto, di destinare l’immobile a propria abitazione, venga da questi realizzata entro il termine (triennale) di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici medesimi di cui all’art. 76, comma 2, DPR 131/1986, decorrente dalla richiesta di registrazione dell’atto. Ove il legislatore non fissi il termine entro il quale deve verificarsi la condizione per il riconoscimento di un beneficio, tale termine, infatti, non può essere mai più ampio di quello previsto per i relativi controlli, i quali, diversamente, non avrebbero alcun senso (Cass. 5180/2022).
in tema di
stalking
(ammonimento);
- Cons. Stato III 1.9.25 n. 7156, pres. De Nictolis, rel. Serlenga (Guida al diritto 38/2025, 35): In tema di ammonimento per stalking, se è vero che il giudizio prognostico di pericolosità non deve fondarsi su prove certe e che l’Amministrazione non può essere gravata dell’onere di controdedurre minuziosamente ai rilievi dell’interessato, l’attenuazione dell’obbligo di motivazione non può spingersi fino ad esonerare l’Amministrazione stessa dalla considerazione dei concreti elementi introdotti dall’interessato stesso nella dialettica procedimentale e dall’esplicitazione delle ragioni della loro supposta ininfluenza, senza vanificare la finalità di composizione preventiva di possibili conflitti posta a base delle disposizioni che regolano la partecipazione del destinatario del provvedimento. A maggior ragione se, come nella fattispecie, si tratta di misure che interferiscono con le libertà fondamentali dell’individuo, coperte da garanzia costituzionale. [NdR – la sintesi riportata in Guida al diritto è formulata in termini che non trovano riscontro nel testo della sentenza da cui è stata tratta la massima sopra riportata]
in tema di
commercio (pratiche commerciali scorrette):
- Cons. Stato VI 8.7.25 n. 5901, pres. Montedoro, est. Lambrti (Guida al diritto 38/2025, 35): La pratica commerciale consistente nel proporre simultaneamente al consumatore un’offerta di finanziamento personale e un’offerta di un prodotto assicurativo non collegato a tale finanziamento (c.d. «incorniciamento») non costituisce di per sé una pratica commerciale aggressiva qualora manchi la prova di un indebito condizionamento o la idoneità a limitare in modo considerevole la libertà di scelta del consumatore. Può invece costituire pratica commerciale aggressiva se il professionista non solo non abbia concesso al consumatore un periodo di riflessione tra la firma del contratto di finanziamento e quella del contratto di assicurazione, ma abbia anche fatto ricorso a molestie, coercizione o indebito condizionamento.
in tema di
inquinamento:
- Cons. Stato IV 19.8.25 n. 7084, pres. Lopilato, est. Gambato Spisani (Guida al diritto 38/2025, 35): In ambito di inquinamento ambientale la distinzione fra misure di prevenzione, che si possono imporre al proprietario incolpevole, e misure di messa in sicurezza di emergenza, che presuppongono l’accertamento della responsabilità, non è ontologica, nel senso che si tratta di misure che - riguardate in sé e per sé, ovvero senza una valutazione del contesto - sono sostanzialmente identiche, essendo accomunate, secondo logica, dal medesimo obiettivo, di evitare l’aggravarsi del danno. [Adito per la riforma di una sentenza del Tar Basilicata, il CdS affronta il tema dell’inquinamento ambientale permettendo all’interprete di soffermarsi sulla corretta esegesi della norma di cui all’art. 242 DLg 152/2006 (codice dell’ambiente) che, a fronte di un pericolo di contaminazione, impone l’avvio della messa in sicurezza del sito interessato e delle relative indagini]
in tema di
appalti (project financing):
- TAR Latina 2^, 10.9.25 n. 701, pres. Pisano, rel,. Scalise (Guida al diritto 38/2025, 82 T): È illegittima, per violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento, imparzialità e leale collaborazione, la deliberazione con la quale il Consiglio comunale approva la proposta di finanza di progetto (project financing), presentata da una società operante nel settore degli stabilimenti balneari per finalità turistico-ricreative, ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima, nel caso in cui: a) l'Ente locale non abbia dato adeguata e preventiva pubblicità agli elementi/criteri che sono stati concretamente utilizzati per selezionare la proposta di interesse pubblico; b) si sia trattato, ai fini dell'approvazione del progetto di finanza presentato dal concessionario, di una procedura meramente "interna" svoltasi tra l'ente e due proponenti; c) il concorrente non affidatario, dopo la presentazione della propria proposta, non sia mai stato chiamato a interloquire con il Comune né altrimenti messo in condizione di proporre modifiche o miglioramenti dell'istanza presentata, incrementando i profili di vantaggio per l'Amministrazione. In quest'ottica, pur sussistendo, nella specie, profili di significativa discrezionalità della PA, l'osservanza dei predetti principi è fondamentale, in quanto funzionale alle corrette enucleazione e valutazione, da parte dell'Amministrazione, dell'interesse pubblico e della proposta preordinata a conseguirlo. Ne consegue che la mancata o errata applicazione dei ridetti principi, è idonea a viziare "a monte" il processo di formazione della scelta amministrativa discrezionale.
- (commento di) Costanza Ponte, Anche la convenienza e la fattibilità rappresentano valutazioni necessarie (Guida al diritto 38/2025, 91-94)
in tema di
proprietà
(rinuncia alla proprietà):
- Cass. SSUU 11.8.25 n. 23093 (Guida al diritto 38/2025, 38 T, sotto il titolo: “Possibile la rinuncia da parte del privato alla proprietà di terreni in dissesto idrogeologico”): 1. La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 c.c., realizzatrice dell'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 c.c., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell'interesse perseguito, in sé stessa, e non nell'adesione di un ‹‹altro contraente››. 2. Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell'art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall'art. 42, secondo comma, Cost. un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l'interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.
- (commento di) Fulvio Pironti, Risolto il tema legato alla volontà di dismettere la titolarità di un bene (Guida al diritto 38/2025, 54-58). La sentenza si erge come un faro nel dibattito giuridico italiano illuminando una delle figure
più controverse e sfuggenti del diritto di proprietà: la rinuncia abdicativa. La rinuncia unilaterale del proprietario al diritto di proprietà su un bene immobile costituisce un atto negoziale valido ed efficace, non sindacabile per abuso del diritto. L'applicazione della figura dell'abuso del diritto richiede una valutazione estremamente cauta e restrittiva.
in tema di
reati “famigliari”:
- Cedu 1^, 23.9.25, ric. 6045/24, Scuderoni c/ Italia (Guida al diritto 38/2025, 96 solo massima): Gli Stati parte alla Convenzione europea, in forza dell’art. 3 che vieta trattamenti inumani e degradanti e dell’art. 8 che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sono tenuti a effettuare un’attenta valutazione della situazione in cui si trova una donna che denuncia di essere stata vittima di violenza domestica e sono tenuti a compiere una valutazione del rischio relativamente a future violenze sulla vittima. Oltre ad adottare misure di protezione, gli Stati devono assicurare indagini effettive e devono garantire che il procedimento penale si svolga in un tempo ragionevole, scongiurando rischi di impunità. Se il giudice nazionale classifica atti come molestie, aggressioni, telefonate incessanti, controllo del telefono e telecamere nell’abitazione, come “semplici dispetti” che rientrano nel contesto della separazione, impedisce un’effettiva tutela della vittima.
- (commento di) Marina Castellaneta, Italia condannata per aver giudicato molestie e vessazioni subite da una donna come “semplici dispetti” (Guida al diritto 38/2025, 96-98)
c.s.
La libertà di parola ha diminuito l'importanza della parola stessa. La parola pronunciata sotto censura ha molta più importanza di quella "libera" (Ana Blandiana, poetessa romena, simbolo della resistenza al regime)