"Rottamazione" delle cartelle e prescrizione

Alma Chiettini • 17 ottobre 2025

In questi giorni è allo studio del legislatore pro tempore la c.d. rottamazione-quinquies” delle cartelle di pagamento, che presumibilmente sarà inserita nella prossima legge di bilancio 2026. Nell’ultimo decennio si sono succedute numerose operazioni c.d. di “rottamazione” delle cartelle di pagamento. Questi i provvedimenti legislativi che hanno disciplinato le varie “rottamazioni” con le successive proroghe dei termini:

1) la “definizione agevolata dei carichi”, c.d. “rottamazione delle cartelle”, disposta dall’art. 6 del d.l. n.163 del 2016 (convertito dalla l. n. 225 del 2016) che ha interessato “i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016”, i quali si potevano estinguere senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, con il contestuale impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti aventi per oggetto quegli stessi carichi;

2) l’art. 1 del d.l. n. 140 del 2017 (convertito dalla l. n. 172 del 2017) che ha esteso la “definizione agevolata dei carichi” affidati all’agente della riscossione fino al 30 settembre 2017 nonché i termini per i pagamenti rateali;

3) gli artt. 3 e 5 del d.l. n. 119 del 2018 (convertito dalla l. n. 136 del 2018), c.d. “rottamazione-ter”, che ha esteso la possibilità di saldare i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2017;

4) il c.d. “saldo e stralcio” disciplinato dall’art. 1, commi da 184 a 198, della l. n. 145 del 2018 che, solo per le persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, ha previsto la sanatoria dei ruoli derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione (ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972);

5) l’art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 (convertito dalla l. n. 27 del 2020) e l’art. 13 septies del d.l. n. 137 del 2020 (convertito dalla l. n. 176 del 2020) che hanno prorogato i termini per il versamento delle rate previste per le precedenti definizioni agevolate;

6) l’art. 4 del d.l. n. 41 del 2021 che ha prorogato (fino al massimo del 30.11.2021) le rate della rottamazione-ter di cui al d.l. 119/2018 e quelle del saldo e stralcio di cui alla l. 145/2018;

7) l’art. 1, commi 231 e ss., della l. n. 197 del 2022, c.d. “rottamazione-quater”, che ha previsto l’estinzione dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento;

8) l’art. 3 bis del d.l. n. 202 del 2024 (introdotto dalla l. di conversione n. 15 del 2025) che ha ri-ammesso alla procedura di definizione agevolata i soggetti decaduti dalla rottamazione-quater con l’onere a loro carico di presentare una nuova domanda e di rispettare un nuovo piano dei pagamenti.


Ora, non è infrequente che un contribuente, dopo aver presentato una, ma anche più, istanza/e di definizione agevolata/rottamazione delle cartelle, non versi l’importo dovuto (in unica soluzione o a rate) e che, di conseguenza, decada dal beneficio e quindi riceva la notifica di un’intimazione di pagamento indicante i suoi debiti fiscali contenuti in cartelle di pagamento non evase. Debiti fiscali talora risalenti, per cui il contribuente ricorre al giudice tributario per l’accertamento della loro prescrizione.

In questi casi la giurisprudenza ritiene che un’istanza di rateizzazione e, quindi, stante l’identità di funzione, anche l’adesione a una delle ipotesi di “definizione / rottamazione agevolata delle cartelle” introdotte dal legislatore integrino un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c..

La richiesta di adesione alla definizione /rottamazione agevolata è un atto volontario, un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, espressione della consapevolezza dell’esistenza del debito. Difatti, il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non ha natura negoziale e va inquadrato nella categoria degli atti giuridici in senso stretto, sicché, da un lato, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale (cioè in una dichiarazione di volontà con specifica intenzione riconoscitiva) e, dall’altro, può consistere anche in un comportamento volontario che, quale manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito, risulti obiettivamente incompatibile col disconoscimento della pretesa del creditore.

Per cui il ricorso alla procedura di definizione agevolata costituisce un’implicita ma inequivocabile rinuncia ad avvalersi della prescrizione, e anche di quella eventualmente già maturata. Tale atto è dunque incompatibile, in punto di fatto prima ancora che di diritto, con l’asserzione di non aver ricevuto le notificazioni delle cartelle di pagamento, e ovviamente anche con l’asserzione di non aver mai conosciuto l’esistenza dei relativi debiti tributari. La richiesta di adesione alla definizione agevolata ha pertanto come imprescindibile presupposto logico-giuridico la piena conoscenza (intesa con la percezione dell’esistenza di un atto e dei profili che lo rendono lesivo alla propria sfera giuridica) e l’intenzionale riconoscimento dei debiti per i quali si chiede la dilazione. E ciò perché è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo soltanto dopo aver avuto conoscenza di tale ruolo e dei relativi carichi e, dunque, anche delle relative cartelle di pagamento.

Più precisamente, la Corte di legittimità afferma che “l’istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all’an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 c.c., ed è totalmente incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento … essa fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione. … Deve, dunque, ribadirsi, in linea con l’orientamento più recente, che il riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, si configura senz’altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, … e se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l’avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione” (Cass. civ., sez. V, 12.12.2024, n. 32030; id., 16.12.2024, n. 32679).

Ed è stato pure soggiunto in tema di rateizzazione del debito, istituto tipico del diritto tributario e oggetto specifica regolamentazione, che “sintanto che la richiesta di rateizzazione ha avuto seguito (con versamenti eseguiti alle previste scadenze) la prescrizione - già interrotta dalla richiesta del contribuente - subisce uno spostamento in avanti del suo decorso in ragione di ciascun adempimento parziale, esso stesso costituendo (a sua volta) ulteriore riconoscimento del debito”, e che la prescrizione riprende il suo decorso, ex art. 2935 c.c., nel momento in cui può essere contestato l’inadempimento del contribuente (Cass. civ., sez. V, 23.6.2025, n. 16797).