Guida al diritto (37/2026)

Carmine Spadavecchia • 16 ottobre 2026

sulla professione forense:

- Giorgio Martellino*, Riforma forense e giuristi d’impresa: nuove regole per valorizzare la funzione (Guida al diritto 37/2026, 10-12, editoriale) [*presidente dell’Aigi - Associazione italiana giuristi d'impresa]



 


in materia antitrust (sanzioni - termine avvio istruttoria):


- Cons. Stato VI 30.6.26 n. 5167, pres. Volpe, rel. Satullo (Guida al diritto 37/2026, 72 T): 1. È rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 25, 97 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 L 2.8.2008 n. 130, di esecuzione del Tfue come modificato dal Trattato di Lisbona, nella parte in cui - imponendo l’applicazione degli artt. 4, par. 5, e 13, par. 1, della direttiva (UE) 11.12.2018 n. 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’art. 102 Tfue, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea alla luce del principio di effettività̀ - comporta l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare l’art. 14 L 24.11.1981 n. 689, in combinato disposto con l’art. 31 L 10.10.1990 n. 287, nella parte in cui prevede il termine di novanta giorni per l’avvio dell’istruttoria nei procedimenti sanzionatori antitrust. 2. È rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 25, 113 Cost., 11 Costituzione, in relazione all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 117 Cost., in relazione all’art. 7 Cedu, e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 L 24.11.1981 n. 689 e 31 L 10.10.1990 n. 287, nella parte in cui, a seguito dell’obbligo di disapplicazione del termine di novanta giorni derivante dall’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, non prevedono un termine determinato per l’avvio dell'istruttoria nei procedimenti sanzionatori antitrust.

- (commento di) Costanza Ponte, Limiti temporali incerti penalizzano destinatari e amministrazione (Guida al diritto 37/2026, 88-93). Sono due le esigenze: garantire un’effettiva applicazione delle regole della concorrenza e assicurare che l’esercizio del potere pubblico sia sottoposto a limiti certi.


 


in tema di IA (uso di algoritmi nel procedimento):


- TAR Puglia 3^, 3.8.26 n. 956 (Guida al diritto 37/2026, 37): L’impiego dell’intelligenza artificiale generativa nella fase preparatoria di un provvedimento amministrativo non ne determina, di per sé, l’illegittimità, purché la decisione finale resti frutto di un autonomo percorso logico e giuridico riferibile all’autorità competente. L’algoritmo può assistere l’Amministrazione, ma non può sostituirsi al decisore. La responsabilità del contenuto dell’atto resta quindi in capo al soggetto che lo verifica, lo corregge, lo convalida e lo sottoscrive. Persino l’eventuale presenza di riferimenti giurisprudenziali inesistenti o non pertinenti non travolge necessariamente il provvedimento quando il suo nucleo motivazionale rimane autonomo, comprensibile e verificabile.


 


sul diritto al nome (tessera sanitaria):


- Cass. 1^, 16 settembre 2026 n. 25434 (Guida al diritto 37/2026, 34-35): Il diritto al nome è protetto non solo nei rapporti orizzontali, ma anche nei confronti della pubblica autorità, e ha una copertura costituzionale ampia negli artt. 2 e 22 Cost. Tuttavia, la protezione di questo “diritto fondamentale” non scatta di fronte alla pretesa, “meramente ortografica”, che la particella “de” del proprio cognome sia riportato, nella tessera sanitaria, con le lettere minuscole anziché con le maiuscole. La tessera sanitaria, infatti, non è un documento di identità, ma uno strumento tecnico per accedere ai servizi di tutela della salute. ossia un documento rivolto a consentire l’accesso alle prestazioni del SSN attraverso la certificazione del codice fiscale, nel quale gli aspetti grafici, disciplinati dalla disciplina di settore, rispondono a esigenze di uniformità e di leggibilità in tutta l’Unione Europea, così da rendere le tessere sanitarie immediatamente leggibili e riconoscibili a occhio nudo anche fuori del paese di emissione. La tessera contiene infatti, sul retro, anche la Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), che permette l’accesso ai servizi sanitari nei diversi Paesi dell’Unione. E la disciplina europea prevede un modello uniforme della TEAM con l’uso esclusivo del maiuscolo. Dunque, la diversa grafia della particella “de” costituisce un fatto meramente ortografico che, su un documento privo di valenza identificativa, non determina una lesione del diritto al nome. Diversamente, si creerebbe una difformità che renderebbe il documento difficilmente riconoscibile in tutti gli stati membri. 


 


in tema di condominio (lastrico solare – partizione delle spese a seconda della funzione):


- Cass. 2^, 24.6.26 n. 21572 (Guida al diritto 37/2026, 40 T): In ambito condominiale, le spese per la manutenzione straordinaria o ricostruzione di una terrazza a livello (o lastrico solare) di proprietà o uso esclusivo vanno suddivise in base alla funzione delle diverse parti della struttura. Per la parte interna al perimetro dell'edificio (funzione di copertura), poiché funge da tetto per le unità immobiliari sottostanti, le relative spese vanno ripartite secondo i criteri dell'art. 1126 c.c. (1/3 a carico del proprietario/utilizzatore esclusivo e 2/3 a carico dei condomini proprietari degli appartamenti sottostanti). Per la parte aggettante (sporgente dalla facciata), non svolgendo alcuna funzione di copertura per gli altri appartamenti, le spese per tale porzione restano a carico esclusivo del condomino che ne ha la proprietà o l'uso esclusivo. 

- (commento di) Fulvio Pironti, Serve un atto legislativo per superare i dubbi sul criterio frazionario dei costi (Guida al diritto 37/2026, 43-47)


 


in tema di trasporto aereo (perdita bagaglio - giudice competente - convenzione di Montreal)


- Corte giust. Ue 3^, 17.9.26, causa C-876/24, I.G.V. c/ Vueling Airlines SA (Guida al diritto 37/2026, 38 [dove è citata con numero errato] e 96, solo massima) (questione pregiudiziale proposta dal Trib. di primo grado n. 1 di Fuenlabrada, Spagna): L'art. 1 del regolamento (CE) 9.10.1997 n. 2027/97 del Consiglio, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, come modificato dal regolamento (CE) 13.5.2002 n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, letto in combinato disposto con l'art. 3, par.1, del regolamento n. 2027/97, come modificato, va interpretato nel senso che l'art. 33, par. 1, della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di quest'ultima con la decisione 5.4.2001 n. 2001/539/CE del Consiglio, disciplina la determinazione dei giudici territorialmente competenti a conoscere di un'azione per il risarcimento del danno in caso di perdita dei bagagli durante un trasporto aereo effettuato tra due aeroporti situati nel territorio di un unico Stato membro, proposta da una persona residente in tale Stato membro contro un vettore aereo dell'Unione europea avente la propria sede sociale in detto Stato membro. L'art. 33, par. 1, della Convenzione va interpretato nel senso che qualora il contratto di trasporto aereo di un passeggero sia stato concluso online, il giudice della residenza principale e permanente di tale passeggero non è competente a conoscere di un'azione di risarcimento nei confronti di un vettore aereo per il danno derivante dalla perdita dei bagagli di detto passeggero in base al foro di competenza territoriale corrispondente al «luogo in cui [il vettore] possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto». Inoltre, il «luogo in cui [il vettore] possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto» si riferisce al luogo in cui il vettore possiede l'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto di trasporto aereo del passeggero, «anche quando l'azione di risarcimento riguarda il danno derivante dalla perdita dei bagagli di tale passeggero e il contratto di trasporto di tali bagagli è stato concluso da un'impresa di tale vettore situata in un altro luogo». [Secondo la Corte, sarebbe contrario all’obiettivo di un giusto equilibrio tra gli interessi dei consumatori e quelli dei vettori aerei, come pure agli obiettivi di prevedibilità e certezza del diritto, ritenere che, a causa della vendita online dei servizi di trasporto aereo, tali vettori debbano sostenere il rischio di essere citati in giudizio dinanzi a tribunali situati in qualsiasi parte del mondo in cui sia disponibile l’offerta online, ivi compresi luoghi in cui essi non dispongano di alcuna presenza fisica o che non presentino alcun nesso con il trasporto in questione. Inoltre, nel corso dei lavori preparatori della Convenzione di Montreal, numerose delegazioni hanno espresso la propria opposizione all’aggiunta di un criterio di attribuzione di competenza basato sul domicilio o sulla residenza principale e permanente del passeggero. La sua portata è rimasta limitata ai soli casi di morte o lesioni del passeggero. Poiché il trasporto dei bagagli è un servizio accessorio, il contratto rilevante ai fini della determinazione del giudice competente è quello del trasporto aereo del passeggero]. 

- (commento di) Marina Castellaneta, Perdita bagaglio dopo acquisto biglietto online, il giudice competente è quello del vettore (Guida al diritto 37/2026, 96-98).


 


in tema di immigrazione (decreto di espulsione):


- Cass. 1^, 16.9.26 n. 25447 (Guida al diritto 37/2026, 35): L’efficacia di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto non ha una “data di scadenza” automatica. Il semplice passare dei mesi o degli anni, senza che la misura sia stata eseguita, non priva il provvedimento della sua validità, né impedisce alle forze dell’ordine di dare attuazione all’allontanamento dal territorio nazionale.


 


in tema di asilo (minori senza nome):


- Cass. 1^, 16.9.26 n. 25436 (ord.za interloc.) (Guida al diritto 37/2026, 35): In tema di protezione internazionale, l’impossibilità per il genitore titolare dello status di rifugiato di rivolgersi alle autorità del paese d’origine o di transito per ottenere il certificato di nascita del figlio minore, nato durante il percorso migratorio in condizioni di eccezionale vulnerabilità e violenza, non ostacola la promozione del procedimento di rettificazione e formazione dell’atto omesso di cui agli artt. 95 e 100 DPR 396/2000. Ai fini della sussistenza dell’interesse e della legittimazione ad agire per la formazione dell’atto di nascita, occorre valutare se le dichiarazioni rese dinanzi alle autorità pubbliche preposte all’identificazione dei richiedenti asilo possano valere quale formale riconoscimento del figlio e se lo stesso status di rifugiato, unito al preminente interesse del minore (best interest of the child) e al diritto all’identità personale e familiare in rispetto degli articoli 2, 10, 30 e 31 Cost. e all’art. 7 Conv. ONU Diritti del Fanciullo, legittimi il genitore all’azione anagrafica giudiziale diretta a conformare i registri dello stato civile, pur in mancanza di una preventiva e autonoma trascrizione o annotazione dell’atto di nascita estero.


 


in tema di asilo (protezione speciale - difetto di radicamento): 


- Cass. 1^, 12.9.26 n. 25248 (Guida al diritto 37/2026, 34): In tema di protezione speciale, ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, TUI nel testo introdotto dal DL 130/2020, l’integrazione sociale e familiare del richiedente costituisce il fulcro principale della valutazione giudiziale, da apprezzarsi in base alla natura ed effettività dei vincoli familiari, al grado di inserimento sociale, alla durata del soggiorno e ai legami con il Paese d’origine. Ne consegue che, in difetto di un radicamento effettivo, non vi è luogo ad alcun giudizio di comparazione con le condizioni del Paese di provenienza, neppure nella forma attenuata della proporzionalità inversa; e, in presenza di un profilo di pericolosità ritenuto prevalente, la protezione speciale deve essere esclusa per insussistenza del presupposto integrativo richiesto dalla norma. [Secondo la SC, laddove il radicamento manchi o risulti meramente apparente, il giudizio comparativo diviene “strutturalmente inutile”. La protezione speciale non può essere riconosciuta “in assenza di un effettivo percorso di integrazione, poiché la norma fonda la tutela proprio sull’esistenza di un radicamento qualificato”]. 


 


in materia penale (aiuto al suicidio):


- Corte cost. 24.7.26 n. 152, pres. Amoroso, relatori Viganò-Antonini (Guida al diritto 37/2026, 13 T): In tema di aiuto al suicidio, la non punibilità della condotta di agevolazione dell’altrui proposito suicidario, quale risultante dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 580 c.p. (sent. 242/2019), resta subordinata alla compresenza delle condizioni ivi individuate, tra le quali assume carattere costitutivo la dipendenza della persona da trattamenti di sostegno vitale. Tale requisito non rappresenta un mero indice della gravità o dell’irreversibilità della patologia, né può essere surrogato dalla totale dipendenza dall’assistenza di terzi per il compimento delle attività essenziali della vita quotidiana, poiché individua la specifica situazione del paziente il quale, in forza del diritto di rifiutare o non iniziare trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, già possa legittimamente porre fine alla propria vita mediante la rinuncia alle cure. Ne consegue che non è costituzionalmente imposto estendere l’area di non punibilità a chi, pur affetto da patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche reputate intollerabili, pienamente capace di assumere decisioni libere e consapevoli e stabilmente dipendente dall’aiuto altrui, non sia sottoposto né necessiti, secondo valutazione medica, di trattamenti di sostegno vitale. Le relative situazioni non sono omogenee rispetto alla ratio della sentenza n. 242/2019, sicché non sussiste violazione del principio di eguaglianza né un’indebita compressione del diritto all’autodeterminazione terapeutica di cui agli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost.; l’eventuale ampliamento dell’accesso al suicidio medicalmente assistito è rimesso alla discrezionalità del legislatore, nell’approntamento di adeguate garanzie sostanziali e procedurali a tutela della vita, della libertà della decisione e della persona vulnerabile.

- (commento di) Valeria Cianciolo, La solitudine del corpo dipendente e il requisito del “presidio medico” (Guida al diritto 37/2026, 25-27) [le novità]

- (commento di) Valeria Cianciolo, Nel laboratorio periferico delle regioni si cerca un assetto più accettabile (Guida al diritto 37/2026, 28-30) [il ruolo delle regioni: analisi comparativa delle leggi regionali vigenti, Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana, Veneto]

- (commento di) Valeria Cianciolo, Dagli esiti dell’esperienza francese un nuovo monito per il Parlamento (Guida al diritto 37/2026, 31-32) [gli altri ordinamenti]


 


in materia penale (tortura):


- Cass. 2^, 18.8.26 n. 31517 (Guida al diritto 37/2026, 54 T): Ai fini della configurabilità del reato di tortura (che non è reato proprio, in quanto può essere commesso da “chiunque”), l’art. 613-bis c.p. prevede una serie di condotte, o di elementi delle condotte, alternativi fra loro: a) le condotte di violenza o di minaccia, che possano definirsi gravi, e si pongono come alternative all'avere agito con crudeltà; b) tali condotte devono avere cagionato sofferenze fisiche o psichiche (“acute” sofferenze fisiche o, alternativamente, un "verificabile trauma" psichico); c) la persona offesa deve trovarsi in condizioni di limitata libertà personale, o, alternativamente, deve trovarsi affidata (nei differenti termini indicati nella norma incriminatrice) all'agente o, ancora alternativamente, in situazione di minorata difesa; d) da ultimo, è necessario che gli atti di violenza e/o minaccia siano stati consumati con “più condotte” o abbiano comportato un trattamento inumano e degradante per la persona (fattispecie in cui il reato, unitamente a quelli di rapina e di sequestro di persona, è stato ravvisato nella condotta di imputati che avevano sequestrato e sottoposti a condotte violente o minacciose delle persone per costringerle a fare dei prelievi al bancomat). 

- (commento di) Giuseppe Amato, “Messa a fuoco” sulle parti del delitto aiuta a fare chiarezza tra gli operatori (Guida al diritto 37/2026, 60-64). Due le ipotesi di reato: la “tortura privata”, cosiddetta comune o orizzontale o impropria, e la “tortura pubblica” cosiddetta di Stato o verticale o propria.



 


c.s.


 


Il presente, che è nel tempo quello che la facciata è nello spazio, impedisce di vedere le cose in profondità (Alberto Savinio, citato nella installazione site-specific di Joseph Kosuth sul fianco del Museo del Novecento)