Guida al diritto (38/2026)
in tema di
professione forense:
- Antonino La Lumia*, Riforma forense: sì al rinnovamento per una professione che cambia (Guida al diritto 38/2026, 10-13, editoriale) [*presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano]
in tema di
IA (algoritmi e responsabilità):
Regolamento Ue 13.6.2024 n. 1689 (1689/2024) del Parlamento europeo e del Consiglio, Artificial Intelligence Act
- testo del regolamento (estratto) (Guida al diritto 38/2026, 33-47)
DLg 9.9.2026 n. 160 [GU 15.9.26 n. 214, in vigore dal 30 settembre 2026], Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale.
- testo del decreto (Guida al diritto 38/2026, 14-32) sotto il titolo: “Intelligenza artificiale, sì al ristoro per i danni prodotti dal sistema e pronto un nuovo reato”
- guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 38/2026, 48-55)
- commenti:
- Laura Biarella, Sull’autorizzazione dei dati biometrici si gioca il funzionamento del sistema (Guida al diritto 38/2026, 56-59) [le novità]
- Giuseppe Amato, Punito l’uso dei sistemi predittivi senza misure tecniche di sicurezza (Guida al diritto 38/2026, 60-64) [i profili penalistici: realizzazione e impiego illeciti di sistemi di IA]
- Giuseppe Amato, Illecito amministrativo per gli enti, serve l’aggiornamento del modello (Guida al diritto 38/2026, 65-66) [la responsabilità degli enti]
- Alberto Cisterna, Ricerca biometrica in campo per rintracciare latitanti e vittime (Guida al diritto 38/2026, 67-71) [indagini preliminari]
- Alberto Cisterna, Raccordo nel codice di rito sul fronte delle deep fake (Guida al diritto 38/2026, 72-73) [le altre modifiche al Cpp] [L’AI Act definisce deep fake un contenuto di immagine, audio o video generato o manipolato dall’IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che può apparire falsamente autentico o veritiero]
in tema di pedaggi autostradali (mancata riduzione in caso di disagi per gli utenti):
- Cons. Stato VI 24.7.26 n. 6049 (ord.za), pres. De Felice, est. Vitale (Guida al diritto 38/2026, 79): Va rimesso alla Corte di giustizia il seguente quesito: se gli articoli 2, 3 e 5 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, ostino a un'interpretazione - come quella accolta nel provvedimento oggetto del giudizio principale - secondo cui, in una situazione nella quale il consumatore non dispone di effettive alternative, la mancata riduzione del corrispettivo contrattualmente previsto per un servizio, a fronte di un deficit qualitativo imputabile all'inadempimento del professionista agli obblighi di diligenza professionale, integra una pratica commerciale sleale. [Nella fattispecie, AGCM aveva sanzionato Autostrade per l’Italia per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta nelle tratte A/14, A/16 e nelle autostrade liguri, tramite riduzione delle corsie di marcia per lunghi tratti, provocando rilevanti disagi, senza ridurre il pedaggio e senza neppure aver adeguatamente informato gli utenti. Il Tar ha confermato il provvedimento, ritenendo sussistenti sia la negligenza professionale sia l’idoneità delle condotte ad alterare in misura apprezzabile il comportamento economico dell’utente-consumatore. La società ha proposto appello, deducendo, tra l’altro, la violazione del Codice del consumo e della normativa UE in materia di pratiche commerciali. Il Consiglio di Stato ha rimesso la questione alla Corte di giustizia. Il collegio osserva che la direttiva tutela il processo decisionale del consumatore ed è diretta a ridurre le asimmetrie informative; dunque, il requisito dell’idoneità a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore presuppone che la pratica sia suscettibile di incidere sulla libertà di scelta del consumatore. Il CdS rovescia l’argomento utilizzato dal Tar, osservando che se l’utente non dispone di alternative all’autostrada, il suo comportamento economico potrebbe non essere stato influenzato dalla mancata riduzione del pedaggio. Egli continuerebbe a utilizzare il servizio per effetto della struttura stessa del mercato. La mancanza di alternative potrebbe escludere anziché dimostrare l’incidenza della condotta sul processo decisionale del consumatore, che è quanto la disciplina sulle pratiche commerciali sleali mira a tutelare. Poiché la direttiva non pregiudica il diritto contrattuale e l’applicazione delle disposizioni nazionali e dell’UE, è dubbio che la disciplina delle pratiche commerciali sleali possa consentire all’AGCM anche un sindacato sulla proporzionalità tra corrispettivo richiesto e qualità della prestazione resa. La questione è se tale disciplina abbia come oggetto esclusivo la tutela della libertà del consumatore di assumere decisioni commerciali consapevoli, restando la verifica dell’equilibrio economico del rapporto affidata agli strumenti propri del diritto contrattuale e delle discipline settoriali.].
in tema di concorso (garanzia di anonimato):
- TAR Lazio 3^-bis, 22.7.26 n. 13498, pres. Tomassetti, est. Dello Sbarba (Guida al diritto 38/2026, 78-79): La tutela dell’imparzialità della selezione impone alla Commissione di impedire qualsiasi rischio di collegamento tra prova e autore, anche quando il segno distintivo non sia intenzionale. Il principio assume rilievo ampliando la nozione di anonimato nelle prove concorsuali. La segretezza dell’elaborato non è una formalità tecnica, ma una garanzia sostanziale di uguaglianza tra i partecipanti. Se un candidato utilizza modalità di scrittura diverse da quelle richieste o introduce elementi grafici non necessari (penna rossa e sottolineature), l’Amministrazione può considerarli potenzialmente idonei a compromettere la neutralità della correzione. Il merito della prova può essere valutato soltanto quando il procedimento di esame resta completamente impermeabile a ogni possibile riconoscimento del concorrente. C’è un confine tra libertà di elaborazione della prova e necessità di neutralità della valutazione. Il candidato non dispone di una libertà assoluta nelle modalità di presentazione dell’elaborato quando la procedura impone regole finalizzate a garantire l’anonimato. Ogni comportamento che introduca un elemento ulteriore rispetto allo schema ordinario può assumere rilievo, non perché dimostri necessariamente un tentativo di identificazione, ma perché crea una condizione incompatibile con la parità tra concorrenti. Non conta la volontà soggettiva del candidato, ma l’effetto oggettivo del comportamento. Non è necessario dimostrare che il concorrente abbia voluto farsi riconoscere. Ciò che rileva è la concreta capacità del segno utilizzato di rendere l’elaborato diverso dagli altri e potenzialmente attribuibile a una persona determinata. L’anonimato viene interpretato quale condizione di assoluta neutralità della prova, non come una semplice assenza di elementi anagrafici. Le procedure concorsuali devono garantire la partecipazione e valorizzare la preparazione dei candidati, ma al contempo devono essere costruite su meccanismi capaci di proteggere tutti i partecipanti da possibili alterazioni della competizione. L’esigenza di premiare il merito non può prescindere dalla necessità di garantire che il merito venga misurato attraverso un confronto realmente imparziale.
in tema di amministrazione di sostegno:
- Cass. 1^, 23.9.26 n. 25747 (Guida al diritto 38/2026, 76): L’invalidità al 100% attestata dall’Inps, con la conseguente necessità di assistenza continua, non è di per sé sufficiente, in assenza di deficit cognitivi, a giustificare l’apertura dell’amministrazione di sostegno. (La SC rigetta il ricorso del figlio, valorizzando la volontà contraria del padre, e confermando il decreto del tribunale che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per l’Ads. Il Tribunale aveva infatti proceduto a una valutazione complessiva della situazione del beneficiando, dando peso in primo luogo all’esito dell’audizione personale, nel corso della quale la persona aveva manifestato chiaramente la propria opposizione all’applicazione della misura, e richiamando in secondo luogo le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, che aveva escluso la presenza di deficit cognitivi e attestato la conservazione della capacità di giudizio e di autodeterminazione).
in tema di adozione:
- Cass. 2^, 18.9.26 n. 25538 (Guida al diritto 38/2026, 75): La revocabilità delle donazioni precedenti non si applica all’adozione del maggiorenne. [Una donna, nubile e senza figli, aveva donato quote societarie alla sorella e alla nipote. Dopo aver adottato un altro nipote, maggiorenne, al quale era legata da un rapporto di affetto materno, aveva chiesto la revoca delle precedenti donazioni per sopravvenienza di figlio, ex art. 803 c.c., per reintegrare il proprio patrimonio a beneficio del figlio adottivo. I giudici di merito hanno respinto la domanda, ritenendo la norma inapplicabile all’adozione del maggiorenne. Richiamando una pronuncia della Consulta (n. 5/2024), la SC dà atto dell’evoluzione dell’istituto dell’adozione dei maggiorenni, divenuto uno strumento “duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici”, oltre a quelli patrimoniali e legati alla trasmissione del cognome. Precisa la SC, richiamando altra sentenza della Corte costituzionale (n. 135/2023), che resta comunque fermo che l’evoluzione non ha riguardato gli effetti giuridici dell’adozione civile. Effetti che continuano a rimanere «ben diversi rispetto a quelli dell’adozione piena e dell’adozione in casi particolari, incentrati sulla cura del minore e sulla tutela del suo preminente interesse». Oltre a quanto dispone per la sola adozione civile l’art. 74 c.c. in tema di parentela, basta ricordare che l’adottato maggiore d’età acquista i diritti successori verso l’adottante, mentre quest’ultimo non acquista alcun diritto di successione nei confronti dell’adottato (art. 304 c.c.), che conserva tutti i diritti e i doveri verso la famiglia di origine (art. 300, comma 1, c.c.). La filiazione nella prospettiva della norma è quella derivante da procreazione, con l’aggiunta dell’adozione «piena». Un rapporto di filiazione assimilabile a quello di sangue, il solo che, secondo la Cassazione, i compilatori intendevano proteggere accordando al donante il diritto di revoca, implica infatti la minore età dell’adottato. A differenza dell’art. 803 c.c., l’art. 687 c.c. sulla revoca delle disposizioni testamentarie menziona pure il figlio adottivo, confermando che l’omissione nell’altra norma risponde a una precisa scelta del legislatore].
in materia di lavoro (obblighi informativi del datore di lavoro):
- Corte giust. Ue 5^, 24.9.26, causa C-369/25 (Guida al diritto 38/2026, 96 solo massima) (questione pregiudiziale posta dal Tribunale di Napoli in causa LW c/ Trenitalia Spa): L'art. 8, par.1, della direttiva 14.10.1991 n. 533 (91/533/CEE) del Consiglio, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, va interpretato nel senso che: la nozione di "diritti", ai sensi di tale disposizione, riguarda unicamente i diritti derivanti da tale direttiva, quali il diritto, per il lavoratore, di ricevere uno dei documenti previsti all'art. 3 di quest'ultima, sicché non rientrano in tale nozione i diritti derivanti dal contratto o dal rapporto di lavoro di cui il datore di lavoro deve, mediante un siffatto documento, informare il lavoratore ai sensi dell'art. 2 di detta direttiva.
- (commento di) Marina Castellaneta, Obblighi del datore, il lavoratore ha diritto a ricevere informazioni solo sugli elementi essenziali del contratto (Guida al diritto 38/2026, 96-98)
c.s.
La libertà non è un dono del governo agli uomini, ma un diritto di ogni essere umano (Ronald Reagan)