Guida al diritto (35/2026)
sulla magistratura onoraria (giudici di pace):
- Mariaflora Di Giovanni*, Giudici di pace: solo cinque mosse contro l’oblio della giustizia onoraria (Guida al diritto 35/2026, 12-14, editoriale) [*presidente dell'Unione nazionale giudici di pace (Unagipa)]
sulla riforma forense (parte terza):
L 28.7.2026 n. 137 [GU 1.8.26 n. 177, in vigore dal 16agosto 2026], Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.
- guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 35/2026, 15-20)
- commenti:
- Eugenio Sacchettini, Per le attività nelle «Partecipate» indipendenza ed equo compenso (Guida al diritto 35/2026, 21-22) [avvocati degli enti pubblici: tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico]
- Eugenio Sacchettini, Per gli ordini circondariali forensi la “sfida” delle pari opportunità (Guida al diritto 35/2026, 23-26) [le regole per gli ordini]
- Eugenio Sacchettini, Consigli degli ordini circondariali: durata della consiliatura a tre anni (Guida al diritto 35/2026, 27-28) [le regole per gli ordini]
- Eugenio Sacchettini, Elezioni dei consigli circondariali, minoranze e temi di genere aperti (Guida al diritto 35/2026, 29-32) [le regole per gli ordini]
- Eugenio Sacchettini, Cnf, suscita perplessità il contorto sistema di nomina dei componenti (Guida al diritto 35/2026, 33-37) [le regole per gli ordini]
- Eugenio Sacchettini, Consigli di disciplina: scatta il nuovo istituto della riabilitazione (Guida al diritto 35/2026, 38-45) [le regole per gli ordini]
in materia penitenziaria (detenzione domiciliare “terapeutica”):
L 5.8.2026 n. 140 [GU 6.8.26 n. 181, in vigore dal 21 agosto 2026] (26G00157), Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti.
- testo della legge (Guida al diritto 35/2026, 46-50)
- commenti:
- Fabio Fiorentin, Tossicodipendenti: partenza in salita e restano molti dubbi applicativi (Guida al diritto 35/2026, 51-53) [le novità]
- Fabio Fiorentin, In struttura o “semiresidenziale”: le tipologie a discrezione del giudice (Guida al diritto 35/2026, 54-55) [condizioni per l’accesso; natura della misura, formalmente restrittiva, e “domiciliare” perché eseguibile solo in una struttura comunitaria; trattasi di istituto diverso e aggiuntivo rispetto a quello dell’affidamento in prova]
- Fabio Fiorentin, Senza criteri univoci sulla dipendenza applicazione a “macchia di leopardo” (Guida al diritto 35/2026, 56-59) [istanza e verifica delle condizioni]
- Fabio Fiorentin, Con una serie di norme “sflilacciate” rompicapo sulla revoca del beneficio (Guida al diritto 35/2026, 60-64) [esecuzione della misura]
- Fabio Fiorentin, Un peculiare “patteggiamento” per una misura poco attraente (Guida al diritto 35/2026, 65-68) [applicazione nel processo]
- Fabio Fiorentin, Un pubblico ministero promotore anche del recupero del drogato (Guida al diritto 35/2026, 69-71) [nuovi compiti per i PM: saranno opportune delle linee guida, stante l’incertezza interpretativa in ordine al presupposto soggettivo dello status di tossicodipendente]
- Fabio Fiorentin, Sospensione dell’esecuzione: le delicate e incerte scelte del Pm (Guida al diritto 35/2026, 72-77) [nuovi compiti per i PM]
- Fabio Fiorentin, Una nuova pena su richiesta per l’imputato che vuole riabilitarsi (Guida al diritto 35/2026, 78-79) [nuovi compiti per i PM]
in tema di concessioni balneari:
- Cons. Stato VII 18.8.26 n. 6539, pres. Franconiero, est. Rotondano (Guida al diritto 35/2026, 85): Il 30 settembre 2027 costituisce il termine ultimo fissato dal legislatore, e non una proroga garantita. La legge n. 118/2022, come modificata dal DL 131/2024, individua in quella data solo ed esclusivamente» il limite massimo di estensione delle concessioni in essere. I Comuni non sono però tenuti ad attendere il 2027, ma devono procedere alle gare “senza indugio”, potendo assegnare le nuove concessioni non appena concluse le procedure. In altri termini, il 30 settembre 2027, fissato per la proroga delle concessioni in essere (salva l’ipotesi dell’art. 3, comma 3, L 118) rileva solo ed esclusivamente come limite massimo di estensione delle suddette concessioni in essere: resta, nondimeno, fermo che, ove una singola Amministrazione completi le operazioni di gara in un momento antecedente e, dunque, i nuovi concessionari siano pronti all’ingresso, le concessioni prorogate potranno venire a scadenza anche prima del 30 settembre 2027.
in tema di autotutela (il valore del tempo nell’azione amministrativa)
- Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. giurisd.. 13.7.26 n. 478, pres. de Francisco, est. La Ganga (Guida al diritto 35/2026,85): Non può attribuirsi alla PA un potere quasi illimitato di revisione dei propri atti favorevoli solo per avere autonomamente accertato che la realtà rappresentata nel procedimento era diversa da quella effettiva. Occorre infatti considerare la natura del tempo nell’azione amministrativa. Il decorso del termine previsto per intervenire non rappresenta una formalità, ma una garanzia per i destinatari dei provvedimenti. Trascorso quel periodo, l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo deve confrontarsi con quello alla certezza delle relazioni giuridiche e alla stabilità delle situazioni ormai consolidate. Non basta dunque dimostrare, attraverso gli strumenti dell’istruttoria amministrativa, che il provvedimento è nato da una rappresentazione non veritiera. Una simile soluzione rischierebbe di attribuire all’A. un potere troppo ampio, consentendole di rivalutare in ogni momento fatti già esaminati e di trasferire sul privato le conseguenze di una mancata verifica compiuta nella fase originaria. [La vicenda riguarda un intervento edilizio autorizzato dal Comune sulla base della documentazione presentata dal proprietario originario di un immobile. Il titolo consentiva la demolizione e ricostruzione di un vecchio fabbricato, valorizzando una documentazione fotografica ritenuta idonea a dimostrarne la precedente destinazione abitativa. Per l’A. la foto sarebbe stata modificata digitalmente per rappresentare un elemento interno che in realtà apparteneva ad altro edificio. Dopo l’avvio dei lavori, e a seguito delle contestazioni di alcuni vicini, il Comune ha ritenuto di intervenire annullando il titolo edilizio anche se era ormai decorso il termine ordinario per l’esercizio dell’autotutela. La ragione dell’intervento era l’asserita falsità della rappresentazione fornita durante il procedimento originario. La nuova proprietaria dell’immobile, estranea alla formazione della documentazione iniziale e subentrata sulla base di un titolo amministrativo già rilasciato, ha contestato il provvedimento. Il caso prospetta due esigenze: la necessità di impedire che un provvedimento pubblico resti in vita quando ottenuto attraverso una condotta ingannevole; il diritto del cittadino che abbia confidato nella validità dell’azione amministrativa a non essere esposto a una revoca permanente e imprevedibile].
sul principio di proporzionalità (divieto assoluto di animali nei parchi pubblici):
- TAR Catanzaro 1^, 22.6.26 n. 1192, pres. Mastrandrea, est. Palmisano (Guida al diritto 35/2026, 85): La tutela dell’igiene urbana, del decoro e della sicurezza collettiva non consente alle amministrazioni di trasformare un rischio solo ipotizzato in un divieto assoluto, imponendo sacrifici generalizzati ai cittadini senza una concreta dimostrazione della necessità della misura adottata. Il potere amministrativo non può essere esercitato attraverso soluzioni automaticamente restrittive quando gli stessi obiettivi possono essere raggiunti con strumenti meno invasivi. La presenza degli animali nei luoghi aperti alla collettività non costituisce, di per sé, una situazione di pericolo tale da giustificare limitazioni generalizzate. Occorre invece un accertamento concreto delle circostanze e una valutazione effettiva del rischio, perché ogni compressione delle libertà individuali deve trovare fondamento in esigenze reali e proporzionate.
in tema di privacy (azionisti di una s.p.a. - diffusione indiscriminata dei dati):
- Corte giust. Ue 1^, 3.9.26, causa C-798/24 (Guida al diritto 35/2026, 86 e 104 solo massima): L’art. 14, lettera d), della direttiva 2017/1132 va interpretato nel senso che non richiede la pubblicazione di informazioni riguardanti tutti gli azionisti delle società menzionate in tale disposizione, compresi gli azionisti di minoranza. Gli artt. 5 e 6 del GDPR, letti alla luce degli artt. 7 e 8 della Carta, ostano a una normativa nazionale che imponga la messa a disposizione del pubblico di dati personali relativi a tutti gli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza, di società per azioni, relativi alle generalità di ciascuno di tali azionisti, ai suoi recapiti, alla categoria, al numero e al valore nominale delle azioni da esso detenute nonché al numero di voti associati a tali azioni, al fine di garantire un contesto imprenditoriale trasparente per tutelare gli interessi di terzi, prevenire il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa nonché fornire le informazioni necessarie all’attuazione delle sanzioni nazionali, internazionali e dell’Unione, qualora l’accesso a tali dati non sia subordinato ad alcuna condizione, come la dimostrazione di un legittimo interesse. [La Corte costituzionale della Lettonia è stata investita di un ricorso costituzionale proposto da 17 azionisti di minoranza di una s.p.a., i quali contestano una norma nazionale che impone la messa a disposizione del pubblico di informazioni relative agli azionisti di società per azioni: norma che a loro avviso lederebbe il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, garantito dalla Costituzione lettone. Per la Corte UE, tenuto conto della sua formulazione, del contesto in cui si inserisce e degli obiettivi che persegue, la disposizione della direttiva 2017/1132 non richiede la pubblicazione di informazioni relative a tutti gli azionisti delle società per azioni, compresi gli azionisti di minoranza di tali società. Circa l’interpretazione del Rgpd (Regolamento generale protezione dati, o GDPR), la Corte ricorda che i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, garantiti dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali UE, non costituiscono prerogative assolute, ma devono essere considerati in relazione alla loro funzione sociale ed essere bilanciati con altri diritti fondamentali. È quindi possibile apportare limitazioni, a condizione che siano previste dalla legge e che rispettino il contenuto essenziale dei diritti fondamentali, nonché il principio di proporzionalità].
- (commento di) Marina Castellaneta, No all’obbligo di pubblicare dati su tutti gli azionisti di una Spa, compresi quelli di minoranza (Guida al diritto 35/2026, 104-106)
in tema di donazioni:
- Cass. 25.6.26 n. 21697 (Guida al diritto 35/2026, 82): Ove la donazione non sia accettata contestualmente dal donatario, l’art. 782, comma 2, c.c. richiede, per il perfezionamento del contratto, che l’accettazione, rivestita della forma dell’atto pubblico, sia notificata al donante; ne consegue che, prima di tale notificazione, non si produce alcun effetto traslativo e il bene resta nel patrimonio del donante, senza che il requisito possa essere surrogato da equipollenti, dalla mera conoscenza dell’accettazione o dall’esecuzione volontaria della donazione nulla ai sensi dell’art. 799 c.c., norma che presuppone un negozio già concluso e affetto da invalidità, non già un contratto mai perfezionatosi. In tale ipotesi, inoltre, la disponibilità materiale del bene da parte del mancato donatario integra detenzione e non possesso utile a usucapire, specie ove la liberalità abbia avuto a oggetto la sola nuda proprietà con riserva di usufrutto in capo al donante.
in tema di indebito arricchimento:
- Cass. 3^, 4.8.26 n. 24445 (Guida al diritto 35/2026, 88-s.m., annotata da Mario Piselli): Il giudicato formatosi sulla nullità di un contratto per difetto di forma scritta dello stesso, in quanto stipulato con la PA, non preclude la successiva proposizione dell'azione di arricchimento senza causa o della relativa eccezione. Di conseguenza, la relativa eccezione può essere utilmente proposta nel giudizio di opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c., purché non sia stata oggetto di precedente giudizio, al fine di paralizzare una domanda riconvenzionale di restituzione delle somme corrisposte in base al titolo nullo, proposta dall'opposto per il caso dell'accoglimento dell'opposizione.
c.s.
Questione di stile
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Lo stile non è solo una questione estetica, è una forma di attenzione verso gli altri: significa avere cura di non essere un peso inutile.
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Lo stile è il contrario del narcisismo, perché impone disciplina. È il contrario dell'esibizione, perché sceglie la misura.
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Lo stile è l'arte di non occupare più spazio del necessario. È una forma di modestia.
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Il cattivo gusto ha smesso di vergognarsi. È diventato una categoria morale, una virtù civica.
[da “Fine dello stile. L’era cafona”, di Valeria Braghieri]