Guida al diritto (34/2026)

Carmine Spadavecchia • 25 settembre 2026

sulla professione forense:


- Andrea Sirotti Gaudenzi, Avvocati nell’era IA, come per Prometeo l’uso del “fuoco” deve essere governato (Guida al diritto 34/2026, 10-13, editoriale) [*Direttore del Dipartimento di Intelligenza artificiale dell'Istituto nazionale per la formazione continua (Roma)]


 


sulla riforma forense (parte seconda):


L 28.7.2026 n. 137 [GU 1.8.26 n. 177] [in vigore dal 16agosto 2026], Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense

- guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (seconda parte) (Guida al diritto 34/2026, 14-19)


- commenti:

- Eugenio Sacchettini, Per la figura dei giuristi di impresa serve una doverosa “messa a fuoco” (Guida al diritto 34/2026, 20-23) [consulenza e “stragiudiziale”; giurista d’impresa]

- Eugenio Sacchettini, Segreto professionale e pubblicità: aumentano le garanzie per la difesa (Guida al diritto 34/2026, 24-26) [tutela della professione]

- Eugenio Sacchettini, Su equo compenso e iter di recupero si gioca il nuovo assetto degli introiti (Guida al diritto 34/2026, 27-29) [i compensi professionali]

- Eugenio Sacchettini, Costi dei corsi e qualità del sapere: formazione obbligatoria alla verifica (Guida al diritto 34/2026, 30-32) [aggiornamento professionale]

- Eugenio Sacchettini, Specializzazioni: il Cnf deve fissare le regole per l’assegnazione del titolo (Guida al diritto 34/2026, 33-34) [gli ambiti professionali: le specializzazioni]

- Eugenio Sacchettini, Resta la sospensione volontaria senza obbligo di motivazione (Guida al diritto 34/2026, 35-36) [sospensione dall’albo]

- Eugenio Sacchettini, Polizza Rc, condizioni e massimali vanno aggiornati ogni cinque anni (Guida al diritto 34/2026, 37-38) [le coperture assicurative]

- Eugenio Sacchettini, Avvocato monomandatario: si chiude con l’assetto spontaneo (Guida al diritto 34/2026, 39-40) [la monocommittenza; la condivisione degli spazi]

- Eugenio Sacchettini, Saltano le incompatibilità, via libera all’avvocato amministratore di società (Guida al diritto 34/2026, 41-43) [le incompatibilità]

- Eugenio Sacchettini, Società professionali forensi: rompicapo legato alla regolazione (Guida al diritto 34/2026, 44-46) [la professione in forma collettiva]

- Eugenio Sacchettini, Delega verbale al praticante in sostituzione dell’avvocato (Guida al diritto 34/2026, 47-52) [tirocinio e accesso alla professione: il tirocinio può essere svolto “a bottega” presso un avvocato e con la frequenza obbligatoria dei corsi, non è più esperibile presso gli uffici giudiziari, potrà essere svolto contestualmente ad altre attività di lavoro subordinato pubblico e privato]

- Eugenio Sacchettini, Esame forense: la semplificazione punta sul taglio prove ed elettronica (Guida al diritto 34/2026, 53-56) [prove scritte e orali]


 


sul danno non patrimoniale:


DM 20.7.2026 Ministero delle imprese e del made in Italy [GU 28.7.26 n. 173], Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - Anno 2026


- testo (Guida al diritto 34/2026, 57-58), sotto il titolo “Danno non patrimoniale, per la Rc auto e sanità adeguati all’inflazione gli importi di lieve entità” 

- tabella con i valori aggiornati per le lesioni micropermanenti (Guida al diritto 34/2026, 59-61)

- commento di Filippo Martini, L’indistinta applicabilità della Tun renderà le tabelle pretorie marginali (Guida al diritto 34/2026, 62-63) 


 


sul danno da inerzia della PA:


- Cons. Stato IV 28.7.26 n. 6118, pres. Neri, est. Furno (Guida al diritto 34/2026, 68): La violazione del termine procedimentale rappresenta una condizione necessaria per contestare il ritardo, ma non sufficiente per ottenere automaticamente una condanna risarcitoria. Il giudizio sulla legittimità dell’azione amministrativa e quello sulla responsabilità patrimoniale dell’ente seguono strade diverse. Il cittadino può avere diritto a ottenere un provvedimento e, al contempo, non avere diritto a un risarcimento. Il primo risultato riguarda il corretto esercizio del potere pubblico; il secondo richiede qualcosa di ulteriore, cioè la dimostrazione che la condotta amministrativa ha prodotto una concreta lesione economicamente apprezzabile. Il tempo non è un danno in sé: il ritardo diventa risarcibile soltanto quando rappresenta il fattore causale che determina una perdita specifica. Non basta dunque dimostrare che l’Amministrazione ha impiegato troppo tempo per decidere: occorre dimostrare che quell’attesa ha impedito un risultato, generato un costo ulteriore o compromesso un’utilità che il privato avrebbe altrimenti conseguito. Quanto all’onere della prova, va escluso che il giudice possa trasformarsi in un ricercatore d’ufficio delle ragioni del danno quando il privato non abbia adeguatamente dimostrato la propria pretesa. Servono elementi concreti che dimostrino l’esistenza della perdita, la sua entità e il rapporto immediato con il comportamento amministrativo. [La vicenda origina da una lunga paralisi amministrativa nell’ambito di un intervento di edilizia convenzionata. Dopo la realizzazione delle opere, l’interessato aveva trasmesso all’A. la documentazione necessaria per ottenere l’approvazione dei valori massimi di cessione degli alloggi, passaggio indispensabile per completare le operazioni economiche collegate all’intervento. Il procedimento rimaneva bloccato per un periodo significativo nonostante le ripetute richieste di definizione. Di fronte all’inerzia dell’ente il privato si rivolgeva al Tar ottenendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere. L’A. non dava seguito tempestivo alla decisione e si rendeva necessario l’intervento di un commissario ad acta, chiamato a sostituire l’ente nell’adozione del provvedimento finale. A quel punto l’interessato avanzava un’ulteriore pretesa: non soltanto ottenere il riconoscimento dell’illegittimità del ritardo, ma anche il risarcimento dei danni che assumeva derivati dalla prolungata inattività amministrativa. Venivano lamentati maggiori oneri economici, costi finanziari e spese organizzative sostenute durante il periodo di attesa. La domanda non veniva accolta per mancanza di una prova sufficiente del danno e del collegamento causale con la condotta dell’A.]


 


in tema di Daspo:


- Cons. Stato III 24.7.26 n. 6059, pres. Pescatore, est. Serlenga (Guida al diritto 34/2026, 68): Il Daspo, misura amministrativa preventiva che vieta l’accesso agli impianti sportivi e alle aree circostanti per ragioni di sicurezza pubblica, può essere adottato anche quando non vi sia una prova piena della partecipazione materiale del soggetto agli episodi di violenza, purché emergano elementi oggettivi idonei a fondare un giudizio prognostico di pericolosità per l’ordine pubblico. 


 


in tema di sanità pubblica:


- TAR Milano 5^, 17.8.26 n. 4110, pres. Mielli, est. Plantamura (Guida al diritto 34/2026, 68): Alzheimer in Rsa, 90 giorni alla Lombardia per decidere sulla copertura integrale … Nei casi più avanzati di Alzheimer, quando 

È illegittimo il silenzio serbato dalla Regione (che dovrà pronunciarsi entro 90 giorni) sull’istanza presentata da una società che gestisce Rsa accreditate volta ad ottenere l’aggiornamento delle tariffe sociosanitarie vigenti, con particolare riguardo a quelle relative ai c.d. “nuclei Alzheimer” (casi più avanzati di Alzheimer o di altre patologie assimilabili), laddove, essendo la prestazione socio-assistenziale inscindibilmente legata a quella sanitaria, il costo di assistenza dovrebbe essere posto integralmente a carico del SSR, con conseguente inapplicabilità del regime di c.d. compartecipazione, caratterizzato dal fatto che la c.d. quota sanitaria è a carico della regione, mentre la c.d. quota alberghiera resta a carico della struttura assistenziale.


 


in tema di danno erariale (legge Foti):


- Cass. SSUU 25 agosto 2026 n. 24765 (Guida al diritto 34/2026, 66): 1. La nuova disciplina dettata dalla c.d. legge Foti (L 7.1.2026 n. 1, Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale) non introduce un’ulteriore limitazione della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, diversa da quella che già l’art. 1, comma 1, prima parte, L 20/1994 circoscriveva ai soli fatti o omissioni «commessi con dolo o colpa grave», ma si limita a specificare, «in positivo, ma anche in negativo», la nozione di colpa grave rilevante ai fini di detta responsabilità. 2. Spetta al giudice contabile il compito di verificare l’incidenza delle nuove disposizioni sul caso concreto. Ma se la Corte dei conti qualifica la condotta del ricorrente come connotata da colpa grave, deve escludersi che con riferimento a tale profilo si ponga una questione di giurisdizione in quanto l’accertamento della sua sussistenza o meno spetta necessariamente ed esclusivamente al giudice individuato come quello avente giurisdizione sul rapporto sostanziale dedotto e si conclude con una pronuncia di fondatezza o meno della pretesa avanzata dalla parte. [La questione è stata sollevata nell’ambito di un giudizio relativo alla responsabilità del presidente del Cda di una società in house, condannato dalla Corte dei conti per danno erariale da mancata riscossione di tributi comunali. Nel ricorso alle SU l’interessato ha chiesto l’applicazione dello ius superveniens rappresentato dalla legge Foti, invocando la nuova previsione che pone un tetto al danno risarcibile, che non può superare, per ciascun soggetto, due annualità del trattamento economico complessivo goduto al momento del fatto. Sulla specifica questione, tuttavia, la SC non si pronuncia: il sindacato della Cassazione sulle decisioni della Corte dei conti è infatti circoscritto alle questioni di giurisdizione e non può estendersi al merito, nel quale rientra anche l’applicabilità al responsabile di una norma sopravvenuta più favorevole]. 


 


sul danno alla personalità da trasmissioni televisive o internet (competenza giurisdizionale):


- Cons. giust. Ue 2^, 18.6.26, causa C-232/25 (Guida al diritto 34/2026, 86 solo massima): L’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sostituito dall’art. 7 del regolamento n. 1215/2012, di analogo tenore, va interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi di una persona fisica o giuridica non sono competenti a conoscere della sua azione di risarcimento dell’intero danno che essa avrebbe subito a titolo di lesione dei diritti della personalità in seguito alla trasmissione di un contenuto audiovisivo in televisione in più Stati membri. Lo stesso vale per quanto riguarda i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi di una persona fisica, qualora detto contenuto sia stato trasmesso su Internet, ma non consenta di identificare, sia pure indirettamente, tale persona, sebbene identifichi, senza possibili equivoci, un gruppo ristretto, i cui membri costituiscono una categoria chiusa di persone, al quale essa può essere collegata. Per contro, i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi di una persona giuridica che abbia il compito principale di difendere gli interessi di tale gruppo sono competenti a conoscere della sua azione di risarcimento dell’intero danno che essa avrebbe subito a titolo di lesione dei diritti della personalità in seguito a tale medesima trasmissione su Internet. Inoltre, i giudici di uno Stato membro che sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato membro cui essi appartengono e che derivano da una lesione lamentata dei diritti della personalità connessa alla trasmissione di una serie in televisione, possono conoscere di un’azione nei confronti del produttore di tale serie avente ad oggetto, da un lato, una prestazione non pecuniaria volta ad eliminare e a prevenire gli effetti di una siffatta lesione e, dall’altro, una prestazione pecuniaria volta al risarcimento del danno morale derivante dalla trasmissione di tale serie. Questo vale anche per un’azione nei confronti di tale produttore avente ad oggetto una prestazione pecuniaria volta al risarcimento del danno morale derivante dalla trasmissione di tale serie su Internet. Per contro, tali giudici non sono competenti a conoscere dell’azione nei confronti di detto produttore avente ad oggetto una prestazione non pecuniaria volta alla rettifica dei dati di detta serie messi in rete. 

- (commento di) Marina Castellaneta, Contenuti audiovisivi e via Internet, il punto sulla giurisdizione in caso di indennizzo se la reputazione è lesa (Guida al diritto 34/2026, 86-89) 



 


in tema di famiglia (assegno divorzile):


- Cass. 1^, 7.7.26 n. 22874 (Guida al diritto 34/2026, 65): Considerata la doppia anima dell’assegno divorzile – da un lato, la funzione assistenziale, dall’altro quella perequativo-compensativa – il giudice deve chiedersi due cose: 1) se l’ex coniuge richiedente disponga di mezzi adeguati per vivere dignitosamente; 2) in caso di forte squilibrio economico, se il divario sia anche il risultato delle scelte compiute dalla coppia durante il matrimonio. La funzione assistenziale guarda al presente: serve a evitare che, dopo il divorzio, il coniuge economicamente più fragile resti privo dei mezzi necessari per un’esistenza autonoma e dignitosa. Non basta, però, una generica difficoltà economica. Occorre che l’inadeguatezza dei mezzi dipenda da ragioni oggettive e non da inerzia o disinteresse del richiedente. La funzione perequativo-compensativa guarda invece al passato della coppia, entra in gioco quando lo squilibrio economico non è casuale, ma nasce da una divisione dei ruoli familiari: uno dei coniugi ha ridotto o sacrificato il proprio percorso professionale per occuparsi della famiglia, consentendo all’altro di consolidare reddito, carriera o patrimonio. In questa prospettiva, l’assegno non premia il matrimonio finito, ma riconosce il valore economico di un contributo rimasto spesso invisibile. 



in tema di abusi edilizi (distanze legali e usucapione):


- Cass. 2^, 25 agosto 2026 n. 24767 (Guida al diritto 34/2026, 66): 1. È ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici. Ciò anche quando la costruzione è abusiva, considerato che il difetto del titolo edilizio non impedisce l’acquisto della servitù, esaurendo la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem. In altri termini, l’abuso edilizio rileva nei rapporti con la PA, ma non rende l’opera «inesistente» sul piano civilistico, né impedisce, ricorrendone i presupposti, il maturare dell’usucapione. 2. Gli atti interruttivi posti in essere nei confronti di alcuni dei compossessori non si estendono agli altri, poiché non si applica in materia di diritti reali il principio di solidarietà. [La vicenda origina nel 1983, quando i proprietari di un fabbricato chiedono l’arretramento dell’edificio confinante, realizzato a distanza inferiore a quella prescritta dal regolamento comunale. Dopo quasi quarant’anni di contenzioso, la Corte d’appello riconosce a una comproprietaria l’usucapione della servitù di mantenere la costruzione alla distanza esistente: il fabbricato era stato ultimato al rustico nel 1980 e nei suoi confronti il termine ventennale era decorso senza una valida interruzione. Ne consegue che l’azione esercitata nel 1983 non aveva prodotto effetto interruttivo verso le litisconsorti pretermesse, e il termine ventennale è stato interrotto solo con la notifica della domanda di arretramento del 19 febbraio 2002, quando l’usucapione si era già consolidata].




in tema di spese giudiziali (compensazione):


- Cass. 2^, 21.8.26 n. 24734 (Guida al diritto 34/2026, 65): La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente. [Sul tema le sezioni Unite già avevano affermato (n. 32061/22) che il principio di soccombenza va inteso nel senso che “soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno in minima parte, al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato di legittimità è limitato all’accertamento della mancata violazione di tale principio, mentre restano riservate al potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca quanto in quella di concorso di altri giusti motivi, sia la relativa quantificazione, ove contenuta entro i limiti tabellari”. La SC, dunque, non ha un «potere di rivalutazione della proporzione della compensazione», né può «sostituire al giudizio del giudice di merito una diversa ponderazione quantitativa dell’esito della lite». La pronuncia delle SU individua, dunque, il limite esterno del potere discrezionale, «costituito dal divieto di porre le spese, anche solo in parte, a carico della parte integralmente vittoriosa, e conferma che, quando vi siano esiti plurimi e reciprocamente sfavorevoli, la compensazione parziale è astrattamente consentita»]. 




 


c.s.


 


Un tempo sedevamo guardando gli dèi che cercavano di distruggerci, mentre ora stiamo seduti a guardare noi stessi che ci autodistruggiamo (Karl Kraus)