Guida al diritto (35/2025)

Carmine Spadavecchia • 1 ottobre 2025

sulla giustizia:

- Giovanni Verde*, Giustizia: una guida per il cittadino chiamato al prossimo referendum (Guida al diritto 35/2025, 10-19, editoriale) [*professore emerito presso l'Università «Luiss-Guido Carli» di Roma]


sul codice deontologico forense:

Delibera 21.3.2024 n. 636 [comunicato in GU 1.9.25 n. 202] Consiglio nazionale forense

Codice deontologico forense - modifica agli articoli 48, 50, 51, 56, 61, 62, 62-bis e titolazione Titolo IV (25A04804) 

- testo della delibera (20-21)

- testo degli articoli modificati (modifiche in grassetto) (Guida al diritto 35/2025, 22-25)

- commenti: 

- Eugenio Sacchettini, Previste norme di comportamento nell’iter della negoziazione assistita (Guida al diritto 35/2025, 26-33) 


sulla interdittiva antimafia:

- Corte cost. 17.7.25 n. 109, pres. Amoroso, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 35/2025, 74 T): In tema di interdittiva antimafia eÌ illegittimo l'art. 34-bis, comma 7, DLg 6.9.2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva derivante dall'ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo da parte del prefetto (art. 91, comma 5, codice antimafia). 

- (commento di) Alberto Cisterna, Sentenza che sposta il baricentro sul versante della giurisdizione (Guida al diritto 35/2025, 81-86) 


in materia edilizia (rapporto tra zonizzazione acustica e urbanistica):

- Cons. Stato IV 25.6.25 n. 5529, pres. Carbone, rel. Conforti (Guida al diritto 35/2025, 92 T): Alle destinazioni urbanistiche delle singole aree del territorio, evincibili dalla relazione tecnica del piano regolatore generale e dalle relative norme di attuazione, corrispondono le suddivisioni in aree acusticamente omogenee previste dal DPCM 14.11.1997. Al fine di evitare un disallineamento tra strumenti di governo del territorio, la dimensione acustica deve essere assegnata secondo un criterio quanto più coerente con le previsioni urbanistiche, salvo possibili correzioni dovute ad aree nelle quali, a una data destinazione urbanistica, corrispondono, di fatto, dimensioni acustiche diverse. In presenza di un contrasto tra la zonizzazione urbanistica e quella acustica, occorre svolgere un confronto di coerenza, ragionevolezza e proporzionalità fra le due tipologie di strumenti di governo 

- (commento di) Giulia Pernice, Se c’eÌ contrasto serve confronto sulla coerenza tra i due strumenti (Guida al diritto 35/2025, 96-98) 


sulla sospensiva cautelare (funzione e limiti):

- Cass. lav. 4.9.25 n. 24507 (Guida al diritto 35/2025, 35): Lo psicologo del consultorio Asl deve restituire il sovracompenso ricevuto in base all’equiparazione delle sue prestazioni a quelle dei medici psichiatri, stabilita con provvedimento annullato dal Coreco. (La Cassazione rigetta il ricorso dello psicologo che sosteneva la definitività degli effetti a lui favorevoli della sospensione di una decisione del Coreco che aveva annullato il provvedimento di equiparazione retributiva, ma era stata poi seguita da una decisione di merito che aveva confermato l’annullamento del Coreco. La misura giurisdizionale della sospensione dell’atto amministrativo – spiega la SC – ha natura prettamente cautelare e smette di dispiegare i propri effetti una volta che la causa sia stata decisa nel merito. La funzione della sospensione disposta dal giudice amministrativo eÌ infatti solo quella di cristallizzare lo status quo impedendo che la posizione del ricorrente venga incisa dagli effetti del provvedimento impugnato e posto sub iudice. Ma tale sospensione non eÌ suscettibile di realizzare un giudicato cautelare “intangibile” fino a impedire alla sentenza di merito successivamente adottata di dispiegare i propri effetti)


sulla legge Pinto:

- Cass. 2^, 2.9.25 n. 24404 (Guida al diritto 35/2025, 35): Secondo il nuovo orientamento giurisprudenziale, aderente all’interpretazione della Cedu (Corte europea dei diritti dell’uomo) sull’art. 6 della Cedu (Convenzione), va riconosciuto in favore dell’ente coinvolto nel processo affetto da illegittime lungaggini un autonomo diritto all’indennizzo per irragionevole durata del processo, anche se muta il rappresentante legale. La domanda di risarcimento della persona giuridica ha come presupposto la sofferenza psichica subita dalle persone fisiche degli amministratori o dei membri dell’ente: sofferenza che normalmente ricorre – ove sussistano le circostanze dell’“ingiusto processo” – per quanto essa non sia automaticamente presunta e necessaria, e su cui non va esplicato specifico accertamento. Vanno considerate pregiudicate dall’eccessiva durata del processo le persone fisiche che ricoprono gli uffici negli enti ovvero ne sono membri. (La Corte d’appello ha erroneamente ritenuto l’indennizzo precluso in favore delle persone giuridiche che abbiano mutato la carica dei rappresentanti legali dell’ente, con conseguente violazione del principio di effettività. Non si poteva infatti escludere la sussistenza del danno non patrimoniale in capo alla società dando rilevanza alla circostanza che, nelle more del processo fallimentare per l’accertamento del credito vantato dall’ente, vi era stato un avvicendamento nella carica del proprio amministratore, cosa che - secondo i giudici di merito - avrebbe escluso di fatto la prova dell’avvenuto raggiungimento della soglia psichica del patema d’animo in capo all’amministratore uscente]


sulla indipendenza del giudice:

- Corte giust. Ue 4^, 4.9.25, causa 225/22 (Guida al diritto 35/2025, 38): I giudici nazionali hanno il potere di ritenere inesistente la decisone di un organo giurisdizionale nazionale superiore che sia ritenuto, in base al diritto Ue, privo dei caratteri di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge. La declaratoria di inesistenza, da parte del giudice, della decisione di altro organo giurisdizionale a esso sovraordinato eÌ necessaria al fine di ristabilire il primato del diritto dell’Unione. (La vicenda riguarda la Polonia: il rinvio pregiudiziale ha posto sotto la lente della Corte di giustizia i profili di legittimità della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Suprema Corte polacca)


in tema di condominio:

- Trib. Palermo 3^, 11.4.25 n. 1613 (Guida al diritto 35/2025, 55 T): 1. L'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, mentre la nullità ha una estensione residuale e ricorre in ipotesi di mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilitaÌ dell'oggetto o contenuto illecito. EÌ responsabile per colpa professionale l'avvocato che impugna tardivamente la delibera approvativa del rendiconto viziata da annullabilità. 2. La delibera di approvazione del rendiconto non ha un oggetto illecito o impossibile anche in caso di violazione delle norme sul mandato da parte dell'amministratore. Le condotte distrattive dell'amministratore rimangono estranee alla approvazione del rendiconto e costituiscono fonte di responsabilità civile (ed eventualmente penale) a carico dell'amministratore. L'azione di responsabilità contro l'amministratore, autore degli ammanchi di cassa, non eÌ preclusa dalla definitività della delibera di approvazione del rendiconto non impugnato entro i trenta giorni. 

- (commento di) Fulvio Pironti, L’atto distrattivo dell’amministratore eÌ responsabilità civile a suo carico (Guida al diritto 35/2025, 60-65) 


in tema di servitù (usucapione della servitù di luce irregolare):

- Cass. 2^, 17.7.25 n. 19976 (Guida al diritto 35/2025, 35-36): Va confermato l’orientamento secondo cui:

non è acquisibile per usucapione o per destinazione del padre di famiglia una servitù di luce irregolare sia perché difetta il requisito dell’apparenza, sia perché il vicino ha sempre il diritto di esigerne la regolarizzazione, fermo restando che la natura di luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell’apertura (Cass. 2^, 5.7.1999 n. 6949, 23.9.21 n. 25864). Mentre esula dall’applicazione della normativa prevista dagli artt. 901 e 902 c.c.. l’apertura realizzata in un muro comune tra un vano e l’altro del medesimo edificio con lo scopo di dare a uno di essi aria e luce (Cass. 2^, 8.3.01 n. 3441); 

il fatto che la luce sia irregolare non basta a conferirle il carattere di una servitù apparente, perché non è possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tollera soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito dalla legge, ovvero la subisce come peso sul fondo in quanto attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso (Cass. SSUU 21.11.96 n. 10285; Cass. 2^, 19.10.05 n. 20200). 


in tema di società (estinzione della società e sorte dei crediti residui):

- Cass. SSUU 16.7.25 n. 19750 (Guida al diritto 35/2025, 40 T): L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per seì la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito. 

- (commento di) Fabio Valenza, EÌ inammissibile una rinuncia alla pretesa azionata dalla società (Guida al diritto 35/2025, 48-54)


 


c.s.


 


Quando moriremo nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili [Rosario Livatino, citato da S.E. Mons. Juan Ignacio Arrieta, Segretario del Dicastero per i Testi Legislativi (Dicasterium de Legum Textibus), nella Lectio «Iustitia imago Dei: l’Operatore di giustizia, strumento di speranza», Città del Vaticano 20 settembre 2025