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Guida al diritto (35/2023)

Carmine Spadavecchia • set 25, 2023

sulla proprietà industriale (restyling del codice):

L 24.7.2023 n. 102 [GU 8.8.23 n. 184, in vigore dal 23 agosto 2023], Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

- testo della legge (Guida al diritto 35/2023, 15-31) sotto il titolo: Cambia il codice della proprietà industriale, denominazioni d’origine a tutela rafforzata

- guida alla lettura e mappa delle novità principali (a cura di Laura Biarella) (Guida al diritto 35/2023, 32-37) 

- commenti:

--- Andrea Sirotti Gaudenzi, Brevetto italiano e titolo europeo: è coesistenza tra i due strumenti (Guida al diritto 35/2023, 38-43) [le norme brevettuali: è consentita la tutela contemporanea della stessa invenzione tramite brevetto nazionale e brevetto europeo o unitario]

--- Andrea Sirotti Gaudenzi, Forte la spinta all’affermazione della digitalizzazione nel settore (Guida al diritto 35/2023, 44-47) [presentazione domande e iter titoli]


sul c.d. decreto PA 2:

DL 22.6.2023 n. 75 - L 10.8.2023 n. 112, Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

- guida alla lettura e mappa delle novità principali (a cura di Laura Biarella) (Guida al diritto 35/2023, 48-56) sotto il titolo: È legge il Dl “Pa-bis”, dall’organizzazione del Giubileo 2025 alla nuova elezione del Cnf


sul c.d. decreto salva-infrazioni:

DL 13.6.2023 n. 69 - L 10.8.2023 n. 103, Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

- guida alla lettura e mappa delle novità principali (a cura di Laura Biarella) (Guida al diritto 35/2023, 57-63), sotto il titolo: Decreto “salva-infrazioni”, convertiti i 39 articoli per assicurare un veloce ingresso delle direttive Ue


in tema di pubblico impiego:

- Cons. Stato II 10.8.23 n. 7725, pres. Frigida, est. Manzione (Guida al diritto 35/2023, 68-69): La garanzia di parità nell’accudimento dei figli, evitando che esso gravi esclusivamente su quello tra i genitori che ha la possibilità “fisica” di prendersene cura – in linea di massima, e per connaturale impostazione del sistema, la donna – non può trovare effettiva esplicazione se il nucleo familiare è diviso e distante per esigenze lavorative dei genitori: e ciò a valere per tutti i figli e non solo per il primogenito ovvero per quello in funzione del quale sia stato già utilizzato l’istituto de quo. La creazione di una dimensione familiare equilibrata e ispirata all’eguaglianza di genere in senso sostanziale, superando il modello del cosiddetto male breadwinner, oramai inadeguato anche sotto il profilo economico, costituisce infatti un modo per garantire anche indirettamente maggiori probabilità per la madre di accedere o conservare un lavoro extradomestico. Da qui la necessità, anche sotto tale profilo, di non limitare a un solo figlio ogni misura che consenta il possibile affiancamento alla stessa del padre del minore.


in tema di pubblico impiego:

- Cass. lav. 5^, 4.9.23 n. 25659 Guida al diritto 35/2023, 67): In tema di pubblico impiego privatizzato, l’affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili a lavoratori dipendenti dalla stazione appaltante in mancanza di stanziamenti previsti per la realizzazione dell’opera cui gli incarichi si riferiscono, se pure impedisce il sorgere del diritto al compenso incentivante ai sensi dell’art. 18 L 109/1994 (all’epoca vigente), tuttavia non fa venir meno il diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro, (retribuzione) corrispondente – in mancanza di altri parametri – alla misura propria del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva tempo per tempo vigente, in quanto il consenso datoriale, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c.c. in relazione all’art. 2108 c.c.


in tema di accesso:

- Cons. Stato VII 8.8.23 n. 7695, pres. Chieppa, est. Franconiero (Guida al diritto 35/2023, 69): Riguardo al diritto del magistrato di avere accesso agli atti del procedimento disciplinare nonostante l’avvenuta archiviazione dello stesso, l’interesse alla visione degli atti è fondato sul bisogno, giuridicamente tutelato, del pubblico dipendente, di conoscere gli atti su cui questi (i decreti di archiviazione) sono stati emessi. Diversamente opinando, non potrebbe considerarsi legittimo neppure l’accesso al provvedimento stesso di archiviazione (accesso che nella vicenda era stato invece concesso dalla stessa Procura generale appellante). (Per il CdS è errata la prospettiva degli appellanti che contestavano l’interesse del ricorrente ad accedere ai documenti richiamati nei decreti di archiviazione assumendo che il magistrato avrebbe dovuto precisare nell’istanza uno specifico interesse alla lettura del carteggio, come a dire che a seguito dell’archiviazione disposta nella c.d. fase preistruttoria non si potrebbe mai ritenere aperto alcun procedimento disciplinare)


in tema di cittadinanza:

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 5.9.23, causa C-689/21 (Guida al diritto 35/2023, 70): Rientra nella competenza di ogni Stato membro definire le condizioni per l’acquisto e la perdita della cittadinanza, ma quando la perdita della cittadinanza comporta la perdita dello status di cittadino dell’Unione il diritto Ue, e in particolare il principio di proporzionalità, devono essere rispettati. Il diritto Ue non osta, in linea di principio, alla normativa di uno Stato membro secondo cui i suoi cittadini, nati al di fuori del suo territorio e che non vi abbiano mai risieduto e che non vi abbiano soggiornato in condizioni che mostrino un collegamento effettivo con tale Stato membro, perdono ipso iure la cittadinanza di tale Stato membro all’età di 22 anni, il che comporta, per coloro che non sono anche cittadini di altro Stato membro, la perdita dello status di cittadino Ue e dei diritti connessi. Una siffatta normativa è compatibile col diritto Ue se soddisfa le seguenti condizioni: > le persone interessate devono avere la possibilità di presentare, entro un termine ragionevole, una domanda di mantenimento o di riacquisto retroattivo della cittadinanza, domanda che le autorità competenti devono esaminare valutando la proporzionalità delle conseguenze della perdita della cittadinanza e dello status di cittadino Ue sotto il profilo del diritto Ue; >> il termine per presentare la domanda deve protrarsi, per un periodo ragionevole, oltre la data in cui l’interessato compie l’età di cui trattasi, e può iniziare a decorrere solo a condizione che le autorità abbiano debitamente informato la persona della perdita della cittadinanza o dell’imminenza di tale perdita , nonché del suo diritto di domandare, entro tale termine, il mantenimento o il riacquisto retroattivo della cittadinanza; in mancanza, le autorità devono essere in grado di effettuare un siffatto esame, incidentalmente, in occasione di una richiesta, da parte dell’interessato, di un documento di viaggio o di ogni altro documento che ne attesti la cittadinanza.


in tema di immigrazione (visto di ingresso in Stati Ue e reciprocità):

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 5.9.23, causa C-137/21, Cavallotti c/ Italia (Guida al diritto 35/2023, 69-70): La Commissione non è automaticamente obbligata a sospendere l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini dello Stato terzo interessato che invece lo introduce per le persone provenienti dall’Ue.

[La Corte decide negativamente il “ricorso per carenza” proposto dal Parlamento europeo contro la Commissione per far dichiarare che la Commissione avrebbe dovuto sospendere temporaneamente l’esenzione dall’obbligo di visto per brevi soggiorni per i cittadini degli Stati Uniti poiché tale Paese imponeva ai cittadini bulgari, croati, ciprioti e rumeni l’obbligo di visto. La regola per cui i cittadini di un determinato Paese terzo necessitano di un visto per attraversare le frontiere esterne di uno Stato membro è prevista in maniera uniforme in tutta l’Ue. Il Legislatore Ue (Parlamento e Consiglio) ha adottato un regolamento che fissa l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini necessitano di un visto e di quelli per cui è prevista invece l’esenzione. La questione di reciprocità va valutata nel caso in cui un Paese terzo, i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto, decida di imporre tale obbligo ai cittadini di uno o più Stati membri. In tale situazione il regime Ue prevede un iter in più fasi fondato sul meccanismo di reciprocità che consenta risposte solidali a livello unionale. Alla Commissione sono delegate diverse iniziative in materia, quali la sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto. Nel caso concreto era in questione l’esenzione dal visto per i cittadini statunitensi a fronte dell’obbligo previsto per l’ingresso negli USA dei cittadini bulgari, croati, ciprioti e romeni. Il Parlamento aveva rinnovato a ottobre l’invito alla. Commissione a sospendere temporaneamente l’esenzione, ritenendo che l’esecutivo di Bruxelles avesse l’obbligo di procedere in tal senso per mancanza di reciprocità. La Commissione, al contrario, non ha ritenuto opportuno sospendere in quel momento l’esenzione in considerazione dei rischi che tale decisione avrebbe potuto comportare a livello politico ed economico. Di qui il ricorso del Parlamento alla Corte di giustizia contro la “carenza” imputata alla Commissione. La Corte ritiene che la Commissione non sia obbligata a sospendere automaticamente l’esenzione perché dispone al riguardo di un margine di discrezionalità politica, da esercitare in base a tre criteri: > l’esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato per garantire l’esenzione dall’obbligo del visto col Paese terzo; > gli interventi effettuati presso le autorità del Paese terzo in ambito politico, economico e commerciale ai fini della reintroduzione o dell’introduzione dell’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini degli Stati membri; > le conseguenze della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini degli Stati membri].


in tema di respingimento (Frontex):

- Trib. Ue 6.9.23, causa T-600/21 (Guida al diritto 35/2023, 70): I compiti affidati a Frontex sono totalmente operativi in esecuzione di scelte non proprie, ma provenienti dagli Stati membri e dagli organi unionali dotati di poteri decisori su diritti fondamentali anche in ambito internazionale. Frontex non è pertanto responsabile dei danni subiti da rifugiati per violazione del diritto di asilo nell’Ue. (I rifugiati siriani respinti da Grecia e Turchia si erano rivolti all’organo interno di Frontex che garantisce i diritti fondamentali delle persone lamentando il mancato ottenimento della protezione internazionale cui avevano diritto per essere fuggiti dal proprio Paese teatro di azioni di guerra e di persecuzioni personali)


sul danno da perdita di chance:

- Cass. 3^, 5.9.23 n. 25910 (Guida al diritto 35/2023, 67): Il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico, che sia certo ed attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato. Chi agisce per il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l’esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni ed eventualmente ricorrendo anche al calcolo delle probabilità. (Fattispecie relativa al danno subito da una “ragazza immagine” per un intervento estetico non riuscito).


sulla magistratura onoraria:

- Corte cost. 27.7.23 n. 166, pres. Sciarra, red. San Giorgio (Guida al diritto 35/2023, 72 T): L’art. 21, comma 2, DLg 13.7.2017 n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016 n. 57) è incostituzionale nella parte in cui prevede, al primo periodo, che «[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi» anziché «[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l’esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi».

- (commento di) Eugenio Sacchettini, Il ricorso a una sentenza additiva corregge il tiro della legge delega (Guida al diritto 35/2023, 75-77) 


sulla professione forense:

- Angelo Ciancarella*, L’avvocato specialista è una realtà, ma su iter e titolo si deve lavorare (Guida al diritto 35/2023, 12-14, editoriale). Il Cnf conferisce i primi titoli di “specialista” agli avvocati che hanno superato la prova orale. Il titolo di specialista si consegue o iscrivendosi a una scuola di Alta formazione o dimostrando la “comprovata esperienza”. Riflessioni su due punti: il percorso per diventare (e restare) avvocati; l’iter contorto e fiscale per acquisire (e mantenere) il titolo di specialista [*giornalista specializzato nel settore giuridico] 


in tema di competenza nel processo civile (delibere condominiali):

- Cass. 2^, 4.9.23 n. 25721 (Guida al diritto 35/2023, 67): Pur se funzionali al rispetto della garanzia del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), le questioni sulla competenza devono risolversi in limine litis, in modo snello, allo stato degli atti e sulla base di una cognizione sommaria; pertanto la cognizione in tema di competenza deve potersi appuntare su aspetti di semplice, quasi automatica, determinazione. Al fine di individuare il giudice competente per valore in materia di impugnazione di una delibera assembleare, ove si tratti di domanda proposta da un condomino che contesta l’an e il quantum della quota dei partecipazione alle spese condominiali che la delibera gli attribuisce, è più semplice e automatico determinare il valore della causa in base all’intero ammontare della somma oggetto della delibera, piuttosto che in base alla quota di spesa contestata dall’attore, altrimenti si corre il rischio che, per risolvere la questione della competenza in limine litis, si finisca per anticipare l’accertamento di merito relativo al se le quote sono effettivamente dovute e in che misura. In altri termini, per individuare il giudice competente, la parte contestata del rapporto obbligatorio finisce con l’identificarsi con la delibera di spesa nel suo complesso, mentre ai fini del merito la contestazione si appunta sulle singole quote di spesa chiamate in causa dal condomino impugnante. (Nella specie, la questione di merito affrontata dal Tribunale era se una certa spesa fosse già stata deliberata da una precedente assemblea di condominio)


in materia penale (abuso d’ufficio):

- Cass. pen. 1^, 7.9.23 n. 36917 (Guida al diritto 35/2023, 68): Integra il reato di abuso d’ufficio l’aver partecipato all’aggiudicazione di un appalto il cui bando era stato concordato dal pubblico ufficiale con l’effettivo aggiudicatario, in quanto viene fatto proprio l’interesse del privato da parte di chi è tenuto a un comportamento imparziale. La violazione non viene meno in tal caso neanche alla luce della riforma del reato di abuso d’ufficio, il che impedisce di chiedere la revoca della sentenza che ha prosciolto l’imputato per intervenuta prescrizione. (La SC conferma la decisione del giudice dell’esecuzione che aveva respinto l’istanza di revoca della sentenza per abolitio criminis).


in materia penitenziaria:

- Corte cost. 26.5.23 n. 105, pres. Sciarra, red. Zanon (Guida al diritto 35/2023, 88 T, sotto il titolo: Vetro divisorio per colloqui con minori, il giudice di sorveglianza può cambiare le modalità): Sono infondate, nei sensi di cui in motivazione, le. q.l.c. dell’art. 48-bis, comma 2-quater, L 26.7.1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), sollevate in riferimento agli artt. 3, 27 terzo comma, 31 e 117 primo comma Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con L 27.5.1991 n. 176, e all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

- (commento di) Fabio Fiorentin, Confermato il potere discrezionale dell’amministrazione penitenziaria (Guida al diritto 35/2023, 94-100) [a pag. 95 riquadro su: I colloqui visivi dei detenuti sottoposti al regime del “41-bis”]


 

c.s.


 

È necessario unirsi, non per stare uniti, ma per fare qualcosa insieme (Goethe)



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