Guida al diritto (32-33/2025)

Carmine Spdavecchia • 19 settembre 2025

sulla figura del giurista d’impresa:

- Giorgio Martellino*, Giurista d’impresa, risorsa strategica che merita un pieno riconoscimento (Guida al diritto 32-33/2025, 10-12, editoriale). Il riconoscimento della figura serve a introdurre il legal privilege: la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra impresa e giurista interno [*presidente Aigi - Associazione Italiana Giuristi d'Impresa]


- sul c.d. decreto giustizia:

- DL 8.8.2025 n. 117 [GU 8.8.25 n. 183, in vigore dal 9 agosto 2025], Misure urgenti in materia di giustizia

- testo del decreto (Guida al diritto 32-33/2025, 13-19)

- guida alla lettura e mappa delle novità principali, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 32-33/2025, 20-28)

- commento di Alberto Cisterna, Misure di smaltimento dei processi che potrebbero trovare una conferma (Guida al diritto 32-33/2025, 29-33) 


sulla legge per i lavoratori “fragili”:

L 18.7.2025 n. 106 [GU 25.7.25 n. 171, in vigore dal 9 agosto 2025], Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

- testo della legge (Guida al diritto 32-33/2025, 34-36)

- commento di Francesco Ciampi, Reinserimento graduale e comporto uniformati per il pubblico e il privato (Guida al diritto 32-33/2025, 37-39)


sulle lesioni c.d. micropermanenti

DM 18.7.2025 [GU 31.7.2025 n. 176], Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - Anno 2025 

- testo del decreto (Guida al diritto 32-33/2025, 4041) sotto il titolo: “Danno non patrimoniale, adeguati all’inflazione gli importi di lieve entità per la Rc auto e sanità”

- tabella con i valori (Guida al diritto 32-33/2025, 42-44)

- commento di Marco Rodolfi, Aggiornamento che deve completarsi con l’allineamento alla Tun nazionale (Guida al diritto 32-33/2025, 45-47) 


in tema di appalti:

- Ad. plen. 15 luglio 2025 n. 9, pres. Maruotti, est. Maggio (Guida al diritto 32-33/2025, 51): L’art. 122 del codice dei contratti pubblici ha attribuito al giudice amministrativo il potere di modulare la decorrenza della dichiarazione di inefficacia del contratto, stabilendo che essa debba operare ex tunc, ovvero ex nunc o da una determinata data, mantenendo fermi, in questi ultimi casi, gli effetti del contratto caducatosi, con riferimento al periodo durante il quale esso sia già stato eseguito dall’originario aggiudicatario. [Nel contesto di un giudizio di ottemperanza l’AP ha quindi statuito che nel consentire il subentro nel contratto dopo l’annullamento della gara, il GA può disporre che il secondo aggiudicatario effettui solamente le prestazioni non ancora eseguite per il periodo contrattuale residuo dell’affidamento, oppure che il nuovo rapporto abbia la medesima durata di quello originario, come risultante dalla disciplina di gara]. 


in tema di asilo (alloggio garantito):

- Corte giust. Ue 3^, 1.8.25, causa C-97/24 (Guida al diritto 32-33/2025, 52): Gli Stati membri sono tenuti, in forza della direttiva, a fornire ai richiedenti protezione internazionale condizioni materiali di accoglienza che garantiscano un tenore di vita adeguato, dando alloggio, sostegno economico, buoni o una combinazione di tali forme. Uno Stato membro che si astenga dal fornire tali condizioni materiali a un richiedente privo di mezzi sufficienti, anche solo temporaneamente, eccede manifestamente e gravemente il margine di discrezionalità di cui dispone in relazione all’applicazione della direttiva. Tale astensione è idonea a costituire una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, che fa sorgere la responsabilità dello Stato membro interessato. Il diritto dell’UE ammette un regime derogatorio in caso di esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio a fronte di eventi di carattere eccezionale, dovuti a migrazioni di dimensioni “massicce” ed “imprevedibili”; anche in simili casi, tuttavia, la direttiva prevede che gli Stati membri debbano comunque soddisfare le esigenze essenziali delle persone interessate. Nel caso concreto nessun elemento consente di concludere che l’Irlanda fosse oggettivamente impossibilitata ad adempiere i suoi obblighi, fornendo ai richiedenti un alloggio al di fuori del sistema normalmente previsto per ospitarli, eventualmente avvalendosi del regime derogatorio previsto dalla direttiva, oppure concedendo loro dei sussidi economici o dei buoni.


sul tetto retributivo (nel pubblico impiego):

- Corte cost. 28.7.25 n. 135, pres. Amoroso, red. Marini (Guida al diritto 32-33/2025, 82 T, stralcio): L'art. 13, comma 1, DL 24.4.2014 n. 66 - L 23.6.2014 n. 89 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale») è incostituzionale, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nella parte in cui indica il limite massimo retributivo nell'importo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anziché nel trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per l'individuazione del tetto retributivo da parte di un Dpcm, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

- (commento di) Oberdan Forlenza, Da “congiunturale” a “strutturale”, così il limite è diventato illegittimo (Guida al diritto 32-33/2025, 90-97) 


in tema di professione forense (liquidazione compensi):

- Cass. 3^, 26.8.25 n. 23875 (Guida al diritto 32-33/2025, 49): Le spese vanno liquidate secondo il decisum, salvo che, ottenuta una somma in primo grado, sia fatto appello per conseguirne una maggiore e l’appello venga rigettato. [Un avvocato prospettava di avere diritto a maggiori onorari e competenze in ragione dello scaglione della domanda, senza tener conto del fatto che il giudice di appello aveva liquidato gli onorari (compresi quelli del primo grado) in ragione dell’esito complessivo della lite (di parziale accoglimento) e in ragione dell’effettivo valore della causa, cioè in base al decisum, e non a quanto richiesto. Nel caso in questione, poi, l’appello proposto dalla parte soccombente era stato parzialmente accolto. La SC rileva che il ricorso dell’avvocato non aveva neanche censurato con precisione l’avvenuta applicazione della regola secondo cui le spese si liquidano sul decisum, limitandosi a dire che non era stato rispettato lo scaglione; e neppure aveva contestato l’altra ratio decidendi in base alla quale le spese erano state rideterminate in base all’esito complessivo della lite]. 


in tema di
amministrazione di sostegno:

- Cass. 1^, 8.7.25 n. 18549 (Guida al diritto 32-33/2025, 58 s.m., annotata da Mario Piselli): In tema di amministrazione di sostegno, l’equilibrio della decisione deve essere garantito dalla necessità di privilegiare il rispetto dell’autodeterminazione della persona interessata, così da discernere le fattispecie a seconda dei casi: se cioè la pur riscontrata esigenza di protezione della persona (capace ma in stato di fragilità) risulti già assicurata da una rete familiare all’uopo organizzata e funzionale, oppure se, al contrario, non vi sia per essa alcun supporto e alcuna diversa adeguata tutela; nel secondo caso il ricorso all’istituto può essere giustificato, mentre nel primo non lo è affatto, in specie ove all’attivazione si opponga, in modo giustificato, la stessa persona del cui interesse si discute. 


in materia di condominio:

- Cass. 2^, 18.6.25 n. 16435 (Guida al diritto 32-33/2025, 54 T): Il proprietario dell'appartamento danneggiato dalla cosa comune è un terzo che subisce un danno per l'inadempimento dell'obbligo di conservazione della cosa comune e ciò implica la chiara natura extra-contrattuale della responsabilità da porre in capo al titolare. Pertanto, una volta esclusa l'applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali, va escluso che l'acquirente di una porzione condominiale possa essere ritenuto gravato dagli obblighi risarcitori sorti in conseguenza di un fatto dannoso verificatosi prima dell'acquisto, dovendo quindi di detti danni rispondere il proprietario dell'unità immobiliare al momento del fatto.

- (commento di) Mario Piselli, Una decisione che chiarisce la portata degli orientamenti delle Sezioni unite (Guida al diritto 32-33/2025, 56-57) 


in materia penale (principio di proporzionalità della pena):

- Corte cost. 20.6.25 n. 83, pres. Amoroso, red. Petitti (Guida al diritto 32-33/2025, sotto il titolo “Lesione con sfregio permanente del viso: introdotta attenuante per i fatti di lieve entità”): Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-quinquies c.p., per violazione degli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost., nella parte in cui: 1) al primo comma, non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità; 2) al secondo comma, dispone «comporta l'interdizione perpetua», anziché «può comportare l'interdizione».

- commento di) Carmelo Minnella, Valvola di sicurezza per moderare il minimo edittale troppo severo (Guida al diritto 32-33/2025, 71-76). Il principio di proporzionalità impone di comminare pene adeguate all’offensività del reato avuto riguardo agli interessi protetti e al disvalore soggettivo delle condotte. Il minimo edittale “aspro” non consente al giudice di irrogare una sanzione penale adeguata se il fatto risulta di lieve entità, creando irragionevoli diversità di trattamento. La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato la necessità di una “valvola di sicurezza”, che consenta al giudice di moderare l’applicazione di pene edittali eccezionali.



 

c.s.


 


È paradossale che, proprio nel momento in cui si vuole "difendere" chi è discriminato, gli si appiccichino addosso delle etichette che lo discriminano. [Percival Everett, scrittore USA (1956), premio Pulitzer 2025 con "James", una riscrittura di Huckleberry Finn, di Mark Twain (1884), dal punto di vista dello schiavo Jim]