Giurisprudenza italiana (7/2025)
sulla invalidità dell’atto amministrativo (invalidità vizianti e caducanti):
- Cons. Stato III 7.5.25 n. 3872, pres. Greco, est. Santoleri (Giurispr. it. 7/2025, 1494-6): Il Cons. Stato chiarisce i tratti distintivi fra le due figure dell’invalidità di carattere viziante e di carattere caducante, identificando, in particolare, le ipotesi in cui il nesso di presupposizione/conseguenzialità fra due atti amministrativi è talmente stringente da comportare che l’annullamento di uno di essi determini ipso facto la caducazione anche del secondo di essi (e non soltanto l’insorgere di una condizione di illegittimità).
sul ricorso giurisdizionale (specificità dei motivi):
- Cons. Stato III 21.5.25 n. 4339, pres. Greco, est. Pescatore (Giurispr. it. 7/2025, 1493-4): Il ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere redatto con un adeguato livello di specificità nell’esposizione dei motivi di ricorso. Dalla lettura del ricorso introduttivo devono poter essere evincibili in modo diretto e immediato tutte le ragioni e i presupposti – in fatto e in diritto – posti a fondamento dell’impugnativa (ovvero del ricorso risarcitorio). Di conseguenza, non è ammissibile che una parte essenziale di tali ragioni e presupposti siano contenute in altri documenti i quali, pur se presenti nel fascicolo di causa, non costituiscano parte del ricorso introduttivo. (Il CdS accoglie l’appello del Ministero e, in riforma della sentenza del TAR, dichiara inammissibile per genericità il ricorso proposto in primo grado)
sull’inerzia della PA:
- Cons. Stato VI 30.4.25 n. 3652, pres. De Felice, est. Ravasio (Giurispr. it. 7/2025, 1496-7): In via generale, non è possibile attivare il c.d. rito del silenzio a fronte di atti normativi e a contenuto generale per i quali l’Amministrazione goda di rilevanti margini di apprezzamento discrezionale nell’an e nel quomodo. Tuttavia tale preclusione deve trovare un necessario temperamento nelle ipotesi in cui la normativa statale di riferimento fissi un obbligo a provvedere di carattere adeguatamente chiaro e incondizionato (in tal modo consentendo al privato – il quale lamenti la mancata attivazione degli atti conseguenti – l’attivazione del rimedio di cui all’art. 11 c.p.a.).
sulla discrezionalità amministrativa:
- Cons. Stato IV 15.4.25 n. 3258, pres. Carbone, est. Arrivi (Giurispr. it. 7/2025, 1497-9): Pur dovendosi riconoscere che, nell’esercizio della sua discrezionalità (anche ai fini dell’ottemperanza a decisioni del GA), l’Amministrazione goda di ampi margini di apprezzamento, la relativa attività deve risultare comunque finalizzata agli obiettivi della c.d. ‘amministrazione di risultato’, nonché all’applicazione del generale principio di ragionevolezza. Inoltre, nell’esercizio dei richiamati ambiti di discrezionalità, si impone all’A. la necessaria considerazione di obiettivi di interesse generale (quale quello del contenimento del fenomeno del c.d. overtourism).
in materia edilizia (abusi: acquisto a titolo originario del comune e ipoteca):
- Corte cost. 3 ottobre 2024, n. 160, pres. Barbera, rel. Navarretta (Giurispr. it. 7/2025, 1505 s.m.): L’art. 7, 3° comma, L 28.2.1985 n. 47 è incostituzionale - e, in via consequenziale, lo è anche l’art. 31, 3° comma, primo e secondo periodo, DPR 380/2001 - nella parte in cui non viene fatto salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.
- (commento di) Nicola Scarano, La sopravvivenza dell’ipoteca sull’immobile acquisito dal Comune ex art. 31 T.U.E. (Giurispr. it. 7/2025, 1505-1510)
in materia edilizia:
- Cons. Stato IV 13.1.25 n. 181, pres. Neri, est. Furno (Giurispr. it. 7/2025, 1606 solo massima): La SCIA è inidonea a legittimare il cambio di destinazione d’uso di un immobile che comporti opere edilizie modificative di sagome e volumi o un passaggio tra categorie funzionali diverse. In tali casi, è necessario il permesso di costruire. L’uso improprio della SCIA la rende radicalmente inefficace, escludendo il consolidamento dell’affidamento del privato e consentendo alla PA l’esercizio dei poteri inibitori senza limiti temporali. (Questa pronuncia rafforza i poteri di vigilanza e controllo della PA, riaffermando l’equilibrio tra liberalizzazione delle attività private e rispetto della pianificazione urbanistica).
- (nota di) Domenico Filosa, Insufficienza della SCIA in caso di costruzioni necessarie a cambio d’uso (Giurispr. it. 7/2025, 1606-8)
in tema di accesso (ad atti della Ue):
- Tribunale Ue, Grande Sezione, 14.5.25, causa T-36/23, S. e The New York Times / Commissione (Giurispr. it. 7/2025, 1498-9, annotata da Massimo F. Orzan): Il regolamento relativo all’accesso ai documenti mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti in possesso dalle istituzioni. In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero quindi essere accessibili al pubblico. Tuttavia, quando un’istituzione afferma, in risposta a una domanda di accesso, che un documento non esiste, l’inesistenza del documento è presunta, conformemente alla presunzione di veridicità di cui tale affermazione è munita. Detta presunzione può però essere superata sulla base di elementi pertinenti e concordanti forniti dal richiedente. (Nella specie, il Tribunale, in composizione solenne, ha ritenuto non plausibile la dichiarazione della Commissione sulla inesistenza di SMS scambiati tra la Presidente von der Leyen e l’amministratore delegato di Pfizer, tra il 1 gennaio 2021 e l’11 maggio 2022 in merito all’acquisto di vaccini contro il COVID-19. La Commissione ha dieci giorni di tempo per impugnare la decisione del Tribunale).
N.B. - Sentenza già segnalata con il commento di Marina Castellaneta, Messaggi von der Leyen e Ad Pfizer, illegittimo il diniego all’accesso alla giornalista del New York Times (Guida al diritto 20/2025, 96-98)
in tema di soccorso in mare:
- Cedu 1^, 20.5.25, ric. 21660/18, S.S. e altri c. Italia (Giurispr. it. 7/2025, 1500-2, annotata da Andrea Guglielmo Pappalardo): In assenza di una condotta attiva delle autorità italiane nei confronti dei ricorrenti – come intercettazione, trasbordo o trasferimento forzato – e mancando la prova di un rapporto di subordinazione o di delega operativa tra Comando della Guardia costiera italiana e Guardia costiera libica, non vi sono elementi sufficienti per affermare l’esercizio della giurisdizione da parte dell’Italia ai sensi dell’art. 1 Cedu (Convenzione), tale da ritenere che si sia realizzato un controllo effettivo, diretto o indiretto, sulla posizione dei ricorrenti al momento dei fatti. [La Corte era chiamata a valutare se l’Italia potesse ritenersi responsabile per la violazione dei diritti umani di alcuni migranti intercettati in acque internazionali e successivamente rimpatriati dalla Guardia costiera libica: in particolare, si trattava di stabilire se il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso in mare (SAR), da parte delle autorità libiche, si fosse svolto sotto il controllo effettivo dello Stato italiano, così da configurare un’ipotesi di giurisdizione extraterritoriale idonea a far scattare gli obblighi di protezione derivanti dagli artt. 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di tortura) e 13 (ricorso effettivo) della Convenzione, nonché dell’art. 4 del Protocollo n. 4 (divieto di espulsioni collettive)]
in tema di giochi e scommesse:
- Cedu 1^, 15.5.25, ric. 3795/22, V. c/ Italia (Giurispr. it. 7/2025, 1502-4, annotata da Eleonora Bruno): Il mancato rilascio della licenza di pubblica sicurezza, motivato dall’assenza del requisito soggettivo della buona condotta, non integra una violazione dell’art. 8 Cedu (Convenzione) ove - come nella fattispecie - la misura contestata sia prevista dalla legge, fondata su motivazioni pertinenti e sufficienti, nonché accompagnata da un adeguato scrutinio giurisdizionale, atto a escludere trattamenti arbitrari. In casi siffatti l’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata è conforme ai requisiti di legalità, necessità e proporzionalità richiesti dalla Convenzione.
in tema di diritto d’autore:
- Corte giust. Ue 5^, 21.3.24, causa C-10/22, Liberi editori e autori (LEA) c/ Italia (Giurispr. it. 7/2025, 1562 solo massima): L’articolo 56 Tfue osta a una normativa di uno Stato membro che esclude in modo generale e assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi di gestione dei diritti d’autore nel primo di tali Stati membri.
- (commento di) Carlo Meo, Liberalizzazione e regolazione della gestione collettiva dei diritti d’autore (Giurispr. it. 7/2025, 1562-9)
N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Andrea Sirotti Gaudenzi, Diritto d’autore, illegittimo vietare a un soggetto straniero l’attività d’intermediazione (Guida al diritto 18/2024, 100-106)
in tema di contratti (negozio complesso e collegamento negoziale):
- Cass. 3^, 13.11.24 n. 29288 (Giurispr. it. 7/2025, 1529 T): La differenza tra negozio complesso, quale quello plurilaterale, e collegamento negoziale va individuata nel fatto che, mentre il primo è caratterizzato da una causa unica, nel secondo distinti negozi sono riconducibili ad una fattispecie pluricausale in cui il nesso teleologico assume rilevanza al fine di far emergere la “causa del collegamento”, dotata di autonomia e destinata a sovrapporsi a quella propria dei singoli contratti collegati.
- (commento di) Fabrizio Piraino, La Cassazione sull’operazione economica. Un dialogo esemplare tra giurisprudenza culta e dottrina pragmatica (Giurispr. it. 7/2025, 1532-1542)
sul mutuo solutorio:
- Cass. SSUU 5.3.25 n. 5841 (Giurispr. it. 7/2025, 1510 T): Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo.
- (commento di) Martina D’Onofrio, Le Sezioni Unite sul c.d. mutuo solutorio: è valido e costituisce titolo esecutivo (Giurispr. it. 7/2025, 1511-9)
N.B.- Sentenza già segnalata con il commento di Giuseppe Finocchiaro, Risolte due questioni molto rilevanti su profili teorici, pratici e applicativi (Guida al diritto 19/2025, 51-57)
sul danno (da perdita di chance)
- Lorenzo Maria Dentici (a cura di), Risarcibilità della chance e rapporto di lavoro (Giurispr. it. 7/2025, 1657-1662). Rassegna di giurisprudenza
in tema di azione surrogatoria (del creditore del legittimario pretermesso):
- Cass. 2^, 2.1.25 n. 23 (Giurispr. it. 7/2025, 1524 T): Il dubbio fondamento normativo dell’esercizio in via surrogatoria dell’azione di riduzione per lesione di legittima da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso, e gli inconvenienti ed ostacoli che si frappongono, rispettivamente in assenza, ed in presenza, di un’espressa rinuncia all’azione in questione da parte del legittimario, rendono opportuna una riconsiderazione da parte delle Sezioni Unite dello strumento in questione. Occorre, infatti, valutare se sia preferibile una rivalutazione dello strumento dell’impugnazione della rinuncia da parte dei creditori di cui all’art. 524 c.c., o se, invece, debba prestarsi adesione alla tesi più radicale espressa dalla sentenza 29.7.08 n. 20562 di questa Corte. Ciò in ragione del fatto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il legittimario totalmente pretermesso non rientra fra i chiamati all’eredità ed acquisisce la qualità di erede non con l’accettazione, come avviene per gli altri beneficiari della delazione ereditaria, ma con l’esercizio vittorioso dell’azione di riduzione per lesione di legittima.
- (commento di) Laura Pennazzi Catalani, Azione di riduzione in via surrogatoria del creditore del legittimario pretermesso (Giurispr. it. 7/2025, 1526-9)
N.B. – Sentenza già segnalata con i commenti di:
- Sara Barone, Sulla tutela dei creditori del legittimario leso o pretermesso (Giurispr. it. 5/2025, 1059-1066)
- Cristiano Cicero, La tutela dei creditori particolari del legittimario pretermesso (Giurispr. it. 6/2025, 1290-1)
in materia tributaria:
- Cass. 5^, 7.4.25 n. 9157 (Giurispr. it. 7/2025, 1543 T): L’art. 21-bis DLg 74/2000, introdotto con l’art. 1 DLg 87/2024, poi recepito nell’art. 119 TU della giustizia tributaria, in base al quale la sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali, si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie irrogate e non all’accertamento dell’imposta, rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio.
- (commento di) Marcello Stella, Giudicato penale assolutorio e fissazione dei fatti rilevanti nel processo tributario (Giurispr. it. 7/2025, 1545-1550)
in procedura civile:
- Antonio Carratta e Claudio Consolo (a cura di), Processo civile: i correttivi alla riforma Cartabia (Giurispr. it. 7/2025, 1663-1714)
--- Anche il “correttivo” si rivela, per vari aspetti, un “corrigendo”, di Antonio Carratta e Claudio Consolo (1663)
--- La fase preparatoria del rito ordinario e le sue perduranti incongruenze, di Antonio Carratta (1665)
--- Art. 3, D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Le “correzioni” al procedimento semplificato di cognizione, di Beatrice Zuffi (1673)
--- Gli interventi relativi al giudizio d’appello, di Salvatore Boccagna e Nicola Rascio (1678)
--- Le “correzioni” al giudizio di cassazione, di Davide Castagno (1683)
--- Il “correttivo” e il processo esecutivo, di Camilla Scalvini (1688)
--- Il “correttivo” sul processo in materia di stato delle persone, minori e famiglie, di Silvia Tarricone (1698)
--- La mediazione e la negoziazione assistita nel “correttivo” alla riforma Cartabia, di Eugenio Dalmotto (1705)
c.s.
Leggere
- Leggete i giornali, leggete tutto. Leggere è la cosa più sovversiva che ci sia. (Percival Everett. scrittore USA (1956), premio Pulitzer 2025 con "James", riscrittura di “Huckelberry Finn”, di Mark Twain, dal punto di vista dello schiavo Jim)
- A good leader is a good reader [un buon leader è un buon lettore] (Università di Harvard, Cambridge, Mass., USA)
- È un uomo pericoloso. Legge libri. (dal film "I tre giorni del Condor", con Robert Redford]