Guida al diritto (31/2025)
in tema di
AI
(intelligenza artificiale) applicata al diritto:
- Giovanni Comandè*, Diritto intelligente e AI legale, dall’ossimoro alla realtà operativa (Guida al diritto 31/2025, 10-12, editoriale) [*ordinario di diritto privato comparato presso l'Università Sant'Anna di Pisa]
in tema di
space economy:
L 13.6.2025 n. 89 [GU 24.6.25 n. 144, in vigore dal 25 giugno 2025], Disposizioni in materia di economia dello spazio.
- testo della legge (Guida al diritto 31/2025, 13-23) sotto il titolo “Space Economy: la prima legge che regola l’accesso allo spazio extra atmosferico”
- commenti:
- Andrea Sirotti Gaudenzi, Una norma nazionale di buona fattura che con grande ritardo colma un vuoto (Guida al diritto 31/2025, 24-27) [precedenti normativi a livello internazionale; le novità]
- Andrea Sirotti Gaudenzi, Sulla riserva di capacità trasmissiva necessaria una corretta applicazione (Guida al diritto 31/2025, 28-33)
N.B. Legge già segnalata con il commento di Giulio M. Salerno*, Legge italiana sullo spazio, un modello se l’attuazione sarà efficace e concreta (Guida al diritto 28/2025, 10-12, editoriale) [*professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Macerata]
in tema di
stipendi (tetto retributivo nel pubblico impiego):
- Corte cost. 28.7.25 n. 135, pres. Amoroso, red. Marini (Guida al diritto 31/2025, 35): Il tetto retributivo fissato, per il pubblico impiego, a 240mila euro è incostituzionale. [Il limite massimo retributivo era stato introdotto con il DL 201/2011 per tutti coloro che ricevono emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, mediante rinvio allo stipendio del primo presidente della Corte di cassazione. Col DL 66/2014 il “tetto retributivo” è stato invece determinato nel suo ammontare in misura fissa, con una significativa decurtazione del trattamento economico di alcuni magistrati. Per i primi anni della sua operatività, la norma è stata ritenuta non incostituzionale, poiché considerata una misura straordinaria e temporanea, giustificata dalla situazione di eccezionale crisi finanziaria in cui versava il Paese. Col trascorrere del tempo essa ha perso quel requisito di temporaneità, posto a tutela dell’indipendenza della magistratura e necessario ai fini della sua compatibilità costituzionale. La pronuncia si allinea coi principi ai quali si ispirano plurimi ordinamenti costituzionali di altri Stati. Nello stesso senso si è espressa la Corte di giustizia Ue con sentenza 25.2.2025 (grande sezione, cause C-146/23 e C-374/23) ove è stata analogamente censurata la riduzione del trattamento retributivo dei magistrati. La Consulta ha inoltre ritenuto che l’incostituzionalità della norma, in ragione del carattere generale del “tetto retributivo”, non possa che operare in riferimento a tutti i pubblici dipendenti. Trattandosi di incostituzionalità sopravvenuta, la declaratoria di illegittimità non è retroattiva e produce i suoi effetti solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta ufficiale]
in tema di
contratti pubblici
(esclusione per violazioni fiscali):
- Corte cost. 28.7.25 n. 138, pres. Amoroso, red. D’Alberti (Guida al diritto 31/2025, 35): Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 4, secondo periodo, DLg 50/2016 (codice dei contratti pubblici) ove si prevede che le violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse sono «gravi», e quindi causano l’esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto, se comportano un omesso pagamento superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, DPR 602/1973, attualmente pari a 5.000 euro. Trattasi di importo non sproporzionato, in quanto la soglia richiamata esprime un certo grado di significatività del debito fiscale, al di sopra del quale il legislatore nella sua discrezionalità ha ritenuto di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici. La misura si rivela anche non manifestamente irragionevole, in quanto essa contempera l’esigenza di trattare con estrema severità, come richiesto dalle norme europee, i concorrenti che hanno commesso violazioni fiscali definitivamente accertate con la possibilità di consentire loro la partecipazione a fronte di violazioni di importo non significativo.
in tema di
appalti (servizi museali):
- Cons. Stato V 30.7.25 n. 6754, pres. Sabatino, est. Manca (Guida al diritto 31/2025, 38): Va respinto l’appello della società Opera Laboratori Fiorentini s.p.a. contro l’aggiudicazione in favore di Coopculture (Società Cooperative Culture) nella gara indetta da Consip per i servizi museali presso il Museo etrusco di Villa Giulia a Roma. Ragioni processuali e sostanziali impediscono al giudice d’appello di prendere in considerazione i fatti oggetto della sanzione irrogata dall’AGCM verso Coopculture per pratiche commerciali scorrette nella gestione del servizio di biglietteria presso il Parco archeologico del Colosseo. Spetta alla Consip valutare se tali fatti impongano una nuova valutazione dell’affidabilità e dell’integrità dell’aggiudicataria Coopculture e un eventuale annullamento in autotutela dell’aggiudicazione (art. 95, comma 1, lettera e), art. 98, comma 3, lettera a), codice contratti pubblici).
in tema di
opposizione di terzo (nel processo amministrativo):
- Cons. giust. amm. Sicilia, Sezione giurisd., 10.6.25 n. 477, pres. de Francisco, rel. Francola (Guida al diritto 31/2025, 102 T): Ai sensi dell'art. 108 c.p.a. la legittimazione a proporre l'opposizione di terzo ordinaria risulta fondata su due elementi: i) la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta; ii) il pregiudizio che la sentenza reca a una posizione giuridica di cui l'opponente risulti titolare. Quindi, in termini positivi, la legittimazione a proporre opposizione di terzo va riconosciuta: i) ai controinteressati pretermessi; ii) ai controinteressati sopravvenuti (beneficiari di un atto conseguenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all'esito di un giudizio cui siano rimasti estranei); iii) ai controinteressati non facilmente identificabili; iv) in generale ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, mentre non sono legittimati i titolari di una situazione giuridica derivata ovvero i soggetti interessati solo di riflesso (ad esempio, soggetti legati da rapporti contrattuali con i legittimati all'impugnazione). In termini negativi, l'opposizione di terzo può essere proposta non da tutti coloro che rivestono la qualità di terzi rispetto al giudizio nel quale è stata emessa la decisione e hanno un interesse, sia pure di fatto, a insorgere contro la pronuncia; possono agire solo coloro che, oltre a essere terzi, vantano, in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia, una propria situazione soggettiva autonoma con la posizione giuridica accertata nella sentenza e nel contempo incompatibile con l'assetto di interessi che da essa scaturisce.
- (commento di) Davide Ponte, Un istituto impugnatorio delimitato da criteri precisi (Guida al diritto 31/2025, 107-110)
in tema di
vaccinazioni (obbligatorie):
- Corte giust. Ue 10^, 12.6.25, causa C-219/24 (Guida al diritto 31/2025, 112 s.m.) (su domanda pregiudiziale della Corte suprema dell’Estonia): L’art. 6, par. 1 e 2, nonché l’art. 9, par. 1, della direttiva 89/391, e l’art. 14, par. 3, della direttiva 2000/54, in combinato disposto con l’allegato VII, punti 1 e 2, della stessa, vanno interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un datore di lavoro può obbligare i lavoratori con i quali ha concluso un contratto di lavoro a farsi vaccinare se sono esposti a un rischio biologico.
- (commento di) Marina Castellaneta, Il datore può obbligare i “suoi” lavoratori a farsi vaccinare se sono esposti a un rischio biologico (Guida al diritto 31/2025, 112-114)
in
materia fiscale (accertamento redditi):
- Corte cost. 28.7.25 n. 137, pres. Amoroso, red. Antonini (Guida al diritto 31/2025, 35-36): Accertamento redditi, preclusione processuale restrittiva su utilizzo atti non trasmessi a Entrate … «Il dovere tributario, nella concezione costituzionale, afferisce al pactum unionis piuttosto che a quello subiectionis», per cui solo attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata, che ne restringe fortemente la portata applicativa, la previsione dell’inutilizzabilità processuale degli elementi informativi non trasmessi o non consegnati dal contribuente su richiesta dell’amministrazione finanziaria, ritrova una sua vocazione compatibile con il disegno costituzionale, essendo funzionale a favorire un dialogo anticipato, pre-contenzioso, fra le parti e quella reciproca correttezza di rapporti tra pubblica autorità e contribuenti «che è presupposto di ogni civile convivenza. [La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma sull’art. 32, quarto e quinto comma, DPR. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi). La sentenza conferma la linea interpretativa già fornita dalla giurisprudenza di legittimità sui limiti di applicabilità della suddetta disposizione, e ne riduce ulteriormente la portata, precisando che devono essere esclusi dalla sanzione dell’inutilizzabilità nel processo «quegli elementi informativi che rivestono (ad esempio, un registro in cui figurassero anche annotazioni contra se) un contenuto, per così dire, misto, ovvero anche parzialmente suscettibile di produrre effetti sfavorevoli per il contribuente»].
sulla
imposta di successione:
- Cass. trib. 27.5.25 n. 14063 (Guida al diritto 31/2025, 36): In caso di successione testamentaria, l’imposta è liquidata dall’Ufficio in base alla dichiarazione di successione presentata dal chiamato all’eredità. La presenza di testamenti successivi che revocano il precedente e la loro eventuale impugnazione giudiziaria non impedisce l’obbligo di pagamento dell’imposta, salvo il diritto al rimborso o la necessità di presentare dichiarazioni sostitutive o integrative in seguito all’esito del giudizio.
in tema di
spese processuali (compensazione):
- Cass. trib. 25.7.25 n. 21421 (Guida al diritto 31/2025, 36): Non può farsi luogo alla compensazione delle spese di lite se l’incertezza giurisprudenziale era stata risolta con una sentenza delle Sezioni unite di tre anni precedente l’instaurazione del giudizio, non potendosi in tale circostanza ravvisare una delle cause che autorizzano il superamento del principio della soccombenza (art. 15 DLg 31.12.1992 n. 546, codice del processo tributario). Il richiamo a una disposizione sostanziale sopravvenuta è del tutto inidoneo a sostenere la compensazione, considerato che (al di là dell’eccepito formarsi del giudicato sul punto) essa non può fondare la valutazione del comportamento dalla parte nell’intraprendere la lite, né, ovviamente, è configurabile come incertezza giurisprudenziale, essendo, invece, espressione della volontà legislativa che è, per definizione, esterna al processo.
in tema di
lavoro (licenziamento di incapace naturale):
- Corte cost. 18.7.25 n. 111, pres. Amoroso, red. San Giorgio (Guida al diritto 31/2025, 40 T, sotto il titolo: Lavoratore “incapace”, no all’onere di impugnare il licenziamento entro 60 giorni): La norma relativa all'impugnazione del licenziamento (art. 6, primo comma, L 15.7.1966 n. 604, Norme sui licenziamenti individuali) è parzialmente incostituzionale nella parte in cui non prevede che se, al momento della ricezione del licenziamento, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non operi l'onere della previa impugnazione e il licenziamento possa essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di 240 giorni dalla ricezione della sua comunicazione.
- (commento di) Francesco Maria Ciampi, Termine che può essere un ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale (Guida al diritto 31/2025, 47-52)
in tema di responsabilità colposa (valanga di Rigopiano)
- Cass. pen. 6^, 11.3.25 n. 9906 (Guida al diritto 31/2025, 60 T, stralcio): 1. In tema di responsabilità colposa, gli eventi "imprevisti" a realizzazione istantanea o immediata, non essendo preceduti da segnali - diversamente dagli eventi classificati "con preavviso" nel sistema della protezione civile - possono essere prevenuti o attenuati solo con l'adozione di cautele da assumere anche con largo anticipo, sicché queste assumono rilievo ai fini del giudizio sulla responsabilità per colpa. Ragione per la quale la violazione del dovere di predisporre le dette misure "su larga scala" integra la condotta in caso di mero accadimento dell'evento catastrofale astrattamente previsto dalla normativa di protezione. (Fattispecie relativa a morte e lesioni in danno di ospiti e dipendenti di un albergo, determinate dall'abbattimento di una valanga sulla struttura, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva escluso la responsabilità dei funzionari del Servizio di prevenzione della Regione per non aver redatto la carta di localizzazione del pericolo di valanghe). 2. Nell'individuare le posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse, il giudice deve muovere dall'attribuzione normativa dei ruoli e ricostruire la catena dei comandi e dei controlli, decodificando i reali assetti di potere decisionale, anche alla luce della necessità che le strutture organizzative realizzino al proprio interno interazioni operative. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, l’individuazione delle posizioni di garanzia sulla base del dato legislativo non delimitasse in modo stringente l'area di rilevanza penale, in essa non potendo esaurirsi il giudizio di responsabilità per colpa della morte e delle lesioni dei dipendenti ed ospiti di una struttura alberghiera, determinate dall'abbattimento di una valanga). 3. In tema di colpa generica, il giudizio di prevedibilità, da formulare con valutazione ex ante, non consiste nelle possibilità di predizione di un tipo di evento che, verificatisi in passato, è suscettibile di replicarsi naturalisticamente, ma postula che quell'evento abbia una probabilità statisticamente rilevante di verificarsi, a tal fine essendo imprescindibile il riferimento alle conoscenze scientifiche nei domini di volta in volta implicati; quando poi detto evento risulti specificamente oggetto della previsione normativa la colpa specifica è integrata dalla mera violazione del precetto che imponeva la precauzione rimasta inattuata.
- (commento di) Alberto Cisterna, Un caso scolastico di colpa specifica per mancata “prevenzione regina” (Guida al diritto 31/2025, 88-95)
in tema di epidemia colposa (responsabilità anche per condotta omissiva):
- Cass. SU pen. 28.7.25 n. 27515 (Guida al diritto 31/2025, 36-37): Il reato di epidemia colposa è di quelli a forma libera (cioè, non vincolato alla commissione di una specifica condotta). È però anche reato causalmente vincolato all’effettivo verificarsi dell’evento della diffusione del virus, che è qualificabile come epidemia quando espone al rischio del contagio un potenziale non individuabile numero di persone. Deve ammettersi la versione colposa omissiva del reato in quanto altrimenti si verificherebbe in termini di punibilità una (ingiustificatamente) ridotta classe di condotte colpose che seppur atte a determinare la diffusione di una malattia infettiva non sarebbero punibili, laddove tali condotte sono, invece, rilevanti in quanto connotate da comportamenti imprudenti, inerti o negligenti magari tenuti da soggetti che per impiego di lavoro hanno come compito preminente quello di assicurare o contribuire a mantenere il bene della salute pubblica. [La sentenza è stata pronunciata su ricorso della Procura contro l’assoluzione di un soggetto delegato alla sicurezza in ospedale che aveva di fatto omesso di fare alcunché, nel marzo-aprile 2020, contro la diffusione del virus Sars-Cov 2 tra i pazienti e il personale medico/ infermieristico presenti nel nosocomio. Il punto da chiarire era proprio quello relativo alla possibilità di contestare il reato a chi agisca per colpa adottando un comportamento antidoveroso e certamente non mirato a provocare volontariamente l’evento contemplato dalla norma penale, cioè la diffusione di germi patogeni. La norma non individua infatti come condotta punibile la diffusione dell’agente patogeno, bensì l’evento dell’essersi verificata un’epidemia. In altri termini, non si imputa al soggetto una condotta di diffusione del virus, ma l’aver cagionato la diffusione stessa a seguito di azioni non predefinite o individuate dalla norma incriminatrice]
c.s.
L'Italia è ancora quel paese dove si riesce a essere umani [dal film “Jay Kelly”, di Noah Bauembach, con George Clooney]