Guida al diritto (30/2025)

Carmine Spadavecchia • 6 settembre 2025

in tema di giustizia riparativa:

- Fabio FIorentin*, Giustizia riparativa, per ora relegata a un’architettura normativa astratta (Guida al diritto 30/2025, 10-12, editoriale) [*magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Venezia]


sul c.d. decreto bullismo:

DLg 12.6.2025 n. 99 [GU 1.7.25 n. 150, in vigore dal 16 luglio 2025], Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70

- testo del decreto (Guida al diritto 30/2025, 13-15)

- commenti:

- Paolo Russo e Gianmarco Torrigiani, Patto educativo di corresponsabilità firmato dalla scuola e dalle famiglie (Guida al diritto 30/2025, 16-19) [i principi della delega: definizione giuridica del bullismo, sostegno psicologico agli studenti vittime, progetto rieducativo sotto la guida dei servizi sociali]

- Paolo Russo e Gianmarco Torrigiani, Numero “Emergenza Infanzia” attivo sul territorio nazionale tutti i giorni (Guida al diritto 30/2025, 20-24) [le novità: il “114” per le emergenze]


in tema di usi civici

- Corte cost. 24.7.25 n. 125, pres. Amoroso, red. Luciani (Guida al diritto 30/2025, 29): In tema di usi civici, la previsione che il commissario agli usi civici avvii d’ufficio procedimenti giudiziari che dovrà definire costituisce una seria disarmonia, determinata dalla sovrapposizione di funzioni giudicanti e di funzioni di impulso processuale. Tuttavia la Corte non può intervenire sul punto: l’ostacolo a un suo intervento non è costituito dall’esistenza di un ambito discrezionale riservato al legislatore, bensì dall’impossibilità di costruire per via di pronuncia costituzionale, e senza esercitare scelte politiche, un “sistema” protettivo dei domini collettivi in quanto beni ambientali che assicuri anche una piena armonia con gli articoli 24, 111 e 117, secondo comma, Cost. La declaratoria di inammissibilità, peraltro, non deve indurre a sottovalutare la serietà della questione. Nonostante il fermo invito formulato al legislatore, quest’ultimo ha infatti continuato a rimanere inerte, e tale inerzia non risulta coerente con il dovere di leale collaborazione, la cui osservanza deve ispirare le relazioni fra tutti i poteri dello Stato. Si tratta di una scelta problematica per lo stesso legislatore, poiché nelle complesse società contemporanee la capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini costituisce una parte essenziale della sua legittimazione.


in tema di appalti (cauzione provvisoria e definitiva):

- Cons. Stato V, 22.5.25 n. 4424, pres. Sabatino, rel. Santini (Guida al diritto 30/2025, 84 T, sotto il titolo: Escussione cauzione provvisoria, come atto dell’appaltante compete al Ga): 1. L'incameramento della cauzione provvisoria - a differenza di quella definitiva, che riguarda la corretta esecuzione della commessa - è una conseguenza del provvedimento autoritativo cui accede (decadenza per mancata stipulazione, ovvero, più comunemente, per esclusione dalla gara) e la sua cognizione è attratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, lettera e), n. 1, c.p.a., essendo atto della stazione appaltante inerente all'aggiudicazione dell'appalto, che rientra nella fase procedimentale a evidenza pubblica di scelta del contraente. 2. Il contratto autonomo di garanzia differisce dalla fideiussione in senso stretto in quanto mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta. Pertanto l'obbligazione del garante non diviene attuale prima dell'inadempimento della (diversa) obbligazione principale, verificatosi il quale sorge l'obbligo secondario del "risarcimento" del danno (rectius, dell'indennizzo conseguente all'inadempimento). 3. Il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 1957 del c.c. si applica anche al di fuori del puro ambito fideiussorio. Con riferimento alle procedure di appalto è da ritenersi pertanto intempestiva l'escussione della cauzione, data da un contratto autonomo di garanzia, operata oltre i sei mesi, da computarsi a decorrere dall'inadempimento dell'obbligato principale, coincidente con il momento dell'esclusione dello stesso dalla procedura, concretizzandosi il danno per la stazione appaltante in tale momento e non alla scadenza in senso stretto dell’offerta, la cui finalizzazione all'aggiudicazione e alla stipula del contratto diviene impossibile per via del conclamato inadempimento dell’obbligato. 


- (commento di) Costanza Ponte, I giudici precisano il regime giuridico applicabile alla garanzia provvisoria (Guida al diritto 30/2025, 89-94). I confini della giurisdizione amministrativa sull’atto autoritativo di escussione. La garanzia prestata a corredo dell’offerta come contratto autonomo dalla fideiussione. La funzione indennitaria della garanzia provvisoria a corredo dell’offerta. L’applicabilità dell’art. 1957 Cc in generale a ogni tipologia di garanzia.



in tema di appalti (accesso e segreto tecnico o commerciale):

- Corte giust. Ue 10^, 10.6.25 (ord.za), causa C-686/24, promossa dal Consiglio di Stato con ord.za 15.10.2024 (Guida al diritto 30/2025, 96 s.m.): L’art. 39 della direttiva 2014/25, in combinato disposto con gli artt. 70 e 75 di tale direttiva, osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali. 

- (commento di) Marina Castellaneta, Accesso a informazioni commerciali, nessun automatismo equilibrio tra trasparenza e tutela dei “segreti” (Guida al diritto 30/2025, 96-98). La Corte chiarisce che è necessaria una valutazione basata sul bilanciamento degli interessi accompagnata da un’adeguata motivazione. La norma interna che non consenta alle amministrazioni giudicatrici di rifiutare la trasmissione di informazioni è incompatibile con il diritto Ue.



in tema di responsabilità della PA (conseguente all’annullamento di atti amministrativi):

- Cons. Stato VI 4.7.25 n. 5803, pres. De Felice, est. Ponte (Guida al diritto 30/2025, 29): Affinché sia configurabile la responsabilità della PA da provvedimento illegittimo sono necessari: l’elemento oggettivo; l’elemento soggettivo; il nesso di causalità materiale o strutturale; il danno ingiusto, inteso come lesione della posizione di interesse legittimo - correlata ad un bene della vita che in caso di interesse pretensivo presuppone un giudizio prognostico favorevole sulla relativa spettanza – e, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritto soggettivo. Sul piano delle conseguenze e, dunque, delle modalità di determinazione del danno, il fatto lesivo, così come individuato, deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi subiti dalla parte danneggiata. Non può riconoscersi il diritto al risarcimento del danno a seguito dell’annullamento dell’atto amministrativo per meri “vizi di forma” (violazione del contraddittorio procedimentale, difetto di istruttoria, carenza di motivazione), in quanto in tali ipotesi manca l’accertamento stesso della spettanza del bene della vita. (Nel caso di specie, chiarito il quadro generale prodromico alla verifica dei presupposti della responsabilità risarcitoria, il CdS ha ritenuto che, se da un canto l’annullamento dell’originario diniego era avvenuto per difetto di motivazione, d’altro canto mancava, in conseguenza del relativo annullamento, la prova della certezza o probabilità vicina alla certezza in ordine alla spettanza del richiesto trasferimento)



in tema di accesso (privacy): 

- Provvedimento 12.6.2025 n. 352 Garante privacy (Guida al diritto 30/2025, 26): Se c’è pubblico interesse “chiunque” può chiedere il certificato di laurea di un terzo. [L’Autorità si è pronunciata sulla possibilità di ottenere copia dei titoli universitari del controinteressato in un caso in cui le informazioni erano state chieste nell’ambito di una vicenda che aveva avuto un notevole interesse mediatico, ed erano stati depositati esposti all’Autorità giudiziaria in ordine alla ipotizzabile “alterazione” del certificato. In tale contesto il controinteressato aveva già rilasciato alle agenzie di stampa e alle testate giornalistiche dichiarazioni spontanee sulla vicenda. Considerato che alcune informazioni di tipo personale erano state rese pubbliche dallo stesso soggetto che paventava un possibile pregiudizio alla protezione dei propri dati personali, il Garante ha ritenuto, ai sensi della disciplina legislativa vigente e delle indicazioni dell’ANAC in materia, che dagli atti e dal particolare contesto del caso in esame non emergessero elementi in ordine alla sussistenza di esclusioni o limiti riferibili al Dlgs n. 33/2013. Tutto ciò restando impregiudicata ogni autonoma valutazione dell’Università in ordine alla sussistenza di ulteriori interessi pubblici, non sindacabili dall’Autorità per la protezione dei dati personali, suscettibili di determinare il rigetto dell’istanza dell’interessato, se effettivamente legati alla conduzione di indagini su reati e il loro perseguimento, nonché al regolare svolgimento di attività ispettive]. 



sul processo costituzionale:

- Corte cost. 24.7.25 n. 126, pres. Amoroso, red. Luciani (Guida al diritto 30/2025, 29): Il ricorso alla Corte costituzionale deve essere sorretto da una motivazione sufficiente e adeguata, che prenda esattamente in considerazione tanto la disposizione impugnata quanto il parametro interposto e quelli costituzionali evocati, ponendoli nella corretta relazione. (Nella fattispecie, era impugnata la disciplina regionale che prevede varianti ai progetti autorizzati in materia di attività estrattive. Secondo la Corte il ricorrente non ha individuato con puntuale chiarezza il testo normativo sul quale si appunta la censura di legittimità costituzionale. Nel ricorso, infatti, si fa per ben due volte riferimento alla previsione, da parte della legge regionale impugnata, di modifiche o estensioni «non sostanziali», che avrebbero determinato l’automatica sottrazione alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, senza però mostrare se e in che misura un elenco di “modifiche sostanziali” da parte della legge regionale costituisca effettivo pregiudizio per i beni tutelati dalla Costituzione e per le connesse attribuzioni dello Stato). 


in tema di gratuito patrocinio:

- Corte cost. 22.7.25 n. 119, pres. Amoroso, red. Cassinelli (Guida al diritto 30/2025, 27): La richiesta di certificazione consolare dei redditi al cittadino extra-Ue è legittima. La ratio dell’aggravio documentale è individuabile nella necessità di conoscere in tempi brevi la consistenza economica complessiva dei cittadini di Stati non appartenenti all’UE che chiedono di essere ammessi al beneficio. Al contempo, la previsione consente agli interessati di rivolgersi agli uffici consolari presenti nel territorio italiano, per ottenere un’unica certificazione, anziché alle amministrazioni dello Stato di competenza, per il rilascio di plurime certificazioni. Tale ratio non viene meno se il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea che richiede il beneficio sia residente in Italia, poiché la residenza, anche protratta, nel nostro Paese non fa venir meno l’interesse alla verifica dei redditi prodotti all’estero, e con essa la necessità della certificazione consolare. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è condizionata, infatti, alla “non abbienza” del richiedente, e tale nozione comprende qualsiasi risorsa economica, non soltanto i redditi da lavoro, che di regola sono prodotti nel luogo in cui si vive. 

- Cass. SSUU 23.7.25 n. 20929 (Guida al diritto 30/2025, 27): I provvedimenti che dispongono il rigetto della domanda o la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio disposti dalla Commissione ad hoc istituita presso la Commissione tributaria sono validamente impugnabili con lo strumento dell’opposizione prevista dall’art. 170 TU spese di giustizia (DPR 115/2002) e, quindi, davanti al tribunale civile attraverso il ricorso disciplinato dall’art. 15 DLg 150/2011. Tale ultima norma è esplicitamente richiamata dal suddetto art. 170 TU che regola l’opposizione contro il decreto di pagamento che liquida i compensi dei difensori e degli ausiliari affermando che essa va proposta davanti al tribunale civile con applicazione del rito semplificato di cognizione.



in tema di circolazione stradale

- Cass. pen. 4^, 21.7.25 n. 26491 (Guida al diritto 30/2025, 27): Risponde per colpa chi parcheggia sulla strada determinando l’incidente tra altri utenti. La colpa di chi trasgredisce il divieto di sosta deve corrispondere alla violazione della regola cautelare per cui è stato apposto: deve, cioè, essere un divieto collegato alla finalità di evitare intralci alla circolazione stradale come quelli che impongono di non parcheggiare a meno di una certa distanza in curva dove oscurando la visuale degli utenti della strada si crea un chiaro pericolo nell’ambito della circolazione stradale. (La SC accoglie il ricorso della Procura contro l’assoluzione del proprietario di uno scooter parcheggiato irregolarmente che invadeva la carreggiata proprio in corrispondenza del punto ove si era verificato l’impatto tra una bicicletta e un autocarro. Per evitare lo scooter, che occupava oltre mezzo metro della carreggiata di destra, la ciclista si era dovuta spostare sulla sinistra dove un autocarro che procedeva nel medesimo senso di marcia la travolgeva. La posizione dello scooter rispetto all’incidente verificatosi è una circostanza non del tutto neutra, e comunque non esime in sé gli altri soggetti coinvolti: il conducente dell’autocarro doveva guidare con prudenza per poter rallentare o addirittura arrestarsi, evitando l’impatto con la bicicletta che lo precedeva a fronte della possibile e percepibile circostanza che sulla strada sussistesse un ostacolo). 


in tema di matrimonio (regime dei beni):

- Cass. 1^, 21.7.25 n. 20419 (Guida al diritto 30/2025, 27): La sposa straniera non può “negare” la separazione dei beni se conosce l’italiano quanto basta per comprendere le formule contenute nell’atto di matrimonio. [La ricorrente, di nazionalità spagnola, aveva impugnato per falsità l’atto di matrimonio nella parte in cui l’officiante aveva attestato che essa aveva dichiarato di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni. La donna sosteneva che alla data del matrimonio non parlava e non era in condizione di comprendere la lingua italiana. I giudici di merito hanno ritenuto non provato l’assunto in quanto risultava in via documentale, dalla corrispondenza (tra l’altro c’era stato anche l’invio di un curriculum vitae), anche anteriore al matrimonio, intercorsa tra gli sposi e terze persone, che la donna possedeva una conoscenza della lingua italiana sufficiente a comprendere il contenuto e la portata delle proprie dichiarazioni, per le quali non era necessaria la presenza di un interprete alla celebrazione del matrimonio. La SC ha confermato la decisione di merito]


in tema di condominio (balconi di proprietà esclusiva):

- Cass. 2^, 2.3.25 n. 5528 (Guida al diritto 30/2025, 49-52 s.m., annotata da Fulvio Pironti): 1. La delibera dell'assemblea condominiale che riguardi beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini (come nel caso dei balconi) e non incida sulla gestione o conservazione delle parti comuni, è affetta da nullità per incompetenza assoluta dell'organo deliberante. Tale vizio, derivante da una impossibilità giuridica dell'oggetto, comporta la nullità insanabile non essendo soggetta al termine perentorio di impugnazione previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. Di conseguenza, la nullità può essere fatta valere in qualsiasi momento, senza limiti temporali. 2. L'adozione di una contabilità separata non sana la nullità della delibera condominiale, che rimane tale a prescindere dalle modalità esecutive adottate. I condomini dissenzienti hanno sempre il diritto di impugnare le delibere nulle in ogni tempo, anche nel caso in cui non siano destinatari diretti delle conseguenze del contratto. Inoltre, l'amministratore non è legittimato a stipulare contratti che riguardano le proprietà esclusive dei singoli condomini senza un esplicito mandato degli interessati.


in tema di società:

- Corte cost. 26.6.25 n. 87, pres. Amoroso, red. Navarretta (Guida al diritto 30/2025, 32 T stralcio): Non è fondata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 147 LF (come sostituito dal DLg 5/2006), nella parte in cui non prevede la inopponibilità ai soci illimitatamente responsabili di una società semplice dell'accertamento della loro fallibilità, indirettamente effettuato nel giudizio sul fallimento della società, nel quale i soci, benché palesi, non sono stati convocati: la disposizione censurata, infatti, va interpretata nel senso che i soci palesi di una società semplice hanno diritto a essere convocati nel giudizio sul fallimento della società, che indirettamente accerta la loro fallibilità sostanziale, anche se nel medesimo giudizio non è stato chiesto il loro fallimento in estensione; in mancanza, l'accertamento della loro fallibilità non è opponibile nel giudizio di cui all'art. 147, salvo che, di fatto, abbiano già esercitato rispetto a tale accertamento il loro diritto di difesa. 

- (commento di) Giuseppe Finocchiaro, L’effettivo diritto di difesa richiede l’instaurazione del contraddittorio (Guida al diritto 30/2025, 37-43) 

- (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Superato il formalismo delle norme su insolvenza e rappresentanza (Guida al diritto 30/2025, 44-48)


in materia edilizia (ordine di demolizione impartito dal giudice penale):

- Cass. pen. 3^, 24.6.25 n. 23457 (Guida al diritto 30/2025, 64 T, sotto il titolo “Opere abusive:

ordine di demolizione dell’immobile non sempre sospendibile”): 1. L'ordine di demolizione impartito dal giudice a seguito di sentenza di condanna è doveroso; esso incide, quale misura amministrativa ripristinatoria, sulla res abusiva che sia ancora tale, senza che alcun rilievo possa assumere la posizione di terzi non responsabili dell'abuso, e, in fase di esecuzione, è passibile di revoca solo quando risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della PA che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (condono e rilascio di permesso in sanatoria). L'insuperabilità dell'ordine di demolizione quale scelta necessaria del legislatore, a fronte di taluni tipi di abuso edilizio, trova ulteriore conferma nella disciplina di cui all'art. 31, comma 3, DPR 380/2001, che ha solo introdotto, a certe condizioni, un possibile, più ampio intervallo di tempo entro cui deve procedersi alla demolizione ordinata dal comune, prevedendo, in caso di inosservanza, l’acquisizione delle opere di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. 2. Il principio di proporzionalità nell'applicazione dell'ordine di demolizione di un immobile illegalmente edificato (art. 8 della Cedu), adottato da una pubblica autorità al fine di contrastare la realizzazione di opere senza permesso di costruire, opera esclusivamente in relazione all'immobile destinato ad abituale abitazione di una persona, ed implica la valorizzazione di alcune circostanze, che è onere di chi intende avvelarsene allegare in modo puntuale (posto che sono tassativi i casi di definitiva revoca, ravvisabili allorquando la demolizione risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della PA che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività). In particolare, tra tali condizioni non può essere valorizzata e considerata, da sola, la situazione di salute di un familiare dell’istante (nella specie, la figlia affetta da autismo), dovendo tale situazione essere valutata congiuntamente con la consapevolezza della illiceità dell'intervento nonché con l'arco di tempo decorso dall'accertamento dell'abuso al fine di verificare se l'interessato abbia avuto la possibilità di legalizzare il manufatto abusivo o di reperire un'altra soluzione abitativa. [Su queste premesse la Corte, accogliendo il ricorso del PM, ha annullato con rinvio il provvedimento di revoca dell’ordine di demolizione adottato dal giudice dell’esecuzione]. 

- (commento di) Giuseppe Amato, Stop all’abbattimento del manufatto solo se c’è principio di proporzionalità (Guida al diritto 30/2025, 72-75). Annullato con rinvio, su ricorso del PM, l’atto di revoca della “demolizione” basato solo sulla condizione di salute del familiare dell’istante, senza una considerazione complessiva del contesto. La Corte coglie l’occasione per puntualizzare le condizioni che possono essere valorizzate per conciliare l’esecuzione della demolizione con le esigenze abitative dell’istante. Il dovere di valutare il rispetto del principio di proporzionalità nell’esecuzione dell'ordine non implica una discrezionalità del giudice ma la necessità di rispettare alcuni criteri guida.



c.s.


 

Ogni successo comporta soltanto un biglietto di ammissione a un problema più difficile (Henry Kissinger)