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Guida al diritto (30/2022)

Carmine Spadavecchia • ago 10, 2022

sul Parlamento:

- Giulio M. Salerno*, “Nuove Camere”, regole da rivedere dopo il taglio dei parlamentari (Guida al diritto 30/2022, 12-13, editoriale) [*ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università di Macerata]


sul DL “mobilità”:

DL 16.6.2022 n. 68 (GU 16.6.22 n. 139, in vigore dal 16 giugno 2022), Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

- testo del decreto (Guida al diritto 30/2022, 15-28)

- mappa del decreto (guida alla lettura, a cura di Laura Chiarella): le innovazioni al Codice della strada articolo per articolo (Guida al diritto 30/2022, 29-32)

- commento di Laura Biarella, Bus, prorogato al 30 settembre 2022 l’uso della mascherina anti Covid (Guida al diritto 30/2022, 33-35)


in tema di abusi edilizi

- Cass. 2^, 19.7.22 n. 22646 (Guida al diritto 30/2022, 39): L’inottemperanza all’ingiunzione comunale relativa alla demolizione di un manufatto abusivo costituisce illecito di carattere permanente, e non istantaneo. Ciò rileva sia ai fini della prescrizione, che comincia a decorrere solo dal momento della cessazione della permanenza (e cioè della demolizione del manufatto in ottemperanza all’ingiunzione a demolire) o dal momento della contestazione dell’illecito (che vale come atto interruttivo), sia ai fini della disciplina applicabile , in quanto le condotte, quand’anche iniziate in epoca anteriore, sono sottoposte alla disciplina (statale o regionale) successiva per la parte di esse che si protragga anche sotto la vigenza delle nuove leggi.


in tema di permesso di soggiorno:

- Cons. Stato III 12.7.22 n. 5826, pres. est. Corradino (Guida al diritto 30/2022, 41): Per ottenere il permesso di soggiorno in Italia lo straniero deve possedere un’adeguata capacità reddituale, che rappresenta elemento sintomatico di inserimento nel tessuto sociale dello Stato. È ben possibile tuttavia che lo straniero, pur non raggiungendo “matematicamente” la soglia dell’assegno sociale tramite la retribuzione da lavoro subordinato, possa garantirsi la stabilità, la liceità e la sostenibilità del soggiorno in Italia attraverso altre fonti di sostentamento: queste tuttavia, per essere rilevanti ai fini del riconoscimento del titolo di soggiorno, devono avere i requisiti di certezza, solidità, periodicità, documentabilità, dal che è da escludersi che rilevino gli “aiuti di terzi” che non soddisfino un adeguato livello di sicurezza, solidità e tracciabilità.


in tema di servizi postali:

- Cons. Stato VI 13.7.22 n. 5893, pres. Montedoro, est. Ponte (Guida al diritto 30/2022, 98 T): “Fornitore di un servizio postale” è qualifica che compete ad aziende che svolgono almeno uno dei servizi riguardanti un invio postale (raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione), non dovendo la relativa attività essere limitata unicamente al servizio di trasporto. Per l’effetto, le imprese di autotrasporto, di spedizione o di corriere espresso, le quali forniscano servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali, costituiscono, salvo nell’ipotesi che la relativa attività risulti limitata al trasporto degli invii postali, fornitori di servizi postali. Benché sia possibile operare una distinzione tra il servizio universale e quello di corriere espresso, fondata sulla sussistenza o meno di un valore aggiunto apportato dal servizio e sulla presenza nel primo caso di incisivi obblighi di servizio a tutela della generalità dei cittadini o degli utenti - in quanto il servizio universale ha la funzione di garantire, i livelli qualitativi e quantitativi di offerta di cui devono godere tutti i cittadini, a condizioni geograficamente ed economicamente accessibili (la c.d. rete postale pubblica), - tale criterio di differenziazione è privo di rilevanza quanto alla natura dei servizi elencati all’art. 2, punto 1, della direttiva 97/67/CE, con la conseguenza che sia il servizio universale sia quello di corriere espresso costituiscono “servizi postali” ai sensi della disciplina europea e nazionale. 

- (commento di) Laura Biarella, L’impresa che non “fa solo trasporto” ha doveri informativi verso gli utenti (Guida al diritto 30/2022, 107-113)


in tema di separazione tra coniugi (assegno di mantenimento): 

- Cass. 1^, 19.7.22 n. 22616 (Guida al diritto 30/2022, 39): In tema di separazione giudiziale dei coniugi, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza dei coniugi a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo pertanto rilievo anche i redditi occultati al fisco, all’accertamento dei quali l’ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi , quali le indagini della polizia tributaria. Nei giudizi di separazione giudiziale dei coniugi, il potere di disporre indagini della polizia tributaria, derivante dall’applicazione analogica dell’art. 5, comma 9, legge 898/1970, costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova, il cui esercizio è espressione della discrezionalità del giudice di merito che incontra un limite in presenza di fatti specifici e circostanziati in ordine all’incompletezza o all’inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo: in tali casi il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria, non potendo rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell’assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate tramite le menzionate indagini.


in tema di mutuo:

- Cass. 3^, 11.7.22 n. 21863 (Guida al diritto 30/2022, 58 s.m., annotata da Mario Piselli): Il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario il quale preveda, che in caso di morte di quest’ultimo l’indennizzo sia dovuto alla banca mutuante, e nello stesso tempo che il versamento dell’indennizzo estingue il credito residuo della banca verso il mutuatario, senza diritto dell’assicurazione di surrogarsi alla banca, è un contratto il cui scopo è soddisfare due interessi convergenti: quello della banca al rimborso del mutuo e quello del mutuatario (e dei suoi eredi) a non restare esposti all’azione esecutiva della banca. Ne consegue che gli eredi del mutuatario, in caso di inadempimento dell’assicuratore, sono legittimati a domandare la condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo nelle mani della banca.


sul lavoro part-time:

- Cass. 18.7.22 n. 22497 (Guida al diritto 30/2022, 38): I dipendenti pubblici con un part time non superiore al 50% (nella specie, per 18 ore) possono instaurare rapporti con altri enti anche senza autorizzazione della PA di appartenenza: in tale ipotesi non sono soggetti infatti alla disciplina autorizzativa degli incarichi ex art. 53, commi da 7 a 13 TU pubblico impiego, trovando piuttosto applicazione la deroga prevista dal comma 6 dell’art. 53.


in tema di licenziamenti:

- Corte cost. 22.7.22 n. 183, pres. Amato, red. Sciarra (Guida al diritto 30/2022, 39): È indifferibile la riforma della disciplina dei licenziamenti, materia di importanza essenziale per la sua connessione con i diritti della persona del lavoratore e per le sue ripercussioni sul sistema economico complessivo. (La Corte dichiara inammissibili le censure sull’indennità prevista dal c.d. Jobs Act per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, ma rivolge un monito al legislatore perché intervenga in materia. Secondo la Corte un’indennità costretta entro l’esigui divario tra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità vanifica l’esigenza di adeguarne l’importo alla specificità di ogni singola vicenda e non rappresenta un rimedio congruo e coerente con i requisiti di adeguatezza e dissuasività affermati dalle sentenze 194/2018 e 150/2020 della Corte stessa: ciò in quanto lo scarto limitato tra minimo e massimo di legge conferisce rilievo preponderante se non esclusivo al numero dei dipendenti, criterio che, in un quadro segnato dall’evoluzione della tecnologia e dalla trasformazione dei processi produttivi non offre elementi per determinare l’ammontare dell’indennità secondo le peculiarità di ogni singola vicenda)


in tema di alloggi popolari (prezzi):

- Cass. SSUU 6.7.22 n. 21348 (Guida al diritto 30/2022, 44 T): In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito degli interventi legislativi di cui all’art. 5, comma 3-bis, DL 70/2011, il vincolo del prezzo massimo di cessione sia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (c.d. convenzioni Peep), sia di quelli costruiti a seguito di convenzioni che hanno beneficiato dello scomputo degli oneri di urbanizzazione (c.d. convenzioni Bucalossi) è tutt’oggi in vigore e permane fino a che non sia affrancato mediante l’apposita procedura da svolgere con il Comune ai sensi della legge 448/1998.

- (commento di) Eugenio Sacchettini, Solo la procedura di affrancamento pone al riparo dalle controversie (Guida al diritto 30/2022, 54-57)


sulla responsabilità amministrativa degli enti:

- Cass. pen. 6^, 11.11.21-15.6.22 n. 23401 (Guida al diritto 30/2022, 72 T):

1. In tema di responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi da soggetti in posizione apicale, la disciplina normativa delineata dall’art. 6 DLg 231/2001 non prevede alcuna inversione dell’onere probatorio a carico dell’ente, giacché grava, comunque, sull’accusa l’onere di dimostrare l’illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa e grava altresì sull’accusa dimostrare che tale accertata responsabilità individuale si estende poi dall’individuo all’ente, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l’azione dell’uno all’interesse/vantaggio dell’altro e, quindi, gli elementi indicativi della “colpa di organizzazione” dell’ente che rendono autonoma la responsabilità di quest’ultimo. 2. Ai fini dell’esonero della responsabilità amministrativa da reato (nella specie, per reato commesso dai vertici dell’ente) può assumere efficacia esimente per l’ente, ai sensi dell’art. 6 DLg 231/2001, l’elusione fraudolenta del modello di organizzazione e di gestione da parte dell’apicale autore del reato. AL riguardo, il concetto di “elusione” implica necessariamente una condotta munita di connotazione decettiva, consistente nel sottarsi con malizia a un obbligo ovvero nell’aggiramento di un vincolo, nello specifico rappresentato dalle prescrizioni del modello: concetto rafforzato poi dal predicato “fraudolenta”, che, lungi dall’essere una mera ridondanza, vuole evidenziare l’insufficienza, a tal fine, della semplice e frontale violazione delle regole e del modello, pretendendo una condotta ingannatoria. 3. Ai fini dell’apprezzamento sull’idoneità del modello di organizzazione e di gestione, l’art. 6 DLg 231/2001 pone, quale condizione per mandare l’ente esente da responsabilità per il reato commesso dai suoi vertici, oltre all’adozione - e all’efficace attuazione - di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, il fatto che sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello “a un organismo dell’ente dotato autonomi poteri di iniziativa e di controllo”: Ciò che deve escludersi nel caso in cui tale organismo (nella specie, a composizione monocratica e individuato nel responsabile dell’internal audit) sia posto alle dirette dipendenze dell’organo di vertice (nella specie, del presidente del consiglio di amministrazione)

- (commento di) Giuseppe Amato, Regole probatorie per l’addebito, l’impresa risponde per fatto proprio (Guida al diritto 30/2022, 81-86). Vanno applicate le regole sull’accertamento della responsabilità colposa, perché si discute della possibile “colpa di organizzazione” dell’ente: l’applicazione del principio di colpevolezza esclude qualsiasi automatico addebito di responsabilità.


in materia fiscale (Imu):

- Cass. trib. 18.7.22 n. 22477 (Guida al diritto 30/2022, 38): In caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento di Ici/Imu, per più periodi di imposta, relativamente allo stesso immobile, si applica il regime della continuazione attenuata prevista dall’art. 12, comma 5, DLg 472/1997, che consente di irrogare un’unica sanzione pari a quella base aumentata dalla metà al triplo. In sede di notifica dell’atto, l’ufficio deve ricostruire un’unica serie progressiva comprendente anche le violazioni contestate in precedenza. L’art. 12, comma 5, prevede l’applicabilità del principio anche in ambito processuale: pertanto, in caso di più giudizi pendenti, ove non vi abbia provveduto l’Amministrazione, spetta al giudice cui è devoluta la cognizione dell’ultimo degli atti quantificare il dovuto applicando l’istituto del cumulo giuridico previa ricognizione delle liti già definite con sentenza. (Nella specie, si trattava di accertamenti Ici/Imu, relativi a più annualità, riguardanti terreni che un Comune aveva preteso di assoggettare a imposta in quanto aree fabbricabili)


 

c.s.


 

È sbagliato giudicare un uomo dalle persone che frequenta: Giuda, per esempio, aveva degli amici irreprensibili. (Marcello Marchesi)

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