Guida al diritto (29/2025)
in tema di
minori (maltrattamenti):
- Maria Giovanna Ruo* e Guido Piazzoni**, Indagine maltrattamenti sui minori: l’aumento dei casi deve far riflettere
(Guida al diritto 29/2025, 10-12, editoriale)
*Avvocato del Foro di Roma e Direttore della Scuola di Alta formazione specialistica avvocati in diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni e Guido Piazzoni
**Avvocato del Foro di Roma e Sottosegretario nazionale dell’Associazione Cammino
sul c.d.
decreto omnibus:
DL 30.6.2025 n. 95 [GU 30.6.25 n. 149, in vigore dal 1 luglio 2025], Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali
- testo del decreto (Guida al diritto 29/2025, 14-26)
- commento di Antonio Iorio, Finanziamento armi nucleari, al Mef ampi poteri di controllo (Guida al diritto 29/2025, 27-30)
sulla
libertà di espressione:
- Cedu 3^, 8.7.25, ric. 37027/22, Google e altri contro Russia (Guida al diritto 29/2025, 96 s.m.): Il blocco alla diffusione di contenuti su YouTube imposto da uno Stato così come l’ordine di trasmettere determinati contenuti di una rete televisiva, nonché le sanzioni elevate su Google che non esegue le decisioni dell’autorità nazionale che vanno in questa direzione, sono una violazione del diritto alla libertà di espressione e sono in contrasto con l’art. 10 della Convenzione europea che tutela non solo il contenuto, ma anche la scelta dei metodi utilizzati per la disseminazione di idee e informazioni.
- (commento di) Marina Castellaneta, Google contro Russia, blocco su YouTube e successive sanzioni violano la libertà di espressione (Guida al diritto 29/2025, 96-98). [Il contenuto del messaggio riguardava lo svolgimento di manifestazione pacifiche a supporto degli oppositori politici come Navalnyy]
in tema di
telecomunicazioni:
- Corte cost. 17.7.25 n. 108, pres. Amoroso, red. D’Alberti (Guida al diritto 29/2025, 36): Le regioni non possono aggravare l’iter di autorizzazione con obblighi non previsti dalla legge statale. Il divieto di aggravare il procedimento autorizzatorio costituisce, infatti, una scelta rispondente a esigenze di uniformità e celerità nella realizzazione delle reti di telecomunicazione, per garantire un servizio più omogeneo e inclusivo nel territorio nazionale e promuovere l’accesso alle tecnologie digitali. Si tratta, dunque, di obiettivi fondamentali al fine di dare impulso alla coesione sociale ed economica, anche a livello locale. (La Corte dichiara incostituzionale una disposizione della LR Molise n. 20/2006 che, ai fini dell’autorizzazione per gli impianti di telecomunicazione, pone a carico degli operatori di telecomunicazioni l’obbligo di prestare una fideiussione per gli oneri di ripristino ambientale, trattandosi di una prestazione di contenuto pecuniario - tale è la stipula di un contratto a titolo oneroso, qual è una polizza fideiussoria - non espressamente prevista tra quelle tipizzate dal codice delle comunicazioni elettroniche).
in tema di
acque pubbliche (giurisdizione):
- Cons. Stato VII 23.6.25 n. 5425, pres. Noccelli, est. Di Carlo (Guida al diritto 29/2025, 36) (riforma TAR Milano 2^, 30.3.23 n. 804): Spetta alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in sede di cognizione diretta in unico grado ogni controversia sugli atti amministrativi in materia di acque pubbliche, intesi come quelli idonei ad incidere, quand’anche non promananti da pubbliche amministrazioni istituzionalmente preposte alla cura degli interessi in materia, in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime di quelle e del relativo demanio.
in tema di
accesso (bilanciamento degli interessi nei procedimenti algoritmici):
- Cons. Stato VI, 6.6.25 n. 4929, pres. De Felice, rel. Ponte (Guida al diritto 29/2025, 86 T): L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, da- gli algoritmi al cosiddetto machine learning, compreso ogni meccanismo rientrante nella attuale nozione di AI, su cui da ultimo le "guidelines on the definition of an artificial intelligence system established by Regulation EU 2024/1689", ex artt. 3 e 96 dello stesso regolamento, è da intendersi quale modulo procedimentale per lo svolgimento dell'attività autoritativa in modalità più efficienti. Quando tale utilizzo esclude dal processo decisionale un contributo umano si dà luogo a un provvedimento amministrativo algoritmico che deve essere accompagnato da una serie di principi ermeneutici e applicativi tesi a garantire l'operatività del sistema e la tutela dei diritti e degli interessi coinvolti. In particolare, in tema di diritto di accesso al codice sorgente dell'algoritmo utilizzato, assumono rilievo primario i principi in tema di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica, non discriminazione algoritmica.
- Cons. Stato IV, 4.6.25 n. 4857, pres. Neri, rel. Furno (Guida al diritto 29/2025, 87 solo massima): Nell'ambito di una procedura di gara digitalizzata, il provvedimento di esclusione del partecipante che non ha correttamente presentato i documenti secondo il processo di acquisizione svolto da un software non configura una decisione algoritmica. Occorre infatti tenere distinto l'algoritmo di mero supporto, che riguarda le decisioni che restano rigorosamente affidate al fattore umano e che si inscrivono nella più tradizionale impostazione che vede nell'informatica un mero ausilio rispetto allo svolgimento dell'attività amministrativa nelle sue classiche modalità operative, dal provvedimento di algoritmo in cui l'algoritmo utilizzato costituisce un sistema informatico sostitutivo di un'ordinaria sequenza procedimentale e come tale, strettamente funzionale al contenuto dispositivo dell'atto finale. Tale distinzione si ripercuote sull'esercizio del di- ritto di accesso del codice sorgente del software che infatti va negato in presenza di un algoritmo di mero supporto, risultando prevalente l'esigenza di garantire l'opera protetta da copyright. Conseguentemente non risulta applicabile alle decisioni che si avvalgono di un algoritmo di mero supporto, ancorate al fattore umano, il DLg 31.3.2023, n. 36 il quale, all’art. 30, comma 2, lett. a), disciplina solamente i principi che devono governare l'adozione dei provvedimenti per algoritmi.
- (commento di) Giulia Pernice, Procedimento amministrativo baluardo della nuova tecnologia (Guida al diritto 29/2025, 90-94)
in tema di
privacy:
- TAR Firenze 4^, 27.6.25 n. 1212, pres. Giani, est. Fenicia (Guida al diritto 29/2025, 36): Il genitore ha diritto di sapere quanti esami ha sostenuto la figlia al fine di conoscerne l’effettiva “produttività” universitaria. [Il TAR annulla il diniego che l’l’Università - in base all’opposizione presentata dalla controinteressata – aveva adottato, assegnando assoluta e indiscriminata preminenza, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, alla tutela del diritto alla riservatezza della studentessa. Secondo il TAR, l’indubbia esigenza difensiva del genitore ricorrente non andava scandagliata fino al punto di stabilire quali potessero essere gli oneri probatori del medesimo in un eventuale giudizio civile di revisione dell’assegno di mantenimento, non essendo il diritto di accesso, anche nella sua dimensione difensiva, meramente strumentale alla proposizione di un’azione giudiziale. Piuttosto l’Università avrebbe dovuto ritenere sufficiente, ai fini della prevalenza sull’interesse alla riservatezza della studentessa, l’interesse del padre, data l’età adulta della figlia (31 anni) a sapere se questa avesse proseguito il suo percorso di studi universitario. Ciò perché tale elemento incide sulla permanenza dell’obbligo di mantenimento, essendo peraltro irrilevante nell’avviato giudizio al TAR la questione della ricomprensione in tale obbligo del pagamento delle tasse universitarie.]
in tema di
condominio:
- Cass. 2^, 21.6.25 n. 16622 (Guida al diritto 29/2025, 38 T): L'acquirente del solaio o lastrico allo stato grezzo di un edificio, con diritto di edificare il proprio appartamento, non diviene proprietario - salvo che diversamente risulti inequivocamente dal titolo - della porzione di colonna d'aria priva di tramezzature e, pertanto, da lui non usufruibile, che andrà a far parte della proprietà condominiale, ai sensi dell'art. 1117 c.cc, nella specie per dar vita alla tromba di corsa dell'ascensore.
- (commento di) Eugenio Sacchettini, Solo con i successivi atti catastali si può ricostruire la volontà delle parti (Guida al diritto 29/2025, 42-45)
in tema di
società:
- Cass. 1^, 5.6.25 n. 15087 (Guida al diritto 29/2025, 46 T): 1. Nel giudizio di legittimità, ove il socio che abbia impugnato la delibera sociale venga a perdere la qualità di socio per una cessione delle azioni attuatasi dopo la proposizione, da parte sua, del ricorso per cassazione, non trova applicazione l’art. 2378, comma 2, c.c. 2. In tema di società per azioni, in base all’articolo 2437-bis, comma 3, c.cc il recesso costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società e che è subordinato alla condizione risolutiva rappresentata alternativamente dall’intervento, nel termine di novanta giorni ivi previsto, della revoca della delibera che lo legittima e dallo scioglimento della società; in ragione della deliberazione di revoca o di scioglimento il socio receduto riacquista ex tunc lo status di socio, comprensivo della legittimazione a impugnare a norma degli artt. 2377 e 2378 c.c. tale deliberazione, al pari delle altre che siano state adottate a seguito del proprio recesso.
- (commento di) Mario Piselli, Dopo la revoca o lo scioglimento riacquista ex tunc lo status di socio (Guida al diritto 29/2025, 53-54)
in tema di
abuso d’ufficio:
- Corte cost. 3.7.25 n. 95, pres. Amoroso, red. Viganò (Guida al diritto 29/2025, 60 T): Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), L 9.8.2024 n. 114, che abroga l'art. 323 c.p., sollevate, complessivamente, in riferimento agli artt. 3, 11 e 97 Cost., sono inammissibili; mentre non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione di legge, sollevate in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 1, 5, 7, comma 4, 19 e 65, comma 1, della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'Onu il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con L 3.8.2009 n. 116 (Convenzione di Merida). [Secondo la Corte, dalla Convenzione di Merida non è desumibile né l’obbligo di prevedere una simile fattispecie di reato né il divieto di abrogarlo. La Corte ha esaminato le questioni di costituzionalità sollevate da 14 autorità giurisdizionali, tra cui la Corte di cassazione, sull’abrogazione del reato di abuso d’ufficio ad opera della L 114/2024. La Corte ha ritenuto ammissibili le sole questioni sollevate in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., che condiziona l’esercizio della potestà legislativa al rispetto degli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, nella specie gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (c.d. Convenzione di Merida). Se una convenzione - osserva la Corte - effettivamente prevedesse l’obbligo, per il legislatore nazionale, di configurare come reato una certa condotta, la Corte ben potrebbe dichiarare illegittima la legge che abbia abrogato quel reato, violando l’obbligo assunto dallo Stato in sede internazionale. L’effetto della pronuncia della Corte sarebbe, in tal caso, quello di ripristinare la legge in precedenza in vigore. Nel merito, la Corte ha però escluso che da esse possa ricavarsi un obbligo di prevedere come reato le condotte di abuso di ufficio, reato che peraltro non è uniformemente presente in tutti gli ordinamenti penali degli Stati firmatari]
- (commento di) Giuseppe Amato, Neppure le norme sovranazionali impongono la criminalizzazione (Guida al diritto 29/2025, 74-77)
c.s.
Due qualità sono necessarie all'artista: il senso della prospettiva e il senso morale (Aleksandr Sokurov, regista russo)