Giurisprudenza italiana (6/2025)
in tema di cittadinanza:
- Corte giust. Ue, Grande Sezione, 29.4.25, causa C-181/23, Rodin / Malta (Giurispr. it. 6/2025, 1255, annotata da Massimo F. Orzan): Uno Stato membro non può concedere la propria cittadinanza, e, di fatto, la cittadinanza europea, in cambio di pagamenti o di investimenti predeterminati, in quanto ciò equivale essenzialmente a fare dell’acquisizione della cittadinanza una semplice transazione commerciale. Una siffatta prassi non consente di accertare il necessario vincolo di solidarietà e di lealtà tra uno Stato membro e i suoi cittadini, né di garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri e costituisce pertanto una violazione del principio di leale cooperazione.
in materia antitrust (abuso di posizione dominante - indici rivelatori):
- Cons. Stato VI 9.4.25 n. 3058, pres. Montedoro, est. Cordì, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato / Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. e a. (Giurispr. it. 6/2025, 1249-1250): Il Consiglio di Stato fornisce importanti elementi ricostruttivi della figura dell’abuso di posizione dominante (art. 102 TFUE; art. 3 L 287/1990), ne definisce i tratti distintivi e ne traccia i profili di differenza rispetto ad ordinarie strategie volte a salvaguardare le quote detenute sul mercato da un’impresa.
in tema di appalti (iscrizione alla white list):
- Cons. Stato V 20.12.24 n. 10256, pres. Lotti, est. Maggio (Giurispr. it. 6/2025, 1361, solo massime): 1. Nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, la stazione appaltante può attribuire valore premiale anche a requisiti soggettivi dell’operatore economico, idonei a poter valutare la qualità e l’affidabilità dell’offerta, purché rispettino i principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. 2. In base alla normativa di settore – e in particolare dell’art. 1, commi 52-53, L 190/2012 – il requisito del possesso dell’iscrizione alla white list viene acquisito solo a seguito della conclusione, con esito favorevole, del procedimento avviato con la relativa domanda d’iscrizione. 3. In relazione all’iscrizione nella white list, non è previsto il rilascio di certificazioni, in quanto la sussistenza di tale requisito va accertata, dalla stazione appaltante, attraverso la consultazione dei siti istituzionali delle Prefetture competenti.
- (commento di) Daniele Perrucca, La valorizzazione dei requisiti soggettivi dell’operatore economico (Giurispr. it. 6/2025, 1361-1366)
NdR – Sentenza già segnalata, con il commento di Alessandro Formica e Roberto Cippitani, L’iscrizione nella white list come elemento di valutazione dell’offerta e l’acquisizione d’ufficio dei documenti utili ai fini dell’aggiudicazione (Urban. e appalti 3/2025, 332-343)
in tema di concessioni demaniali marittime (proroghe):
- Cons. Stato VII 26.2.25 n. 1688 (Giurispr. it. 6/2025, 1366 s.m.): In tema di concessioni demaniali marittime, la Direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), in quanto self-executing e recepita nell’ordinamento interno con il DLg 53/ 2010, è pienamente applicabile anche alle istanze di proroga presentate successivamente, senza che possa invocarsi il principio di irretroattività delle leggi. Il contrasto con il diritto unionale delle proroghe ex lege delle concessioni demaniali, introdotte dall’art. 1, commi 682 e segg., L 145/2018, costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa, comportando la disapplicazione automatica della disciplina interna incompatibile. Ne consegue l’inoperatività di successive proroghe legislative su concessioni già scadute e non rinnovate.
- TAR Napoli 7^, 14.1.25 n. 365, pres. Maddalena, est. Caprini (Giurispr. it. 6/2025, 1366 s.m.): Tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi comprese quelle in favore di concessionari che abbiano ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata, sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, l’indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva. Ne consegue che è imposto al giudice nazionale e alle amministrazioni di disapplicare le disposizioni in materia nella loro interezza, costituita da tutte le modifiche che hanno spostato in avanti i termini previsti dall’originaria versione dell’art. 3 L 5.8.2022 n. 118.
- (commento di) Michele Ricciardo Calderaro, Concessioni demaniali marittime e diritto europeo della concorrenza (Giurispr. it. 6/2025, 1366-1372)
in tema di processo amministrativo (annullamento con rinvio):
- Cons. Stato IV 9.4.25 n. 16, pres. Lopilato, est. Loria (Giurispr. it. 6/2025, 1250-1): Risulta radicalmente nulla (sì da giustificare il rinvio ex art. 105 c.p.a.) la sentenza di primo grado che si sia - erroneamente - limitata a dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo per carenza di interesse alla sua proposizione, senza in alcun modo motivare sulle deduzioni svolte al riguardo dal ricorrente principale. (Il CdS chiarisce ulteriormente la portata applicativa dei principi di diritto affermati da Ad. plen. 16/2024 in ordine all’interpretazione e all’applicazione dell’art. 105 c.p.a.)
in tema di processo amministrativo (omesso deposito in appello della sentenza impugnata):
- Ad. plen., 27.3.25 n. 4, pres. Maruotti, est. Caringella (Giurispr. it. 6/2025, 1252-3): L’art. 94, 1° comma, c.p.a. (secondo cui il ricorso in appello deve essere depositato nella segreteria del Consiglio di Stato “a pena di decadenza’ unitamente a una copia della sentenza impugnata) va inteso nel senso che il mancato deposito in atti della copia della sentenza non determina ex se la conseguenza della decadenza dall’impugnativa. Ostano infatti a una lettura così rigida della disposizione elementi di carattere testuale, storico sistematico e di compatibilità con i principi costituzionali e sovranazionali. (L’Ad. plen. enuncia il principio di diritto ai sensi dell’art. 99 c.p.a. ma non definisce il giudizio, demandando la decisione finale alla Sezione rimettente)
in tema di processo amministrativo (impugnazione incidentale tardiva):
- Con. Stato II 17.3.25 n. 2159, pres. Poli, est. Basilico (Giurispr. it. 6/2025, 1253-4): Il c.p.a. (colmando un sostanziale vuoto che in precedenza caratterizzava la disciplina del processo amministrativo e che solo in parte era stato colmato dal lavorio della giurisprudenza) ammette ora la proponibilità dell’appello incidentale tardivo (in relazione ad ipotesi in cui l’interesse all’appello sorge per effetto dell’impugnativa proposta in via principale). Viene in tal modo esteso anche al rito amministrativo (attraverso il nuovo art. 96, 2° comma, c.p.a.) lo speciale mezzo di impugnativa già disciplinato dall’art. 334 c.p.c. L’art. 96, 5° comma, c.p.a. chiarisce il regime temporale di proponibilità di tale speciale rimedio.
sui diritti di stato della persona (revocazione per contrarietà alla Cedu):
- Cass. 3^, 17.3.25, n. 7128 (Giurispr. it. 6/2025, 1259 T): La nuova ipotesi di “revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, prevista dall’art. 391-quater c.p.c., essendo stata introdotta in relazione alle decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, a condizione che la violazione accertata dalla Corte europea abbia pregiudicato un “diritto di stato della persona” e che l’equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell’art. 41 della Convenzione non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione, può essere invocata esclusivamente nei casi in cui la decisione nazionale abbia avuto ad oggetto una domanda incidente direttamente sul diritto al riconoscimento o alla negazione di uno status soggettivo personale e, quindi, la violazione accertata dalla Corte EDU abbia arrecato un pregiudizio che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto ovvero nell’illegittima attribuzione di uno status personale che si neghi di possedere, in quanto situazioni soggettive non suscettibili di tutela per equivalente; di conseguenza, la revocazione è, in ogni caso, esclusa quando la stessa domanda proposta nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato di cui si invoca la revocazione abbia avuto ad oggetto già essa stessa una tutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente, e ciò anche se il diritto oggetto della sentenza sia un diritto fondamentale della persona, ma non di stato.
- (commento di) Giampaolo Frezza, L’art. 391-quater c.p.c. e la nozione di “diritti di stato della persona” (Giurispr. it. 6/2025, 1260-1265)
in tema di interessi legali:
- Cass. 3^, 11.2.25 n. 3499 (Giurispr. it. 6/2025, 1292 T): 1. La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall’art. 1284, 4° comma, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere. 2. È sia irrilevante sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1284, 4° comma, c.c., nella interpretazione ad esso data dalla sentenza n. 12449/24 delle Sezioni Unite, laddove tale decisione avrebbe affidato al giudice il compito di indicare il saggio degli interessi legali liquidati in sentenza, mentre la norma riserva una tale determinazione al legislatore.
- Cass. SSUU 7.5.24 n. 12449 (Giurispr. it. 6/2025, 1294 s.m.): Ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, 1° comma, c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in quanto, da un lato il giudice dell’esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo medesimo e, dall’altro lato, il quarto comma dell’art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie integrata da ulteriori presupposti, oggetto di accertamento giurisdizionale.
- (commento di) Bruno Tassone, Profili di analisi economica degli interessi moratori ex 4o comma dell’art. 1284 c.c. (Giurispr. it. 6/2025, 1294-1301)
- (commento di) Claudio Consolo, Postilla. Resistenza temeraria e ratio degli interessi maggiorati ex art. 1284, 4o comma, c.c. (Giurispr. it. 6/2025, 1301-2)
NdR – La sentenza n. 12449/24 delle Sezioni unite è stata già segnalata con i commenti di Giampaolo Fabbrizzi, Declino (o ascesa) per gli interessi al saggio legale maggiorato in pendenza di lite? (Giurispr. it. 3/2025, 548-554) e di Fabrizio Piraino, La portata dell’art. 1284, commi 4° e 5°, c.c. sugli interessi moratori su crediti litigiosi (Giurispr. it. 5/2025, 1024-1038)
in tema di contratti atipici:
- Cass. 3^, 18.3.25 n. 7239 (Giurispr. it. 6/2025,1238-9): Ai fini del giudizio di meritevolezza ex art. 1322, 2° comma, c.c. di un contratto atipico, è necessario accertare la contrarietà del risultato cui esso mira con i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione posti a fondamento dei rapporti privati, restandovi estranea qualsivoglia valutazione di convenienza economica dell’affare. (Con riguardo a un contratto di abbonamento finalizzato ad assistere alle partite casalinghe di una squadra di calcio, la SC ha escluso potesse riconoscersi qualsivoglia rilevanza, in seno al giudizio di meritevolezza ex art. 1322, 2° comma, c.c., alla circostanza che il relativo corrispettivo si fosse rivelato superiore a quello risultante dalla somma del prezzo d’acquisto dei biglietti delle singole partite).
in tema di appalti:
- Cass. 2^, 27.3.25 n. 8109 (Giurispr. it. 6/2025,1236-8): In tema di appalto, gli incarichi di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza sono autonomi, per funzioni e competenze, e non in rapporto di implicazione necessaria tra loro, atteso che l’art. 2, lett. e) e lett. f), DLg 494/1996, ratione temporis vigente, prevede come figure necessariamente distinte quelle di coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera e durante la sua realizzazione; spetta al giudice di merito, ai fini della determinazione del compenso preteso dal professionista incaricato, verificare il contenuto dell’incarico conferitogli, la normativa applicabile in relazione alla natura dell’opera e il titolo del diritto fatto valere.
in tema di locazione:
- Cass. SSUU 25.2.25 n. 4892 (Giurispr. it. 6/2025, 1265 T): In tema di locazione, il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l’apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c.
- (commento di) Valerio D’Alessandro, Il danno da risoluzione anticipata della locazione (Giurispr. it. 6/2025, 1267-1272)
- (commento di) Marco Monticelli, Danno da anticipata risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore (Giurispr. it. 6/2025, 1272-1283)
NdR – Sentenza già segnalata con il commento di Mario Piselli, I mancati canoni predeterminati la base per quantificare l’indennizzo (Guida al diritto 10/2025, 70-72)
in tema di società (golden power):
- TAR Lazio 1^, 22.5.24 n. 10275, pres. Petrucciani, st. Savo Amodio (Giurispr. it. 6/2025, 1335 s.m.): L’ambito di applicazione soggettivo della disciplina nazionale del golden power si estende ai fornitori di tecnologie critiche per il settore bancario, la cui qualificazione strategica consegue al superamento delle soglie di fatturato e personale previsti dalla disciplina nazionale. In questo contesto, risulta legittimo l’esercizio dei poteri speciali a diritti reali di garanzia su azioni essendo connesso ad operazioni in grado di incidere sugli attivi individuati come strategici, senza incentrarsi sullo strumento giuridico concretamente utilizzato, ma avendo di mira l’effetto concreto della stessa in termini di potenziale incidenza sul controllo della società e dei suoi asset.
- (nota di) Matteo Pignatti, I poteri speciali di Golden Power ed i rapporti con il settore creditizio (Giurispr. it. 6/2025, 1335-1338)
in tema di società:
- Oreste Cagnasso (a cura di), Le società di persone: temi controversi (Giurispr. it. 6/2025, 1428-1476)
--- Oreste Cagnasso, Società di persone: premessa (1428)
--- Maurizio Onza, I conferimenti nelle società di persone (1429)
--- Gianluca Carlini e Maurizio Onza, L’assunzione dell’ufficio di amministratore: proposte ricostruttive di regole incerte (1432)
--- Paolo-Maria Smirne, Le interferenze tra esclusione e revoca nelle società di persone (1442)
--- Giulia Garesio, Il diritto di controllo dei soci: questioni controverse e tendenze evolutive (1450)
--- Barbara Petrazzini, Lo scioglimento delle società di persone per mancanza della pluralità dei soci (1457)
--- Maria Di Sarli, Operazioni straordinarie cross border e scissione con scorporo delle società di persone (1463)
--- Oreste Cagnasso, Alcuni spunti de iure condendo in tema di società di persone (1470)
in tema di perquisizione:
- Cedu 1^, 29.4.25, ric. 49617/22 (Giurispr. it. 6/2025, 1257-8, annotata da Eleonora Bruno: in tema di perquisizioni arbitrarie, la Cedu equipara notai e avvocati nel privilegio professionale): La perquisizione eseguita nei locali professionali di un notaio e il conseguente sequestro di dispositivi elettronici contenenti dati coperti dal segreto professionale, disposti in assenza di un mandato preventivo dell’autorità giudiziaria e senza la possibilità per il ricorrente di ottenere un controllo giurisdizionale successivo, comportano un’ingerenza arbitraria e non prevista dalla legge in violazione del diritto al rispetto della vita privata e del domicilio professionale sancito all’art. 8 Cedu.
in materia penale:
- Gabriele Ponteprino, Concorso morale nel reato: gli elastici confini della partecipazione psichica (Giurispr. it. 6/2025, 1417-1427). Percorsi di giurisprudenza.
c.s.
La grandezza del pensiero non deriva dalla grandezza della mente, bensì da un grande sentimento (Aleksandr Sokurov, regista russo)