Guida al diritto (27/2026)

Carmine Spadavecchia • 27 luglio 2026

in tema di giustizia civile:

- Claudio Castelli*, Giustizia civile: più vicini all’Europa, ma con troppe disparità territoriali (Guida al diritto 27/2026, 12-16, editoriale) [*già Presidente della Corte d’appello di Brescia]


sul DL lavoro 2026:


DL 30.4.2026 n. 62 - L 25.6.2026 n. 112, Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale

- guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 27/2026, 19-25)


 


in tema di VIA


- Corte cost. 30.6.26 n. 116, pres. Amoroso, red. D’Alberti (Guida al diritto 27/2026, 32): Non è fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo nei confronti dell’art. 7 LR Toscana n. 50/2025, relativo agli interventi realizzati nei siti protetti appartenenti alla rete «Natura 2000» senza la preventiva sottoposizione alla valutazione di incidenza ambientale o in difformità da essa. Con la disposizione censurata la Regione Toscana ha previsto che in tali ipotesi l’autorità competente può disporre il ripristino dello stato dei luoghi, previa eventuale sospensione dei lavori. Premesso che la tutela dell’ambiente rientra nella competenza esclusiva dello Stato, che può fissare standard minimi di protezione inderogabili dalla legislazione regionale, la disposizione censurata non contraddice, ma conferma la natura intrinsecamente preventiva della valutazione di incidenza ambientale, così come delineata in ambito europeo e interno quale standard minimo per salvaguardare gli habitat protetti. Inoltre, non avendo il legislatore statale disciplinato gli interventi realizzati nelle aree tutelate in assenza di tale imprescindibile valutazione, le disposizioni regionali possono intervenire a regolamentare le conseguenze di tale omissione, disponendo in tali casi l’eventuale sospensione dei lavori.


 


sul processo amministrativo (annullamento con rinvio):


- Ad. plen. 22.6.26 n. 2, pres. Maruotti, rel. Simeoli (Guida al diritto 27/2026, 74 T): 1. Nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato non può rilevare d'ufficio l'erroneo ordine di esame dei motivi formulati dal ricorrente in primo grado: a) qualora la parte appellata non li abbia riproposti ritualmente nelle forme previste dall'art. 101, comma 2, c.p.a., nel caso di assorbimento non consentito; b) qualora la parte interessata non abbia proposto appello, nel caso di mancato assorbimento necessario. 2. L'accoglimento del motivo di appello diretto a censurare l'erroneo ordine di esame dei motivi proposti in primo grado non comporta la regressione del giudizio innanzi al TAR. 3. La nullità della sentenzà, quale ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a., è determinata dalla carenza dei requisiti formali dell'atto giurisdizionale in sé considerato, tra cui rientra il difetto assoluto della motivazione, anche nelle sembianze della motivazione apparentè, in quanto tautologica o assertiva o avulsa dalla specifica situazione fattuale o giuridica su cui verte la controversia. 4. Il difetto assoluto della motivazione deve essere valutato con riferimento alla sentenza nella sua globalità e rispetto al ricorso proposto unitariamente inteso, e non in maniera parcellizzata o frammentata, facendo riferimento ai singoli motivi o alle singole domande formulate all'interno di esso.

- (commento di) Christian Corbi, Vizi infra-petizione irrilevabili d’ufficio e non causano la regressione del rito (Guida al diritto 27/2026, 82-84) 


 


in tema di ottemperanza (perdita di chance):


- Cons. Stato V 21.5.26 n. 4099, pres. Caringella, est. Perotti (Guida al diritto 27/2026, 32): In sede di ottemperanza il danno da perdita di chance conseguente a un affidamento diretto illegittimo, poiché posto in essere in violazione degli obblighi di evidenza pubblica, va calcolato nell’osservanza dei criteri fissati in sede di cognizione nella statuizione di condanna resa ai sensi dell’art. 34, comma 4 c.p.a. Il giudice deve garantire l’attuazione del modus procedendi indicato all’Amministrazione laddove l’ottemperanda sentenza prescrive che l’ammontare del danno da perdita di chance va determinato riducendo l’utile conseguibile in proporzione alla chance di aggiudicazione, desumibile da dati oggettivi quali le caratteristiche del mercato e quanto avvenuto in procedure similari. 


 


in tema di privacy (protezione dati):


- Corte giust. Ue 1^, 18.6.26, causa C-414/24 (Guida al diritto 27/2026, 86 solo massima): L’art. 77, par. 1, e l’art. 79, par. 1, del regolamento (UE) 27.4.2016 n. 679 (2016/679) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), ostano a che un’autorità di controllo, investita di un reclamo ai sensi di tale art. 77, par. 1, possa respingerlo per il solo motivo che un ricorso giurisdizionale, proposto conformemente a tale art. 79, par. 1, e avente il medesimo oggetto, è stato proposto in precedenza e sebbene la decisione emessa nell’ambito di tale ricorso non abbia ancora acquisito carattere definitivo.

- (commento di) Giulio Monga, Reclamo presentato a un’authority privacy, non può essere respinto se sullo stesso oggetto pende un giudizio civile (Guida al diritto 27/2026, 86-88) 


 


in tema di condominio:


- Cass. 2^, 5.5.26 n. 12742 (Guida al diritto 27/2026, 34 T): 1. L’assemblea, essendo provvista di una competenza generalizzata, può in ogni momento sostituirsi all’amministratore e privarlo dei suoi poteri, in base al criterio di normale revocabilità dell’incarico di cui all’art. 1129, comma 11, c.c., nonché alla luce della sindacabilità dei provvedimenti dell’amministratore con ricorso all’assemblea ex art. 1133 c.c. 2. L’amministratore non ha il potere di compiere atti contrari alla volontà dei titolari del rapporto sostanziale, né ha un autonomo interesse alla proposizione o prosecuzione del processo, sicché non è legittimato a proporre o a proseguire un giudizio contro uno o più condomini o contro terzi se l’assemblea abbia espresso un intendimento contrario o abbia deciso di rinunciarvi o di transigere la causa non sussistendo un interesse giuridico dell’amministratore a proporre o a proseguire una causa relativa alle parti comuni dell’edificio contro l’assemblea o alla quale la volontà dei condomini validamente espressa intenda rinunciare.

- (commento di) Mario Piselli, I comunisti possono non proporre, transigere o rinunciare alla lite (Guida al diritto 27/2026, 42-44)


 


in materia penale (messa alla prova):


- Cass. pen. 3^, 13.5.26 n. 17117 (Guida al diritto 27/2026, 54 T): In materia di messa alla prova, con riferimento alle richieste difensive di rinvio successive alla prima, funzionali all’elaborazione del programma trattamentale da parte dell’Uepe e alla sua acquisizione al procedimento per il vaglio giudiziale finalizzato alla sospensione del processo, il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza della parte richiedente, da sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l’intera durata del rinvio ex art. 159 c.p. 

- (commento di) Carmelo Minnella, Una soluzione che non convince, il rinvio non è colpa dell’imputato (Guida al diritto 27/2026, 58-65)


 


c.s.


 


- La verità è contagiosa [motto di George Minden (1921-2006), agente segreto, appartenente al Book Club della CIA, che durante la guerra fredda inondò l'Unione Sovietica di libri proibiti dalla censura di regime]

- Una bugia, quando incontra il clima giusto, corre infinitamente più veloce di una smentita documentata (Daniele Scalise, giornalista)

- Oggi il giornalismo non consiste più soltanto nel cercare notizie. Oggi il suo compito principale è un altro: distinguere continuamente ciò che è vero da ciò che viene semplicemente ripetuto (Daniele Scalise, giornalista)