Guida al diritto (28/2026)

Carmine Spadavecchia • 28 luglio 2026

in tema di sfruttamento delle persone (tratta, schiavitù e simili):


DLg 12.6.2026 n. 115 (GU 1.7.26 n. 150, in vigore dal 16 luglio 2026), Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. 


- testo del decreto (Guida al diritto 28/2026, 15-25) 


- modifiche al codice penale (Guida al diritto 28/2026, 26-27) 


- modifiche al TU immigrazione (DLg 25.7.1998 n. 286) (28-29)


- guida alla lettura (mappa delle principali novità) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 28/2026, 30-34), sotto il titolo “Meccanismo nazionale di Referral, attestato di riflessione per 45 giorni” [NdR - Meccanismo nazionale di Referral è un meccanismo di cooperazione tramite cui gli attori statali adempiono ai propri obblighi per proteggere e promuovere i diritti umani delle vittime di tratta]


- commenti:


- Valeria Cianciolo*, Le “nuove catene” dell’era digitale: come l’Italia riscrive la lotta alla tratta (Guida al diritto 28/2026, 10-14, editoriale) (maternità surrogata, matrimonio forzato e adozione illegale entrano ufficialmente nel perimetro dello sfruttamento estremo) [*avvocato del Foro di Bologna]


- Laura Biarella, Un anticipo delle misure di assistenza per assicurare una migliore inclusione (Guida al diritto 28/2026, 35-40) [le novità]


- Giuseppe Amato, Materiale pornografico e sessuale: viene ampliata la tutela per le vittime (Guida al diritto 28/2026, 41-43) [modifiche al codice penale]


 


in tema di accesso (pareri legali):


- Cons. Stato VI 12.5.26 n. 3714, pres. Simonetti, est. Vitale (Guida al diritto 28/2026, 48): Le decisioni del collegio consultivo tecnico non hanno natura di “parere legale”, pertanto possono formare oggetto di accesso civico generalizzato. [La vicenda ha ad oggetto l’accesso civico generalizzato degli atti di una procedura di gara, tra i quali si annoverano le “decisioni” del collegio consultivo tecnico. Il CdS ha applicato ratione temporis l’art. 53, c. 5, lett. b), Dlgs 50/2016, che sottraeva all’accesso i soli “pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici” ed escluso la sussistenza di ogni limite all’accesso alle pronunce del Cct. La tematica, malgrado riferita al precedente codice degli appalti, conserva attualità perché anche il vigente art. 35, comma 4, lettera b), n. 1, Dlgs n. 36/2023, sottrae all’accesso i pareri legali, negli stessi termini di cui alla precedente normativa. Permane infatti l’esigenza di garantire la tutela del diritto di difesa della parte in relazione a liti potenziali o in atto, e di salvaguardare la riservatezza dei rapporti, anche tramite il segreto professionale, tra difensore e assistito in ordine alla strategia difensiva intrapresa o da intraprendere. Nel contempo occorre interpretare l’istituto in modo tale da non frustrarne la ratio e la funzione. Non è la natura preventiva del contenzioso del Cct a favorire l’ostensione delle decisioni, quanto la natura in sé delle decisioni di tal fatta: e ciò sia che esse mantengano la veste di parere legale, sia che finiscano per assumere quella di lodo irrituale. In entrami i casi la pronuncia del Cct finisce per influenzare, anche solo in termini potenziali, quantomeno la decisione “amministrativa” della stazione appaltante].


 


in tema di condominio:


- Cass. 2^, 14.4.26 n. 9573 (Guida al diritto 28/2026, 52 T): In tema di condominio negli edifici, il regime legale di utilizzazione delle cose comuni (art. 1102 c.c.) - tra cui rientra il muro perimetrale, avente anche la funzione accessoria di appoggio di impianti - e i limiti alle opere su parti di proprietà esclusiva (art. 1122 c.c.), ben possono essere sottoposti a una specifica disciplina integrativa o restrittiva da parte del regolamento di condominio o di una «deliberazione- regolamento» (ossia una delibera assembleare volta a fissare regole di comportamento generali e astratte per casi futuri). Il giudice di merito, chiamato a valutare la legittimità della installazione del motore di un condizionatore d'aria sulla facciata o in fregio a una finestra, non può limitare la propria indagine al solo ed empirico esame delle riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi per escluderne l'impatto volumetrico o cromatico. Egli è invece tenuto a compiere un accertamento globale e approfondito che verifichi l'eventuale violazione delle specifiche norme regolamentari o delle delibere assembleari vigenti in materia, esaminando compiutamente le dimensioni, le caratteristiche tecniche dell'impianto, le modalità di posizionamento e la preesistenza di analoghi manufatti, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica d'ufficio con funzione percipiente.

- (commento di) Fulvio Pironti, Decisione giusta, ma poco persuasiva nella sua architettura argomentativa (Guida al diritto 28/2026, 55-58). Il condominio aveva richiamato delibere assembleari che imponevano ai condomini di collocare i condizionatori solo all’interno dei balconi. La Corte censura la sentenza d’appello perché si è affidata quasi esclusivamente alle fotografie; tuttavia, non indica con la stessa nettezza quale fosse l’esatta carenza decisiva.v



 


in tema di contratti coi consumatori (recesso da abbonamenti streaming):


- Corte giust. Ue 1^,.7.26, causa C-234/25 (Guida al diritto 28/2026, 50): L’abbonamento di streaming offerto in Austria dall’emittente televisiva privata austriaca Sky Österreich, costituisce fornitura di un «servizio digitale», dato il carattere dinamico dell’offerta, cosicché il diritto di recesso non può essere escluso: il cliente dispone pertanto di un periodo di riflessione adeguato a valutare se l’abbonamento corrisponda alle sue aspettative. (Per sottoscrivere online un abbonamento, il cliente doveva accettare una clausola secondo cui l’esecuzione del contratto avrebbe avuto inizio prima della scadenza del termine di recesso di 14 giorni, con conseguente perdita del diritto di recesso. Un’associazione per la tutela dei consumatori ha contestato tale clausola dinanzi ai tribunali austriaci. Sky Österreich sosteneva fornire un «contenuto digitale»). 


 


in tema di aiuti di Stato:


- Trib. Ue 3^, 8.7.26, cause T-268/21 e T-538/24 (Guida al diritto 28/2026, 49): In tema di aiuti alle compagnie aeree durante la crisi Covid, il requisito di ammissibilità che impone il possesso di una licenza italiana non costituisce violazione del principio di non discriminazione, essendo rivolto alle imprese più duramente colpite dalle misure che vietavano o limitavano i collegamenti da o verso l’Italia. Circa i principi di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento, Ryanair non ha dimostrato che il requisito del possesso di una licenza italiana produca effetti restrittivi. (Nell’ottobre 2020 l’Italia notificava alla Commissione un regime di aiuti consistente in sovvenzioni a talune compagnie aeree titolari di una licenza italiana attraverso un fondo di compensazione di 130 milioni di euro: ciò allo scopo di indennizzare le compagnie per i danni subiti a causa delle restrizioni di viaggio e delle altre misure di confinamento adottate per limitare la diffusione della pandemia. La Commissione approvava la misura in quanto compatibile col mercato interno. Su domanda di Ryanair, il Tribunale UE, nel 2023, annullava la decisione. Nel 2025 la Corte di giustizia annullava la sentenza rinviando la causa dinanzi al tribunale. Il regime di aiuti è stato modificato e prorogato dal 16 giugno al 31 dicembre 2020. Il 13 ottobre 2023 l’Italia ha notificato la proroga e la modifica della misura di compensazione per l’anno 2021, prevedendo un aumento della dotazione finanziaria di 100 milioni di euro. La Commissione ha approvato tale misura e la decisione è oggetto di un altro ricorso presentato dalla Ryanair. Il Tribunale ha respinto entrambi i ricorsi).


 


in tema di diritto d’autore (Diario di Anna Frank):


- Corte giust. Ue 2^, 9.7.26, causa C-788/24 (Guida al diritto 28/2026, 49-50): Un’opera divenuta di dominio pubblico in taluni Stati membri può essere pubblicata free su un website pure se rimane protetta dal diritto d’autore in altro Stato membro, a condizione che il sito contenga una misura di blocco geografico finalizzata a bloccare l’accesso a tale sito per gli utenti di Internet che lo consultano da quest’ultimo Stato membro. La nozione di «comunicazione al pubblico» associa un atto di comunicazione di un’opera, nonché la comunicazione di tale opera a un pubblico. [All’epoca dell’occupazione dei Paesi Bassi da parte della Germania nazista, Anna Frank era un’adolescente ebrea tedesca che viveva ad Amsterdam con la sua famiglia. Tra il 1942 e il 1944 ha raccontato nel proprio diario la sua vita quotidiana in clandestinità ed esso costituisce una testimonianza dell’Olocausto. Suo padre, Otto Frank, unico superstite della famiglia, ha pubblicato gli scritti di sua figlia nel 1947. Ha poi istituito, nel 1963, il Fondo Anna Frank, un’organizzazione destinata a portare avanti il patrimonio sociale, educativo e culturale dell’autrice. Dopo la morte di Otto Frank, il Fondo Anna Frank è titolare dei diritti d’autore sulle opere di Anna Frank. Nei Paesi Bassi alcune parti di tali opere restano protette fino al 2037. Per contro, in numerosi altri paesi, tra cui il Belgio, i diritti d’autore sono già scaduti e dette opere sono divenute di dominio pubblico. Costituita nel 1957, l’Anne Frank Stichting (Fondazione Anna Frank) ha a oggetto, in particolare, la conservazione della casa di Anna Frank ad Amsterdam, nonché la diffusione degli ideali lasciati in eredità al mondo nel Diario di Anna Frank. Nel settembre 2021, su iniziativa di tale fondazione e di altri enti, un’edizione scientifica dei manoscritti è stata messa online gratuitamente, in lingua neerlandese. L’accesso a tale sito è stato limitato da un sistema di blocchi geografici che ne impedisce la consultazione a partire dagli Stati in cui i manoscritti sono protetti dal diritto d’autore. Nel 2021 il Fondo Anna Frank ha chiesto in giudizio la cessazione di tale diffusione].


 


in materia penale (abuso d’ufficio):


- Corte cost. 30.6.26 n. 117, pres. Amoroso, red. Viganò (Guida al diritto 28/2026, 68 T, sotto il titolo: “Abuso d’ufficio: ribadito che la scelta abrogativa non è censurabile costituzionalmente”): Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), L9.8.2024 n. 114, che abroga l'art. 323 c.p., sollevate, complessivamente, in riferimento agli artt. 11 e 97 Cost., sono inammissibili; mentre sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione di legge, sollevate in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 7, par. 4, 19 e 65 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell'Onu il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con L 3.8.2009 n. 116 (Convenzione di Merida).

- (commento di) Giuseppe Amato, Le norme sovranazionali sollecitano non impongono la criminalizzazione (Guida al diritto 28/2026, 74-75) 


 


in tema di reati sessuali (tutela):


- Cedu 1^, 2.7.26, ric. 9993/24 (Guida al diritto 28/2026, 96 solo massima): Gli Stati parte alla Convenzione europea, in forza dell’art. 3 che vieta trattamenti inumani e degradanti e dell’art. 8 che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sono tenuti ad adottare misure tempestive e adeguate per tutelare le vittime di violenza domestica. I ritardi nell’adozione di misure come la decadenza dalla responsabilità genitoriale di un padre autore di gravi violenze costituiscono una violazione della Convenzione. Gli Stati, inoltre, nel valutare casi di violenza sessuale nel contesto familiare devono assicurare che non venga utilizzato nelle aule di giustizia un linguaggio sessista e stereotipato per evitare che la donna subisca una vittimizzazione secondaria. 

- (commento di) Marina Castellaneta, Violenza domestica: Italia condannata per tempi troppo lunghi, mancanza di misure e stereotipi sessisti (Guida al diritto 28/2026, 96-98) 


 


c.s.


 


La manipolazione è ovunque, soprattutto online. Anche l'IA può manipolarci, infatti accade ogni giorno. Quando lo fa, è come il serpente della Genesi, maestro nella manipolazione. (da "Manipolazione", saggio di Cass R Sunstein, professore alla Harvard Law School)