Guida al diritto (24/2026)
in tema di
giustizia
(geografia giudiziaria e distribuzione dei carichi di lavoro):
- Marco Fabri*, Geografia giudiziaria: serve creatività per arrivare a una riforma strutturale (Guida al diritto 24/2026, 10-17, editoriale) [a pag. 11 e segg. le tabelle dei magistrati addetti a Tribunali e Procure] [*dirigente di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Bologna]
sul c.d.
decreto giustizia:
DL 12.6.2026 n. 100 [GU 12.6.26 n. 134, in vigore dal 12 giugno 2026], Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024
- testo del decreto.legge (Guida al diritto 24/2026, 18-37)
- guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 24/2026, 38-44)
- commenti:
- Laura Biarella, Un intervento su regole e assetto che attende la verifica parlamentare (Guida al diritto 24/2026, 45-47) [le novità: la novella riguarda anche l’attuazione del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, destinato a modificare le modalità di governance delle domande di protezione internazionale]
- Laura Biarella, Esame d’avvocato, già dal 2026 scattano due scritti e un orale (Guida al diritto 24/2026, 48-55) [professione forense]
- Giuseppe Amato, Intercettazioni: pagamenti più veloci per evitare la procedura d’infrazione (Guida al diritto 24/2026, 56-59) [le indagini penali]
- Alberto Cisterna, Gdp: salta la nuova competenza, necessario un atto di coraggio (Guida al diritto 24/2026, 60-63) [le norme organizzative]
- Alberto Cisterna, Notai, l’azione di responsabilità non può superare i 15 anni (Guida al diritto 24/2026, 64-68) [responsabilità professionale: per la prima volta il termine per l’esercizio dell’azione di responsabilità risulta inciso e differenziato rispetto a quello di ogni altra responsabilità professionale: la norma incide esclusivamente sul perimetro temporale dell’azione civilistica nei confronti del notaio]
in materia di energia (tariffe incentivanti - società in house):
- Corte cost. 11.6.26 n. 103, pres. Amoroso, red. Sciarrone Alibrandi (Guida al diritto 24/2026, 73): Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art. 22-bis DL 133/2014, come convertito, che prevede l’inapplicabilità, solo in favore di impianti fotovoltaici di titolarità di enti locali o scuole, della disciplina della rimodulazione in peius della tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta da fonte solare, dettata dall’art. 26 DL 91/2014, come convertito. [Per il giudice a quo la norma censurata, nella parte in cui non include, tra i beneficiari della deroga alla rimodulazione, anche gli impianti i cui soggetti responsabili siano società in house costituite da enti locali, violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost.: innanzitutto, per la disparità di trattamento tra enti locali e società in house da questi costituite, alla luce della contiguità istituzionale e funzionale tra le due categorie e della sostanziale corrispondenza degli interessi perseguiti da entrambe; poi, per irragionevolezza intrinseca, dato che l’interesse pubblico facente capo agli enti locali sarebbe ugualmente riscontrabile qualora gli stessi enti avessero deciso di avvalersi del modello in house per l’erogazione del servizio; infine, perché un trattamento deteriore per le società in house finirebbe per penalizzare, e indirettamente scoraggiare, tale scelta organizzativa anche quando essa dovesse rappresentare l’opzione più razionale ed efficiente per l’ente locale, in violazione del principio di buon andamento. La Corte, pur riconoscendo la sussistenza di ambiti nei quali il legislatore ha scelto di assoggettare le società in house al regime pubblicistico, ha affermato, in linea con la giurisprudenza amministrativa e di legittimità più recente, la natura privatistica di tali enti e, di conseguenza, l’eterogeneità e la non comparabilità rispetto alla categoria degli enti locali].
in materia edilizia (frazionamento in lotti e capacità edificatoria):
- Cons. Stato VI 22.5.26 n. 4151, pres. Franconiero, est. Ponte (Guida al diritto 24/2026, 74): 1. Sebbene la sola vicinanza dell’immobile non basti per impugnare un titolo edilizio, va respinta l’eccezione di carenza di interesse. ove parte ricorrente dimostri un pregiudizio concreto (nella specie, derivante dall’aumento del carico urbanistico). 2. Nel rilascio dei titoli autorizzatori di nuove costruzioni il Comune deve tener conto della volumetria già impiegata, anche in sede di sanatoria e di condono relativamente a costruzioni abusivamente edificate, che hanno impegnato in tutto o in parte la capacità edificatoria dei terreni su cui sono stati realizzati; potenzialità edificatoria che, ovviamente, non viene “rigenerata” a seguito del frazionamento e vendita dei lotti. Altrimenti si finirebbe per consentire, mediante frazionamento e successive alienazioni, di aggirare la normativa urbanistica, eludendo gli indici di fabbricabilità previsti per la zona interessata. [Un proprietario di terreni agricoli aveva ottenuto nel 1992 una concessione edilizia per costruire un’abitazione, vincolando all’intervento una parte dei propri terreni tramite un atto di asservimento. Negli anni successivi aveva chiesto nuove concessioni per realizzare altri due fabbricati e ristrutturare alcuni edifici rurali esistenti. La proprietaria confinante aveva impugnato le concessioni edilizie davanti al Tar, sostenendo che la capacità edificatoria del fondo era già stata consumata dalle costruzioni preesistenti e dall’intervento autorizzato nel 1992. Respinto il ricorso dal TAR, il CdS ha accolto l’appello che contestava il calcolo della cubatura residua effettuato dal Comune].
in materia di lavoro (whistleblowing):
- TAR Roma 1^-quater, 24.4.26 n. 7507, pres. Dongiovanni, est. Aragno (Guida al diritto 24/2026, 74): Per beneficiare della protezione non è necessario che la segnalazione si riveli fondata all’esito di procedimenti penali o disciplinari, essendo sufficiente che il segnalante abbia agito in buona fede e sulla base di elementi ragionevolmente idonei a far ritenere verosimile l’esistenza di una condotta irregolare. La disciplina della protezione del segnalante opera in una logica preventiva e non repressiva, mirando a intercettare tempestivamente fenomeni di cattiva gestione e possibili deviazioni dall’interesse pubblico.
in tema di lavoro (danno da mancata o ritardata assunzione):
- Cass. lav. 9.6.26 n. 18726 (Guida al diritto 24/2026, 71): Il danno derivante da illegittima mancata o ritardata assunzione può comprendere non solo le spese e i pregiudizi accessori, ma anche la perdita delle maggiori retribuzioni che sarebbero state percepite in caso di tempestiva instaurazione del corretto rapporto di lavoro. Quando il lavoratore abbia continuato a prestare attività a condizioni economiche deteriori, tale differenza retributiva costituisce danno patrimoniale risarcibile.
in tema di prove (prova fotografica tratta dal web):
- Cass. trib. 21.5.26 n. 15487 (Guida al diritto 24/2026, 70): Non è consentito svalutare automaticamente il contenuto probatorio di una fotografia per il solo fatto che essa sia stata acquisita attraverso internet o mediante strumenti digitali di rappresentazione del territorio. Un simile approccio risulterebbe infatti incompatibile con la realtà tecnologica contemporanea e con la funzione stessa della prova documentale, sempre più frequentemente affidata a supporti digitali. La parte che intenda contestare l’efficacia delle immagini prodotte non può limitarsi a negare genericamente i fatti che esse documentano: occorre un disconoscimento puntuale, circostanziato ed esplicito, accompagnato dall’indicazione di elementi concreti che dimostrino la difformità tra quanto riprodotto e la situazione reale. (L’ordinanza valorizza le immagini provenienti da piattaforme quali Google Earth e Google Street View, ricomprendendole tra le riproduzioni fotografiche idonee a rappresentare luoghi, manufatti, installazioni e situazioni di fatto. Tali immagini costituiscono una rappresentazione della realtà e, in quanto tali, non possono essere ignorate né considerate prive di efficacia probatoria in via generale e astratta. L’aspetto più innovativo della decisione risiede nell’individuazione del corretto criterio di valutazione. Il punto decisivo non è la provenienza della fotografia, ma la sua attendibilità concreta. Il giudice non deve domandarsi se l’immagine provenga da internet, bensì se vi siano elementi idonei a metterne in discussione la corrispondenza con la realtà rappresentata).
c.s.
Libertà di parola
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Libera è la lingua dei liberi (Sofocle)
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Chi riduce il vocabolario riduce il pensiero (a proposito del Basic English di C.K. Ogden, la Neolingua totalitaria descritta da George Orwell in "1984")