Giurisprudenza italiana (3/2026)

Carmine Spadavecchia • 12 giugno 2026

sulla violazione dello Stato di diritto da parte degli Stati membri dell’Unione europea:


- Corte giust. Ue, Grande Sezione, 18.12.25, causa C-448/23 (Giurispr. it. 3/2026, 566-567, annotata da Massimo F.Orzan): Integra violazione dello stato di diritto da parte degli Stati membri la decisione resa da una corte costituzionale (nella specie, corte costituzionale polacca) qualora tale corte, fondandosi sulla propria identità costituzionale, si sottragga al rispetto dei valori comuni sanciti dall’art. 2 TUE. La composizione stessa della Corte costituzionale polacca non soddisfa i requisiti di un giudice precostituito per legge, indipendente e imparziale ai sensi del diritto dell’Unione, in ragione di una serie di violazioni di norme fondamentali relative alla procedura di nomina dei membri di tale giurisdizione suprema. [Con due sentenze pronunciate il 14 luglio e il 7 ottobre 2021, la Corte costituzionale polacca, in riferimento alla giurisprudenza della Corte europea in materia di indipendenza della giustizia polacca, ha dichiarato alcune disposizioni dei Trattati, come interpretate dalla Corte Ue, incompatibili con la Costituzione nazionale. Con queste due sentenze la Corte costituzionale polacca respinge le sentenze della Corte Ue e i provvedimenti provvisori presi ai sensi dell’art. 279 TFUE, relativi all’art. 19, par. 1, 2° comma, TUE, in quanto ultra vires, e fa divieto a tutti gli organi dei poteri pubblici di applicare l’art. 2 e l’art. 19, par. 1, 2° comma, TUE: in sostanza, la Corte polacca esclude la competenza riconosciuta dalla Corte di giustizia ai giudici nazionali per quanto riguarda il controllo di legittimità delle procedure di nomina dei magistrati, incluse le delibere del Consiglio nazionale polacco della magistratura (KRS), e l’accertamento dell’irregolarità di dette procedure. La sentenza della Corte di giustizia Ue, accogliendo interamente il ricorso della Commissione, constata gli inadempimenti della Polonia, aggiungendo un tassello all’ormai copiosa giurisprudenza in materia di violazione dello stato di diritto da parte degli Stati membri. Per la Corte Ue, le sentenze della Corte costituzionale polacca violano il principio della tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, i principi di autonomia, primato, effettività e applicazione uniforme del diritto dell’Unione, il principio dell’effetto vincolante della giurisprudenza della Corte, nonché l’art. 47, 2° comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che prevede il requisito di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge].



sull’uso della forza da parte delle forze dell’ordine in Italia:


- Cedu 1^, 15.1.26, ric. 32707/19, M. e altri c/ Italia (Giurispr. it. 3/2026, 557-9, annotata da Andrea Guglielmo Pappalardo): L’immobilizzazione coercitiva iniziale di un soggetto a terra può ritenersi compatibile con i parametri convenzionali qualora lo stato di agitazione manifestato integri un pericolo concreto per l’incolumità propria o altrui. Diversamente, il protrarsi del mantenimento in posizione prona per un lasso temporale significativo successivo all’ammanettamento – e in particolare dopo la cessazione di ogni condotta oppositiva e la comparsa di segni di non responsività – non può ritenersi giustificato senza la dimostrazione della sua assoluta necessità per la sicurezza. (La vicenda riguarda un decesso, per arresto cardio-circolatorio, verificatosi nel corso di un intervento di polizia a Firenze).


in tema di reati sessuali (accertamento del consenso: “yes means yes”):


- Cedu 2^, 3.1.26, ric. 59809/19, 8034/20, 14407/20, 17008/20 e 3538/ 21, R.E. e altri c. Islanda, Z. c. Islanda (Giurispr. it. 3/2026, 559-562, annotata da Maria Cristina Romano): La Corte si sofferma sugli obblighi positivi gravanti sugli Stati nelle indagini in materia di violenza sessuale, per quanto riguarda in particolare l’accertamento del consenso della presunta vittima. Nelle cause R.E. e aa. c/ Islanda la Corte ha escluso la violazione degli artt. 3 e 8 Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti e diritto alla vita privata), ritenendo che il sistema islandese fosse correttamente incentrato sul principio del consenso. Diversamente, in Z. c/ Islanda ha ravvisato una violazione dell’art. 8 Cedu, perché l’applicazione dell’art. 199 del codice penale islandese si è discostata dal paradigma del consenso in favore di una lettura eccessivamente restrittiva dell’elemento soggettivo, con conseguente condanna dello Stato al pagamento di 7.500 euro a titolo di danno non patrimoniale. In entrambe le sentenze la Corte non ha ritenuto raggiunta la soglia della presunzione prima facie idonea a invertire l’onere della prova e, non ravvisando elementi idonei a dimostrare che le archiviazioni derivassero da carenze sistemiche o pregiudizi di genere, ha negato la sussistenza di una violazione dell’art. 14 Cedu (sul divieto di discriminazione di genere).


 


in tema di accertamenti fiscali (rispetto dei diritti fondamentali nelle indagini finanziarie):


- Cedu 1^, 8.1.26, ric. 40607/19 e 34583/20, F. e B. c. Italia (Giurispr. it. 3/2026, 562-4, annotata da Marcella Martis): Per la terza volta in un arco temporale ristretto, la Corte censura la normativa italiana sugli accessi e sulle indagini fiscali, ritenendo che le garanzie approntate dall’ordinamento interno non assicurino una tutela effettiva dei diritti del contribuente rispetto ad interventi potenzialmente “sproporzionati” dell’autorità fiscale. Seppure a maggioranza (cinque voti favorevoli e due dissenzienti), la Corte accoglie il ricorso proposto dai ricorrenti e accerta la violazione dell’art. 8 Cedu (diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza), ritenendo che il quadro normativo interno sia connotato da una discrezionalità amministrativa eccessiva e priva di limiti adeguati, tanto con riferimento alle condizioni di adozione delle misure contestate, quanto con riguardo alla loro estensione applicativa. Va notato che la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto direttamente dinanzi a sé, in deroga al principio di sussidiarietà, posta l’assenza, nell’ordinamento interno, di un rimedio effettivo, tempestivo e accessibile a tutela del contribuente destinatario dall’ingerenza: il che conferma l’inadeguatezza degli strumenti di tutela attualmente predisposti dal diritto interno rispetto alle misure istruttorie di natura fiscale. 


 


sul caso Fininvest a Strasburgo:


- Cedu 1^, 8.1.26, ric. 23538/14 e 23554/14, Fininvest e B. c/ Italia (Giurispr. it. 3/2026, 564-7, annotata da Valentina Amoriello): 1. In un giudizio risarcitorio volto a rimediare a una corruzione “in atti giudiziari”, la necessità di accertare il nesso causale tra fatto corruttivo e pregiudizio patito dalla parte lesa può integrare un motivo imperativo idoneo a giustificare una deroga al principio di intangibilità del giudicato, risultando dunque compatibile col diritto a un processo equo ex art. 6, 1° comma, Cedu. 2. Non è violata la presunzione di innocenza ex art. 6, 2° comma, Cedu, quando le motivazioni dei giudici interni si mantengano nel perimetro dell’accertamento della responsabilità civile, senza tradursi in un’affermazione sostanziale di colpevolezza penale del ricorrente. 3. Va escluso che una sentenza passata in giudicato possa costituire un bene ai sensi dell’art. 1 del Protocollo n. 1, Cedu, (protezione della proprietà) laddove non riconosca un credito o una posizione patrimoniale qualificabile come “possesso” ai sensi della Convenzione. 


 


sulla procura speciale:


- Ad. plen. 2.10.25 n. 11, pres. Maruotti, est. Lamberti (Giurispr. it. 3/2026, 611 s.m.): La disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa e la previsione di cui all’art. 182 c.p.c. non è espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo. 

- (commento critico di) Marcella Negri, L’art. 182 c.p.c. tra regole e principi (Giurispr. it. 3/2026, 612-619) 



in tema di danno (nesso causale):


- Cons. Stato II 5.5.25, n. 3749, pres. Taormina, rel. Ricci (Giurispr. it. 3/2026, 619 s.m.): Va rimesso all’Adunanza plenaria il seguente quesito: quale sia la disciplina applicabile alle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio rispetto a patologie tumorali insorte in capo a militari che siano stati esposti a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero, e in particolare se essa postuli la prova del nesso di causalità individuale secondo il consueto canone civilistico del “più probabile che non”, ovvero se essa muova da una presunzione iuris tantum di sussistenza del detto nesso, superabile solo attraverso l’individuazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.

- (commento di) Guidomaria De Cesare, L’accertamento del nesso di causalità nelle controversie sull’uranio impoverito (Giurispr. it. 3/2026, 620-627)


in tema di sport (giurisdizione):


- Cons. Stato VI 7.1.26 n. 123, pres. Montedoro, est. Toschei (Giurispr. it. 3/2026, 550-1): Il generale principio di autonomia nei rapporti fra Ordinamento nazionale e Ordinamenti sportivi (costituiti nelle diverse Federazioni), nonché il principio della c.d. pregiudiziale sportiva (trasfuso nel DL 220/2003, artt. 2 e 3) comportano che, laddove una sanzione sportiva irrogata dalla competente Federazione sia stata impugnata direttamente dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale (senza che siano stati previamente esauriti i mezzi di ricorso propri dell’ordinamento settoriale), tale organo dovrà dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione.


 


in tema di sport (antitrust):


- Cons. Stato VI 7.1.26 n. 102, pres. Montedoro, est. Cordì, AGCM / Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (Giurispr. it. 3/2026, 551-3): Il diritto UE della concorrenza (ivi compreso il divieto di abuso di posizione dominante ex art. 102 Tfue) può trovare applicazione anche a fronte di una condotta posta in essere da una Federazione Sportiva nazionale federata al CONI. Può dirsi sussistente un abuso di posizione dominante a fronte di una pluralità di atti, adottati dalla FIGC, i quali abbiano avuto quale oggetto o quale effetto quello di ampliare indebitamente il proprio ambito di attività anche agli eventi calcistici di carattere ludico-amatoriale, escludendone di fatto gli Enti di Promozione Sociale (EPS).


 

in tema di revocazione (termine per proporla):


- Cons. Stato II 30.12.25, n. 10413, pres. Poli, est. Basilico (Giurispr. it. 3/2026, 553-4): Il soggetto qualificabile come cointeressato in un giudizio amministrativo non è parte necessaria del processo (e non è destinatario necessario delle relative notifiche). Ne consegue che, laddove intenda impugnare (anche con il rimedio della revocazione ordinaria) una sentenza di appello conclusiva di un giudizio nel quale non risulti costituito e intenda proporre revocazione, dovrà farlo entro gli ordinari termini di cui all’art. 92 c.p.a. e non potrà invocare alcuna forma di remissione in termini o un errore scusabile (in particolare, non potrà invocare la nullità del giudizio di appello in ragione della mancata notifica nei propri confronti). 


 

in tema di VIA (valutazione impatto ambientale per opere previste dal Pnrr):


- Cons. Stato IV 29.12.25 n. 10365, pres. Carbone, est. Gambato Spisani (Giurispr. it. 3/2026, 554-6): Nell’ambito dello speciale procedimento finalizzato alla pronuncia sulla VIA statale per interventi finanziati dal PNRR o dal FNC (DLg 152/2006, art. 152), pur dovendosi confermare il carattere perentorio del termine riconosciuto al Ministero della cultura per esprimersi sulla richiesta di concerto nell’ambito del procedimento di VIA, l’infruttuoso decorso di tale termine non determina alcuna forma di consumazione del relativo potere o di silenzio significativo. In tali ipotesi il mancato rispetto del termine (comunque perentorio) potrà rilevare solo ad altri effetti (e.g.: ai fini risarcitori ovvero dell’attivazione del potere sostitutivo). 


 

in tema di ottemperanza:


- Cons. Stato III 1.9.25 n. 7169, pres. De Nictolis, est. Scarpato (Giurispr. it. 3/2026, 686 solo massima): È inammissibile il ricorso per l’ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato che abbia pronunciato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere – nella specie relativamente alla determinazione dei fabbisogni regionali e dei limiti di prestazioni e di spesa per le annualità dal 2019 al 2023 – laddove, prima della pubblicazione della sentenza, l’Amministrazione, in esecuzione di distinte sentenze del TAR, abbia adottato un provvedimento espresso, idoneo a fornire esecuzione al decisum.

- (commento di) Gabriella Crepaldi, Silenzio e ottemperanza: gli effetti dell’adempimento spontaneo e sostitutivo della p.a. (Giurispr. it. 3/2026, 686-691) 



in tema di soccorso istruttorio:


- Cons. Stato V 27.8.25, n. 7118, pres. Caringella, est. Barreca (Giurispr. it. 3/2026, 691 s.m.): Nell’ambito di procedure comparative e di massa, come quelle per la concessione di contributi pubblici, in presenza di un numero ragguardevole di partecipanti e alla luce delle esigenze di celerità, il soccorso istruttorio, anche nel rispetto della par condicio, deve intendersi escluso, ovvero fortemente limitato, considerati la clausola generale della buona fede, solidarietà e autoresponsabilità e così anche gli obblighi di correttezza in capo al singolo partecipante in ragione dei quali quest’ultimo deve assolvere oneri minimi di cooperazione.


- (commento di) Ilaria Genuessi, La limitazione del soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure di massa (Giurispr. it. 3/2026, 692-697) 



in tema di avvalimento (servizi alla persona):


- TAR Bologna 2^, 12.12.25, n. 1564, pres. di Benedetto, est. Tagliasacchi (Giurispr. it. 3/2026, 697 s.m.): Tra gli articoli richiamati dall’art. 128, DLg 36/ 2023 non compare l’art. 104 sempre del DL 36/2023, ovverosia quello che disciplina lo strumento dell’avvalimento: strumento che quindi non può essere utilizzato nelle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi alla persona.


- TAR Catanzaro 2^, 17.11.25 n. 1901, pres. Correale, est. Tallaro (Giurispr. it. 3/2026, 698 s.m.): L’art. 128 DLg 36/2023, nell’indicare le norme del codice dei contratti pubblici applicabili agli affidamenti di servizi alla persona, esclude l’art. 104, sull’avvalimento. Ne deriva che un’interpretazione piana del quadro normativo è nel senso che, sebbene non vi sia un ostacolo normativo alla stazione appaltante perché preveda che si possa applicare l’avvalimento (cfr., con riferimento al codice previgente, TAR Roma 2^-bis, 29.7.20 n. 8870), esso, se non esplicitamente contemplato dalla legge speciale di gara, non trova spazio nelle procedure relative ai servizi alla persona. 


- (nota di) Antonino Ripepi, L’avvalimento non si applica agli affidamenti dei servizi alla persona (Giurispr. it. 3/2026, 698-700)


 


in tema di avvalimento (c.d. premiale):


- TAR Roma, 2.7.25 n. 12991, pres. Morabito, rel. Nobile (Giurispr. it. 3/2026, 700 s.m.): Il meccanismo di sostituzione dell’impresa ausiliaria, previsto dall’art. 104, 6° comma, DLgg 36/2023, è applicabile esclusivamente all’avvalimento c.d. “qualificante” (volto a soddisfare i requisiti di partecipazione) e non all’avvalimento c.d. “premiale” (finalizzato a migliorare il punteggio dell’offerta). Consentire la sostituzione in tale ultima ipotesi si tradurrebbe in una modifica postuma e inammissibile dell’offerta, in violazione dei principi di par condicio, autoresponsabilità e immodificabilità dell’offerta, con effetti sananti di un’irregolarità che attiene al merito della proposta tecnica.

- (nota di) Gianclaudio Festa, L’insanabile vizio dell’offerta nell’avvalimento premiale (Giurispr. it. 3/2026, 701-2)


 


in tema di patti prematrimoniali:


- Vito Amendolagine (a cura di), Evoluzioni giurisprudenziali sulla validità dei patti prematrimoniali (Giurispr. it. 3/2026, 753-760)


- Cass. 1^, 21.7.25 n. 20415 (Giurispr. it. 3/2026, 568 T): E valido l’accordo tra coniugi diretto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali per il caso di fallimento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione, dunque, dell’autonomia negoziale dei consorti, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., essendo il fallimento del matrimonio non causa genetica, ma mero evento condizionale dell’accordo. (Nella specie, la SC afferma la liceità del contratto che prevedeva, nel caso di separazione coniugale, un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte dell’apporto finanziario della stessa per il restauro di un immobile di proprietà del marito e per l’acquisto di beni, riconoscendo al marito, di contro, un’imbarcazione, un motociclo, l’arredo della casa familiare, nonché una somma di denaro, così regolamentando in modo libero ed equilibrato l’assetto patrimoniale per il caso di scioglimento della comunione). 

- (commento di) Roberto Seniogaglia, La “criptica” apertura della Cassazione ai contratti prematrimoniali (Giurispr. it. 3/2026, 570-577)


 


in tema di filiazione:


- Cass. 1^, 23.12.25 n. 33803 (Giurispr. it. 3/2026, 535-7): In tema di risarcimento del danno da lesione di diritti fondati sullo status di figlio, il dies a quo del termine di prescrizione decorre da quando il detto status sia definitivamente acquisito, per effetto del riconoscimento volontario, oppure a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che accerta la genitorialità, dovendo tenersi conto che, in caso di danno non patrimoniale da omesso adempimento dei doveri parentali, trattandosi di danno avente natura permanente, la parte deve avere consapevolezza dell’esercitabilità del relativo diritto. 



in tema di accessione e comunione legale tra coniugi:


- Cass. 2^, 28.2.25 n. 5280 (Giurispr. it. 3/2026, 581 s.m.): La regola generale dell’accessione posta dall’art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale dei coniugi, in quanto l’acquisto della proprietà avviene a titolo originario, così che la costruzione realizzata sul terreno di uno dei coniugi è di sua proprietà esclusiva e la tutela del coniuge non proprietario del suolo opera non sul piano del diritto reale, ma sul piano obbligatorio, non altrettanto indiscutibile appare il contenuto di tale tutela.

- (commento di) Maria Virginia Ricciardi, La disciplina della comunione legale dei beni non deroga al principio generale dell’accessione (Giurispr. it. 3/2026, 582-588) 



in tema di indebito:


- Cass. SSUU (Giurispr. it. 3/2026, 577 T): Qualora il conto corrente sia ancora “aperto”, l’accoglimento della domanda di indebito proposta dal cliente non può tradursi nella condanna della banca alla restituzione degli importi illecitamente addebitati, ma solo nella determinazione di un saldo depurato dalle annotazioni illegittime, giacché soltanto a seguito della chiusura del conto, venuta meno l’indisponibilità dei singoli crediti prevista dall’art. 1823, 1° comma, c.c., l’azione di ripetizione può determinare l’obbligo della banca di rimborsare le somme indebitamente incamerate. 

 - (commento di) Enrico Minervini, Azione di indebito e conto corrente ancora “aperto” (Giurispr. it. 3/2026, 580-1) 


 

in tema di overruling:


- Cass. pen. 5^, 12.6-10.9.25 n. 30516 (Giurispr. it. 3/2026, 703 T): In caso di mutamenti interpretativi a carattere innovativo con effetti in malam partem è configurabile la causa di esclusione della colpevolezza di cui all’art. 5 c.p. se l’imputato, al tempo del fatto, poteva fare affidamento su un dominio incontrastato dell’opzione di irrilevanza penale. In tema di accesso abusivo a sistema informatico, nondimeno, si sono susseguiti mutamenti giurisprudenziali di tipo “evolutivo-chiarificatore” che non sollevano criticità in punto di colpevolezza. 

- (commento di) Alessandra Santangelo, Overruling sfavorevole e colpevolezza: un passo indietro della Corte di cassazione (Giurispr. it. 3/2026, 704-710). Mutamento interpretativo in malam partem e garanzie fondamentali della persona. La Cassazione iscrive l’overruling non prevedibile nell’art. 5 c.p. Un nuovo contrasto sincronico: il fantasma della prevedibilità evolutiva. Una nomofilachia di cristallo: oscillazioni applicative e illogicità di sistema. 


 

in tema di erogazioni pubbliche (percezione indebita):


- Cass. pen. SSUU 28.11.24-26.3.25 n. 11969, pres. Cassano, rel. De Amicis (Giurispr. it. 3/2026, 721 s.m.): 1. Integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche previsto dall’art. 316-ter c.p. l’indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità per effetto della omessa comunicazione dell’esistenza della condizione ostativa prevista dall’art. 8, comma 4-bis L 23.7.1991 n. 223 (abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2017, dall’art. 2, comma 71, lett. b), L 28.6.2012 n. 92) derivante dall’inadempimento dell’obbligazione contributiva. 2. In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, nell’ipotesi in cui il diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e alle agevolazioni previste per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall’art. 8 L 23.7.1991 n. 223 (abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2017, dall’art. 2, comma 71, lett. b), L 28.6.2012 n. 92) sia stato indebitamente conseguito per effetto di una originaria condotta mendace od omissiva, il reato è unitario a consumazione prolungata quando i relativi benefici economici siano concessi o erogati in ratei periodici e in tempi diversi, con la conseguenza che la sua consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo. 

- (commento di) Carlo Longobardo, Il reato di cui all’art. 316-ter c.p. alla luce della sentenza delle Sez. un. n. 11969/2025 (Giurispr. it. 3/2026, 722-732) 


 


c.s.


 


La vera fonte dei diritti è il dovere. Se avremo assolto i nostri doveri non dovremo andare lontano a cercare i nostri diritti. Se correremo dietro ai diritti senza avere assolto i doveri, ci sfuggiranno come fuochi fatui. L'azione è il dovere, il frutto è il diritto. (Mahatma Gandhi)