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Guida al diritto (22/2023)

Carmine Spadavecchia • giu 15, 2023

sulla professione forense:

- Angelo Ciancarella*, Il sismografo dell’avvocatura registra le oscillazioni ma trascura il terremoto (Guida al diritto 22/2023, 6-9, editoriale). Il Rapporto Censis 2023 e l’intelligenza artificiale [*giornalista ed esperto in materie giuridiche e della professione forense]


in tema di class action:

DLg 10.3.2023 n. 28 [GU 23.3.23 n. 70, in vigore dal 7 aprile 2023], Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE

- testo della Direttiva (Ue) 2020/1828 (Guida al diritto 22/2023, 36-56) sotto il titolo: “Dalla direttiva fondante, una guida nell’analisi” 

- testo del decreto legislativo n. 28/2023 (Guida al diritto 22/2023, 10-21) sotto il titolo: “Nuova class action senza confini per i consumatori degli Stati dell’Unione” 

- relazione illustrativa (Guida al diritto 22/2023, 22-34) avente ad oggetto: Schema di decreto di recepimento della direttiva (Ue) 2020/1828, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020 relativa alle Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE

- commenti:

- Giuseppe Finocchiaro, Un recepimento a tratti carente che lascia ampi spazi all’esegesi (Guida al diritto 22/2023, 58-64) [le novità; il ritardo del legislatore italiano nel recepire la direttiva (che doveva entrare in vigore il 25 dicembre 2022, mentre il DLg entra in vigore il 7 aprile 2023, ma troverà applicazione dal 25 giugno 2023]

- Giuseppe Finocchiaro, Superato il sistema dell’opt-in: si va senza necessità di adesione (Guida al diritto 22/2023, 65-70) [i soggetti legittimati] [si passa al sistema dell’opt-out che prevede la produzione automatica degli effetti del provvedimento conclusivo del procedimento collettivo nella sfera giuridica di ciascuno dei membri della classe, il che assicura la maggior tutela possibile ai consumatori interessati] [gli enti legittimati possono promuovere l’azione rappresentativa senza bisogno di mandato dei consumatori interessati

- Giuseppe Finocchiaro, Il rito “semplificato di cognizione” è il modello processuale prevalente (Guida al diritto 22/2023, 71-76) [il procedimento in generale]

- Giuseppe Finocchiaro, Lo “scoglio” dell’ammissibilità anche sui provvedimenti inibitori (Guida al diritto 22/2023, 77-80) [il procedimento in generale]

- Giuseppe Finocchiaro, La nuova azione compensativa sulla falsariga di istituti esistenti (Guida al diritto 22/2023, 81-83) [i provvedimenti compensativi]

- Giuseppe Finocchiaro, La sentenza di accoglimento diventa a contenuto variabile (Guida al diritto 22/2023, 84-90) [i provvedimenti compensativi]

- Giuseppe Finocchiaro, Le “inibitorie” con fase preliminare esaltano le differenze nelle scelte (Guida al diritto 22/2023, 91-96) [i provvedimenti inibitori]

- Giuseppe Finocchiaro, Quell’innesto difficile della novella con le altre tutele giurisdizionali (Guida al diritto 22/2023, 97-100) [i rapporti tra le procedure: non è agevole comprendere il rapporto tra le azioni rappresentative e gli altri rimedi giudiziali previsto dall’ordinamento giuridico nazionale; le azioni rappresentative del c.d.c. (codice del consumo) e quelle collettive, in particolare di classe, disciplinate dal c.p.c, appartengono a due distinte tipologie; ove ricorrano i presupposti applicativi sia delle azioni rappresentative, sia delle azioni collettive, gli enti legittimati debbono e possono proporre soltanto le prime]


sulla responsabilità dei magistrati:

- Corte dei conti, Liguria, 9.5.23 n. 43 (Guida al diritto 22/2023, 105): Sebbene nella fattispecie debba qualificarsi come gravemente colposa la condotta di un magistrato che ritardi la definizione del giudizio, sussistono i presupposti per l’equo esercizio del potere riduttivo dell’addebito in ragione del titolo subiettivo della responsabilità del magistrato coinvolto con particolare riguardo al verosimile carico di lavoro presso l’ufficio di appartenenza.


in tema di v.i.a. (valutazione di impatto ambientale): 

- Corte giust. Ue 2^, 25.5.23, causa C-575/21 (Guida al diritto 22/2023, 106): La direttiva 2011/92, concernente la valutazione di impatto ambientale (v.i.a.) di determinati progetti pubblici e privati, osta a una normativa nazionale che subordina la v.i.a. di “progetti di riassetto urbano” al superamento delle soglie di occupazione di una superficie (nella specie, per i “progetti di riassetto urbano” la normativa austriaca subordina la v.i.a. al superamento delle soglie di occupazione fissate in almeno 15 ettari di superficie e 150.000 mq di superficie lorda di pavimento). Se uno Stato membro ricorre a soglie-limite per valutare la necessità di procedere a v.i.a., è necessario prendere in considerazione elementi quali l’ubicazione dei progetti e prevedere diverse soglie-limite in funzione della natura concreta dei progetti da realizzare; ciò a maggior ragione quando il progetto sia localizzato nella zona centrale di un sito classificato come patrimonio mondiale Unesco (centro storico di Vienna), il che rende il criterio dell’ubicazione particolarmente pertinente. (Nella specie, l’impresa incaricata dei lavori aveva chiesto al Comune il rilascio del titolo abilitativo, e, nel silenzio del Comune, aveva adito il Tribunale amministrativo di Vienna chiedendo al giudice il rilascio del permesso di costruire sulla premessa che nessuna v.i.a. fosse necessaria a in base al diritto austriaco) 


in tema di aiuti di Stato (nel settore del trasporto aereo):

- Trib. Ue 10^, 24.5.28, causa T-268/21 (Guida al diritto 22/2023, 105): Va annullato il nullaosta Ue alla misura di aiuto accordata dalla Repubblica italiana sotto forma di sovvenzioni a compagnie aeree titolari di licenza italiana, mediante un fondo di compensazione di 130 milioni di euro, al fine di ovviare ai danni dovuti alle restrizioni di viaggio e ad altre misure di confinamento adottate durante il lockdown conseguente alla pandemia Covid-19. Ciò in quanto la Commissione, senza avviare il procedimento di indagine formale di cui all’art. 108, par. 2, Tfue, ha deciso di non sollevare obiezioni alla misura in questione con la motivazione che essa era compatibile con il mercato interno, senza verificare se essa fosse contraria ad altre norme Ue diverse da quelle relative agli aiuti di Stato. In particolare la Commissione ha omesso di appurare l’eventuale violazione del principio di libera prestazione di servizi all’interno dell’Unione, dato che l’erogazione presupponeva che le compagnie operanti in Italia rispettassero il c.d. “requisito del trattamento retributivo minimo” fissato per i dipendenti dei vettori beneficiari (per beneficiare della misura le compagnie aeree dovevano infatti applicare ai loro dipendenti con base di servizio in Italia, nonché ai dipendenti di imprese terze partecipanti alle loro attività, un trattamento retributivo pari o superiore a quello minimo stabilito dal contratto collettivo nazionale applicabile al settore del trasporto aereo, concluso dalle organizzazioni datoriali e sindacali considerate come le più rappresentative a livello nazionale)


in tema di immissioni (rumori molesti):

- Cass. 3^, 23.5.23 n. 14209 (Guida al diritto 22/2023, 103): La PA è tenuta a osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e, quindi, il principio del neminem laedere, potendo essere condannata sia al risarcimento del danno (artt. 2043 e 2059 c.c.) patito dal privato in conseguenza di immissioni nocive che abbiano comportato la lesione di quei diritti, sia la condanna a un facere al fine di riportare le immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità, non rivestendo tale domanda, di per sé, scelte e atti autoritativi, ma, per l’appunto, un’attività soggetta al principio del neminem laedere. Ne consegue la legittimazione passiva del Comune rispetto alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la quale non postula alcun intervento del giudice ordinario di conformazione del pubblico potere, e dunque non incide sul perimetro dei limiti interni della relativa giurisdizione ma richiede soltanto la verifica della violazione da parte della PA del principio del neminem laedere e dunque della sua responsabilità o meno ai sensi dell’art. 2043 c.c. per essere incorsa – con l’inosservanza delle regole tecniche e dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni – in una condotta connotata dalla c.d. colpa generica, determinativa di un danno ingiusto per il privato.


 

c.s.


 

Siamo brevi, il mondo è sovraffollato di parole (Stanislaw Jerzy Lec)



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