Guida al diritto (21/2026)

Carmine Spadavecchia • 12 giugno 2026

sulla IA (intelligenza artificiale):

- Giuseppe Vaciago*, IA nella professione forense: il rischio di una perdita cognitiva (Guida al diritto 21/2026, 12-14, editoriale) [*avvocato del Foro di Milano ed esperto in diritto delle nuove tecnologie)



in materia di lavoro (lavoro forzato e obbligatorio):


L 10.4.2026 n. 60 [GU 29.4.26 n. 98, in vigore dal 30 aprile 2026], Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL


- testo della legge (Guida al diritto 21/2026, 15-17)


- commento di Francesco Maria Ciampi, La ratifica da sola non basta servono interventi strutturali (Guida al diritto 21/2026, 18-22)



sulle c.d. concessioni balneari:


- Cass. SSUU 17.5.26 n. 14568 (Guida al diritto 21/2026, 24): In tema di ricorso per cassazione, la legittimazione all’impugnazione, che integra un potere processuale e non un’azione, può essere riconosciuta solo a chi abbia partecipato al precedente grado di appello (Cass. 7467/2017), indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio. La dichiarata estraneità dei ricorrenti rispetto al giudizio definito con la sentenza impugnata (giudizio in cui non sono state parti né hanno spiegato intervento) comporta l’inammissibilità del ricorso, in quanto le ragioni addotte a sua giustificazione non sono relative alla diretta incidenza della sentenza gravata sulla posizione giuridica delle parti istanti, ma nel pregiudizio (di mero fatto), derivante dalla capacità persuasiva dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria [sullo stop alla proroga delle concessioni balneari] che sarebbero in grado di orientare le decisioni dei giudici amministrativi successivamente aditi per la risoluzione di questioni analoghe a quelle decise dal Consiglio di Stato, trascurando tuttavia di considerare che il vincolo del precedente giudiziale è solo in via di fatto, ma non preclude la possibilità che in un diverso giudizio possa essere sottoposto a rimeditazione e che quindi il giudice successivamente adito possa discostarsene. Il rimedio che l’ordinamento appresta è quello dell’opposizione di terzo ex art. 108 DLg 104/2010 (da proporre dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza opposta ex art. 109 del medesimo DLg 104/2010), e non anche quello del ricorso per cassazione che resta riservato alle parti del giudizio a quo.Nuo


 


in materia edilizia (cambi destinazione d’uso verticali):


- Corte cost. 30.4.26 n. 61, pres. Amoroso, red. Marini F.S. (Guida al diritto 21/2026, 27): Sono incostituzionali gli artt. 3, commi 1 e 2, e 36 LR Toscana 20.8.2025 n. 51 sotto tre aspetti: a) nella parte in cui, in deroga alla previsione di cui all’art. 23-ter, comma 1-quater, del Tued (come modificato dal Decreto “Salva Casa”), essa ha ritenuto che l’interessato al cambio di destinazione d’uso verticale fosse altresì tenuto a corrispondere in favore dell’Amministrazione gli oneri di urbanizzazione primaria; b) nella parte in cui siffatta previsione ha di fatto introdotto “una limitazione” e non, invece, una “specifica condizione” di cui alla menzionata norma statale; c) nella parte in cui ha procrastinato l’efficacia immediata dell’art. 23-ter, comma 3, Tued all’adozione, entro il termine di due anni, di una legge regionale di “adeguamento” della legislazione regionale a quella statale.


 

in tema di appalti (superminimi):


- Cons. Stato V 24.4.26 n. 3209, pres. Sabatino, rel. Quadri (Guida al diritto 21/2026, 27): Appalti pubblici: i superminimi non rilevano nell’equivalenza delle tutele del Ccnl applicato … Per “superminimo salariale” s’intende il trattamento economico eventuale e ulteriore rispetto a quello base stipendiale, che trae origine dall’accordo intercorso tra il datore di lavoro e il lavoratore, da ricondursi al cosiddetto “superminimo collettivo” individuato dal contratto collettivo come componente retributiva eventuale. Se il superminimo è “eventuale”, esso non può essere, al contempo e benchè il bando di gara preveda diversamente, una voce “fissa” della retribuzione, costituendone, invece, una parte “accessoria”. Tale aumento retributivo (che si aggiunge ai minimi tabellari individuati dal Ccnl) viene corrisposto al lavoratore subordinato in correlazione a particolari meriti, alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni da esso svolte. Pertanto, il superminimo salariale non può essere considerato ai fini della dichiarazione di equivalenza, tra le componenti di rilievo della parte economica. A fronte di due Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, tendenzialmente equivalenti sotto il profilo della parte normativa, il giudizio di equivalenza dipende dal contenuto della parte economica. È quindi di centrale importanza, onde evitare l’esclusione dell’operatore economico dalla gara, stabilire se, a tal fine, assumono rilievo i superminimi salariali. (Nella specie, l’operatore economico, richiesto di chiarimenti in sede di soccorso istruttorio, si era impegnato, successivamente alla presentazione dell’offerta, a corrispondere siffatta componente eventuale ai propri dipendenti per colmare la differenza retributiva tra il Ccnl da esso applicato e quello di cui al bando di gara. Senonché, sia la natura accessoria ed eventuale della componente in esame, sia le modalità di introduzione della stessa - ossia dopo la presentazione dell’offerta economica - hanno indotto la stazione appaltante ad escludere l’operatore economico dalla gara. Decisione, questa, confermata in entrambi i gradi del giudizio amministrativo). vo


 


in tema di condominio (uso e godimento di beni comuni):


- Cass. 2^, 4.3.26 n. 4966 (Guida al diritto 21/2026, 44 T): L’assemblea può, con delibera adottata con le maggioranze previste dagli artt. 1136 e 1138 c.c., disciplinare e limitare il godimento di beni condominiali non rientranti tra quelli necessari indicati dall’art. 1117 c.c. in misura proporzionale al valore delle quote dei partecipanti alla comunione, utilizzando il criterio dei millesimi di proprietà quale parametro oggettivo di regolazione dell’uso, purché tale disciplina non comporti l’esclusione degli altri condomini dal godimento del bene comune. 


- (commento di) Fulvio Pironti, Verso un utilizzo plutocratico delle varie strutture ricreative (Guida al diritto 21/2026, 48-51). Il rischio è discriminatorio: un condomino con un monolocale verrebbe legalmente surclassato per cui si vedrebbe limitato l'accesso sociale al bene rispetto al proprietario del superattico.p


 

in tema di condominio (conflitto di interessi):


- Cass. 2^, 29.4.26 n. 11610 (Guida al diritto 21/2026, 52 s.m., annotata da Mario Piselli): In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo condomino a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione, allorcché sia portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale. a


 

in tema di trasporto aereo (ritardo bagagli):


- Cass. 3^, 7.4.26 n. 8684 (Guida al diritto 21/2026, 38 T): Il danno derivante in trasporto aereo nella ritardata riconsegna di bagagli può essere richiesto al vettore aereo sin dal momento in cui il passeggero interessato viene a conoscenza del ritardo, senza che costui debba attendere che detti bagagli siano messi a sua disposizione, non venendo l'adempimento della formalità di reclamo assoggettata a una tale condizione ulteriore non necessaria. 

- (commento di) Eugenio Sacchettini, Una decisione in linea con la Cgue che bandisce inutili formalismi (Guida al diritto 21/2026, 41-43)



in materia di turismo (responsabilità del tour operator per info su documenti di viaggio):

- Cass. 3^, 8.4.26 n. 8705 (Guida al diritto 21/2026, 30 T): Pur essendo compito del viaggiatore munirsi dei documenti idonei, ovvero informarsi se i documenti in suo possesso siano o meno idonei alla vacanza, ove il turista abbia ottenuto un'informazione incompleta e come tale fuorviante secondo il senso comune relativamente ai documenti necessari per l'espatrio in un singolo Paese, non può a lui imputarsi di non avere adempiuto l'obbligo di verifica dell'effettivo possesso di documentazione idonea prima della partenza.

- (commento di) Eugenio Sacchettini, Vacanze rovinate: le nuove regole rafforzano la tutela del cliente (Guida al diritto 21/2026, 34-37) 


 

sulla disapplicazione di norme nazionali (contrarie al diritto europeo):


- TAR Lazio 4^-ter, 22.4.26 n. 7269, pres. Tricarico, est. Battiloro (Guida al diritto 21/2026, 76 T): Nel rilevare i profili di criticità tra legislazione eurocomunitaria non direttamente efficace e legislazione interna, il giudice deve fare ricorso al sistema di garanzie multilivello considerando il peculiare rapporto tra ordinamenti che viene in rilievo. In questa prospettiva il giudice può attivare il sindacato accentrato di costituzionalità ex artt. 11 e 117 Cost. che trova un limite nelle scelte rimesse alla discrezionalità politica del Parlamento. A esito del sindacato costituzionale che sancisce la legittimità della legge nazionale, sebbene con una pronuncia cosiddetta “monitoria”, il giudice non può rimettere la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea in quanto finirebbe per sottoporre a essa un sindacato sulla decisione della Corte costituzionale, in contrasto con la cosiddetta “teoria dei controlimiti”. Infine il giudice non può disapplicare la normativa interna quando la normativa eurocomunitaria non ha efficacia diretta ma è tenuto esclusivamente a sollevare questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. e ad attivare così il sindacato accentrato di costituzionalità. Il ricorso alla disapplicazione invece torna ad avere una propria autonomia applicativa quando il parametro eurounitario invocato sia dotato di efficacia diretta, perché sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato.

- (commento di) Giulia Pernice, Approfondito il sistema di garanzie tra ordinamento unionale e nazionale (Guida al diritto 21/2026, 82-86) 


 


sul principio di sinteticità (nel processo civile):


- TAR Lazio 1^, 19.5.26 n. 9289, pres. Politi, est. Tropiano (Guida al diritto 21/2026, 28): Il regolamento sui criteri di redazione degli atti giudiziari (DM Giustizia 7.8.2023), recante sanzioni per il mancato rispetto dei limiti dimensionali degli atti processuali, si inserisce nelle misure attuative della legge delega del 2021 per la riduzione dei tempi del processo civile attraverso “i principi di snellezza, chiarezza e sinteticità degli atti processuali”. L’intervento, che estende al processo civile principi già consolidati e vigenti nell’ambito del processo amministrativo, è coerente con la funzionalità della forma allo scopo dell’atto ed è diretto a disciplinare le modalità di consultazione e gestione degli atti processuali tanto per le parti che per il giudice, perseguendo altresì l’obiettivo di regolamentare in modo maggiormente uniforme la redazione degli atti, con conseguente possibilità di una loro lettura più agevole, premessa quest’ultima di maggiore comprensione e più giusta decisone. Il decreto segna una importante milestone del Pnrr quale obiettivo per il secondo trimestre del 2023 e dunque presenta una fondamentale rilevanza comunitaria. Il mancato rispetto dei limiti dimensionali non comporta comunque nullità o inammissibilità dell’atto, ma può incidere sulla liquidazione delle spese, restando comunque possibile superare i limiti nei casi particolarmente complessi purché il difensore ne spieghi le ragioni. (Il TAR respinge tutte le censure del Codacons, che denunciava una compressione del diritto di difesa e una disparità di trattamento tra avvocati e magistrati. Per il Tar, l’intervento contestato è stato il prodotto di una interlocuzione procedimentalizzata e approfondita tra i rappresentanti di tutti gli operatori coinvolti. Il tutto al fine di abbandonare, proprio nell’ottica della salvaguardia del diritto di difesa e di una maggiore efficienza del processo, tecniche redazionali degli atti processuali inutilmente pletoriche e sovrabbondanti e l’adozione di modelli incentrati sulla selezione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti, ritenendo la brevitas e la chiarezza valori da perseguire in quanto funzionali all’attuazione dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata). graf


 


sull’uso della IA nel processo:


- Cass. pen. 7^, 26 marzo 2026 n. 11431 (Guida al diritto 21/2026, 26): 1. Il ricorso pieno di riferimento giurisprudenziali fallaci in quanto frutto di un utilizzo non controllato della intelligenza artificiale generativa, è inammissibile. (Constatato che i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso risultano frutto di probabile allucinazione informatica conseguente all’utilizzo di applicativi di intelligenza artificiale generativa, in quanto tutte le sentenze richiamate, pur esistenti, non affermano i principi corrispondenti a ciascuna delle decisioni richiamate, la SC dichiara il ricorso inammissibile con condanna alle spese e al pagamento di 3mila euro alla Cassa ammende. La Cassazione non pare censurare in sé l’uso dell’AI come strumento di supporto alla ricerca giuridica, ma assume piuttosto che il controllo finale resta un dovere professionale del difensore. Sicché citare precedenti inesatti, o attribuire alla Suprema corte principi mai affermati, o anche solo indicare sezioni sbagliate, espone il ricorso a una bocciatura, prima che nel merito, proprio di carattere processuale). 2. Il controllo di legittimità della Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. E per il concorso nel reato basta la prova, motivata in modo logico e adeguato, di un contributo consapevole e volontario - anche solo morale - dato dall’imputato alla realizzazione del fatto criminoso.o


 


in tema di intercettazioni:


- Cass. pen. 6^, 12.5.26 n. 17071 (Guida al diritto 21/2026, 64 T): In tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art. 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 c.p.p., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 c.p.p. 



- (commento di) Giuseppe Amato, Un’interpretazione ragionevole ma attenta alle ragioni delle indagini (Guida al diritto 21/2026, 68-70)


 


sul MAE (mandato di arresto europeo):


- Corte giust. Ue 5^, 21.5.26, causa C- 95/24 (Guida al diritto 21/2026, 88 solo massima) (questione pregiudiziale proposta da Corte d’appello di Napoli 6.2.26): L'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, nonché l'art. 9, par. 1, lett. i), e l'art. 25 della decisione quadro 2008/909 ostano a una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una pena disposta malgrado l'interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, se sono soddisfatte, da un lato, le condizioni per rifiutare la consegna di tale interessato e, dall'altro, le condizioni per ordinare l'esecuzione di tale pena nel territorio dello Stato di esecuzione, ai sensi delle disposizioni di detta normativa che recepiscono la decisione quadro 2002/584, tale esecuzione della pena in oggetto non possa essere ordinata dal giudice dello Stato membro di esecuzione a motivo del fatto che non sono soddisfatti i presupposti per il riconoscimento della sentenza di condanna, ai sensi delle disposizioni della succitata normativa che recepiscono la decisione quadro 2008/909. Il requisito relativo alla conoscenza del processo fissato, enunciato dall'art. 9, della decisione quadro 2008/909, è soddisfatto qualora, alla luce di tutte le circostanze pertinenti debitamente prese in considerazione, e in particolare del comportamento di detto interessato, si possa ritenere che quest'ultimo sia stato informato della data dell'udienza e del luogo fissati per il processo terminato con la sua condanna. L'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, nonché l'art. 9, par. 1, lettera i), e l'art. 25 della decisione quadro 2008/909 ostano a una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una sentenza di condanna pronunciata malgrado l'interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, e senza che siano soddisfatti i presupposti di applicazione delle fattispecie contemplate da tale art. 9, par. 1, lettera i), in particolare quello enunciato al punto ii) di tale disposizione, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione non ha la facoltà di riconoscere tale sentenza di condanna. 



 - (commento di) Marina Castellaneta, Mae: l’imputato conosce il processo quando sa data, luogo udienza

e non si presenta volontariamente (Guida al diritto 21/2026, 88-90)


 


c.s.


 


Sulla IA


- Le persone stanno alterando il loro modo di pensare per pensare come essi pensano che l'intelligenza artificiale pensi [Lance Eliot (scienziato di fama mondiale, esperto di intelligenza artificiale e tecnologia applicata al settore legale), su Forbes]


- La cosa più pericolosa della tecnica è che essa distoglie da ciò che costituisce realmente l'uomo [Elias Canetti (1905-1994), scrittore, saggista e aforista bulgaro naturalizzato britannico, di lingua tedesca, Nobel per la letteratura 1981, citato a proposito dell’enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV]