Indipendenza e imparzialità del Giudice: indizi rilevanti

dalla Redazione • 8 giugno 2026

Corte giust. Ue, Grande sezione, 24.3.26, causa C-521/21 


IL CASO E LA DECISIONE

Nell'ambito di una causa in Polonia tra due imprenditori, in relazione a un credito derivante da un contratto di prestazione di servizi, il convenuto nel procedimento principale ha chiesto la ricusazione della giudice che era stata incaricata dell'esame di tale causa, sostenendo che la nomina di costei era da considerarsi invalida, in quanto conseguente a delibera adottata dal Consiglio nazionale della magistratura polacco nella sua nuova composizione, la cui conformità con la Costituzione era peraltro stata messa in dubbio, nel frattempo, tra l’altro, dalla Corte suprema amministrativa di quello stesso Paese.

Il Giudice dinanzi al quale è stato sottoposto l'esame dell’istanza di ricusazione ha condiviso i dubbi espressi sulla nomina della Collega e ha deciso di sospendere il procedimento per interpellare la Corte di Giustizia dell’Unione europea sulla compatibilità con il diritto dell'Unione della procedura di nomina contestata, anche alla luce dell’interpretazione delle disposizioni nazionali applicabili, così come offerta sul punto dalla Corte costituzionale polacca.

Il giudice del rinvio ha esposto, in particolare, che il Consiglio nazionale della magistratura polacco costituisce, in forza della Costituzione, un organo essenziale per l’autonomia del potere giudiziario, incaricato di assicurare la garanzia dell’indipendenza dei giudici e degli organi giurisdizionali. Tuttavia, l’attuale composizione e funzionamento di tale organo non soddisferebbero i requisiti previsti dalla Costituzione al fine di garantire che le proposte di nomina a un posto di giudice, che detto organo indirizza al presidente della Repubblica, provengano da un organo indipendente e rappresentativo della magistratura, dl momento che, secondo l’ultima modifica normativa, l’elezione dei quindici membri del Consiglio aventi la qualità di giudici ad opera della Camera bassa del Parlamento polacco, e non dei giudici stessi, avrebbe comportato una perdita di autonomia del potere giudiziario e una manifesta dipendenza di tale organo dai poteri legislativo ed esecutivo.

Inoltre, il giudice del rinvio ha rilevato che l’esame dei ricorsi diretti contro delibere del Consiglio relative alle proposte di nomina a un posto di giudice è affidato alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, composta esclusivamente da persone designate a seguito di un processo di nomina condotto dallo stesso Consiglio nella sua nuova composizione, di modo che non sarebbe possibile ritenere, secondo il Giudice del rinvio, che la citata Sezione di controllo presenti le garanzie di indipendenza richieste a un «giudice precostituito per legge».

In altri termini, non sussisterebbe alcuna possibilità reale di rimettere in discussione la regolarità del processo di nomina, e l’assenza di un ricorso effettivo “sarebbe tale da suscitare, in modo sistemico, dubbi legittimi quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici nominati in esito a detto processo”.

La Corte di Giustizia ha preliminarmente rammentato che il principio della tutela giurisdizionale effettiva cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE costituisce un principio generale del diritto dell’Unione derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sancito agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed ora affermato all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ha altresì ricordato, sempre preliminarmente, che ogni Stato membro, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, deve assicurare che gli organi che sono chiamati, in quanto «organi giurisdizionali» ai sensi del diritto dell’Unione, a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto e che rientrano quindi nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, "soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui quello dell’indipendenza”.

Nel merito, il Giudice europeo ha innanzitutto dichiarato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 47 della Carta nonché il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro e alla giurisprudenza della Corte costituzionale di quest’ultimo, interpretativa di tale normativa, che conferiscono una competenza esclusiva a un organo a statuire su un’istanza di ricusazione di un giudice fondata sulle condizioni di nomina del medesimo, privando al contempo tale organo della facoltà di esaminare una siffatta istanza qualora essa metta in discussione la legittimità della procedura di nomina di detto giudice.

Spetta dunque all’organo giurisdizionale nazionale investito di una tale istanza di ricusazione da un lato di disapplicare la normativa in parola, come interpretata in tale giurisprudenza, e dall’altro di esaminare la legittimità della nomina di detto giudice, in particolare verificando che quest’ultimo soddisfi il requisito di un «giudice precostituito per legge», e, se del caso, pronunciando la ricusazione del medesimo giudice, qualora le eventuali irregolarità che inficiano tale nomina implichino una violazione di tale requisito.

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea, infatti, le garanzie d’accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, e in particolare quelle che ne stabiliscono la nozione e la composizione, rappresentano la pietra angolare del diritto all’equo processo. La verifica della questione afferente alla corretta costituzione dell’organo giurisdizionale “è necessaria per la fiducia che i giudici in una società democratica devono ispirare al cittadino”.

D’altra parte, il requisito di un «giudice precostituito per legge», ai sensi del diritto dell’Unione, “mira ad evitare che l’organizzazione del sistema giudiziario sia lasciata alla discrezione del potere esecutivo e a far sì che tale materia sia disciplinata da una legge, adottata dal potere legislativo in modo conforme alle norme che disciplinano l’esercizio della sua competenza”.

Per ciò che concerne più specificamente il processo di nomina dei giudici, il Giudice adito, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, aveva già in passato dichiarato che tale processo costituisse un elemento inerente alla nozione di «giudice precostituito per legge», ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, con inevitabili riflessi sulla reale indipendenza di un organo giurisdizionale, e valutazione complessiva da effettuare, ai fini di verificare se vi è stata violazione sotto tale profilo dell’indipendenza, “di un certo numero di elementi che, considerati nel loro insieme, contribuiscono a suscitare, nella mente dei cittadini, legittimi dubbi quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici”.

Siffatta ultima valutazione complessiva spetta al giudice del rinvio, e tuttavia la Corte adita, nel quadro della cooperazione giudiziaria istituita all’articolo 267 TFUE e in base agli elementi del fascicolo di cui disponeva, si è incaricata di fornire al giudice nazionale una serie di elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili per la valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo, ricordando preliminarmente che il fatto che, sulla base della giurisprudenza della stessa Corte, non risulti che il Consiglio superiore della magistratura polacca presenti garanzie di indipendenza sufficienti per fugare qualsiasi legittimo dubbio sulla regolarità delle procedure di nomina dei giudici nelle quali essa interviene “non è sufficiente, di per sé, per concludere nel senso di una violazione dei requisiti inerenti all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 47 della Carta”. [1]

D’altra parte, nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia, la circostanza dell’assenza di un ricorso effettivo avverso la nomina della magistrata ricusata alla funzione di giudice non è stata considerata condizione sufficiente, da sola, per pronunciare la ricusazione stessa.

Infatti, al fine di valutare se i giudici soddisfino i requisiti di indipendenza e imparzialità e costituiscano un «giudice precostituito per legge», è stato detto che occorre esaminare, congiuntamente agli elementi relativi alla loro procedura di nomina, anche “altri elementi contestuali rilevanti, effettuando una valutazione globale di tutti gli elementi che accompagnano la loro nomina”.

La Corte di Giustizia ha dunque valutato alcuni dati (tra i quali, il fatto che la giudice ricusata esercitava le funzioni di assistente principale di un giudice presso il Tribunale regionale di Poznań, aveva ricevuto un parere favorevole da tale Tribunale e dall’assemblea dei rappresentanti dei magistrati dei Tribunali circondariali di detto Tribunale regionale alla sua candidatura, e infine la non contestazione della nomina) che, unitamente alla mancata menzione di altri elementi rilevanti, non contribuirebbero “a far sorgere dubbi legittimi nella mente dei cittadini quanto all’impermeabilità di detta giudice nei confronti di elementi esterni”.

In definitiva, pertanto, il Giudice europeo, pur lasciando a quello di rinvio l’onere di effettuare ulteriori verifiche sul punto, non ha direttamente constatato un’ulteriore circostanza di fatto e di diritto, oltre a quelle già evidenziate – che di per sé non sono state ritenute evidentemente sufficienti - tale da mettere in discussione l’indipendenza o l’imparzialità di tale giudice.








[1] Successivamente alla presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale la Corte ha dichiarato, in sostanza, ai punti 201 e 386 della sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442), che la Repubblica di Polonia, avendo adottato e mantenuto in vigore norme nazionali che vietano, a pena di sanzioni disciplinari, agli organi giurisdizionali nazionali di verificare se essi stessi o i giudici che li compongono o altri giudici o organi giurisdizionali soddisfino i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione riguardanti l’indipendenza, l’imparzialità e la precostituzione per legge degli organi giurisdizionali e dei giudici di cui trattasi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, nonché in forza del principio del primato del diritto dell’Unione.

Infatti, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza la Corte ha accolto la prima e la seconda censura dedotte dalla Commissione europea che vertevano, in particolare, sulla compatibilità con il combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, dell’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, dell’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001 (Dz. U. n. 98, posizione 1070), che impedisce a tutti gli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione relativi alla garanzia di un «giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge», nonché dell’articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, di tale legge, che consentono di qualificare come illecito disciplinare un siffatto esame (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 60).

A tale riguardo occorre ricordare che la Corte è giunta a questa conclusione dopo aver sottolineato, in particolare, che l’articolo 26, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema esclude che la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche possa, a seguito della trasmissione a tale Sezione, da parte di un altro organo giurisdizionale, di un’istanza relativa alla ricusazione di un giudice, esaminare tale istanza qualora quest’ultima riguardi l’accertamento e la valutazione della legittimità della nomina di un giudice o la sua legittimazione ad esercitare le funzioni giurisdizionali [sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 198].

La Corte ha poi dichiarato, nella sentenza del 18 dicembre 2025, Commissione/Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell’Unione) (C‑448/23, EU:C:2025:975, punto 196), che, alla luce dell’interpretazione della Costituzione effettuata dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) nella sua sentenza del 14 luglio 2021 la Repubblica di Polonia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei principi di autonomia, del primato, di effettività e di applicazione uniforme del diritto dell’Unione, con la conseguenza  che un giudice polacco è tenuto a disapplicare le valutazioni derivanti dalla sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) del 14 luglio 2021 nella parte in cui conferma il divieto, per qualsiasi organo giurisdizionale nazionale, di verificare se un altro organo rispetti i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione per quanto riguarda la garanzia di un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge.