Giurisprudenza italiana (11/2025)
in tema di appello amministrativo (rinvio al TAR):
- Ad. plen. 15.7.25 n. 10, pres. Maruotti, est. Tarantino (Giurispr. it. 11/2025, 2362 solo massima): L’art. 105, 1° comma, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente.
- (nota di) Antonino Ripepi, L’Adunanza plenaria torna sui casi di regressione del giudizio di cui all’art. 105 c.p.a. (Giurispr. it. 11/2025, 2362-2367)
in tema di giochi e scommesse:
- CGA Sicilia 5.9.25 n. 695, pres. De Francisco, est. Chiné (Giurispr. it. 11/2025, 2237-8): Va rimesso alla Corte del Lussemburgo chiarire se gli obiettivi vincoli e limiti posti dal Legislatore italiano (ai sensi dell’art. 88 TULPS del 1931) all’esercizio dell’attività di raccolta transfrontaliera di scommesse risultino illegittimi per violazione delle libertà economiche sancite dagli artt. 49 e 56 del Trattato, ovvero se le stesse possano considerarsi giustificate in ragione delle preminenti esigenze di tutela dell’ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della prevenzione dei reati di matrice economica che sono sottese a tale sistema di vincoli e limiti.
in tema di accesso (accesso civico generalizzato e tutela del know-how industriale):
- Cons. Stato V 4.9.25 n. 7201, pres. Caringella, est. Perrelli (Giurispr. it. 11/2025, 2238-2240): Come già statuito da Ad. plen. 10/2020, l’esercizio dell’accesso civico c.d. generalizzato, nonostante i rilevanti profili di interesse pubblico che ne ispirano la disciplina, non può essere affermato in modo incondizionato, dovendo piuttosto l’Amministrazione valutarne in concreto l’accoglibiltà laddove vengano in rilievo ulteriori e diverse esigenze meritevoli di tutela (quali quelle relative alla tutela della proprietà intellettuale, del diritto d’autore e della segretezza del know-howcommerciale e industriale).
in tema di appalti (gare pubbliche: accordi di partenariato e collegamento tra imprese):
- Cons. Stato V 17.9.25, n. 7351, pres. Caringella, est. Barreca (Giurispr. it. 11/2025, 2235-7): Laddove la stazione appaltante, nell’indire una gara di appalto suddivisa in lotti, si sia avvalsa della facoltà di fissare un c.d. “vincolo di partecipazione” (estendendo tale vincolo/divieto all’ipotesi di impresa già partecipante a un determinato lotto e in regime di collegamento societario con altra impresa partecipante per un ulteriore e distinto lotto), la violazione di tale vincolo non può dirsi concretata nel caso di stipula di un accordo di partenariato. Infatti tale tipologia di accordi non può essere assimilata alle situazioni di collegamento societario ex art. 2359 c.c., né dal punto di vista concettuale, né da quello operativo.
in tema di magistratura onoraria:
- Cons. Stato VII 24.9.25 n. 7511, pres. Chieppa, est. Di Carlo (Giurispr. it. 11/2025, 2234-5): È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della L 234/2021, art. 1, 629° comma, per la parte in cui subordina la possibilità per il magistrato onorario di accedere alle procedure di conferma a stabilizzazione ivi previste alla rinunzia “a ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso”, in quanto tale condizione ex lege appare potenzialmente illegittima per contrasto con gli artt. 24, 111 e 117, I, Cost.
in tema di avvalimento (premiale e partecipativo):
- Cons. Stato VI 18.6.25 n. 5345, pres. Simonetti, est. Gallone (Giurispr. it.11/2025, 2367 s.m.): 1. L’avvalimento c.d. “premiale” risulta dotato di una “autonoma funzione pro-concorrenziale”, distinta rispetto all’avvalimento partecipativo, e che consiste, in maniera non dissimile a quanto accade per altri istituti (tra cui in primis le forme di partecipazione aggregata alla procedura R.T.I., consorzi), nella possibilità per l’operatore economico di accrescere la qualità tecnica della propria offerta, rendendola più idonea a conseguire l’aggiudicazione al fine di ottenere maggiore spazio sul mercato e incrementare la propria efficienza produttiva e i propri livelli di redditività. 2. La certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis, DLg 198/2006., rilasciata da organismi accreditati, attesta l’adozione all’interno di un’azienda di un sistema di gestione conforme ad una specifica prassi (la UNI/PdR 125:2022) ed attiene, pertanto, all’organizzazione e ai processi aziendali comprovando che si è prescelto un assetto di questi in grado di assicurare inclusione ed equità di genere, costituendo un attributo del compendio aziendale (inteso ex art. 2555 c.c. quale “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”), esportabile, come tale, nella sua oggettività da un’impresa all’altra. Essa, pertanto, può costituire oggetto di avvalimento premiale a patto che il relativo contratto individui le risorse umane e materiali, i protocolli organizzativi ed i piani aziendali, espressione del know how specifico attestato dalla certificazione.
- (commento di) Irene Grossi, Avvalimento premiale e parità di genere (Giurispr. it. 11/2025, 2368-2370)
sull’amministrazione di sostegno:
- Maria Novella Bugetti (a cura di), Vent’anni di amministrazione di sostegno: bilanci, criticità e prospettive di riforma (Giurispr. it. 11/2025, 2426-2460)
--- Introduzione, di Michele Sesta e Maria Novella Bugetti (2426)
--- Il chiaroscuro dell’amministrazione di sostegno e le sue tre fasi, Mauro Tescaro (2427)
--- L’amministratore di sostegno e l’autodeterminazione del beneficiario nei trattamenti sanitari, Teresa Pasquino (2433)
--- Sull’applicabilità della misura dell’AdS all’imprenditore (o socio) fragile, Ugo Minneci (2438)
--- Autonomia e protezione degli adulti vulnerabili: un equilibrio complesso, Chiara Favilli (2443)
--- Autonomia privata e disabilità nei supported-decision making agreement, Francesca Benatti (2449)
--- L’ente del Terzo settore nel ruolo di amministratore di sostegno, Mario Renna (2455)
NB – A livello internazionale, della protezione degli adulti si occupano:
- la Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti adottata il 13 gennaio 2000 in seno alla Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato (HCCH), ratificata soltanto da alcuni degli Stati membri della Ue;
- la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) adottata il 13 dicembre 2006 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
in tema di filiazione (danno endofamiliare):
- Tribunale Patti, Sez. civ., 27.2.25 n. 209/ 2025, giud. Genovese (Giurispr. it. 11/2025, 2270 T): 1. In tema di filiazione, l’obbligo del genitore di concorrere all’educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti allo status di genitore. 2. Il diritto del figlio al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione da parte del genitore (c.d. illecito endofamiliare) si prescrive nel ter- mine ordinario. Tale termine di prescrizione non decorre dal raggiungimento della maggiore età del figlio, bensì dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della paternità o maternità naturale. È solo con l’irrevocabilità della pronuncia giudiziale che lo status di figlio viene formalmente e legalmente accertato, consolidando cos`ı il presupposto per l’esercizio dell’azione risarcitoria. 3. La liquidazione del danno non patrimoniale patito dal figlio per la privazione della figura genitoriale e per l’inadempimento dei relativi obblighi deve avvenire secondo un criterio equitativo, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. Il Giudice può quantificare tale danno commisurando una somma mensile per ogni anno di inadempimento, a partire dall’inizio del disinteresse del genitore fino al raggiungimento di un’età in cui si presume cessino gli obblighi genitoriali (nel caso di specie, individuato nel 25° anno di età del figlio). Tale somma, una volta determinata, costituisce un debito di valore dell’asse ereditario del genitore defunto, da ripartirsi pro quota tra tutti gli eredi, incluso il figlio che agisce per il risarcimento. [Nella fattispecie, il figlio di un facoltoso imprenditore, nato nel 1957 da una relazione extraconiugale tra quest’ultimo e la madre, mai riconosciuto dal padre (deceduto nel 1993), dopo avere ottenuto (al termine di un giudizio iniziato nel 1981 e concluso nel 2014 con un giudicato della Cassazione) la dichiarazione giudiziale di paternità, cita in giudizio la figlia legittima ed erede del genitore biologico, al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali (esistenziale e morale) subiti a causa dell’abbandono e del totale disinteresse manifestato dal genitore per tutta la sua vita]
- (commento critico di) Carmine Lazzaro, Illecito endofamiliare, finalità punitiva ed apprezzamento libero dei mezzi di prova. Quando il “buonismo” del giudice rischia di tramutarsi in arbitrio (Giurispr. it. 11/2025, 2272-2286)
- (commento di) Giovanni Pisanu, Violazione dei doveri genitoriali e responsabilità civile (Giurispr. it. 11/2025, 2287-2295)
sul danno da prodotto difettoso:
- Cass. 3^, 28.3.25 n. 8224 (Giurispr. it. 11/2025, 2249 T): La disciplina sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, di cui agli artt. 114-127 DLg 206/ 2005 (Codice del consumo) – già prevista dal DPR 224/1988 in attuazione della Direttiva 85/374/CEE, poi abrogata dalla Direttiva. 2024/2853/UE (inapplicabile ratione temporis nella presente controversia) – non esclude, né limita, secondo quanto previsto dall’art. 127 cod. cons. (e già dall’art. 13 della dir. 85/374/CEE e, comunque, ulteriormente confermato dall’art. 4 della dir. 2024/2853), la possibilità per il danneggiato di usufruire della tutela somministrata da un regime di responsabilità differente da quello stabilito dalle anzidette disposizioni del codice del consumo (come, ad es., dalle fattispecie di responsabilità di cui agli artt. 2043 e 2050 c.c.), il quale, una volta individuato sulla scorta dei fatti allegati e provati, dovrà, però, trovare applicazione in coerenza con la disciplina per esso specificamente dettata dal legislatore, senza potersi operare commistioni tra regimi di responsabilità diversamente regolati.
- (commento di) Matteo de Pamphilis, La responsabilità per danno da prodotti difettosi nella pluralità dei meccanismi compensativi (Giurispr. it. 11/2025, 2251-2259)
in tema di lavoro (conversione ferie in malattia e viceversa):
- Cass. lav. 15.4.25 n. 9831 (Giurispr. it. 11/2025, 2348 T): 1. Il principio introdotto da Corte cost. 616/1987 della possibilità di mutare il titolo dell’assenza postula due condizioni: a) che il lavoratore si trovi in malattia; b) che il lavoratore in malattia chieda di fruire delle ferie per interrompere il decorso del comporto oppure, al contrario, di interrompere le ferie stante la sopravvenuta malattia. Tutto questo non può avvenire né prima (quando la malattia non esiste) né dopo, quando il comporto è stato superato con la pretesa di sottrarre, a consuntivo, i giorni di ferie non goduti. 2. Il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa. In un’ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, da un lato, le dedotte ragioni datoriali devono essere concrete ed effettive in rapporto al fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro; dall’altro lato, il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie né imputare a ferie le assenze per malattia, trattandosi di evento che va coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell’attività di impresa e la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro.
- (commento di) Valeria Filì, La Cassazione fa il punto in tema di mutamento del titolo dell’assenza dal lavoro da malattia a ferie (Giurispr. it. 11/2025, 2349-2353)
in tema di società (debiti tributari di società estinta):
- Cass. SSUU 12.2.25 n. 3625 (Giurispr. it. 11/2025, 2313 T): Nel caso di responsabilità dei soci per i debiti tributari di una società estinta, il presupposto della riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione configura una condizione dell’azione che attiene all’interesse ad agire, e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi. Tale presupposto, se contestato, deve essere provato dall’Amministrazione finanziaria attraverso un apposito avviso di accertamento notificato ai soci, ma non può costituire materia del giudizio relativo all’originaria pretesa fiscale nei confronti della società e degli ex soci successori sui generis della società estinta.
- (commento di) Cesare Giendi, Le Sez. un. tra successione sui generis e responsabilità tributaria ex art. 36, D.P.R. n. 602/ 1973 (Giurispr. it. 11/2025, 2315-2319)
- (commento di) Claudio Consolo, Estinzione sociale, ruolo e prova dell’avvenuta percezione di somme da parte degli ex soci: l’interesse ad agire a torto (di nuovo) richiamato (Giurispr. it. 11/2025, 2319-2321)
in materia penale (appalti: impossessamento di finanziamenti pubblici con condotte fraudolente):
- Cass. pen. 6^, 15.1-14.5.25 n. 18241 2371 s.m. (Giurispr. it. 11/2025, 2371 solo massime): 1. In ragione della concezione funzionale-oggettiva adottata dagli artt. 357 e segg. c.p., la qualifica di incaricato di pubblico servizio deve essere riconosciuta anche al soggetto che operi all’interno di un ente di diritto privato, come una fondazione, qualora questo sia costituito e finanziato da enti pubblici per il perseguimento di finalità di interesse collettivo. 2. In tema di turbata libertà di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), integra il reato qualsiasi condotta illecita idonea a turbare il procedimento amministrativo volto alla determinazione del contenuto del bando o di atto ad esso equipollente, a prescindere dall’oggetto specifico della procedura. 3. Ai fini dell’integrazione del delitto di peculato, la condotta di appropriazione è configurabile anche nella forma della distrazione delle risorse dell’ente per scopi diversi da quelli istituzionali e di tipo esclusivamente privato, in quanto tale condotta realizza una stabile inversione del titolo del possesso, comportando la definitiva sottrazione del bene alla sua destinazione pubblica. 4. In tema di indebita destinazione di denaro o di cose mobili (art. 314-bis c.p.), le numerose corrispondenze strutturali con la fattispecie di abuso d’ufficio, la presenza di una clausola di riserva espressa e determinata nonché il ricorso al verbo “destina” (anziché “distrae”), consentono di escludere interferenze con l’ambito applicativo del peculato. Integra pertanto questo delitto ogni condotta distrattiva posta in essere per finalità diverse da quelle stabilite, ma comunque funzionali alla realizzazione di interessi pubblici, esclusivamente o in modo concorrente a quelli privati.
- (commento di) Nicolò Amore, La Liaison Codice Appalti–Qualifiche Pubbliche nella “rottura degli argini” del 353-bis (Giurispr. it. 11/2025, 2371-8)
in materia penale (legittima difesa):
- CP 1^, 25 luglio 2024 (ud. 5 luglio 2024), n. 30608 (Giurispr. it. 11/2025, 2385 T): 1. Ai fini della sussistenza della scriminante di cui all’art. 52 c.p., non è necessario che l’offesa da cui scaturisce la necessità della difesa abbia già cominciato a realizzarsi, essendo sufficiente il pericolo attuale nel senso di pericolo in corso o comunque imminente di detta offesa, il quale ben può essere integrato anche da una semplice minaccia. 2. La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposta dall’agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti. Essa può configurarsi se ed in quanto l’erronea opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, di per sé inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare, nel- l’animo dell’agente la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo; persuasione che peraltro deve trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze oggettive in cui l’azione della difesa venga ad estrinsecarsi.
- Corte d’appello Torino 7.4.25, pres. Bassi, est. Marson (Giurispr. it. 11/2025, 2386 T): L’art. 530, 3° comma. c.p.p. impone di pronunciare sentenza assolutoria se vi è dubbio sulla esistenza di una causa di giustificazione.
- (commento di) Francesco Cingari, La legittima difesa nel contesto della violenza domestica (Giurispr. it. 11/2025, -2393)
in procedura penale (procedimento cautelare):
- Alessio Gaudieri (a cura di), I nuovi orizzonti in tema di interrogatorio preventivo (Giurispr. it. 11/2025, 2417-2425). Orientamenti giurisprudenziali sulla nuova fattispecie processuale complessa (interrogatorio preventivo) introdotta dalla L. 9.8.2024 n. 114 all’interno del procedimento cautelare.
c.s.
La parola più odiosa è smart: abusata, spocchiosa e nient'affatto umile (da "Pronomi", di Enrico Testa, storico della lingua e poeta)