Blog Layout

Guida al diritto (19/2023)

Carmine Spadavecchia • mag 27, 2023

in tema di onorari forensi (equo compenso):

L 21.4.2023 n. 49 [GU 5.5.23 n. 104, in vigore dal 20 maggio 2023], Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

- testo della legge (Guida al diritto 19/2023, 15-22)

- commenti: 

- Marcello Clarich* e Giuliano Fonderico**, Equo compenso: luci e ombre di una novella contro gli squilibri (Guida al diritto 19/2023, 12-13, editoriale). La legge 21.4.2023 n. 49 abroga espressamente la norma del decreto Bersani del 2006 che abrogava le tariffe minime e il patto di quota lite [*professore ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza; **professore associato di Diritto amministrativo presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia]

- Eugenio Sacchettini, Vanno in soffitta le liberalizzazioni, scatta la caccia alle clausole abusive (Guida al diritto 19/2023, 23-25) [le novità]

- Eugenio Sacchettini, Professioni non regolamentate: sì allo scudo a tutela degli introiti (Guida al diritto 19/2023, 26-32) [le novità in sintesi: specchietto a pag. 27]

- Eugenio Sacchettini, Non è stata normata dalla riforma l’ipotesi di distrazione delle spese (Guida al diritto 19/2023, 33-37) [la disciplina antiabusi: la gratuità della prestazione sembra urtare col sistema dei minimi tabellari previsto dalla legge 49/2023]

- Eugenio Sacchettini, Ampie le possibili impugnazioni, dall’accordo all’elenco dei fiduciari (Guida al diritto 19/2023, 38-42) [le ipotesi di contenzioso: dubbi sulla giurisdizione - ordinaria o amministrativa - abilitata a dichiarare la nullità e rideterminare il compenso ove si tratti di atti amministrativi, ove ci si muova cioè contro la PA o le partecipate]

- Eugenio Sacchettini, Pareri degli ordini e collegi come provvedimenti giudiziari (Guida al diritto 19/2023, 43-49) [le ipotesi di contenzioso: toccherà alla dottrina vagliare l’anomalia di un atto coattivo emanato inaudita altera parte, da un organo di categoria, in una questione privatistica; il termine di prescrizione]


in tema di accesso:

- TAR Roma 5^, 5.4.23 n. 5801, pres. Spagnoletti, est. Zafarana, causa Pilon c/ Cassa Forense (Guida al diritto 19/2023, 53): Ove sia presentata istanza di accesso per un numero manifestamente irragionevole di atti e documenti, imponendo un carico di lavoro tale da paralizzare in modo sostanziale il buon funzionamento dell’ente coinvolto, quest’ultimo può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso al pubblico dei documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe ai propri uffici, al fine di salvaguardare l’interesse al buon andamento della PA destinataria dell’istanza di accesso. Il diritto di accesso civico generalizzato conserva una connotazione solidaristica, nel senso che l’apertura alla conoscenza collettiva è funzionale alla disponibilità di dati di affidabile provenienza pubblica per informare correttamente i cittadini interessati. Il ricorso all’accesso civico generalizzato deve mostrarsi in concreto funzionale al perseguimento delle finalità pubblicistiche ad esso sottese, individuate in via normativa. Occorre pertanto evitare o respingere richieste manifestamente onerose o sproporzionate, tali cioè da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il corretto funzionamento dell’ente che ha ricevuto “richieste massive uniche” contenenti un numero cospicuo di dati e di documenti, o “richieste massive plurime” pervenute in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente, o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro id interessi. [Nella specie, l’istanza di accesso era volta ad ottenere: a) l'elenco degli incarichi legali, giudiziali e stragiudiziali, conferiti da Cassa forense nell'ultimo quinquennio, con i nominativi dei professionisti e l'importo dei relativi compensi professionali; b) i nominativi dei componenti della/e Commissione/i di studio appositamente costituita/e per la predisposizione della bozza di riforma del Regolamento previdenziale attualmente in votazione, e l'importo dei compensi previsti per la durata dell'incarico]


in tema di privacy:

- Corte giust. Ue 1^, 4.5.23, causa C-487/21 (Guida al diritto 19/2023, 53): Il diritto di ottenere una “copia” dei dati personali implica che sia consegnata all’interessato una riproduzione fedele e intellegibile dell’insieme dei dati, e dunque implica quello di ottenere copia di estratti di documenti i anche di documenti interi o, ancora, di estratti di banche dati contenenti tali dati, se ciò è indispensabile per consentire all’interessato di esercitare effettivamente i diritti conferitigli dal Rgpd (Regolamento generale protezione dati)

- Corte giust. Ue 3^, 4.5.23, causa C-300/21 (Guida al diritto 19/2023, 53): La mera violazione del Rgpd non fa sorgere un diritto al risarcimento, ma d’altra parte per conferire tale diritto non è necessario che il danno immateriale subito raggiunga una determinata soglia di gravità.


in tema di conflitti di interesse:

- Corte giust. Ue 1^ 4.5.23, causa C-40/21 (Guida al diritto 19/2023, 54): La violazione delle norme sul conflitto di interessi può giustificare una legge nazionale, come quella rumena, che oltre alla decadenza dalla carica pubblica rivestita preveda anche il divieto triennale di ricoprirne di nuove o diverse. Tali sanzioni sono giustificate dal fine di garantire un’efficace lotta alla corruzione, ma a un tale regime applicato in via amministrativa devono porsi due limiti: che il provvedimento sia ricorribile davanti a un giudice per una verifica di cognizione piena, e che la durata del divieto possa essere in linea teorica modulabile in rapporto alla modesta gravità del conflitto affinché la sanzione non risulti sproporzionata.


in tema di rimessioni all’Adunanza plenaria

- Ad. plen. 19.4.23 n. 13, pres. Maruotti est. Neri (Guida al diritto 19/2023, 88 T): Laddove l’ordinanza di rimessione abbia proposto i quesiti all’Adunanza plenaria senza avere preventivamente vagliato i diversi motivi del ricorso per revocazione (motivi, questi ultimi, da cui, nel caso di specie, avrebbe dovuto cominciare l’esame del ricorso per revocazione, perché l’eventuale accoglimento di uno, o di entrambi, avrebbe reso superflua la pronuncia sul primo motivo di ricorso dal quale è scaturita la rimessione all’Adunanza plenaria), si rende necessaria la restituzione degli atti alla sezione competente affinché esamini prioritariamente tali motivi. (Fattispecie relativa a un provvedimento di esclusione dalla gara per la gestione di tratte aiutostradali)

- Ad. plen. 26.4.23 n. 14, pres. Maruotti est. Simeoli (Guida al diritto 19/2023, 93 T): L’Adunanza plenaria può, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, esaminare i quesiti sottoposti al suo esame, allorché l’ordinanza di rimessione: effettui un’esaustiva ricostruzione della fattispecie controversa in rapporto a tutti i suoi elementi identificativi di fatto e di diritto (disposizioni e provvedimenti censurati, profili di illegittimità dedotti e argomentazioni svolte a sostegno dell’impugnazione); sollevi una questione rilevante, rispetto alla res controversa, nel senso che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione, dovendosi trattare di un punto di diritto sottoposto all’esame del collegio giudicante. Non possono porsi all’esame dell’Adunanza plenaria questioni meramente ipotetiche o ininfluenti sull’esito del giudizio. (Fattispecie relativa a un soggetto colpito da infezioni contratte a causa di trasfusioni di sangue non adeguatamente controllate)

- (commento di) Davide Ponte, Una serie di paletti per ottenere un diritto con alto grado di certezza (Guida al diritto 19/2023, 98-102)


in tema di famiglia:

- Cass. 12.4.23 n. 9707 (Guida al diritto 19/2023, 56 T): In materia di provvedimenti de potestate ex artt. 330, 333 e 336 c.c. il decreto pronunciato dalla Corte d’appello sul reclamo avverso quello del Tribunale è impugnabile con ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, seppure rebus sic stantibus, anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato in via non definitiva, trattandosi di provvedimento che - quando non adottato a titolo provvisorio e urgente - riveste comunque carattere decisorio ed è idoneo a incidere in modo tendenzialmente stabile sull’esercizio della potestà genitoriale.

- (commento di) Mario Finocchiaro, Decisione perfetta nel risultato ma dalle motivazioni discutibili (Guida al diritto 19/2023, 58-63)


in tema di diritto d’autore:

- Corte di giust. Ue 6^, 20.4.23, cause riunite C-775/21 e C-826/21 (Guida al diritto 19/2023, 104 s.m.): Costituisce una comunicazione al pubblico, in base all’art. 3, par. 1, della direttiva 2001/29/Ce sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, la diffusione su un mezzo di trasporto passeggeri attraverso un aereo di un’opera musicale come sottofondo. Tuttavia, in base all’art. 3 della direttiva 2001/29 e all’articolo 8, par. 2, della direttiva 2006/115/Ce concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale, non costituisce comunicazione al pubblico l’installazione, a bordo di un mezzo di trasporto, di un impianto di sonorizzazione o di un software che consente la diffusione di musica di sottofondo. L’art. 8, par. 2, della direttiva 2006/115 va interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali, che stabilisce una presunzione semplice di comunicazione al pubblico di opere musicali fondata sulla presenza di sistemi di insonorizzazione nei mezzi di trasporto.

- (commento d) Marina Castellaneta, Aerei, l’installazione di un software che può diffondere musica non viola il diritto d’autore (Guida al diritto 19/2023, 104-106) 


 

c.s.


 

Omologazione

- Imporre il conformismo è una delle forme più rozze di censura (Wole Soyinka, nigeriano, Nobel 1986 per la letteratura)

- Il Potere rende schiavo il linguaggio forzandolo ai suoi ordini (Wole Soyinka)

- Sui social le falsità, spacciate per verità, diventano tali. Si chiama propaganda, e ha funzionato per secoli, perché è il motore e l'anima delle dittature (Eleonora Barbieri, giornalista)

- I cretini sono infestanti (Toni Concina, sulla cancellazione di una via dedicata a D’Annunzio)


Share by: