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Giornale di diritto amministrativo (2/2023)

Carmine Spadavecchia • mag 27, 2023

in tema di università:

- Giulio Verperini, Università e PNRR (Giornale dir. amm. 2/2023, 137-141, editoriale) 


in materia antitrust (Legge 5.8.2022 n. 118):

- Eugenio Bruti Liberati, La legge annuale sulla concorrenza e la sua difficile attuazione (Giornale dir. amm. 2/2023, 143-157) Concessioni balneari, servizi pubblici locali e altro: sebbene tutela e promozione della concorrenza continuino ad essere un tassello essenziale della strategia complessiva delle istituzioni nazionali ed europee, v’è ragione d temere che, quanto meno nell’attuale congiuntura politica italiana, lo spazio che si vuole riservare ad interventi pro-competitivi sia in realtà recessivo e comunque destinato progressivamente a ridursi. 


in tema di processo amministrativo:

- Giuliano Taglianetti, Normativa emergenziale e processo amministrativo: l’attuazione del PNRR a ogni costo? (Giornale dir. amm. 2/2023, 158-166). Analisi critica delle più significative disposizioni emergenziali in tema di processo amministrativo introdotte per fronteggiare l’emergenza dovuta all’epidemia da Covid-19 e per favorire l’attuazione del PNRR (DL 16.7.2020 n. 76; DL 31.5.2021 n. 77; DL 9.6.2021 n. 80; DL 16.6.2022 n. 68). Il rapporto tra due obiettivi, quello di realizzare i progetti previsti dal PNRR e quello di mantenere adeguati livelli di effettività della tutela giurisdizionale e di “giustiziabilità” dell’azione amministrativa. 


sul nuovo codice dei contratti:

- Francesco Dimichina, Le violazioni in materia fiscale nel nuovo Codice dei contratti (Giornale dir. amm. 2/2023, 167-173). Il nuovo Codice dei contratti pubblici mantiene la previsione di esclusione per l’operatore incorso in gravi violazioni, non definitivamente accertate, relative agli obblighi di pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Lo scritto si sofferma sul recente decreto 28.9.2022 del Mef (GU 12.10.22 n. 239) e sulla conformazione della causa di esclusione nel nuovo Codice. 


sulla legge di bilancio:

L 29.12.2022 n. 197 [testo ripubblicato in GU 16.1.23 n. 12, s.o. 3], in vigore dal 1° gennaio 2023, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 160, 161, 162, 163, 164, 165, 544, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 781, 782, 783, 784, 833, 894 e 895 dell'art. 1 che entrano in vigore il 29/12/2022], Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. 

- Rita Perez, La legge di bilancio per il 2023 e i suoi limiti (Giornale dir. amm. 2/2023, 175-180)

- Giustino Lo Conte, Le misure per il “caro energia” e le pensioni (Giornale dir. amm. 2/2023, 180-184)

- Luigi Fiorentino, Funzionamento delle amministrazioni e reclutamento del personale (Giornale dir. amm. 2/2023, 185-191)

- Alessandra Villa, Gli interventi per gli enti locali (Giornale dir. amm. 2/2023, 191-196)

- Federica Marconi, Infrastrutture e incentivazioni (Giornale dir. amm. 2/2023, 197-202)

- Rocco Cifarelli, Le misure di carattere sociale (Giornale dir. amm. 2/2023, 203-207) [a favore di lavoratori c.d. fragili, disabili, minori ed anziani]

- Melissa Ridolfi, Servizi di informazione e cybersicurezza (Giornale dir. amm. 2/2023, 207-211) 


sul sistema bancario europeo (vigilanza prudenziale della BCE):

- Tribunale UE, 4^ sez. ampliata, 12.10.22, causa T-502/19 (Giornale dir. amm. 2/2023, 213 solo massima): 

1. In applicazione di una giurisprudenza costante, la portata delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali va valutata alla luce dell’interpretazione che ne danno i giudici nazionali. [...] L’obbligo per il giudice di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale è limitato dai principi generali del diritto, e non può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale.

2. Quando il diritto dell’Unione è composto da direttive, deve essere applicata [da parte della BCE] la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. La disposizione non può essere intesa come comprendente due fonti distinte di obblighi, vale a dire il diritto dell’Unione nel suo insieme, ivi comprese le direttive, al quale si dovrebbe aggiungere la legislazione nazionale che le recepisce. [...] La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere [...], non può di per sé creare obblighi a carico di un privato e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti.

- (commento di) Andrea Magliari, L’applicazione del diritto nazionale da parte della BCE: i nodi vengono al pettine (Giornale dir. amm. 2/2023, 213-223). Nella tormentata vicenda di Banca Carige, la sentenza affronta per la prima volta la questione dell’applicazione del diritto nazionale da parte della BCE nelle ipotesi in cui la disciplina dettata dal legislatore nazionale contrasti con il testo e con la ratio di una direttiva europea non self-executing. Sebbene la vicenda avrebbe potuto trovare una diversa soluzione in concreto, la pronuncia si segnala per il meritevole tentativo di interpretare il senso e la portata del congegno applicativo introdotto dall’art. 4(3) del Regolamento n. 1024/2013 (istitutivo del Meccanismo unico di vigilanza) richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di obbligo di interpretazione conforme e di invocabilità degli effetti diretti delle direttive UE 


sul CSM (trattamento economico dei membri laici):

- Ad. plen.5.8.22 n. 9, pres. Frattini, est. Di Matteo (Giornale dir. amm. 2/2023, 224 s.m.): L’art. 3 L.3.5.1971 n. 312, che al rientro nei ruoli presso l’Amministrazione di appartenenza attribuiva un assegno ad personam ai professori universitari cessati dalla carica di componenti c.d. laici del CSM, è stato abrogato per rinnovazione della materia dall’art. 1, comma 458, L 27.12.2013 n. 147, norma che, seppur connotata da retroattività c.d. impropria, è compatibile con il principio del legittimo affidamento, perché risponde alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di uniformazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici in caso di passaggio di carriera, evitando l’imposizione di “oneri individuali eccessivi” a carico degli interessati.

- (commento di) Giulia Taraborrelli, Professori universitari e trattamento economico (Giornale dir. amm. 2/2023, 224-231) 


in tema di V.I.A. (valutazione di impatto ambientale) e conferenza di servizi:

- TAR Catania 1^, 18.10.22 n. 2732, pres. Barone, est. Sidoti (Giornale dir. amm. 2/2023, 233 s.m.): Il potere della Soprintendenza, ex art. 26, comma 2, DLg 42/2004, di pronunciarsi negativamente rispetto a un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale e di determinare la conclusione negativa del procedimento può essere esercitato solo ove il progetto incida su beni culturali vincolati e deve essere comunque coordinato con l’art. 27-bis, comma 7, DLg 152/2006, che prevede per le procedure di VIA di competenza regionale il ricorso obbligatorio alla conferenza decisoria di cui all’art. 14-ter legge 241/1990.

- (commento di) Livia Baldinelli, V.I.A. e costruzione di un parco fotovoltaico (Giornale dir. amm. 2/2023, 233-239)


in tema di reclutamento del personale (nelle società pubbliche):

- Tribunale di Aosta 7.6.22 n. 41, giudice Fadda (Giornale dir. amm. 2/2023, 240 s.m.): Il principio dell’anonimato delle prove scritte costituisce il portato diretto dei principi costituzionali di uguaglianza, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione. Tale criterio, dunque, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva, anche espletata da società pubbliche, costituendone uno dei cardini portanti. Qualora l’Amministrazione si scosti in modo percepibile dall’osservanza del principio dell’anonimato delle prove scritte di concorso, si determina una illegittimità di per sé rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva, in quanto appunto connotata dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse; mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell’anonimato comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.

- (commento di) Sandro Mento, Le società pubbliche e il principio dell’anonimato nel reclutamento del personale (Giornale dir. amm. 2/2023, 241-250)


in tema di beni culturali:

- Tribunale Firenze 11.4.22 n. 1910 (ord), pres.rel. Governatori (Giornale dir. amm. 2/2023, 251 s.m.): Il diritto all’immagine dei beni culturali prevede il divieto generale di riprodurre il bene in assenza di autorizzazione, così che l’Amministrazione possa esprimere (all’esito di una valutazione discrezionale) il suo consenso circa la compatibilità dell’uso richiesto con la destinazione culturale del bene stesso. La possibilità di sfruttare economicamente la riproduzione del bene è meramente accessoria, ciò che rileva è evitare un danno all’immagine dell’opera pubblica, che costituisce un danno anche immateriale al bene culturale per il suo valore collettivo.

- (commento di) Anna Pirri Valentini, La riproduzione dei beni culturali: tra controllo pubblico e diritto all’immagine (Giornale dir. amm. 2/2023, 251-261). L’ordinanza dichiara illegittimo l’utilizzo a fini commerciali dell’immagine del David di Michelangelo in assenza di specifica autorizzazione: essa estende il concetto di tutela dei beni culturali, facendovi rientrare anche la tutela della loro immagine, giacché anche quest’ultima - contribuendo alla pubblica fruizione del bene - concorre allo sviluppo della cultura e alla promozione della conoscenza del patrimonio storico-artistico della Nazione.


in tema di digitalizzazione (monete virtuali):

- Patrizio Rubechini, Criptoattività e blockchain (Giornale dir. amm. 2/2023, 263-275). Criptovalute, bitcoin e altro: occorre una regolazione del settore, finora contrassegnato, da parte dei governi, da un atteggiamento di laissez-faire che da più punti di vista si prospetta come un approccio azzardato e da correggere.


 


c.s.


 

Ministero dell’istruzione e del merito: un difficile compito

- Unico vero talento, vincente nella società in cui viviamo, è la mediocrità (Fulvio Abbate)

- Sempre di più si assiste a uno schiacciamento del linguaggio verso il basso. Non si parla nemmeno più per slogan, ma per stickers (Fulvio Abbate)

- L'Occidente muore perché è morta la conversazione, la curiosità (per gli Illuministi, il principio della filosofia), perché è morto il valore del Sapere (Fulvio Abbate)

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