Guida al diritto (13/2026)
sulla
Corte costituzionale:
- Giulio M. Salerno*, La Consulta tra spinte e controspinte resta custode attiva della Costituzione (Guida al diritto 13/2026, 12-16). Editoriale a margine della relazione svolta il 26 marzo 2026 dal Presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso sull’attività svolta dalla Consulta nel 2025.
sulle
vittime di omicidio (diritti post mortem):
L 9.3.2026 n. 35 [GU 24.3.26 n. 69, in vigore dall’8 aprile 2026], Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio.
- testo della legge (Guida al diritto 13/2026, 16-20)
- commento di Aldo Natalini, Omicidio: scatta la pena accessoria solo se c’è la condanna dell’imputato (Guida al diritto 13/2026, 21-26) [le novità - le spoglie mortali come oggetto di diritto della personalità; la giurisprudenza sul diritto al sepolcro; le sanzioni civilistiche (sospensione della successione)]
in tema di silenzio-assenso:
- Cons. Stato VI 17.2.2026 n. 1272, pres. Simonetti, est. Ravasio, Open Fiber c/ Comune di Rodi Garganico (Guida al diritto 13/2026, 76 T): 1. Il silenzio-assenso si perfeziona anche se l’istanza non è conforme alla disciplina di riferimento salvo i casi di radicale inconfigurabilità giuridica della domanda o di mancanza della documentazione essenziale. Tale principio si applica anche al procedimento autorizzatorio previsto dall’art. 49 DLg 1.8.2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) relativo alla realizzazione di opere e scavi per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. 2. In relazione a tale procedimento, la richiesta di integrazione istruttoria è idonea a interrompere il termine di conclusione del procedimento solo se formulata entro il termine previsto dalla disciplina speciale che è perentorio. 3. La richiesta di integrazione istruttoria interrompe il termine procedimentale solo se ha a oggetto documentazione che l’Amministrazione possa legittimamente pretendere dall’operatore di comunicazioni elettroniche. 4. È illegittima e va disapplicata la previsione regolamentare comunale che imponga agli operatori di comunicazioni elettroniche un deposito cauzionale o altra garanzia patrimoniale non prevista dalla normativa statale di settore. 5. La comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge 241/1990, intervenuta dopo la maturazione del silenzio-assenso è irrilevante. 6. Una volta formatosi il silenzio-assenso sull’istanza presentata ai sensi dell’art. 49 DLg 259/2003, sono inefficaci gli atti successivi con cui l’Amministrazione intenda impedire la realizzazione delle opere oggetto dell’istanza.
- (commento di) Giuseppe Urbano, Fissato il limite del potere istruttorio anche quello oggettivo e sostanziale (Guida al diritto 13/2026, 80-83). La sentenza riguarda il procedimento autorizzatorio comunale per la realizzazione di opere e scavi per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. Una volta formato il titolo tacito, l’Amministrazione non può recuperare il potere con atti ordinari o infraprocedimentali.
in tema di privacy (accesso relativo al trattamento dei dati personali):
- Corte giust. Ue 4^, 19.3.26, causa C-526/24 (Guida al diritto 13/2026, 86 solo massima): 1. L'art. 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 27.4.2016 n. 679 (2016/679) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), va interpretato nel senso che: una prima richiesta di accesso ai dati personali presentata dall'interessato al titolare del trattamento ai sensi dell'art. 15 di tale regolamento può essere considerata «eccessiva», ai sensi di detto art. 12, par. 5, qualora tale titolare del trattamento dimostri, alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste da tali disposizioni, detta richiesta è stata presentata dall'interessato non già per essere consapevole del trattamento di tali dati e per verificarne la liceità, al fine di poter, successivamente, ottenere una tutela dei diritti che gli derivano da detto regolamento, bensì con un intento abusivo, come la creazione artificiosa delle condizioni richieste per ottenere un vantaggio derivante dal medesimo regolamento. Il fatto che, secondo informazioni accessibili al pubblico, l'interessato abbia presentato numerose richieste di accesso ai suoi dati personali, seguite da domande di risarcimento, nei confronti di diversi titolari del trattamento, può essere preso in considerazione al fine di dimostrare l'esistenza di un siffatto intento abusivo. 2. L'art. 82, par. 1, del regolamento 2016/679 va interpretato nel senso che conferisce all'interessato un diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto di accesso sancito all'art. 15, par. 1, di tale regolamento. 3. L'art. 82, par. 1, del regolamento 2016/679 va interpretato nel senso che il danno immateriale subito dall'interessato include la perdita del controllo dei suoi dati personali o la sua incertezza quanto alla questione se i suoi dati siano stati oggetto di trattamento, purché sia dimostrato, in particolare, che tale interessato ha effettivamente subito un siffatto danno e che il suo comportamento non ha costituito la causa determinante di tale danno.
- (commento di) Giulio Monga, Gdpr, una prima richiesta di accesso può essere un abuso se ha il solo scopo del risarcimento (Guida al diritto 13/2026, 86-90). Come gli altri diritti riconosciuti dal GDPR, il diritto di accesso degli interessati non è assoluto, ma deve essere bilanciato con altri diritti meritevoli di tutela
in tema di prescrizione (sospensione tra i conviventi di fatto):
- Corte cost. 23.1.26 n. 7, pres. Amoroso, red. Navarretta (Guida al diritto 13/2026, 34 T): L'art. 2941, comma 1, n. 1, c.c. è incostituzionale nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto, di una coppia tanto eterosessuale, quanto dello stesso sesso.
- (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Sarà necessario dimostrare la stabile unione e la sua durata (Guida al diritto 13/2026, 43-50). Pur ribadendo il loro diverso fondamento costituzionale, rispettivamente negli artt. 29 e 1 Cost., il giudice delle leggi - superando un proprio precedente orientamento negativo - dà atto del lento, ma inesorabile riavvicinamento della disciplina e della rilevanza giuridica della convivenza di fatto a quelle del matrimonio. L'accertamento della stabile convivenza può avvenire non soltanto attraverso la dichiarazione anagrafica, ma facendo ricorso a qualsiasi mezzo di prova. La principale differenza del regime della prescrizione dei diritti tra coniugi, da un lato, e conviventi di fatto, dall’altro, è che la dichiarazione di una parte può essere sufficiente (salvo prova contraria dell'altra parte o di un terzo interessato) per sospendere o far riprendere il decorso della prescrizione tra conviventi, ma non tra coniugi.
sull’indipendenza del giudice (necessità di una valutazione “complessiva” sulla nomina):
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 24.3.26, causa C-521/21 (Guida al diritto 13/2026, 31): L’irregolarità nella nomina di un giudice non è sufficiente, di per sé, per concludere che non è indipendente. È infatti necessaria una valutazione complessiva di tutte le circostanze che hanno accompagnano la nomina. La partecipazione del Consiglio nazionale della magistratura polacco alla procedura di nomina e l’assenza di un ricorso giurisdizionale effettivo per i candidati non selezionati non sono sufficienti, di per sé, a ricusare tale giudice.
in tema di rinvio pregiudiziale (diniego di rinvio - obbligo di motivazione):
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 24.3.26, causa C-767/23 (Guida al diritto 13/2026, 32): I giudici nazionali di ultima istanza sono soggetti all’obbligo di rinvio pregiudiziale, con tre eccezioni: irrilevanza della questione; esistenza di una decisione della Corte: presenza di un acte clair. Pertanto, tenuto conto del ruolo fondamentale del procedimento pregiudiziale nell’ordinamento giuridico dell’Unione, il giudice che nega il rinvio deve sempre motivare e, dunque, esporre, in modo specifico e concreto, in funzione delle circostanze di fatto e di diritto in questione, i motivi per cui si applica una delle eccezioni. Il fatto che uno Stato membro autorizzi una motivazione sommaria, per ridurre la durata dei procedimenti, non muta la conclusione. Anche in una situazione del genere, un organo giurisdizionale supremo resta tenuto a esporre, in modo specifico e concreto, i motivi per cui ritiene giustificata la mancata presentazione di una questione pregiudiziale alla Corte. L’organo giurisdizionale può far propria la motivazione del giudice di grado inferiore, purché quest’ultimo abbia esposto i motivi per cui ha ritenuto che la questione non fosse pertinente, o che la disposizione del diritto dell’Unione fosse già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte, oppure che tale interpretazione si imponesse con un’evidenza tale da non dava adito ad alcun ragionevole dubbio.
sulla responsabilità da reato degli enti:
- Cass. pen. 4^, 4.3.26 n. 8397 (Guida al diritto 13/2026, 71 s.m., annotata): Ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono ex se sufficienti la mancanza o inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione della "colpa di organizzazione" dell'ente, che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato. L'ente, infatti, risponde per fatto proprio e - per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva - va verificata una "colpa di organizzazione", dimostrandosi che, dall'ente, non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato.
in tema di circolazione stradale (guida in stato di ebbrezza - rifiuto di alcoltest):
- Cass. pen. 4^, 20.3.26 n. 10809 (Guida al diritto 13/2026, 28-29): 1. Il rifiuto dell’alcoltest è un comportamento particolarmente grave, difficilmente compatibile con la “tenuità del fatto”, soprattutto se accompagnato da una guida pericolosa. 2. Ai fini della confisca, non conta solo l’intestazione formale del mezzo, ma la sua effettiva disponibilità (Nel caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato che l’auto fosse realmente nella disponibilità esclusiva di terzi). [Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato ma lo aveva prosciolto ex art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto. La Corte d’Appello ribaltava la decisione sul rilievo che la condotta dell’automobilista, che aveva rifiutato l’alcoltest dopo essere stato sorpreso mentre procedeva pericolosamente a zig zag, era incompatibile con un giudizio di “tenuità”, trattandosi di un comportamento altamente pericoloso per la sicurezza stradale. In Cassazione il ricorrente lamentava: la mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello e l’assenza di una motivazione “rafforzata”; l’eccessiva durata della sospensione della patente; l’illegittima confisca dell’auto, formalmente intestata a una società. La SC ha respinto le contestazioni. Sul primo aspetto i giudici hanno chiarito che non era necessaria una nuova audizione dei testimoni, perché in appello non vi era stata una diversa valutazione delle prove, ma solo una diversa qualificazione giuridica del fatto. In sostanza, la responsabilità era già stata accertata anche in primo grado. Quanto alla sospensione della patente, la Cassazione ha ritenuto sufficiente il richiamo alla pericolosità della condotta, sottolineando che la durata della sanzione rientrava in una fascia intermedia prevista dalla legge. Sulla confisca del veicolo i giudici hanno enunciato il principio di cui sopra].
in procedura penale:
- Cass. SSUU 22.1.26 n. 2647 (Guida al diritto 13/2026, 62 solo massima): Il provvedimento con cui la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., dispone la prosecuzione del giudizio, non è suscettibile di ricorso per cassazione.
. (commento di) Carmelo Minnella, Appello penale: con il rigetto del concordato escluso il ricorso per Cassazione (Guida al diritto 13/2026, 62-69). L'accordo sui motivi di appello fotografa un modello consensuale di definizione del processo profondamente diverso dal patteggiamento. La funzione attribuita al concordato con rinuncia ai motivi di appello ha i suoi effetti sulla natura del provvedimento di rigetto del concordato. Il provvedimento di rigetto non si configura come una "decisione giudiziale", né come una situazione di "svantaggio processuale".
in tema di
spese legali (rimborso a dipendente assolto - conflitto di interessi):
- Cass. 1^, 22 marzo 2026 n. 6856 (Guida al diritto 13/2026, 28-29): Nel pubblico impiego locale il rimborso delle spese legali presuppone fin dall’inizio l’assenza di conflitto di interessi e una gestione concordata della difesa con l’ente. Condizioni non presenti, dove il Comune sia stato controparte nel processo penale. L’art. 28 Ccnl dei dipendenti enti locali del 14/9/2000 è strutturato nel senso che l’obbligo del datore di lavoro ha a oggetto non già il rimborso al dipendente dell’onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma l’assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall’inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento. Tale disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell’Amministrazione, che deve essere messa in condizione di valutare la sussistenza o meno del conflitto di interessi e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente. [Il tribunale aveva emesso un decreto ingiuntivo per il pagamento di 23 mila euro per coprire le spese legali, a cui il Comune si è opposto. Il giudice ha accolto l’opposizione e ha revocato il decreto; la Corte d’appello ha confermato la decisione, sul rilievo che il dirigente aveva scelto autonomamente il proprio difensore, senza accordo con l’ente, e nel processo penale il Comune si era costituito parte civile contro di lui, configurando un conflitto di interessi. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che, essendo stato assolto, il conflitto di interessi dovesse considerarsi inesistente “a posteriori” e che quindi il rimborso avrebbe dovuto essere riconosciuto. La SC ha dichiarato inammissibile il ricorso].
sulla legge Pinto (irragionevole durata del processo):
- Cass. 2^, 21.3.26 n. 6826 (Guida al diritto 13/2026, 28): 1. Ai fini del diritto all’indennizzo ex legge Pinto, il processo riassunto per difetto di giurisdizione non è “unico”. 2. L’erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro comporta che il giudice fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio. In difetto di tempestiva eccezione è preclusa la possibilità di far valere (o di rilevare) l’irrituale costituzione del rapporto processuale. [Il ricorrente aveva adito il Tar per ottenere l’inserimento in posizione utile a ottenere l’assunzione nell’ambito di una graduatoria finale di un concorso bandito da un’Azienda municipalizzata. Il Tar aveva affermato il difetto di giurisdizione in favore del giudice civile. La causa, riassunta davanti al tribunale, si era conclusa nel 2022. Premesso che il giudizio era durato 18 anni, il ricorrente aveva chiesto la liquidazione dell’indennizzo per irragionevole durata del giudizio ricomprendendovi i tempi del processo amministrativo inizialmente instaurato e di quello civile susseguente, proponendo un’unica domanda anziché agire separatamente contro il ministero delle finanze e quello della giustizia. La Corte d’appello accoglieva parzialmente la domanda monitoria proposta contro il ministero della Giustizia liquidando una somma commisurata solo alla durata del giudizio civile. La Cassazione ha negato unitarietà, rispetto al diritto di indennizzo, ai due processi instaurati a causa dell’azione erroneamente proposta davanti a un giudice privo di giurisdizione; ha confermato l’errore a carico del ricorrente per errata individuazione del legittimato passivo nel giudizio volto ad ottenere il ristoro del danno da lungaggini processuali. Ha annullato con rinvio la decisione negativa sull’indennizzo per la durata del processo amministrativo dove il ricorrente non aveva chiamato in giudizio correttamente il ministero delle finanze, correggendo ut supra il diniego del giudice sul diritto all’indennizzo relativo al processo amministrativo]
c.s.
Il diritto, senza la forza che lo sostiene, smette di essere diritto (José Marìa Aznar Lòpez, ex premier spagnolo)