Guida al diritto (14/2026)

Carmine Spadavecchia • 29 aprile 2026

sul processo comunitario (analisi dei dati statistici):

- Marina Castellaneta*, Dialogo tra Corte Ue e giudici nazionali nel segno della massima cooperazione (Guida al diritto 14/2026, 12-15, editoriale) [*Professore ordinario di Diritto internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”]


in tema di minori (affidamento):


L 17.3.2026 n. 37 [GU 27.3.26 n. 72, in vigore dall’11 aprile 2026]

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento


- testo della legge (Guida al diritto 14/2026, 16-18)


- guida alla lettura e mappa delle novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 14/2026, 19-23) 


- commento di Valeria Cianciolo, Un apparato in teoria più trasparente ma in pratica con maggiore burocrazia (Guida al diritto 14/2026, 24-30)


in tema di privacy (raccolta di dati biometrici):


- Corte giust. 5^, 19.3.26, causa C-371/24 (Guida al diritto 14/2026, 94 solo massima) (questione pregiudiziale posta dalla Corte d’appello di Parigi il 26.4.24): 1. L'art. 10 della direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, letto in combinato disposto con l'art. 4, par. 1, lettere da a) a c), e con l'art. 8 di tale direttiva, osta a una normativa nazionale che prevede la raccolta sistematica dei dati biometrici di qualsiasi persona nei cui confronti sussistano una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato, a meno che sia dimostrato, da un lato, che il diritto nazionale definisce le finalità specifiche e concrete perseguite da tale raccolta in modo adeguato e sufficientemente preciso e, dall'altro, che l'autorità competente è tenuta, in ciascun caso specifico, a valutare se detta raccolta sia strettamente necessaria alla realizzazione di tali finalità, cosicché una siffatta raccolta non riveste un carattere sistematico. 2. L'art. 10 della direttiva 2016/680, letto in combinato disposto con l'art. 4, par. 4, nonché con l'art. 54 di tale direttiva, e alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osta a una normativa nazionale che non prevede l'obbligo, per l'autorità competente, di motivare adeguatamente, in ciascun caso specifico, il carattere "strettamente necessario", ai sensi di tale art. 10, della raccolta dei dati biometrici di qualsiasi persona nei cui confronti sussistano una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato. 3. L'art. 10, letto in combinato disposto con l'art. 4, par. 1, lettere da a) a c), nonché con l'art. 8 di tale direttiva, e alla luce dell'art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali, non osta a una normativa nazionale che consente di perseguire penalmente e di condannare una persona per un reato specifico che punisce il rifiuto della medesima di consentire la raccolta dei suoi dati biometrici, anche qualora quest'ultima non sia stata perseguita penalmente o condannata per il reato su cui si fondava la prevista raccolta di tali dati, purché detta raccolta soddisfi la condizione del carattere "strettamente necessario", ai sensi di detto art. 10, e la sanzione penale inflitta a tale titolo rispetti il principio di proporzionalità. 

- (commento di) Marina Castellaneta, Per la raccolta dei dati biometrici i soli sospetti sulla commissione di un reato non bastano (Guida al diritto 14/2026, 94-97) 


sui giudici di pace:


- Cons. Stato VII 2.4.26 n. 2716, pres. Lipari, est. Noccelli (Guida al diritto 14/2026, 36): Pur dovendosi ribadire che non può esservi una “totale assimilazione” tra le figure e le carriere dei togati e dei non togati, in ossequio a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 7.4.2022) va riconosciuto all’appellante il diritto alle ferie retribuite “per ogni singolo anno in cui ha prestato le mansioni di giudice di pace e, cioè, dal 3 luglio 2002 al 31 luglio 2019”. E anche il diritto al trattamento di fine rapporto, e alla “regolarizzazione della sua posizione previdenziale”. [La Corte di giustizia aveva stabilito che “l’esclusione dei giudici di pace da ogni diritto alle ferie retribuite nonché da ogni forma di tutele di tipo previdenziale e assistenziale è, alla luce della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato o della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, inammissibile”. Il parametro economico di riferimento, chiarisce la decisione, è quello della classe stipendiale HH03, propria del “magistrato ordinario”, vale a dire del magistrato nel periodo tra la fine del tirocinio e il riconoscimento della prima qualifica di professionalità. Riguardo al risarcimento del danno, non essendo possibile, nel caso concreto, considerare un risarcimento in forma specifica mediante la stabilizzazione, in quanto il rapporto era cessato, “l’unico rimedio per sanare l’abuso dei rapporti a termine non può che essere quello del risarcimento del danno ai sensi della clausola 5 di cui all’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e dell’art. 36 DLg 165/2001”. Né può sostenersi che nel caso dei magistrati onorari il rapporto sia “strutturalmente temporaneo e non esclusivo”. In definitiva, alla ricorrente spetta: a) il pagamento delle ferie retribuite maturate e non godute durante tutto il periodo di servizio; b) il trattamento di fine rapporto (TFR) quale conseguenza del rapporto di lavoro; c) il Ministero è tenuto a ricostruire e regolarizzare la posizione previdenziale, versando i contributi dovuti all’INPS; d) i diritti economici e previdenziali devono essere calcolati secondo il criterio del pro rata temporis, in base all’effettiva attività svolta; e) il parametro di riferimento per il calcolo è la retribuzione del magistrato ordinario iniziale (classe HH03), senza che ciò comporti equiparazione piena].

in materia disciplinare (forze di polizia):


- Cons. Stato VI 11.2.26 n. 1097, pres. Volpe, est. Toschei (Guida al diritto 14/2026, 35-36): Il potere disciplinare nei confronti di un militare che intervenga sui social incontra il limite della libertà individuale. Per la sanzionabilità della condotta occorre accertare tre elementi: la riconoscibilità del soggetto come appartenente al Corpo, la natura effettivamente lesiva del contenuto espresso e la gravità della condotta. Solo la concomitanza di tali fattori può giustificare la compressione della libertà di espressione. In particolare, va escluso che l’appartenenza a un contesto territoriale ristretto possa, di per sé, rendere identificabile l’autore di un post, così come si nega che opinioni politiche generiche, espresse con toni non offensivi, possano integrare una violazione disciplinare. [Nella specie, un appartenente alle forze di polizia era stato colpito da sanzione pecuniaria perché ritenuto responsabile di aver pubblicato, su una piattaforma sociale, un commento critico nei confronti della classe politica, accompagnato da un riferimento ironico e da un contenuto informativo. L’esternazione era avvenuta all’interno di un gruppo chiuso, accessibile solo a utenti selezionati, e privo di riferimenti alla qualifica professionale dell’autore. A seguito di una segnalazione interna, veniva avviato un procedimento disciplinare conclusosi con l’applicazione della sanzione, sul presupposto della violazione dei doveri di riserbo e correttezza. Il giudice di primo grado aveva considerato legittimo il provvedimento, ritenendo prevalenti le esigenze di tutela dell’immagine dell’amministrazione. Il CdS è andato di diverso avviso) 

in tema di silenzio-assenso (edilizia):


- Cons. Stato 4^, 9.3. 26 n. 1878, pres. Carbone, est. Monteferrante (Guida al diritto 14/2026, 78 T): 1. Il silenzio assenso sull'istanza di permesso di costruire non si forma in caso di radicale inconfigurabilità giuridica dell'istanza - ovvero nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza ovvero nelle ipotesi di totale inconsistenza della stessa, sì da rendere impossibile l'individuazione a priori dello stesso oggetto dell'istanza, con la precisazione che l'istanza deve essere quantomeno aderente al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore. Non osta per contro alla formazione del silenzio assenso la difformità urbanistica, o in generale una domanda non conforme a legge, anche se ciò potrebbe giustificare, ricorrendone i presupposti, l'esercizio dei poteri di autotutela e l'impugnazione giudiziale. 2. Il silenzio assenso con riferimento al permesso di costruire non si forma in presenza di una inconfigurabilità strutturale dell'istanza, come evincibile dell'art. 20, comma 1, DPR 6.6.2001 n. 380 (TU edilizia) come modificato dal DL 19.2.2026 n. 19, ovvero quando l'istanza è priva degli elementi essenziali e indefettibili richiesti direttamente dalla legge per la presentazione della domanda. Non può ritenersi, invece, "inconfigurabile", ma soltanto "incompleta" la documentazione nei casi in cui manchino documenti diversi da quelli tassativamente indicati dall'art. 20, comma 1, TU edilizia, e richiesti ad esempio dalla legislazione regionale o dai regolamenti edilizi, oppure nei casi di mera integrazione o completamento di documentazione già presentata dall'interessato negli elementi essenziali richiesti dal menzionato art. 20, comma 1. In questi casi, l'Amministrazione ha il dovere di esercitare il soccorso istruttorio, ai sensi del comma 5 dell'art. 20, e, qualora non lo faccia entro il termine finale di conclusione del procedimento, si forma il silenzio assenso. 3. Non si forma il silenzio assenso sull'istanza di permesso di costruire - che si presenta come "inconfigurabile strutturalmente" - ove la stessa non sia corredata della dichiarazione del progettista attestante il rispetto delle disposizioni sul contenimento energetico, col deposito di attestazione di prestazione energetica, richieste espressamente dall'art. 20, comma 1, DPR 6.6.2001 n. 380 (TU edilizia), che all'ultimo periodo riferisce l'assevera- zione del tecnico incaricato anche al rispetto delle "norme relative all'efficienza energetica". In siffatta ipotesi, non sorgendo l'obbligo di provvedere, neppure deve essere svolto soccorso istruttorio. 

- (commento di) Costanza Ponte, “Vince” la tesi meno rigorosa che privilegia la semplificazione (Guida al diritto 14/2026, 88-92) 


in materia edilizia (distanze):


- Cass. 2^, 10.3.26 n. 5364 (Guida al diritto 14/2026, 45 solo massima, annotata da Mario Piselli): Qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse. 

in tema di GPA all’estero [GPA = gestazione per altri, ovvero maternità surrogata): 


- cfr. Cass. 1^, 31.3.26 n. 7919 (Guida al diritto 14/2026, 33): La sola impossibilità, nel caso concreto, di ricorrere all’adozione in casi particolari non è sufficiente a giustificare l’automatismo della trascrizione dell’atto di nascita estero. Autorizzarla comporterebbe una violazione del divieto di trascrizione senza neanche una relazione affettiva significativa preesistente tra la minore e la moglie deceduta del ricorrente. [Nella specie, la donna aveva firmato il primo “contratto di servizio per portatrice gestazionali”, ma non il secondo: quello con la donna che poi aveva effettivamente portato avanti la gravidanza fino al suo compimento; essendo ormai deceduta. Secondo il padre non era stato adeguatamente considerato l’interesse della minore alla bigenitorialità, elemento centrale della sua identità, soprattutto perché nel caso concreto non era possibile ricorrere all’adozione. Solo la trascrizione dell’atto straniero, che la indica come figlia di entrambi i coniugi, avrebbe potuto dunque garantire il diritto a conoscere le proprie origini e la propria storia personale. Secondo la SC, invece, non basta aver condiviso, nella fase iniziale, il progetto genitoriale col padre senza averlo portato a termine. La moglie aveva partecipato solo alla fase iniziale (firma del primo contratto), ma era morta prima delle fasi decisive (accordo con la gestante, fecondazione, impianto). Il progetto procreativo, quindi, era stato realizzato solo dal padre, mentre il contributo della moglie era rimasto iniziale e incompleto. Di conseguenza, il suo consenso non è sufficiente a fondare una volontà genitoriale giuridicamente rilevante. Del resto, la donna non aveva preso “nessuna decisione irrevocabile”. La minore, peraltro, essendo nata due anni dopo non aveva mai avuto alcun rapporto con la donna, essendo cresciuta solo con il padre biologico. Attribuirle lo status di madre tramite trascrizione significherebbe riconoscere una genitorialità priva sia di legame biologico sia di relazione affettiva che contrasterebbe con l’ordine pubblico, perché lo status di figlio richiede una genitorialità effettiva, basata almeno su responsabilità e impegno concretamente assunti]. 



in tema di locazione (stipulata dal custode giudiziario)


- Cass. 3^, 9.3.26 n. 5330 (Guida al diritto 14/2026, 38 T): Il contratto di locazione stipulato dal custode giudiziario ex art. 560 c.p.c. perde automaticamente efficacia con l'estinzione del processo esecutivo, ma i frutti maturati sino a quel momento (canoni, indennità, penali) fanno parte del compendio pignorato che alla chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 632 c.p.c., è trasferito all'(ex) esecutato, il quale, pertanto, qualora il custode abbia introdotto un giudizio per conseguire i detti frutti, a norma dell'articolo 111 c.p.c., è legittimato a proseguire l'azione già autonomamente intrapresa dal custode per il loro recupero.

- (commento di) Mario Piselli, I canoni maturati dopo la cessazione spettano al titolare del diritto reale (Guida al diritto 14/2026, 42-44). Il custode giudiziario non è un rappresentante legale generale o sostituto universale del debitore che, per effetto del pignoramento, non perde la propria capacità giuridica o di agire

sulla pensione di riversibilità (riparto tra ex coniugi):


- Cass. lav. 22.2.26 n. 3955 (Guida al diritto 14/2026, 32): L’art. 9, comma 3, L 898/1970 stabilisce che una quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite vada assegnata all’ex titolare di assegno divorzile, «tenendo conto della durata del rapporto». Tuttavia, poiché con sentenza n. 419/1999 la Corte costituzionale ha statuito che la durata dei rapporti matrimoniali non è l’unico dato rilevante da considerare per la ripartizione della reversibilità ma la sua «valutazione non può in nessun caso mancare», la causa va rimessa alla Corte d’appello per un nuovo giudizio. [La lite ha visto contrapposte l’ex moglie e la superstite di un uomo deceduto. Il primo matrimonio si era protratto per 30 anni, mentre la durata del secondo era stata di 7. Il Tribunale aveva attribuito l’80% della pensione di reversibilità alla prima moglie divorziata e il 20% alla seconda. La decisione è stata ribaltata dalla Corte d’appello, che ha premesso che la durata del rapporto non costituisce l’unico parametro di riferimento, occorrendo considerare pure le condizioni economiche degli ex coniugi, l’assegno goduto dal coniuge divorziato, i periodi di convivenza prematrimoniale, il contributo reso alla famiglia da ogni coniuge. Per il giudice d’appello, il Tribunale, assegnando alla prima moglie l’80% della reversibilità, non si era attenuto al principio per cui il criterio della durata dei matrimoni doveva essere temperato da altri elementi, come l’importo dell’assegno divorzile, e aveva procurato alla ex un ingiustificato miglioramento rispetto alla situazione preesistente. La SC ha accolto il ricorso della prima moglie ma ha rimesso la causa al merito in base al principio di cui in massima].

sulla nozione di “notizia di reato” e sul sequestro di dati e dispositivi:


- Cass. pen. 6^, 16.2.26 n. 6184 (Guida al diritto 14/2026, 56 T): 1. Ai fini della nozione di notizia di reato da iscrivere nel relativo registro fornita dall'art. 335, comma 1, c.p.p., come modificato dal DLg 10.10.2022 n. 150 ("notizia di reato...contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice"), deve ritenersi che il requisito della "non inverosimiglianza dei fatti", non equivale ad accertata verosimiglianza, alla cui verifica tendono le prime indagini successive all’iscrizione, ma ricorre, comunque, precludendo l’iscrizione della notizia di reato, in presenza di fatti che sia pure non empiricamente impossibili, sono "oggettivamente inverosimili". Il requisito della "ipotetica corrispondenza del fatto ad una fattispecie incriminatrice", invece, sottende che il fatto rappresentato, al momento della iscrizione, può presentare un quid minus rispetto alla norma incriminatrice a cui deve poter essere riferito, ma deve trattarsi, in ogni caso, di un fatto riconducibile, in ipotesi, ad una fattispecie incriminatrice. Quanto, poi, alla qualificazione del fatto come "determinato", questa significa che il fatto per essere tale deve avere caratteri definiti e precisi e, pur non essendo requisiti costitutivi della determinatezza della notizia di reato quelli del tempo e luogo del fatto (si tratta, infatti, di aspetti accessori che possono essere indicati, ove risultino), il riferimento alla determinatezza del fatto rende non più sufficiente l'indicazione dei soli elementi "nucleari" del reato (condotta e/o evento), ma implica una descrizione di tutti gli elementi fattuali richiesti da una fattispecie astratta: condotta, evento, nesso causale, presupposti e modalità della condotta. 2. In tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del PM, al fine di consentire un’adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (fattispecie in cui la Corte ha annullato il sequestro delle caselle di posta elettronica del ricorrente, evidenziando che la apprezzata generalità e aspecificità della notizia di reato posta a fondamento del decreto e l'ampio lasso di tempo dai fatti contestati corroboravano la natura esplorativa del disposto sequestro la cui finalità era, evidentemente, quella della ricerca di una notizia di reato, piuttosto che quella della sua conferma). 

- (commento di) Giuseppe Amato, “Vietate” le attività esplorative se non c’è determinatezza del fatto (Guida al diritto 14/2026, 65-70)



 


c.s.


 


Lo Stato non è il motore della prosperità; è al massimo un arbitro, spesso nemmeno imparziale (Antonio Martino, "Semplicemente liberale")