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Guida al diritto (1/2024)

Carmine Spadavecchia • gen 12, 2024

sul c.d. oblio oncologico:

L 7.12.2023 n. 193 (GU 18.12.23 n. 294, in vigore dal 2 gennaio 2024), Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

- testo della legge (Guida al diritto 1/2024, 35-38) sotto il titolo: Diritto oblio oncologico, dopo il “periodo sospetto” nessuna indagine sulla passata patologia 

- commento di Eugenio Sacchettini, Una legge “working in progress” a cui serve altra regolamentazione (Guida al diritto 1/2024, 39-43) 


in tema di privacy (trattamento dati):

- Cass. 1^, 18.12.23 n. 35256 (Guida al diritto 1/2024, 100): Il trattamento di dati personali effettuato da un soggetto incaricato dal titolare, ma in assenza di formale investitura nel ruolo di responsabile o sub-responsabile, è illecito. L’obbligo di designazione è infatti insormontabile e, se non adempiuto, non consente alcun trattamento di dati personali da parte di un soggetto che non abbia assunto il ruolo formale specificato dal Regolamento privacy, come aggiornato dal nuovo Rgpd comunitario tramite il DLg 101/2018 (in vigore da settembre 2018). L’esistenza di obblighi contrattuali di natura privatistica tra la società sanzionata e la committente non vale a giustificare un trattamento effettuato senza il rispetto delle previsioni regolamentari: nessuna pattuizione contrattuale fra le parti consente infatti di aggirare gli obblighi di legge e avallare condotte contra legem. (La SC ha confermato la sanzione pecuniaria irrogata dal Garante Privacy con decreto ingiuntivo opposto da una Società che gestiva dati personali relativi all’uso di parcometri su committenza di altra Spa, responsabile formale del trattamento. Fino ad aprile 2019 la Società ricorrente non era stata designata come sub-responsabile, figura - questa - prevista anche prima dell’entrata in vigore del Regolamento). Correttamente, inoltre, il Garante ha considerato la targa automobilistica a tutti gli effetti un dato personale, giacché la tutela della privacy si estende a tutti quei dati che, se anche non direttamente identificativi, consentono l’identificazione indiretta di un soggetto (la ricorrente sosteneva l’irrilevanza della nomina del sub-responsabile prevista dall’art. 28 del Regolamento, in quanto la targa consentirebbe solo di individuare il proprietario del veicolo, ma non di identificare l’effettivo conducente o i suoi personali spostamenti, tesi smentita dalla Cassazione).


in tema di comunione legale tra coniugi (alloggi e.r.p.): 

- Cass. 2^ 6.11.23 n. 30825 (Guida al diritto 1/2024, 106 solo massima, annotata da Mario Piselli): In tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale, il momento determinante dell’acquisto della titolarità dell’immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada o meno nella comunione legale tra coniugi, è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà dell’alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell’ente erogatore), mentre la semplice qualità di socio, e la correlativa “prenotazione”, in tale veste, dell’alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della “communio incidens” familiare.


sull’assegno di divorzio (in caso di convivenza prematrimoniale)

- Cass. 18.12,23 n. 35385 (Guida al diritto 1/2024, 100): Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile (ex art. 5, comma 6, L 898/1970), avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale avente i caratteri della stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase “di fatto” di quella medesima unione e la fase “giuridica” del vincolo matrimoniale, va computata anche la convivenza prematrimoniale; per verificare il contributo fornito, dal richiedente l’assegno, alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi occorre vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato dopo il divorzio. 


in tema di adozione (estera e internazionale) e di cittadinanza:

- Cass. 1^, 19.12.23 n. 35437 (Guida al diritto 1/2024, 101): Ove ricorrano le condizioni per il riconoscimento della sentenza di adozione straniera, ex art. 41, comma 1, L 184/1983 (recte, Legge 218/1985), la mancanza di vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in una manifesta contrarietà all'ordine pubblico, ostativa al suddetto riconoscimento automatico degli effetti della sentenza straniera nel nostro ordinamento, anche a prescindere e dall'accertamento in concreto della piena rispondenza del provvedimento giudiziale straniero all'interesse della minore. [Nella specie, una coppia di cittadini italiani, munita anche di cittadinanza statunitense, residente in California, non sposata ma convivente da molti anni, aveva adottato una minore negli Stati Uniti. Il provvedimento, emesso dal Distretto giudiziario di una contea del Texas, non era stato trascritto in Italia dall’Ufficiale di stato civile in quanto ritenuto in contrasto con alcune disposizioni della legge n. 218/95. La Corte di appello di Milano aveva respinto il ricorso della coppia sul rilievo che, poiché gli adottanti, oltre che cittadini statunitensi, erano anche italiani, ai sensi dell’articolo 41 L 218/95 andavano applicate le leggi speciali in materia di adozione dei minori, con la conseguenza che l’adozione non poteva essere riconosciuta in quanto compiuta da cittadini italiani e non stranieri. La SC ha annullato la sentenza, ravvisando nella fattispecie un caso di adozione estera, e non di adozione internazionale, sulla base dei seguenti rilievi. L’adozione internazionale è disciplinata dalla legge n. 184/1983 come modificata dalla Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993, ratificata dalla L 31.12.1998 n. 476. Nel caso in esame la minore è cittadina statunitense adottata da cittadini italiani, ma anche statunitensi, residenti negli Stati Uniti. L’adozione ottenuta negli Usa è, quindi, anche ai sensi della Convenzione, un’adozione estera e non un’adozione internazionale, ragion per cui va applicato l’art. 41 della legge n. 218/95 (riconoscimenti di provvedimenti stranieri in materia di adozione). L’’applicazione della Convenzione dell’Aja e della disciplina interna (legge n. 184/1993) va esclusa perché non si è in presenza di un’adozione internazionale, non si è verificato “uno sradicamento del minore dallo Stato di origine” e quell’adozione non può essere equiparata alle adozioni di comodo, ottenute da uno Stato straniero al fine di aggirare la più rigorosa disciplina interna. Inoltre, i genitori avevano ottenuto la cittadinanza statunitense e risiedevano in California. Sul fronte della cittadinanza e dell’applicazione dell’art. 19 - in base al quale nel caso di doppia cittadinanza tra cui quella italiana quest’ultima prevale - la SC ritiene che l’art. 19 non ha la funzione di identificare il tipo di adozione (se interna o straniera o internazionale), ma solo quello di stabilire quale sia la legge applicabile ai soggetti dotati di doppia cittadinanza, fra cui quella italiana. Inoltre, la doppia cittadinanza, tra cui quella italiana, non può essere considerata motivo per una disciplina deteriore dei richiedenti, rispetto a un provvedimento che venisse domandato da una coppia di cittadinanza non italiana. Quanto al profilo dell’ordine pubblico, si potrebbe obiettare che la coppia non era sposata ma convivente e l’art. 6 L 184/1983 stabilisce che solo le coppie sposate possono accedere alle adozioni. Questo profilo per la Suprema Corte è tuttavia “superato” dall’obbligo di garantire il principio del preminente interesse del minore e, quindi, il rispetto del suo diritto all’identità e alla stabilità delle relazioni affettive, relazionali e familiari, nonché del principio della parità di trattamento tra tutti i figli, nati all’estero e fuori del matrimonio o adottivi, che trova la sua fonte costituzionale negli art. 3 e 31 Cost e che è stato inverato dalla recente riforma della filiazione. A ciò si aggiunga che va considerata la genitorialità sociale. Ciò esclude che vi sia contrarietà con i principi di ordine pubblico internazionale]

NdR – Riferimenti normativi

- L 4 maggio 1983 n. 184, Diritto del minore ad una famiglia (già Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori)

- Legge 31.12.1995 n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

Art. 41 (Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione)

1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.

2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.


in tema di sport (Superlega):

- Corte giust. Ue 21.12.23, causa C-333/21 (Guida al diritto 1/2024, 104): La FIFA e la UEFA sono associazioni di diritto privato con sede in Svizzera, il cui obiettivo è promuovere e definire il quadro per il calcio a livello mondiale ed europeo. Esse hanno adottato norme che conferiscono loro il potere di approvare le competizioni calcistiche interclub in Europa e di sfruttare i diritti mediatici relativi a tali competizioni. Ma l’organizzazione di competizioni calcistiche e lo sfruttamento di diritti mediatici devono rispettare le regole della concorrenza e le libertà di movimento, mentre i poteri della FIFA e della UEFA non sono trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori. FIFA e UEFA stanno quindi abusando di una posizione dominante, e le loro norme in materia di approvazione, controllo e sanzioni vanno considerate, in quanto arbitrarie, come restrizioni ingiustificate alla libera prestazione di servizi. Ciò non significa che il progetto della Superlega debba essere necessariamente approvato, ma le norme FIFA e UEFA relative allo sfruttamento dei diritti mediatici sono tali da arrecare danno ai club calcistici europei, a tutte le società operanti nei mercati dei media e, in ultima analisi, ai consumatori e ai telespettatori, impedendo loro di godere di nuovi concorsi potenzialmente innovativi e interessanti. (Nel 2021, 12 club europei avevano annunciato il loro accordo per lanciare il progetto Superlega in concorrenza con la Champions League. Di fronte alle proteste e alla minaccia di sanzioni da parte di Uefa e Fifa, 9 club avevano fatto retromarcia immediata, seguiti a distanza dalla Juventus, ultima a rinunciare nel luglio 2022. Restavano solo Real Madrid e Barcellona, unite nella Società di Superlega Europea - ESLC, che portavano il caso davanti al tribunale commerciale di Madrid, il quale ha deferito la questione alla Corte di Lussemburgo).


in tema di CTU:

- Corte cost. 21.12.23 n. 222, pres. Barbera, red. San Giorgio (Guida al diritto 1/2024, 102): L’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile è incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico». La norma censurata, infatti, ammettendo la consulenza tecnica preventiva per i soli crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obblighi di fonte contrattuale o da fatto illecito, e non anche per tutti i diritti di credito derivanti da ogni altro atto. o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico, secondo l’indicazione fornita dall’art. 1173 c.c., dà luogo a una differenziazione priva di ragionevole giustificazione e alla violazione, in danno dei titolari dei crediti esclusi, della garanzia ex art. 24 Cost., cui non osta l’ampia discrezionalità del legislatore in ambito processuale, pure affermata più volte dalla Corte.


sul DM giustizia relativo al processo telematico:

DM 29.12.2023 n. 217 Ministero della giustizia (GU 30.12.23 n. 303, in vigore dal 14 gennaio 2024), Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44» 

- testo del decreto (Guida al diritto 1/2024, 14-26) sotto il titolo: Per le regole tecniche della riforma Cartabia norme operative dal 15 gennaio prossimo

- commenti di:

- Carmelo Minnella, Fascicolo: inserimento automatico degli atti con aggravio per i giudici (Guida al diritto 1/2024, 27-29) [il perimetro applicativo del Regolamento comprende anche il processo civile telematico]

- Carmelo Minnella, Deposito esclusivo con il Pdp attraverso scansioni temporali (Guida al diritto 1/2024, 30-33) [le novità sul Ppt (processo penale telematico); le scansioni temporali per il passaggio all’utilizzo esclusivo del deposito al portale dei servizi telematici penali (PdP), e il conseguente abbandono degli altri canali (cartaceo e Pec) che restano ratione temporis applicabili]


sulla riforma Cartabia (penale):

- Giorgio Spangher*, Un anno di riforma Cartabia penale, resta il nodo delle impugnazioni (Guida al diritto 1/2024, 10-12, editoriale) [*professore emerito di diritto e procedura penale presso “La Sapienza” Università di Roma]

- Aldo Natalini, Tenuità del fatto e Map [NdR: messa alla prova]: applicabili anche ai fatti prima del DLgs n. 150 (Guida al diritto 1/2024, 45-51) [le cause estintive: i principi di diritto più rilevanti nello specchietto a pag. 48 e ss.]

- Aldo Natalini, Lesioni lievi procedibili a querela, è competente il giudice di pace (Guida al diritto 1/2024, 52-60) [le condizioni di procedibilità: i principi di diritto più rilevanti nello specchietto a pag. 56 e ss.]

- Carmelo Minnella, Impugnazioni: l’annosa “quaestio” delle disposizioni transitorie (Guida al diritto 1/2024, 61-65) [le impugnazioni penali/1]

- Carmelo Minnella, Contrasti sull’applicazione degli oneri all’ingresso del giudizio di Cassazione (Guida al diritto 1/2024, 66-78) [le impugnazioni penali/2: i principi di diritto più rilevanti nello specchietto a pag. 71e ss.]

- Carmelo Minnella, Pene sostitutive, ridisegnato il loro perimetro applicativo (Guida al diritto 1/2024, 79-84) [le pene sostitutive/1]

- Carmelo Minnella, In appello resta incerto il termine per la richiesta di pene sostitutive (Guida al diritto 1/2024, 85-97) [le pene sostitutive/2: la fotografia delle pene sostitutive nello specchietto a pag. 89; i principi di diritto più rilevanti nello specchietto a pag. 91 e ss.]


 


c.s. 


 


Pensiero dell’Epifania

Il potere teme sempre ciò che non controlla (a proposito di Erode, ansioso di sapere dove fosse il Bambino)

 

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