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Giurisprudenza italiana (12/2023)

Carmine Spadavecchia • gen 13, 2024

in materia elettorale:

- cfr. Cass. 1^, 13.10.23 n. 28542 (Giurispr. it. 12/2023, 2541): In tema di elettorato passivo, l’art. 69 DLg 267/2000 (c.d. ‘T.U.E.L) prevede un procedimento in più fasi, ciascuna scandita da termini perentori, prima di giungere alla dichiarazione di decadenza del consigliere dell’ente locale in seguito al verificarsi di una causa di incompatibilità con la carica pubblica, con la conseguenza che, scaduti i dieci giorni dall’invito a rimuoverla ed intervenuta la dichiarazione di decadenza, è irrilevante qualsiasi atto o fatto che ponga fine alla situazione di incompatibilità.


in materia edilizia:

- Ad. plen. 11.10.23 n. 16, pres. Maruotti, est. Tarantino (Giurispr. it. 12/2023, 2563): In caso di inottemperanza alle ordinanze comunali di demolizione di manufatti abusivi: i) l’acquisizione al patrimonio del comune dei manufatti abusivi per effetto dell’infruttuoso decorso del termine di 90 giorni assegnato per la demolizione si verifica in modo automatico; ii) l’inottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine legale, comportando l’automatica perdita del diritto di proprietà, costituisce un illecito ad effetti permanenti e comporta la novazione oggettiva del relativo obbligo (che si trasforma in obbligo di rifondere all’amministrazione le spese sostenute per la demolizione); iii) la sanzione pecuniaria per inottemperanza di cui al DPR 380/2001, art. 31, comma 4º-bis, non può essere irrogata nei confronti di chi, alla data di entrata in vigore di tale disposizione, avesse già fatto decorrere in modo infruttuoso il termine per la rimozione degli abusi.


in tema di silenzio-assenso:

- Cons. Stato IV 2.10.23 n. 8610, pres. Neri, est. Furno (Giurispr. it. 12/2023, 2565): L’istituto del c.d. silenzio-assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis, legge 241/1990 non trova applicazione unicamente nel caso di procedimenti che vedono la sola partecipazione di amministrazioni pubbliche, ma anche nei procedimenti ad iniziativa di soggetti privati che utilizzano il modulo della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e segg. legge 241/1990. Tale conclusione resta valida anche nel caso in cui debba essere acquisito l’avviso di amministrazioni preposte alla tutela di “valori sensibili” quali l’ambiente o il paesaggio.


in tema di energia:

- Cons. Stato IV 11.9.23 n., 8258, pres. Lopilato, est. Monteferrante (Giurispr. it. 12/2023, 2701 solo massima): Le valutazioni demandate all’amministrazione nell’istruttoria preordinata alla localizzazione di un impianto agrivoltaico differiscono da quelle relative ad un impianto fotovoltaico. L’agrivoltaico si connota per non determinare consumo di suolo e per la compatibilità con la prosecuzione delle attività agricole. L’insediamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è favorito da norme orientate alla ricerca di un ragionevole bilanciamento tra valori costituzionali in potenziale conflitto quali il paesaggio e l’ambiente, secondo uno schema comunque retto dal principio della massima diffusione degli impianti per garantire il rispetto dei vincoli sovranazionali.

- (commento di) Emanuele Boscolo, Agricoltura e produzione di energia: l’agrivoltaico di fronte al Consiglio di Stato (Giurispr. it. 12/2023, 2701-2708) 


sulle concessioni balneari:

- Cons. Stato VI, 1.3.23 n. 2192, pres. De Felice, est. Maggio, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato c. Comune di M. e altri (Giornale dir. amm. 5/2023, 638 s.m.): 1. La facoltà del giudice di procedere alla sospensione impropria del giudizio fa capo ad un potere ampiamente discrezionale che trova la propria giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali e va contemperato col disposto dell’art. 73, comma 1º-bis, c.p.a. il quale stabilisce, espressamente, che il rinvio della trattazione della causa può essere disposto solo per casi eccezionali. Pertanto, quando il giudizio può essere, comunque, definito, indipendentemente dalla decisione della questione pregiudiziale sollevata in una diversa causa, non c’è spazio per la sospensione impropria, la quale, ove accordata, comporterebbe una violazione del principio di ragionevole durata del processo, fissato dall’art. 111, 2º comma, Cost., il quale assume particolare rilievo nel processo amministrativo in cui vengono in gioco interessi pubblici. 2. La legittimazione di AGCM “ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato”, ai sensi dell’art. 21-bis, L 287/1990, delinea un ordinario potere di azione, riconducibile alla giurisdizione di tipo soggettivo, riferito ad un’Autorità pubblica e operante soltanto in ordine agli atti amministrativi che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. La norma non introduce un generalizzato controllo di legittimità, bensì un potere di iniziativa che, integrando quelli conoscitivi e consultivi già attribuiti all’Autorità garante dagli artt. 21 e segg. L 287/1990, risulta finalizzato a contribuire a una più completa tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato. 3. Non sussiste l’obbligo per i giudici di ultima istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, quando la questione controversa sia stata già oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia e gli argomenti invocati per superare l’interpretazione già resa dal giudice europeo non appaiano idonei a indurre ragionevoli dubbi. 4. L’art. 12 Direttiva. 2006/123/CE, laddove sancisce il divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, è norma self executing e quindi immediatamente applicabile nell’ordinamento interno, con la conseguenza che le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle suddette concessioni sono con essa in contrasto e pertanto, non devono essere applicate. 5. Sulla base di quanto affermato dall’Adunanza plenaria (sentenze nn. 17/2021 e 18/2021), non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1 L 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, 3º comma, DL 29.12.2022 n. 198 - L 24.2.2023 n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 Direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato.

- (commento di) Daniele Granara, Le concessioni balneari tra le Corti e il Legislatore: dialogo o monologhi? (Giurispr. it. 12/2023, 2710-2715) 

N.B. - Sentenza già segnalata con il commento di Mauro Renna e Annalaura Giannelli, Concessioni balneari: l’onda lunga della disapplicazione raggiunge anche il milleproroghe (Giornale dir. amm. 5/2023, 638-646)


in tema di concessioni:

- Cons. Stato VII 19.10.23 n. 9104, pres. Chieppa, est. Franconiero (Giurispr. it. 12/2023, 2561): La c.d. direttiva Bolkestein (n. 123/2006) sui servizi nel mercato interno, laddove pone il generale divieto di prorogare senza alcuna procedura di evidenza pubblica le concessioni di servizi, trova applicazione anche nel settore del commercio ambulante su aree pubbliche (così come ha trovato applicazione nel settore delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico, secondo quanto chiarito dalle sentenze Ad. plen. n. 17/2021 e n. 18/2021). Pertanto, l’operatore pubblico nazionale ha il potere/dovere di disapplicare le disposizioni di diritto interno le quali - in violazione di tale direttiva - abbiano disposto la proroga ex lege di tali concessioni in assenza di procedure squisitamente concorrenziali.


sul ricorso straordinario:

- Cons. giust. amm. Sicilia 9.10.23 n. 656, pres. Taormina, est. La Ganga (Giurispr. it. 12/2023, 2564): Per effetto della sentenza n. 63/2023 della Corte costituzionale - la quale ha dichiarato incostituzionale (per violazione degli articoli 3 e 24 Cost.) la normativa regionale siciliana che consentiva nel (solo) ambito di quella regione di mantenere il carattere sostanzialmente amministrativo del ricorso straordinario (mentre, all’indomani della novella di cui alla L 69/2009, nel resto del territorio nazionale quel rimedio ha ormai assunto una valenza sostanzialmente giurisdizionale) – va annullato il decreto decisorio del presidente della regione che, applicando la normativa incostituzionale, si era discostato dal parere del CGARS.


in tema di successioni (testamento di soggetto fragile):

- Cass. 6^, 17.10.22 n. 30424 (Giurispr. it. 12/2023, 2601 T): La disposizione testamentaria può dirsi effetto di dolo, ai sensi dell’art. 624, 1° comma, c.c., allorché vi sia prova dell’uso di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all’età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata; l’idoneità dei mezzi usati deve essere valutata con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali e affievolimenti della “consapevolezza affettiva”, sia più facilmente predisposto a subire l’influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorrono la maggior parte delle sue giornate. 

- (commento di) Cristiano Cicero, Il testamento della persona vulnerabile (Giurispr. it. 12/2023, 2602-6


sull’assegno di divorzio:

- Cass. 1^, 30.1.23 n. 2684 (Giurispr. it. 12/2023, 2593 T): 1. In tema di assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. 2. Non è di per sé giustificato il contegno del coniuge percepiente l’assegno divorzile di rifiuto di una proposta lavorativa seria ed esigibile, ancorché inidonea a garantire introiti pari a quelli dell’assegno e formulata solo nel corso del procedimento di revisione, purché oggetto di pieno contradditorio fra le parti. 

- (commento di) Maria Novella Bugetti, Il difficile bilanciamento tra libertà, autoresponsabilità e protezione del coniuge economicamente più debole nella determinazione dell’assegno di divorzio (Giurispr. it. 12/2023, 2596-2601)


in tema di responsabilità precontrattuale:

- Cass. 2^, 6.2.23 n. 3503 (Giurispr. it. 12/2023, 2583 T): In tema di responsabilità precontrattuale, qualora il danno derivi dalla conclusione di un contratto valido ed efficace ma sconveniente, il risarcimento deve essere ragguagliato al minore vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle parti, restando irrilevante che la violazione del dovere di buona fede sia intervenuta cronologicamente a valle e non a monte della conclusione del contratto, salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. 

- (commento di) Elisa Colletti, Responsabilità contrattuale da contratto valido: come, quando, perché? (Giurispr. it. 12/2023, 2585-2593)


in tema di arricchimento senza causa:

- Cass. 3^, 5.5.23 n. 13203 (Giurispr. it. 12/2023, 2578 T): La sentenza che abbia dichiarato l’inesistenza del con- tratto, se in negativo esclude che l’avente diritto possa nuovamente esercitare l’azione contrattuale, in positivo accerta la sussistenza del presupposto della sussidiarietà (cioè dell’indisponibilità di un rimedio alternativo a quello contrattuale), che deve ricorrere per l’esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento: in tal caso, l’azione ex art. 2041 c.c. è proponibile proprio in quanto il danneggiato, non esistendo il contratto, ha a disposizione soltanto detta azione per far valere il suo diritto all’indennizzo per il pregiudizio subito.

- (commento di) Paolo Gallo, In che senso l’azione di arricchimento può essere ancora considerata sussidiaria? (Giurispr. it. 12/2023, 2579-2584) 


in tema di prove (screenshot):

- Cass. SSUU 27.4.23 n. 11197 (Giurispr. it. 12/2023, 2623 T): In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale ex art. 234 c.p.p. e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 c.p.p. 

- (commento di) Gina Gioia, Il valore probatorio dello screenshot tra processo civile e processo penale (Giurispr. it. 12/2023, 2625-2632) 


sul principio ne bis in idem:

- Corte d’appello di Milano 1^, 25.7.23 n. 2461 (Giurispr. it. 12/2023, 2632 T): Nel caso in cui l’ordinanza di archiviazione sia resa all’esito di un’istruttoria approfondita e possa, quindi, considerarsi un provvedimento definitivo, permanendo, peraltro, l’assenza di nuove prove, si configura un’ipotesi di applicazione del ne bis in idem sostanziale quale diritto umano fondamentale riconosciuto nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia. 

- (commento di) Bruno Nascimbene ed Erika Colombo, Ne bis in idem: diritto fondamentale operante anche in caso di archiviazione penale (Giurispr. it. 12/2023, 2634-2644) [la Corte d’appello, chiamata a valutare la fondatezza di una sanzione amministrativa irrogata dalla Consob, a fronte di un provvedimento penale (seppur non irrevocabile) favorevole all’indagato, si è occupata di esaminare un’ipotesi di “doppio binario” sanzionatorio alla luce del ne bis in idem; e, valorizzando la “portata sostanziale” di tale principio, alla luce della giurisprudenza della Cedu e della Corte di giustizia, ne ha rimarcato la portata di “diritto umano fondamentale” e ne ha ammesso l’operatività anche in presenza di un provvedimento di archiviazione penale]


in tema di energia:

Luigi Balestra (a cura di), Le comunità energetiche (Giurispr. it. 12/2023, 2749-2786) 

- Il nomos delle comunità energetiche: tra Stato, mercato e comune, Loris Di Cerbo (2749)

- Le Comunità di Energia Rinnovabile: i diversi modelli organizzativi, Marisa Meli (2761)

- Proprietà e soggettività delle comunità energetiche: profili privatistici, Luigi Balestra (2772)

- I contratti di godimento per lo sviluppo delle comunità energetiche, Francesca Bartolini (2781)



c.s.


 

Chi dice di voler ripulire il linguaggio, in realtà cerca di censurarlo [Ricky Gervais, comico inglese, dallo show Armageddon, uscito su Netflix il 25/12/2023]

 

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