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Giurisprudenza italiana (7/2023)

Carmine Spadavecchia • set 02, 2023

sulla libertà di espressione (hate speech):

- Cedu, Grande Camera, 15.5.23, ricorso n. 45581/15, S. c/ Francia (Giurispr. it. 7/2023, 1515-7, annotata da Silvia Usala): Non lede il diritto alla libertà di espressione (art. 10 della Convenzione) la condanna di un politico francese per il reato di incitamento all’odio o alla violenza per motivi religiosi, a seguito della mancata tempestiva rimozione di alcuni commenti pubblicati da terzi sul suo profilo Facebook. 


sulla libertà di espressione (social network):

- Tribunale Varese 1^, 2.8.22 n. 1181/2022 (Giurispr. it. 7/2023, 1542 T): Non ha natura di per sé vessatoria la clausola che, in un contratto tra utente-consumatore e piattaforma avente a oggetto erogazione di servizi di social networking, consenta alla seconda l’adozione di misure quali la rimozione di un contenuto e la sospensione dell’account dell’utente a fronte della pubblicazione di post ritenuti veicolanti disinformazione in materia di vaccinazioni anti-Covid-19, non comportando essa un eccessivo squilibrio tra diritti e obblighi del consumatore. In tale contesto, la valutazione della vessatorietà della clausola presuppone un bilanciamento tra il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., che non è assoluto, e altri diritti costituzionalmente rilevanti, tra cui anche la salute pubblica. 

- (commento di) Andrea Amidei, Il vaglio di validità delle clausole contrattuali di content moderation online (Giurispr. it. 7/2023, 1543-1550) 


sul rapporto tra libertà di espressione (e stampa) e diritto alla reputazione:

- Cedu 2^, 30.5.23, ric. 45066/17, Mesic c/ Croazia (Giurispr. it. 7/2023, 1512-5, con annotazione critica di Pietro Pustorino, ad avviso del quale la sentenza rafforzerebbe eccessivamente la protezione della libertà di stampa riducendo il perimetro di tutela del diritto alla reputazione, in contrasto tra l’altro con la posizione della nostra Corte costituzionale): Nel bilanciamento tra diritti contrapposti – il diritto alla reputazione, protetto dall’art. 8 della Convenzione (in quanto rientrante nel diritto alla vita privata) e la libertà di espressione tutelata dall’art. 10 – deve ritenersi che non superi il cd. limite esterno della libertà d’espressione, e in particolare della libertà di stampa, la pubblicazione on line di un articolo giornalistico nel quale si riporti una vicenda giudiziaria, avvenuta in un Paese terzo, riguardante, ma solo indirettamente (in quanto non imputato), l’ex presidente della Croazia, e avente ad oggetto un caso di corruzione per la vendita di beni militari all’esercito croato, con conseguente pregiudizio per il diritto alla reputazione dell’individuo medesimo.


sulle guarentigie della magistratura (caso turco):

- Cedu 12^, 6.6.23, ric. 63029/19, Pelivan c/ Turchia (Giurispr. it. 7/2023, 1511-2, annotata da Ester Ferriello): Un magistrato che esercita una funzione di rappresentanza sindacale può avvalersi della sua libertà di espressione per criticare pubblicamente modifiche costituzionali aventi implicazioni politiche. [Secondo i giudici di Strasburgo la ricorrente, come rappresentante sindacale, aveva tanto il diritto, quanto il dovere di esprimere le proprie opinioni su una revisione costituzionale possibilmente foriera di un impatto negativo sulla magistratura e sull’indipendenza del sistema giudiziario. La Corte ha ritenuto altresì che la sanzione disciplinare irrogata abbia interferito con la libertà di espressione della ricorrente tutelata dall’art. 10 della Convenzione, e che, nel bilanciamento dei valori (tra il diritto della ricorrente alla libertà di espressione e l’obbligo di riservatezza impostole in quanto giudice), tale sanzione non potesse ritenersi legittima neppure ai sensi del secondo paragrafo dell’art. 10, non potendo considerarsi “necessaria in una società democratica”]


in tema di spoils system:

- Corte cost. 23.2.23 n. 26, pres. Sciarra, red. Antonini (Giurispr. it. 7/2023, 1621 s.m.): È incostituzionale, per violazione dell’art. 97, secondo comma, Cost., l’art. 15, comma 5, secondo periodo, LR Calabria 11/2004, che prevede la decadenza automatica dagli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali in casi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale. La norma viola il principio del buon andamento dell’azione amministrativa in quanto il rischio cui l’ente è esposto – un periodo di discontinuità gestionale in cui il vacuum riguardi i tre direttori preposti al suo governo – stride con l’esigenza di continuità dell’azione amministrativa. La stessa, inoltre, non ancorando tale interruzione a ragioni legate alle modalità di svolgimento delle funzioni dei citati direttori, pretermette anche la possibilità di una valutazione qualitativa del loro operato comportando, così, una discontinuità della gestione priva di motivata giustificazione. 

- (commento di) Maria Cristina Cataudella, La continuità dell’azione amministrativa quale limite all’estensione dello spoils system (Giurispr. it. 7/2023, 1621-4) [Non è un caso di spoils system in senso tecnico]


in tema di sanzioni amministrative:

- Cons. Stato VI 12.1.23 n. 419, pres. Pannone, est. Pascuzzi (Giurispr. it. 7/2023, 1635 s.m.): 1. L’art. 3 L 24.11.1981 n. 689, nell’escludere l’imputabilità dell’illecito amministrativo a titolo di responsabilità oggettiva, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, la colpa dovendosi ritenere positivamente dimostrata se la condotta rilevante ai fini della sanzione integra violazione di precise disposizioni normative. 2. A fronte di una norma che individui precisi obblighi informativi a carico dei soggetti che gestiscono fondi pensione, sussiste la responsabilità del consiglio d’amministrazione per non aver previsto una corretta impostazione organizzativa della società, cui si aggiunge la responsabilità del collegio sindacale per culpa in vigilando in relazione all’adeguatezza dell’assetto organizzativo. 

- (commento di) Emanuele Traversa, La “colpa d’organizzazione”: le sanzioni amministrative della Covip nella longevity economy (Giurispr. it. 7/2023, 1635-1643) [Tra le attribuzioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione rientra l’elaborazione di statistiche nel settore della previdenza complementare, cui corrispondono obblighi informativi da parte dei gestori dei fondi stessi] 


in tema di appalti (avvalimento):

- Stefano Colombari, Avvalimento: un istituto multiforme (Giurispr. it. 7/2023, 1686-1698) [rassegna di giurisprudenza]


in tema di appalti (requisiti di partecipazione alla gara)

- TAR Bologna 2^, 24.1.23 n. 39, pres. Di Benedetto, est. Umberto (Giurispr. it. 7/2023, 1643 s.m.): Le comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate hanno natura endoprocedimentale, facoltativa e non definitiva. Ciò nonostante, possono dimostrare la sussistenza di violazioni fiscali “gravi”, seppur nella categoria di quelle “non definitivamente accertate”, agli effetti espulsivi previsti dal codice dei contratti pubblici.

- (nota di) Paolo Randazzo, Rilevanza degli avvisi bonari ai fini dell’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto (Giurispr. it. 7/2023, 1643-1645)


in tema di misure antimafia:

- Cass. pen. 1^, 23.11.22-11.4.23 n. 15156 (Giurispr. it. 7/2023, 1647 s.m.):

1. - In presenza di una richiesta di ammissione al controllo giudiziario formulata, ex art. 34-bis, 6° comma, DLg 159/2011, da impresa destinataria di informazione antimafia interdittiva, il Tribunale della prevenzione deve procedere a una autonoma valutazione dei requisiti cui l’art. 34-bis, 1° comma, àncora l’applicazione dell’istituto: a) l’esistenza di una relazione tra l’impresa ed i soggetti portatori di pericolosità; b) l’occasionalità delle forme di agevolazione tra la prima e l’attività dei secondi; c) la prognosi favorevole in termini di “efficacia” del controllo a scongiurare il pericolo concreto di infiltrazioni. In tale momento la giurisdizionalità piena del sistema della prevenzione esclude che il Tribunale possa – sul punto dell’esistenza o meno della relazione sub a) – considerare intangibili le valutazioni espresse dall’organo di prevenzione amministrativa. 2. - In relazione all’art. 34-bis, DLg 159/2011, l’esistenza di una agevolazione occasionale – fuori dalla peculiare ipotesi della convivenza – non può trarsi dal solo dato “formale” del rapporto parentale o della relazione esistente tra titolare dell’attività economica e soggetti pericolosi, in assenza di specifici riscontri oggettivi e ulteriori che indichino come l’impresa in questione abbia effettivamente, per quanto sporadicamente, favorito l’attività illecita di uno o più soggetti portatori di pericolosità ai sensi del Codice antimafia.

- (commento di) Emanuele Birritteri, accertamento dell’infiltrazione criminale nell’ente e controllo giudiziario “volontario” (Giurispr. it. 7/2023, 1647-1655)

N.B. – Sentenza già segnalata, nei seguenti termini, in Guida al diritto 19/2023, 52: L’imprenditore colpito da interdittiva antimafia emessa dal Prefetto, dopo avere impugnato il provvedimento prefettizio davanti al TAR può chiedere al Tribunale sezione misure di prevenzione di proseguire la sua attività sottoponendosi a controllo giudiziario ex art. 34-bis DLg 152/2011 (codice antimafia). L’istituto, introdotto con la legge di riforma 17.10.2017 n. 161, e ormai oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, comporta, come ha affermato Cass. 9122/2021, una moderna “messa alla prova aziendale” per una tutela recuperatoria contro le infiltrazioni mafiose. Il controllo giudiziario delle aziende può essere disposto dal Tribunale anche d’ufficio, per un tempo non inferiore a 1 anno e non superiore a 3, quando l’agevolazione ai soggetti pericolosi sia occasionale e sussistano circostanze di fatto da cui desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività.


in tema di danno ambientale (giurisdizione):

- Cass. SSUU 23.2.23 n. 5668 (Giurispr. it. 7/2023, 1551 T): Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno alla salute avanzata nei confronti della PA qualora sia dedotta l’omessa adozione degli opportuni provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento, in quanto l’azione si basa sulla tutela del fondamentale diritto alla salute che, non tollerando compressioni neppure da parte dei pubblici poteri, ha sempre natura di diritto soggettivo, non degradabile ad interesse legittimo. (Nella specie, regolando un conflitto negativo sollevato dal giudice amministrativo, la SC ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e cassato il provvedimento del tribunale di Milano, il quale, ritenendo che la domanda riguardasse il mancato esercizio, da parte del Comune e della Regione, dei poteri amministrativi finalizzati alla tutela dei cittadini dall’inquinamento atmosferico, l’aveva declinata). 

- (nota di) Sibilla Alunni, Danno ambientale e riparto di giurisdizione (Giurispr. it. 7/2023, 1552-6)


in tema di processo amministrativo (deferimento all’Adunanza plenaria):

- Ad. plen. 26.4.23 n. 14, pres. Maruotti, est. Simeoli (Giurispr. it. 7/2023, 1508-9): Il deferimento di una questione all’Adunanza plenaria ex art. 99 c.p.a. presuppone l’esaustività dell’esposizione dei motivi e la rilevanza della questione ai fini del decidere. L’Adunanza plenaria non può esaminare una questione di diritto che, pur se astrattamente fondata, non potrebbe comunque essere posta a fondamento della decisione di appello (ad esempio, perché sul relativo punto di diritto si sia formato il c.d. giudicato interno) 


in tema di processo amministrativo (questioni di costituzionalità): 

- Cons. Stato IV 4.5.23 n. 4523, pres. Poli, est. Loria (Giurispr. it. 7/2023, 1504-5): Nel processo amministrativo, sebbene il giudice di appello possa sollevare anche ex officio una q.l.c. (laddove rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata), tale possibilità resta però confinata all’ambito delle questioni che presentino un’effettiva rilevanza ai fini del decidere alla luce del principio dispositivo e della concreta articolazione dei motivi di ricorso. Non è quindi possibile sollevare q.l.c. in relazioni ad aspetti che, pur se astrattamente fondati, non possono essere presi in considerazione dal giudice (ad es., a supporto di un motivo di ricorso non ritualmente sollevato in primo grado, stante il divieto di nova in appello). 


in tema di processo amministrativo (interruzione e riassunzione del processo):

- Cons. Stato VII 2.5.23 n. 4398, pres. Contessa, est. De Berardinis (Giurispr. it. 7/2023, 1505-6): In tema di interruzione del processo amministrativo (art. 80 c.p.a.), la nullità della notifica dell’atto di riassunzione non determini inevitabilmente l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, 2° comma, lett. a), c.p.a., atteso che la ritualità della riassunzione va determinata in relazione al deposito di tale atto, e non alla sua notifica.


sulla esecuzione del giudicato amministrativo:

- Cons. Stato, Sez. V 27.4.23 n. 4244, pres. De Nictolis, est. Rovelli (Giurispr. it. 7/2023, 1506-7): Gli obblighi conformativi che ricadono in capo all’Amministrazione a seguito di un giudicato amministrativo di annullamento (e i correlati poteri del giudice dell’ottemperanza) variano a seconda del contenuto concreto della sentenza di cognizione, cioè alla sua tipologia e ai motivi accolti. Con specifico riguardo ai poteri esercitabili dall’ANAC in materia di conflitti di interesse, il riesercizio di tali poteri a seguito di una decisione di annullamento (adottata per carenza di istruttoria) non può che tradursi nell’adozione di una più approfondita e adeguata istruttoria, senza travalicare i limiti dei poteri demandati all’ANAC in subiecta materia. 


in tema di successione (trust):

- Cass. 2^, 17.2.23 n. 5073 (Giurispr. it. 7/2023, 1535 T): Il “trust inter vivos” con effetti post mortem deve essere qualificato come donazione indiretta, rientrante, in quanto tale, nella categoria delle liberalità non donative ai sensi dell’art. 809 c.c., poiché l’attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione avviene per atto del trustee a cui il disponente aveva trasferito la proprietà, sicché l’avvenuta fuoriuscita del trust fund dal patrimonio di quest’ultimo quando era ancora in vita esclude la natura mortis causa dell’operazione, nella quale l’evento morte rappresenta il mero termine o condizione dell’attribuzione, senza penetrare nella giustificazione causale della stessa. (La Cassazione ha ribadito che l’unico rimedio concesso ai legittimari asseritamente lesi dal trust è l’azione di riduzione e non l’azione di nullità, statuendo altresì su chi debba considerarsi legittimato passivo all’azione di riduzione).

- (commento di) Marta Cenini, Validità del trust discrezionale di famiglia in funzione successoria e rimedi per i legittimari (Giurispr. it. 7/2023, 1536-1542) 


in tema di arricchimento senza causa (sussidiarietà dell’azione):

- Cass. 3^, 20.2.23 n. 5222 (Giurispr. it. 7/2023, 1530 T): Alla luce dell’art. 2042 c.c. e di precedenti tra loro contrastanti, è dubbio che l’azione di arricchimento senza causa debba reputarsi impedita se subordinata a un’azione di responsabilità precontrattuale risultata infondata nel merito: la questione va rimessa pertanto al Primo Presidente, perché valuti l’opportunità d’investirne le Sezioni unite. [La questione riguarda l’interpretazione della regola della sussidiarietà prescritta dall’art. 2042 c.c. e, in particolare, la correttezza dell’orientamento giurisprudenziale che individua tale presupposto dell’azione ex art. 2041 c.c. nella mancanza di un’azione tipica – intesa come assenza di un’azione derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, non già come carenza di un’iniziativa processuale anche solo ipoteticamente esperibile – e che, di conseguenza, ritiene ammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento anche quando l’azione teoricamente spettante all’impoverito è prevista da clausole generali (come in caso di risarcimento per responsabilità precontrattuale)]. 

- (commento di) Donato Carusi, Buone notizie dalla Cassazione: l’interpretazione dell’art. 2042 c.c. verso l’esame delle Sezioni unite (Giurispr. it. 7/2023, 1531-3) 

- (commento di) Cristiano Cicero, Sulla sussidiarietà “in astratto” dell’azione di arricchimento senza causa (Giurispr. it. 7/2023, 1533-4) 


in tema di fallimento (codice della crisi):

- Marina Spiotta (a cura di), Codice della crisi tra novità e dubbi (ir)risolti (II parte) (Giurispr. it. 7/2023, 1699-1754) 

--- La composizione negoziata compie un anno: breve itinerario fra le prime applicazioni, di Stefano Ambrosini (1699)

--- L’affitto di azienda preesistente nel codice della crisi, Francesco Fimmanò (1707)

--- La (presunta) sopravvivenza della rinegoziazione emergenziale, Andrea Jonathan Pagano (1718)

--- Ineluttabilità del piccolo fallimento per l’imprenditore cancellato?, Alessandro Monteverde (1722)

--- L’accertamento dei rapporti societari irregolari, di fatto e anomali, Fabrizio Sudiero (1727) 

--- Governance e insolvenza delle imprese ETS: figli e figliastri?, Guido Bonfante (1741)

--- Le azioni del Curatore e quelle esperibili dalle corrispondenti figure, Marina Spiotta (1747) 


 

c.s.


 

Mi oppongo alla violenza perché, quando sembra produrre il bene, è un bene temporaneo; mentre il male che fa è permanente (Gandhi)


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